Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 08/05/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 134/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24437 del registro di segreteria, proposto da:
S. L., nato a [...] il omissis e residente ivi alla via omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Antonino D. Tuscano del Foro di Reggio Calabria, c.f. [...]ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bova Marina (RC), via Umberto I n. 109, pec antoninodomenico.tuscano@avvocatirc.legalmail.it, numero di fax 0965761304;
contro
l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Silvia Parisi (c.f.: [...]) - indirizzo P.E.C.: avv. silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura Inps.
F A T T O
1. In data 25.11.2025 il ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti chiedendo di dichiarare la illegittimità del computo proposto dell’Inps in relazione alla domanda di pensione anticipata n. omissis, e onerare l’Inps, all’aggiornamento dei dati contributivi relativi alla posizione del ricorrente, aggiungendo alla durata del servizio anche il periodo tra l’1.08.1980 ed il 24.11.1981, con ricalcolo del trattamento pensionistico, decorrente dal 7.05.2022 (anche con riferimento all’importo del trattamento di fine servizio) e condannare l’Inps al pagamento delle ulteriori somme oggetto di ricalcolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il ricorrente, dipendente pubblico posto in quiescenza a decorrere dal 7.05.2022 con trattamento pensionistico anticipato n. omissis, riferiva di aver trasmesso in data 07.04.2025 una richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico all’Inps.
Precisava che tra i periodi di attività computati vi era il servizio militare, a far data dal primo febbraio 1979 al 31.07.1980 e, successivamente, il servizio presso la comunità montana dell’area grecanica, a far data dal 25.11.1981; tuttavia, il servizio di leva avveniva contemporaneamente all’assunzione presso la comunità montana (l. 285/1977) e il Pretore di omissis, con sentenza n. omissis del 1981, statuiva il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro, pur in costanza dello svolgimento del servizio di leva, e che il rapporto con l’ente locale doveva intendersi costituito a far data dal marzo 1979.
Il riferimento alla data di creazione del rapporto di lavoro trovava conferma nella richiesta di parere avanzata dalla comunità montana all’ufficio legale della Regione Calabria del 6.03.1986, nel relativo parere del 14.04.1986 e nella comunicazione effettuata dalla comunità montana all’Inpdap in data 13.02.2012.
Con comunicazione del 19.05.2025 l’ente previdenziale rigettava la domanda (di ricalcolo), precisando che “per gli iscritti CPDEL non c’è la possibilità di valorizzare, neanche tramite riscatto il periodo intercorrente fra decorrenza giuridica ed economica, la comunicazione allegata della IT MO (che ha curato la sistemazione della posizione assicurativa sulla base della quale è stata liquidata la pensione) indica chiaramente che la data di inizio del rapporto di lavoro è il 25/11/1981”.
Dunque, nel ricorso si contestava tale assunto ritenuto erroneo e superato dalla sentenza passata in giudicato (secondo cui il rapporto lavorativo doveva considerarsi costituito a far data dal marzo 1979).
Sarebbe illegittimo il periodo di vacatio, riportato dall’ente previdenziale in sede di liquidazione della prestazione, tra la data di conclusione del servizio di leva (31.07.1980) e l’instaurazione de facto del rapporto lavorativo con la comunità montana (25.11.1981), dovendosi computare nel cumulo del servizio utile ai fini pensionistici anche tale periodo (dal 01.08.1980 al 24.11.1981).
Sulla base di tali elementi il ricorrente inoltrava una prima richiesta all’Inps in data 7.04.2025 a cui seguiva un ricorso amministrativo in data 24.07.2025, rimasto inevaso.
In punto di diritto contestava l’illegittimità del calcolo effettuato dall’Inps, secondo cui, al momento del computo del trattamento, aveva maturato 12 anni e 7 mesi di servizio al 31.12.1992 e 15 anni e sette mesi al 31.12.1995, risultando omesso il periodo intercorrente tra la conclusione del servizio di leva (31.07.1980) e l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’allora comunità montana (25.11.1981), per un totale di 15 mesi e 26 giorni.
Infatti, con l’aggiunta di tale periodo, il ricorrente avrebbe maturato 13 anni, 10 mesi e 26 giorni di servizio al 31.12.1992 e 16 anni, 10 mesi e 26 giorni al 31.12.1995 “che, arrotondati per eccesso e sommati ai 7 giorni arrotondati in difetto in sede di primo calcolo, sarebbero stati considerati rispettivamente 13 anni e 11 mesi e 16 anni e 11 mesi”, ossia una situazione più favorevole.
Da ciò la richiesta di riconoscimento del diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio, aggiungendo ai periodi già oggetto di computo, il periodo intercorrente tra la data di cessazione della leva obbligatoria (30.07.1980) ed il momento di instaurazione, ai fini retributivi, del rapporto di lavoro con la IT MO (25.11.1981).
1. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 17.4.2026, premetteva che il ricorrente ex dipendente dell’ASP di omissis, era stato collocato a riposo per destituzione, in applicazione dell'articolo 14 del d.l. n.4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 (pensione quota 100) con decorrenza 07/05/2022 - prima finestra utile - e richiamava la normativa di riferimento.
