CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3711/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 00348170101
Rappresentato da Giovan Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A 20154 Milano MI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - OM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 09720230046676836702 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, rigetto del ricorso e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SP impugna la cartella di pagamento n.09720230046676836702 notificata il 12.6.2025 dall'ADER a mezzo pec.
Deduce che il CO di OM SP per una porzione di fabbricato sito in Caserta alla Indirizzo_1 presentava in data 31.1.1983 la dichiarazione per l'applicazione dell'INVIM per decorso decennio , indicando oltre ai valori finale e iniziale dell'immobile anche le spese di acquisto e le spese di costruzione . In sede di accertamento l'Ufficio rettificava il valore finale , confermava quello iniziale e le spese di acquisto ma non ammetteva le spese di costruzione. Il CO di OM impugnava l'accertamento e il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado. La Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l'appello dell'ufficio. La Commissione Tributaria Centrale riteneva poi fondate le doglianze dell'ufficio con sentenza n.585/09/2010 depositata il 28.1.2010. In data 18.3.2014 l'Agenzia delle Entrate di Caserta ha notificato ad Ricorrente_1 SP l'avviso di liquidazione prot.18361 . In data 12.6.2025 l'ADER ha notificato ad Ricorrente_1 SP quale incorporante l'ex CO di OM SP , la cartella di pagamento n.09720230046676836702 – iscrizione su sentenza definitiva della CTP n.585-09-10 CT 5000567 . Precisa che l'Ricorrente_1 SP ha correttamente adempiuta l'imposta richiesta in data 19.5.2014 , ma che trascorsi oltre 10 anni non si è in grado di produrre la quietanza ma che le risultanze contabili certificano quanto dichiarato.
Eccepisce poi il decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art.78 del DPR n.131/1983 , in quanto la cartella di pagamento risulta notificata il 12.6.2025 più di 10 anni dopo la notifica dell'avviso di liquidazione effettuata il 18.3.2014.
E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta che precisa che la nuova formulazione dell'art.7 comma 5 bis del DLGS n.546/1992 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova che resta ancorato ai principi stabiliti dall'art.2697 cc.; che a seguito dell'intervenuta normativa per la pandemia da Covid 19 alcuna prescrizione risulta maturata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso merita accoglimento . Invero la riscossione di un credito tributario , fondato su una sentenza passata in giudicato , non soggiace più ai termini di decadenza per l'esecuzione degli atti amministrativi , ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c,c , in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere atto e diventa la sentenza che , pronunciando sul rapporto ne ha valutato a legittimità ( Cass.ord. 29534 del 24.12.2020) . L'amministrazione aveva pertanto 10 anni di tempo per procedere alla riscossione del credito tributario in questione , decorrenti dal passaggio in giudicato della decisione che ha rigettato definitivamente l'impugnazione dell'avviso di liquidazione. In tale caso la pretesa non deriva dall'esercizio di un potere di accertamento o di rettifica ,conferito all'amministrazione , ma da un giudicato che “fa stato tra le parti” . E' pertanto decorso il termine di prescrizione decennale previsto dall'art.78
DPR 131/86 ed il credito tributario azionato , deve ritenersi prescritto tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata il 12.6.2025 , più di 10 anni dopo la notifica dell'avviso di liquidazione effettuato il 18.3.2014.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3711/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 00348170101
Rappresentato da Giovan Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A 20154 Milano MI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - OM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 09720230046676836702 INVIM
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, rigetto del ricorso e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SP impugna la cartella di pagamento n.09720230046676836702 notificata il 12.6.2025 dall'ADER a mezzo pec.
Deduce che il CO di OM SP per una porzione di fabbricato sito in Caserta alla Indirizzo_1 presentava in data 31.1.1983 la dichiarazione per l'applicazione dell'INVIM per decorso decennio , indicando oltre ai valori finale e iniziale dell'immobile anche le spese di acquisto e le spese di costruzione . In sede di accertamento l'Ufficio rettificava il valore finale , confermava quello iniziale e le spese di acquisto ma non ammetteva le spese di costruzione. Il CO di OM impugnava l'accertamento e il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado. La Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l'appello dell'ufficio. La Commissione Tributaria Centrale riteneva poi fondate le doglianze dell'ufficio con sentenza n.585/09/2010 depositata il 28.1.2010. In data 18.3.2014 l'Agenzia delle Entrate di Caserta ha notificato ad Ricorrente_1 SP l'avviso di liquidazione prot.18361 . In data 12.6.2025 l'ADER ha notificato ad Ricorrente_1 SP quale incorporante l'ex CO di OM SP , la cartella di pagamento n.09720230046676836702 – iscrizione su sentenza definitiva della CTP n.585-09-10 CT 5000567 . Precisa che l'Ricorrente_1 SP ha correttamente adempiuta l'imposta richiesta in data 19.5.2014 , ma che trascorsi oltre 10 anni non si è in grado di produrre la quietanza ma che le risultanze contabili certificano quanto dichiarato.
Eccepisce poi il decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art.78 del DPR n.131/1983 , in quanto la cartella di pagamento risulta notificata il 12.6.2025 più di 10 anni dopo la notifica dell'avviso di liquidazione effettuata il 18.3.2014.
E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta che precisa che la nuova formulazione dell'art.7 comma 5 bis del DLGS n.546/1992 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova che resta ancorato ai principi stabiliti dall'art.2697 cc.; che a seguito dell'intervenuta normativa per la pandemia da Covid 19 alcuna prescrizione risulta maturata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso merita accoglimento . Invero la riscossione di un credito tributario , fondato su una sentenza passata in giudicato , non soggiace più ai termini di decadenza per l'esecuzione degli atti amministrativi , ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c,c , in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere atto e diventa la sentenza che , pronunciando sul rapporto ne ha valutato a legittimità ( Cass.ord. 29534 del 24.12.2020) . L'amministrazione aveva pertanto 10 anni di tempo per procedere alla riscossione del credito tributario in questione , decorrenti dal passaggio in giudicato della decisione che ha rigettato definitivamente l'impugnazione dell'avviso di liquidazione. In tale caso la pretesa non deriva dall'esercizio di un potere di accertamento o di rettifica ,conferito all'amministrazione , ma da un giudicato che “fa stato tra le parti” . E' pertanto decorso il termine di prescrizione decennale previsto dall'art.78
DPR 131/86 ed il credito tributario azionato , deve ritenersi prescritto tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata il 12.6.2025 , più di 10 anni dopo la notifica dell'avviso di liquidazione effettuato il 18.3.2014.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio