Versione
7 aprile 1963
7 aprile 1963
Art. 5.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 , nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 , nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 21/07/1983, n. 230Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1963, n. 260 (Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione) promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1975 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra AL AN e l'INPS e la Cassa mutua provinciale malattia per gli artigiani di Milano, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1976.Leggi di più...
- artigiani·
- infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in base ad essa.·
- malattia·
- sent. 230/83. assistenza·
- erroneita' di tale esegesi