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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1287/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Risorse Societa' Per Azioni In Forma Abbreviata So. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 1 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5330845 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5330846 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica della So.Ri. S.p.a. di Prato relativo all'IMU non versata per gli anni 2017 e 2018.
L'associazione riteneva che l'imposta non fosse dovuta in virtù dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, d. lgs. 504/1992 poiché l'immobile aveva una delle destinazioni rientranti in quelle esenti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato respingeva il ricorso poiché ai fini del riconoscimento dell'esenzione non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.
Respingeva altresì la censura relativa all'insufficiente motivazione poiché l'atto consentiva di comprendere le ragioni della richiesta fiscale e riteneva che fossero state giustamente applicate le sanzioni poiché in passato l'associazione non aveva più impugnato in appello una precedente sentenza sfavorevole per un'annualità più risalente.
Appella l'associazione sulla scorta di quattro motivo.
Il primo contesta che il contribuente non abbia prodotto documentazione sufficiente per dimostrare la sussistenza del presupposto per ottenere l'esenzione. La mancanza di un rendiconto sui costi per organizzazione di eventi non può essere considerata la prova della mancanza di un'attività che giustifichi la mancata applicazione dell'IMU.
E' l'Amministrazione che deve dimostrare in modo puntuale l'esistenza dei presupposti per applicare l'imposta; l'Associazione ha prodotto i documenti la destinazione ad uso biblioteca dell'immobile, con svolgimento di attività culturali, ponendo in condizioni il Comune di svolgere una verifica in concreto.
Il secondo motivo sottolinea anche la violazione dell'art. 19, comma 1, lettera g), del Regolamento IMU del
Comune di Prato perché l'associazione ha dimostrato di essere un soggetto privo di scopo di lucro che svolge attività di utilità sociale e culturale. La perizia contabile depositata dimostra lo scopo non commerciale dell'associazione. Il terzo motivo ripropone la censura del difetto di motivazione circa le ragioni diniego dell'esenzione invocata.
Il quarto motivo lamenta l'applicazione delle sanzioni perché l'imposta non è dovuta e comunque non è stata dimostrata la colpevolezza. In subordine chiedeva l'applicazione dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. 18/12/1997,
n. 472, ovvero del "principio di concorso di violazioni e continuazione".
Si costituiva in giudizio So.Ri. S.p.a. che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'art. 7, comma 1 lett. i, d.lgs. 504/1992 afferma: "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
Il senso della norma che stabilisce un'eccezione rispetto al presupposto dell'IMU, cioè la proprietà o altro diritto reale su un immobile, è che non basta essere un'associazione che può essere iscritta al registro unico del terzo settore ai sensi del d.lgs. 117/2017, ma è necessario che nell'immobile sia svolta una delle attibvità indicata nelle norma sopra riportata con modalità non commerciali.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, la prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione la deve fornire il contribuente poichè si tratta di una norma che consente la non applicazione del tributo.
Esaminando lo statuto dell'appellante all'art. 3 si legge: "In particolare scopo dell'associazione è di favorire lo svolgimento degli incontri, manifestazioni ed attività in genere degli iscritti al Associazione_1 della città di Prato".
Pertanto l'immobile è la sede a Prato della Associazione_1 circostanza che di per sè non dà diritto all'esenzione. Ma la Ric_1 afferma che si svolge al suo interno un'attività culturale in particolare vi è una biblioteca. Ma l'esistenza di una biblioteca non automaticamente può considerarsi una di quelle attività attività culturali che danno diritto all'esenzione; bisogna dimostrare che si tratta di una biblioteca che consente l'ingresso a tutti coloro che desiderano cercare libri da leggere magari previa iscrizione. Se invece la biblioteca è uno strumento utilizzato esclusivamente dagli appartenenti all'associazione non può configurarsi un' attività culturale. Anche gli incontri culturali devono essere aperti a terzi e non limitarsi a riunioni associative per perseguire le finalità legate all'appartenenza alla Ass_1. Laddove tali attività fossero svolte sarebbe stato facile documentarne lo svolgimento, ma niente è stato prodotto a tal fine.
In conclusione i primi due motivi che riguardano la supposta mancata applicazione delle norme che consentono di esentare la contribuente dall'IMU, sono infondati.
Anche il terzo motivo va respinto in quanto l'atto impositivo si limita ad applicare l'imposta non versata senza dover spiegare perchè non vi sono i presupposti per l'esenzione in mancanza della produzione di documenti rispetto ai quali avrebbe dovuto chiarire perchè non li riteneva pregnanti. In ogni caso una volta affermata la non debenza dell'esenzione anche il difetto motivazionale dell'atto impositivo è irrilevante. Le sanzioni, infine, sono dovute perchè non vi è alcuna incertezza del quadro normativo anche perchè già nel 2017 la Corte di primo grado aveva respinto un ricorso analogo con sentenza non impugnata dall'associazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze il
21 gennaio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1287/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Risorse Societa' Per Azioni In Forma Abbreviata So. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 1 e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5330845 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5330846 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica della So.Ri. S.p.a. di Prato relativo all'IMU non versata per gli anni 2017 e 2018.
L'associazione riteneva che l'imposta non fosse dovuta in virtù dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, d. lgs. 504/1992 poiché l'immobile aveva una delle destinazioni rientranti in quelle esenti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato respingeva il ricorso poiché ai fini del riconoscimento dell'esenzione non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.
Respingeva altresì la censura relativa all'insufficiente motivazione poiché l'atto consentiva di comprendere le ragioni della richiesta fiscale e riteneva che fossero state giustamente applicate le sanzioni poiché in passato l'associazione non aveva più impugnato in appello una precedente sentenza sfavorevole per un'annualità più risalente.
Appella l'associazione sulla scorta di quattro motivo.
Il primo contesta che il contribuente non abbia prodotto documentazione sufficiente per dimostrare la sussistenza del presupposto per ottenere l'esenzione. La mancanza di un rendiconto sui costi per organizzazione di eventi non può essere considerata la prova della mancanza di un'attività che giustifichi la mancata applicazione dell'IMU.
E' l'Amministrazione che deve dimostrare in modo puntuale l'esistenza dei presupposti per applicare l'imposta; l'Associazione ha prodotto i documenti la destinazione ad uso biblioteca dell'immobile, con svolgimento di attività culturali, ponendo in condizioni il Comune di svolgere una verifica in concreto.
Il secondo motivo sottolinea anche la violazione dell'art. 19, comma 1, lettera g), del Regolamento IMU del
Comune di Prato perché l'associazione ha dimostrato di essere un soggetto privo di scopo di lucro che svolge attività di utilità sociale e culturale. La perizia contabile depositata dimostra lo scopo non commerciale dell'associazione. Il terzo motivo ripropone la censura del difetto di motivazione circa le ragioni diniego dell'esenzione invocata.
Il quarto motivo lamenta l'applicazione delle sanzioni perché l'imposta non è dovuta e comunque non è stata dimostrata la colpevolezza. In subordine chiedeva l'applicazione dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. 18/12/1997,
n. 472, ovvero del "principio di concorso di violazioni e continuazione".
Si costituiva in giudizio So.Ri. S.p.a. che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'art. 7, comma 1 lett. i, d.lgs. 504/1992 afferma: "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
Il senso della norma che stabilisce un'eccezione rispetto al presupposto dell'IMU, cioè la proprietà o altro diritto reale su un immobile, è che non basta essere un'associazione che può essere iscritta al registro unico del terzo settore ai sensi del d.lgs. 117/2017, ma è necessario che nell'immobile sia svolta una delle attibvità indicata nelle norma sopra riportata con modalità non commerciali.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, la prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione la deve fornire il contribuente poichè si tratta di una norma che consente la non applicazione del tributo.
Esaminando lo statuto dell'appellante all'art. 3 si legge: "In particolare scopo dell'associazione è di favorire lo svolgimento degli incontri, manifestazioni ed attività in genere degli iscritti al Associazione_1 della città di Prato".
Pertanto l'immobile è la sede a Prato della Associazione_1 circostanza che di per sè non dà diritto all'esenzione. Ma la Ric_1 afferma che si svolge al suo interno un'attività culturale in particolare vi è una biblioteca. Ma l'esistenza di una biblioteca non automaticamente può considerarsi una di quelle attività attività culturali che danno diritto all'esenzione; bisogna dimostrare che si tratta di una biblioteca che consente l'ingresso a tutti coloro che desiderano cercare libri da leggere magari previa iscrizione. Se invece la biblioteca è uno strumento utilizzato esclusivamente dagli appartenenti all'associazione non può configurarsi un' attività culturale. Anche gli incontri culturali devono essere aperti a terzi e non limitarsi a riunioni associative per perseguire le finalità legate all'appartenenza alla Ass_1. Laddove tali attività fossero svolte sarebbe stato facile documentarne lo svolgimento, ma niente è stato prodotto a tal fine.
In conclusione i primi due motivi che riguardano la supposta mancata applicazione delle norme che consentono di esentare la contribuente dall'IMU, sono infondati.
Anche il terzo motivo va respinto in quanto l'atto impositivo si limita ad applicare l'imposta non versata senza dover spiegare perchè non vi sono i presupposti per l'esenzione in mancanza della produzione di documenti rispetto ai quali avrebbe dovuto chiarire perchè non li riteneva pregnanti. In ogni caso una volta affermata la non debenza dell'esenzione anche il difetto motivazionale dell'atto impositivo è irrilevante. Le sanzioni, infine, sono dovute perchè non vi è alcuna incertezza del quadro normativo anche perchè già nel 2017 la Corte di primo grado aveva respinto un ricorso analogo con sentenza non impugnata dall'associazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze il
21 gennaio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo