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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9411/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9411 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Stefania Garibaldi. Parte_1
ATTRICE
E
[...]
Controparte_1
[...]
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale
• Accertare e dichiarare che nel periodo dal 8.11.2023 al 5.2.2024 (o quell'altro periodo maggiore e/o minore risultasse accertato)- tra le parti resistenti e è stata Controparte_2 Controparte_1 posto in essere somministrazione irregolare/illecita avente ad oggetto le prestazioni lavorative della ricorrente;
• Accertare e dichiarare che nel periodo dall'8/11/2023 al 5.2.2024 (periodo in cui la ricorrente risultava formalmente assunta alla dipendenze di la sig.ra ha svolto lavoro part time per Controparte_1 Parte_1 almeno 21 ore settimanali;
• Ordinare e condannare -ex art 29 3bis Dlg 276/03 , art 38 e 39 seg. Dlg 81/15 o altra norma ritenuta applicabile- , in persona del legale rappresentante pro tempore, a costituire a far data dal Controparte_3
8.11.2023 (o diversa data ritenuta corretta) con la ricorrente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
1 part time con 21 ore settimanali (se del caso dichiarando in via incidentale nullo il termine apposto da , Controparte_4 con inquadramento nel livello D/2 ccnl servizi adpit cisal o altro livello e/o diverso ccnl ritenuto applicabile;
• Accertare e dichiarare che è tenuta a risarcire ex art 39 dlg Controparte_2
81/15 (o altra norma ritenuta applicabile) la ricorrente ed a corrisponderle un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (E 631,47 o nella diversa misura fosse ritenuta applicabile) ;
• Condannare conseguentemente , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere ex art 39 dlg 81/15 ( o altra norma ritenuta applicabile) alla ricorrente un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
• 631,47 o nella diversa misura fosse ritenuta applicabile) ;
• Accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata da nei confronti della ricorrente in data 5.2.2023 ( o altra data Controparte_2 accertata):
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da Controparte_2 in via solidale ex art 29 Dlg 276/03 e/o ex art 1676 cc. con - previo accertamento che tra dette Controparte_1 società resistenti nel periodo dall'8/11/2023 al 31.3.2024 è intercorso un contratto di appalto a cui era addetta la ricorrente- la somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze retributive ed Euro 80,42 a titolo di t.f.r., come risulta dai conteggi allegati qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• Condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in via solidale ex art 29 Dlg 276/03 e/o ex art 1676 cc. con al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze retributive ed Euro 80,42 a titolo di t.f.r., come risulta dai conteggi allegati qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
In subordine e/o in via alternativa
• Nel caso in cui l'appalto fosse ritenuto genuino:
• Accertare e dichiarare che durante il rapporto di lavoro intercorso tra e la ricorrente Controparte_1 quest'ultima ha prestato servizio per almeno 21 ore settimanali o diverso orario che risulterà dall'espletanda istruttoria;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da in via solidale ex art 29 dlg Controparte_1
276/03 e/o ex art 1676 cc con e con – previo Controparte_2 Controparte_1 accertamento che tra le predette società nel periodo dall'8/11/2023 al 31.3.2024 è intercorso rispettivamente un
2 contratto di subappaltro e di appalto - la somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze retributive ed Euro 80,42 a titolo di t.f.r., come risulta dai seguenti conteggi allegati , qui da intendersi integralmente riportati e trascritti o diversa somma ritenuta giusta e/o equa;
• Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale ex art 29 Dlg Controparte_1
276/03 e/o ex at 1676 cc con , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore e con , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze
• intendersi integralmente riportati e trascritti;
• Accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata da nei confronti della ricorrente in data 5.2.2023 ( o altra data accertata) e/o in subordine nulla e/o Controparte_1 illegittima e/o inefficace illegittimo il recesso anticipato/licenziamento ed in ogni caso il diritto della ricorrente ad essere risarcita nella misura delle retribuzioni non percepite dal 5.2.2024 al 31.3.2024 e rapportate all'orario part time di 21 ore settimanali (E. 582,89 mensili x13 mensilità) e dunque alla somma di Euro 1.165,77 o in quell'altra misura che il
Giudice riterrà giusta e/i equa
• Condannare conseguentemente , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_1 la ricorrente nella misura di Euro 1.165,77 o in quell'altra misura che il Giudice riterrà giusta e/i equa
In ogni caso
Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo anche ex art 1283 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
Sentenza esecutiva ex lege”.