L’Istituto rappresentava che l’ufficio legale della Regione Calabria riscontrava la richiesta di parere avanzata dalla IT MO “omissis” in merito alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro ex L. 285/77 instaurato con la IT, chiarendo che risultava:
• decorrenza giuridica dal 31/07/1980 – data di cessazione dell’obbligo del servizio militare;
• decorrenza economica dal 25/11/1981 – data di effettiva assunzione del servizio con relativi effetti retributivi e contributivi.
La stessa comunità montana, con nota del 13.2.2012 inviava il mod. PA04 attestante il solo servizio prestato dal 25/11/1981 (data di assunzione) al 01/11/1989 (data di cessazione) e precisava che, ai fini economici, tale assunzione decorreva “indubbiamente dalla sua effettiva assunzione in servizio avvenuta il 25/11/1981” mentre ai fini giuridici la decorrenza era fissata al 31/07/1980.
Pertanto, sulla base dei dati retributivi e previdenziali presenti sulla posizione assicurativa passweb, come valorizzati e certificati dall’amministrazione di appartenenza, l’Inps ha liquidato il trattamento pensionistico di cui alla determina n. omissis del 09/05/2022 contestata.
Dunque, a seguito di richiesta del ricorrente del ricalcolo della pensione, l’Inps in data 19/05/2025 confermava il proprio operato precisando che per gli iscritti alla CPDEL, come in questo caso, neppure è prevista la possibilità di valorizzare, tramite riscatto, il periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica e quella economica del rapporto di lavoro stante la mancata previsione, per detti lavoratori, di disposizione analoga a quella di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 142 del DPR n. 1092/1973 in riferimento ai servizi prestati nello Stato in qualità di "fuori ruolo".
Pertanto, ai fini retributivi e del conseguente versamento della relativa contribuzione, è stata acquisita quale data di inizio del rapporto di lavoro il 25/11/1981 e l’Istituto specificava che nessun altro tipo di contribuzione risulta accreditata o versata in favore dell’odierno ricorrente ai fini del computo nella pensione “quota 100” in godimento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto con vittoria delle spese.
1. All’udienza del 30 aprile 2026 l’avv. Cesare Russo, in sostituzione dell’Avv. Tuscano, di riportava al ricorso.
Per l’Inps l’avv. Caterina Battaglia si riportava alla propria memoria.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. In via pregiudiziale in rito, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico anticipato anche “quanto all’importo del trattamento di fine servizio”; infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di riparto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ex artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, in materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche e le altre materie ad essa strumentali (cfr., Cass. civ. SS.UU., ex multis, n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014; Sez. Giur. Sic. 160/2024).
Tra di esse non vi è tuttavia il trattamento di fine servizio la cui giurisdizione spetta al relativo giudice del rapporto di lavoro che nella fattispecie è il giudice ordinario (cfr., Cass. civ. SS.UU., ex multis, n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008).
Infatti, il Trattamento di Fine Servizio (TFS) corrisponde a un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro (e, dunque, rientrante nella giurisdizione che ha cognizione sul rapporto di lavoro stesso) alle dipendenze della P.A. e non soggetto allo scrutinio del giudice contabile (Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019).
Pertanto, sulla domanda di riliquidazione del TFS va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione di diritto della vicenda in esame attiene alla differenza di effetti tra decorrenza economica e giuridica ai fini del trattamento pensionistico, poiché il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione, in sede di liquidazione della prestazione in godimento, del periodo intercorrente tra la data di conclusione del servizio di leva (31.07.1980) e il momento di instaurazione ai fini retributivi del rapporto di lavoro con la IT MO (25.11.1981).
Sebbene la sentenza del Pretore di omissis n. omissis del 1981 avesse statuito il diritto dell’odierno ricorrente alla conservazione del posto di lavoro, tuttavia, tale diritto si sostanzia nella sospensione del rapporto lavorativo con conservazione del posto per la relativa durata, ossia nel mantenimento degli effetti direttamente incidenti sulla decorrenza giuridica del rapporto (con tutte le relative conseguenze di legge in relazione ad esempio all’anzianità di servizio), ma non anche sulla decorrenza economica, che invece ha ad oggetto il momento in cui il rapporto viene effettivamente instaurato anche ai fini retributivi e contributivi.
Rispetto a queste premesse il ricorrente chiede l’aggiornamento dei dati contributivi, ai fini della pensione; tuttavia, questo elemento attiene al profilo economico e non alla decorrenza giuridica dichiarata con la sentenza.
Da ciò deriva che ai fini contributivi deve essere valorizzato solo il momento dal quale il rapporto lavorativo è effettivamente iniziato ed è ciò che l’Istituto ha fatto.
1. Per quanto attiene alle spese di giudizio tenuto conto della peculiarità della vicenda e della novità della questione sussistono ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da S. L. contro l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore:
· dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di trattamento di fine servizio, come in motivazione;
· rigetta il ricorso;
· spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.
IL GI
ID AN
DECRETO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in data 30 aprile 2026.
Il GI f.to ID AN Depositata in segreteria il 07.05.2026 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro 08.05.2026 Il responsabile della Segreteria pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni