Articolo 5 della Legge 27 febbraio 1963, n. 260
Articolo 4Articolo 6
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7 aprile 1963
Art. 5.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 , nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.
Entrata in vigore il 7 aprile 1963
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