Le società convenute non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
***
1. Le domande attoree sono fondate per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. Occorre evidenziare che l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2003 ha disciplinato la figura dell'appalto, distinguendola dalla somministrazione di lavoro sulla base dei criteri, già enucleati con riferimento alla disciplina previgente, dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'attività dell'appaltatore, precisandosi che questa può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
3 Nel caso in cui il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto sia invece svolto dall'appaltante, potrà configurarsi un appalto illecito, ovvero una somministrazione irregolare.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557/2019).
3. Ancora, è stato affermato (Cass. n. 12551/2020) che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale».
4. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di appurare la sussistenza delle condizioni fattuali tali da integrare la denunciata illiceità dell'appalto di causa.
5. In particolare, esaminando le risultanze testimoniali è utile riportare che:
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato insieme all'attrice. Testimone_1
Io facevo lo scaffalista;
l'attrice invece organizzava il lavoro di altri dipendenti e faceva la scaffalista.
Cap. 4 ricorso: confermo, lei ha lavorato nella sede di Cormano e di Varedo. Anche io lavoravo in tutte e due le sedi.
Cap. 7-8: Io so solo che a darci le direttive (a me e all'attrice) era una certa ma non so se lavorava per o Per_1 CP_2 per altra società.
Era a questa che dovevamo chiedere l'autorizzazione per assenze, permessi, etc. Per_1
Era che ci impartiva tutte le direttive sul lavoro. Per_1
Cap. 9: l'attrice lavorava dal lunedì al sabato dalle 21,00 alle 24,00.
Non c'era una pausa.
Cap. 10: Poteva anche capitare di dover lavorare anche oltre le 24,00, talvolta fino alle 2,00, talvolta fino alle 5,00 del mattino. Ciò capitava spesso, almeno 4 giorni a settimana.
Cap. 12: Io non ero presente il giorno in questione.
Io comunque non l'ho mai vista di persona la sig.ra Per_1
ADR: Tutte le direttive di lavoro ci arrivavano via whatsapp;
NA non l'ho mai vista nei negozi dove lavoravamo”;
4 - il teste ha dichiarato: “Io all'epoca di causa ero dipendente di e lavoravo presso lo stesso Tes_2 Controparte_1 negozio di dell'attrice. CP_1
Cap. 7: è vero, era di a darci direttive di lavoro. era proprio il nostro capo-referente ed era Persona_2 CP_2 Per_1 lei ad esercitare il potere disciplinare.
I turni erano stabiliti da E, comunque, noi prendevamo ordini da lei. Persona_2
Cap. 9: Non ricordo i giorni esatti, ma posso confermare che l'attrice lavorava dalle 20,30 alle 24,00.
Cap. 12: Non ricordo quest'episodio. Se è successo, non è successo davanti a me”.
6. Le circostanze riportate in ricorso trovano poi ulteriore corroboro in forza della mancata comparizione della parte convenuta all'udienza disposta per l'interrogatorio formale.
7. Dunque, stando alle risultanze istruttorie può dirsi provato che:
- le disposizioni che l'attrice riceveva dalla referente della società esorbitavano dalle semplici CP_2 istruzioni pratiche riconducibili al normale coordinamento di un appalto (rectius: subappalto): invero, modalità e tempi di lavoro erano decisi dalla società CP_2
- era la società occuparsi della gestione delle ferie e dei permessi dell'attrice; CP_2
- era la società nella persona di , a esercitare il potere disciplinare;
CP_2 Persona_2
- in ogni caso, non si rinviene alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui poter desumere l'esercizio di un potere organizzativo e datoriale in capo alla società Controparte_1
- l'attrice lavorava per almeno 21 ore settimanali.
8. Da questa serie di evidenze deve concludersi per l'illiceità del subappalto intercorso tra le società
e e per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo Controparte_1 CP_2 indeterminato e a tempo parziale con n. 21 ore settimanali, alle dipendenze di a Controparte_1 far data dall'8.11.2023, con inquadramento nel livello D/2 CCNL Servizi (ossia il medesimo CP_5 inquadramento già previsto contrattualmente).
9. A fronte di tale accertamento, la è tenuta al pagamento di un'indennità Controparte_1 risarcitoria omnicomprensiva ex art. 39, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
10. Le risultanze in atti portano inoltre a ritenere illegittima, in quanto ingiustificata, la sospensione dal servizio e dal lavoro (documentata dalla lettera all. n. 5 al ricorso) disposta unilateralmente dalla referente di quale datrice della parte attrice. Controparte_1
11. Infine, dall'accertamento dell'orario di lavoro deriva il diritto attoreo alle differenze retributive per euro 1.160,80 (come da conteggi in atti), al cui pagamento devono essere condannate in via solidale nonché, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, in forza del contratto di Controparte_1 Controparte_1 appalto sussistente tra queste due convenute.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illiceità del subappalto intercorso tra le società e avente ad Controparte_1 CP_2 oggetto la prestazione lavorativa della parte attrice;
- accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la parte attrice e a Controparte_1 tempo indeterminato e a tempo parziale con n. 21 ore settimanali, a far data dall'8.11.2023, con inquadramento nel livello D/2 CCNL Servizi CP_5 CP_5
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria Controparte_1 omnicomprensiva nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata da CP_1 nei confronti dell'attrice;
[...]
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, Controparte_6 della somma di euro euro 1.160,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 06.11.2025
Il giudice
RA EO
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9411 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Stefania Garibaldi. Parte_1
ATTRICE
E
[...]
Controparte_1
[...]
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale
• Accertare e dichiarare che nel periodo dal 8.11.2023 al 5.2.2024 (o quell'altro periodo maggiore e/o minore risultasse accertato)- tra le parti resistenti e è stata Controparte_2 Controparte_1 posto in essere somministrazione irregolare/illecita avente ad oggetto le prestazioni lavorative della ricorrente;
• Accertare e dichiarare che nel periodo dall'8/11/2023 al 5.2.2024 (periodo in cui la ricorrente risultava formalmente assunta alla dipendenze di la sig.ra ha svolto lavoro part time per Controparte_1 Parte_1 almeno 21 ore settimanali;
• Ordinare e condannare -ex art 29 3bis Dlg 276/03 , art 38 e 39 seg. Dlg 81/15 o altra norma ritenuta applicabile- , in persona del legale rappresentante pro tempore, a costituire a far data dal Controparte_3
8.11.2023 (o diversa data ritenuta corretta) con la ricorrente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
1 part time con 21 ore settimanali (se del caso dichiarando in via incidentale nullo il termine apposto da , Controparte_4 con inquadramento nel livello D/2 ccnl servizi adpit cisal o altro livello e/o diverso ccnl ritenuto applicabile;
• Accertare e dichiarare che è tenuta a risarcire ex art 39 dlg Controparte_2
81/15 (o altra norma ritenuta applicabile) la ricorrente ed a corrisponderle un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (E 631,47 o nella diversa misura fosse ritenuta applicabile) ;
• Condannare conseguentemente , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere ex art 39 dlg 81/15 ( o altra norma ritenuta applicabile) alla ricorrente un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
• 631,47 o nella diversa misura fosse ritenuta applicabile) ;
• Accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata da nei confronti della ricorrente in data 5.2.2023 ( o altra data Controparte_2 accertata):
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da Controparte_2 in via solidale ex art 29 Dlg 276/03 e/o ex art 1676 cc. con - previo accertamento che tra dette Controparte_1 società resistenti nel periodo dall'8/11/2023 al 31.3.2024 è intercorso un contratto di appalto a cui era addetta la ricorrente- la somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze retributive ed Euro 80,42 a titolo di t.f.r., come risulta dai conteggi allegati qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• Condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in via solidale ex art 29 Dlg 276/03 e/o ex art 1676 cc. con al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze retributive ed Euro 80,42 a titolo di t.f.r., come risulta dai conteggi allegati qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
In subordine e/o in via alternativa
• Nel caso in cui l'appalto fosse ritenuto genuino:
• Accertare e dichiarare che durante il rapporto di lavoro intercorso tra e la ricorrente Controparte_1 quest'ultima ha prestato servizio per almeno 21 ore settimanali o diverso orario che risulterà dall'espletanda istruttoria;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da in via solidale ex art 29 dlg Controparte_1
276/03 e/o ex art 1676 cc con e con – previo Controparte_2 Controparte_1 accertamento che tra le predette società nel periodo dall'8/11/2023 al 31.3.2024 è intercorso rispettivamente un
2 contratto di subappaltro e di appalto - la somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze retributive ed Euro 80,42 a titolo di t.f.r., come risulta dai seguenti conteggi allegati , qui da intendersi integralmente riportati e trascritti o diversa somma ritenuta giusta e/o equa;
• Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale ex art 29 Dlg Controparte_1
276/03 e/o ex at 1676 cc con , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore e con , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 1.160,80 , di cui Euro 1.080,38 a titolo di differenze
• intendersi integralmente riportati e trascritti;
• Accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata da nei confronti della ricorrente in data 5.2.2023 ( o altra data accertata) e/o in subordine nulla e/o Controparte_1 illegittima e/o inefficace illegittimo il recesso anticipato/licenziamento ed in ogni caso il diritto della ricorrente ad essere risarcita nella misura delle retribuzioni non percepite dal 5.2.2024 al 31.3.2024 e rapportate all'orario part time di 21 ore settimanali (E. 582,89 mensili x13 mensilità) e dunque alla somma di Euro 1.165,77 o in quell'altra misura che il
Giudice riterrà giusta e/i equa
• Condannare conseguentemente , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_1 la ricorrente nella misura di Euro 1.165,77 o in quell'altra misura che il Giudice riterrà giusta e/i equa
In ogni caso
Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo anche ex art 1283 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
Sentenza esecutiva ex lege”.
Le società convenute non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
***
1. Le domande attoree sono fondate per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. Occorre evidenziare che l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2003 ha disciplinato la figura dell'appalto, distinguendola dalla somministrazione di lavoro sulla base dei criteri, già enucleati con riferimento alla disciplina previgente, dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'attività dell'appaltatore, precisandosi che questa può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
3 Nel caso in cui il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto sia invece svolto dall'appaltante, potrà configurarsi un appalto illecito, ovvero una somministrazione irregolare.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557/2019).
3. Ancora, è stato affermato (Cass. n. 12551/2020) che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale».
4. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di appurare la sussistenza delle condizioni fattuali tali da integrare la denunciata illiceità dell'appalto di causa.
5. In particolare, esaminando le risultanze testimoniali è utile riportare che:
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato insieme all'attrice. Testimone_1
Io facevo lo scaffalista;
l'attrice invece organizzava il lavoro di altri dipendenti e faceva la scaffalista.
Cap. 4 ricorso: confermo, lei ha lavorato nella sede di Cormano e di Varedo. Anche io lavoravo in tutte e due le sedi.
Cap. 7-8: Io so solo che a darci le direttive (a me e all'attrice) era una certa ma non so se lavorava per o Per_1 CP_2 per altra società.
Era a questa che dovevamo chiedere l'autorizzazione per assenze, permessi, etc. Per_1
Era che ci impartiva tutte le direttive sul lavoro. Per_1
Cap. 9: l'attrice lavorava dal lunedì al sabato dalle 21,00 alle 24,00.
Non c'era una pausa.
Cap. 10: Poteva anche capitare di dover lavorare anche oltre le 24,00, talvolta fino alle 2,00, talvolta fino alle 5,00 del mattino. Ciò capitava spesso, almeno 4 giorni a settimana.
Cap. 12: Io non ero presente il giorno in questione.
Io comunque non l'ho mai vista di persona la sig.ra Per_1
ADR: Tutte le direttive di lavoro ci arrivavano via whatsapp;
NA non l'ho mai vista nei negozi dove lavoravamo”;
4 - il teste ha dichiarato: “Io all'epoca di causa ero dipendente di e lavoravo presso lo stesso Tes_2 Controparte_1 negozio di dell'attrice. CP_1
Cap. 7: è vero, era di a darci direttive di lavoro. era proprio il nostro capo-referente ed era Persona_2 CP_2 Per_1 lei ad esercitare il potere disciplinare.
I turni erano stabiliti da E, comunque, noi prendevamo ordini da lei. Persona_2
Cap. 9: Non ricordo i giorni esatti, ma posso confermare che l'attrice lavorava dalle 20,30 alle 24,00.
Cap. 12: Non ricordo quest'episodio. Se è successo, non è successo davanti a me”.
6. Le circostanze riportate in ricorso trovano poi ulteriore corroboro in forza della mancata comparizione della parte convenuta all'udienza disposta per l'interrogatorio formale.
7. Dunque, stando alle risultanze istruttorie può dirsi provato che:
- le disposizioni che l'attrice riceveva dalla referente della società esorbitavano dalle semplici CP_2 istruzioni pratiche riconducibili al normale coordinamento di un appalto (rectius: subappalto): invero, modalità e tempi di lavoro erano decisi dalla società CP_2
- era la società occuparsi della gestione delle ferie e dei permessi dell'attrice; CP_2
- era la società nella persona di , a esercitare il potere disciplinare;
CP_2 Persona_2
- in ogni caso, non si rinviene alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui poter desumere l'esercizio di un potere organizzativo e datoriale in capo alla società Controparte_1
- l'attrice lavorava per almeno 21 ore settimanali.
8. Da questa serie di evidenze deve concludersi per l'illiceità del subappalto intercorso tra le società
e e per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo Controparte_1 CP_2 indeterminato e a tempo parziale con n. 21 ore settimanali, alle dipendenze di a Controparte_1 far data dall'8.11.2023, con inquadramento nel livello D/2 CCNL Servizi (ossia il medesimo CP_5 inquadramento già previsto contrattualmente).
9. A fronte di tale accertamento, la è tenuta al pagamento di un'indennità Controparte_1 risarcitoria omnicomprensiva ex art. 39, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
10. Le risultanze in atti portano inoltre a ritenere illegittima, in quanto ingiustificata, la sospensione dal servizio e dal lavoro (documentata dalla lettera all. n. 5 al ricorso) disposta unilateralmente dalla referente di quale datrice della parte attrice. Controparte_1
11. Infine, dall'accertamento dell'orario di lavoro deriva il diritto attoreo alle differenze retributive per euro 1.160,80 (come da conteggi in atti), al cui pagamento devono essere condannate in via solidale nonché, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, in forza del contratto di Controparte_1 Controparte_1 appalto sussistente tra queste due convenute.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illiceità del subappalto intercorso tra le società e avente ad Controparte_1 CP_2 oggetto la prestazione lavorativa della parte attrice;
- accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la parte attrice e a Controparte_1 tempo indeterminato e a tempo parziale con n. 21 ore settimanali, a far data dall'8.11.2023, con inquadramento nel livello D/2 CCNL Servizi CP_5 CP_5
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria Controparte_1 omnicomprensiva nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata da CP_1 nei confronti dell'attrice;
[...]
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, Controparte_6 della somma di euro euro 1.160,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 06.11.2025
Il giudice
RA EO
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