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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11941 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1866/2025
Il Giudice RI AR, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARDILE Parte_1
CE e CARDILE LA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to MAROTTOLI CARMINE MARIO/ resistente
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_2
resistente
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marsili CP_3
resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.1.2025 impugna Parte_1
l'intimazione di pagamento notificatole da Controparte_4
in data 5 dicembre 2024, relativamente ad alcune cartelle di
[...]
pagamento e ad alcuni avviso di addebito rispettivamente emessi, nei suoi confronti, da e da , per un valore complessivo di euro CP_3 CP_2
58.191,79.
La ricorrente si duole, in particolare:
- della nullità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti in essa indicati;
Pag. 2 di 9 - della nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente per violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa;
- della illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
- della prescrizione dei crediti azionati e della decadenza degli enti previdenziali dal potere di riscossione;
- della duplicazione di alcuni contributi previdenziali richiesti con l'atto impugnato.
Con memoria difensiva contesta le deduzioni avversarie CP_3
eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della odierna opposizione, a fronte della rituale e tempestiva notifica delle cartelle impugnate e della mancata contestazione della parte in ordine alla sussistenza dei crediti azionati, e la mancata prescrizione dei crediti pretesi, a fronte delle numerose diffide di pagamento notificate, nel corso degli anni, alla ricorrente, interruttive del termine di prescrizione quinquennale afferente ai titoli in esame.
Con distinta memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza del ricorso in opposizione, a fronte della ritualità e della tempestività della notifica degli avvisi di addebito alla ricorrente, e la mancata prescrizione dei crediti azionati, anche a fronte della sospensione del termine di prescrizione stabilito dagli artt. 68, comma 1, e 37 DL
18/2020.
Si è costituita in giudizio anche Controparte_1
evidenziando la completezza della motivazione dell'atto impugnato, conforme al modello ministeriale, e il mancato obbligo normativo di
Pag. 3 di 9 allegare all'atto gli atti impositivi in esso riportati e, nel merito, la rituale e tempestiva notifica di tutti gli atti presupposti e la conseguente cristallizzazione dei crediti in essi riportati.
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione dei crediti in esame, vengono, in particolare, richiamate tre intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tempestivamente notificate alla parte fra il 16.11.2021 e il 5.12.2024, tutte interruttive del termine di prescrizione previsto dalla legge.
Il giudice fissava udienza di discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note conclusive- ritualmente depositate dalla ricorrente- ritenutane l'opportunità, rinviava per discussione orale all'udienza del 20.11.2025, all'esito della quale decideva la causa con l'odierna sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Va, in via preliminare, evidenziato che la ricorrente depositava il ricorso oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 cpc e oltre quello di cui all'art. 24 comma 5 D. lgs. 46/1999, avendo ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il 5.12.2024 e avendo depositato il ricorso il 20.1.2025.
Tutte le eccezioni di carattere formale e di merito sollevate in ricorso sono, pertanto, inammissibili, comprese quelle presentate con le note autorizzate finali in merito all'eccepita incompetenza territoriale della sede che CP_2
ha emesso gli avvisi impugnati e al mancato perfezionamento della notifica della cartella n.730455 finale.
Pag. 4 di 9 Le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono, in ogni caso, infondate anche nel merito, nei termini che seguono.
Appare, infatti, innanzitutto infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 posto che, come correttamente evidenziato da Controparte_4
, l'atto impugnato risulta redatto in conformità del modello
[...]
approvato dal Ministero delle finanze e fà espresso riferimento a tutti i titoli precedentemente notificati alla parte, in conformità con quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte ( cfr. n. 10692/2024).
Non vi è, inoltre, alcuna specifica disposizione normativa che preveda la notifica, unitamente all'atto di intimazione di pagamento, dei precedenti atti impositivi, già ritualmente notificati- per le ragioni di seguito esposte- alla parte.
L'atto impugnato indica, peraltro, tutti i termini, le modalità e l'autorità competente per procedere in via giudiziale, anche attraverso il legittimo richiamo del contenuto degli atti impositivi precedentemente e ritualmente notificati alla parte.
Alcuna specifica nullità, rilevante ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000, parte pertanto configurabile.
Nel merito, i tre enti resistenti hanno ritualmente depositato in giudizio prova documentale della rituale notifica alla ricorrente di tutti gli atti impositivi in esame (cartelle di pagamento e avvisi di addebito).
Per quanto concerne le censure sollevate, a tal fine, dalla ricorrente nella successiva memoria difensiva va rilevato:
- in merito alla posizione di , che la costituzione dell'ente CP_3
risulta tempestiva posto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
Pag. 5 di 9 416 e 155 cpc, non va calcolato nel termine a giorni, quale quello di cui all'art. 416 cpc, il giorno iniziale e che, in ogni caso, l'ente, nel proprio atto difensivo, si limita a dar conto, in risposta alle censure sollevate dalla ricorrente, della rituale notifica degli atti impugnati senza sollevare domande ed eccezioni proponibili nei termini decadenziali di cui all'art. 416 cpc;
- rispetto alla posizione di che al sig. , per espressa CP_5 Parte_2
previsione contenuta nella procura speciale del 25.7.2024, veniva espressamente conferito, insieme agli altri due soggetti referenti per la regione Lazio, ogni più ampio potere di rappresentanza e di difesa dell'ente in giudizio e che il riferimento agli “atti introduttivi del giudizio
Lazio” comprende la memoria difensiva depositata da costituendo CP_5
la stessa l'atto introduttivo con cui l'Ente si è costituito nel presente grado giudizio.
Per quanto concerne la contestata ritualità delle notifiche effettuate, per irreperibilità assoluta, alla ricorrente senza l'indicazione dell'”interno C- lotto 83” in cui la stessa risiede va, innanzitutto, richiamata recente giurisprudenza di legittimità, che “ha affermato l'irrilevanza dell'indicazione dell'interno dell'abitazione, una volta che sia stata correttamente individuata la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico (Cass. n. 2884 del
2005; Cass. pen. N. 34919 del 2011). Per consentire l'individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, e', infatti, ampiamente sufficiente a tutti i fini - penali, civili, amministrativi, tributari - l'indicazione della via e del numero civico”. (cfr. Cass. 22983/2021).
L'eccezione di decadenza sollevata dalla parte è, in ogni caso, infondata posto che:
Pag. 6 di 9 - tutti gli avvisi di addebito impugnati dalla ricorrente risultato ritualmente notificati nelle date indicate da a pagina 2 della memoria difensiva CP_2
per avvenuto ritiro della parte e che gli ultimi due avvisi riportano, in ogni caso, anche i numeri di interno e del lotto di residenza.
- che le cartelle n. finali 75257/000 e 567814/000 risultano ritualmente notificate via pec in data, rispettivamente, 4.7.2022 e 6.4.2022;
E' parimenti infondata l'eccezione di prescrizione visto che:
- , dal 2013, ha ritualmente richiesto il pagamento dei CP_3
contributi oggetto di giudizio attraverso la rituale notifica delle missive indicate a pagina 12 della relativa memoria ( all. 6-13), tutte ritualmente ritirate dalla parte;
- ha altresì prodotto in giudizio tre Controparte_1
intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,, notificate fra il 16.11.2021 e il 5.12.2024, tutte ritualmente ricevute via pec dalla parte e ulteriormente interruttive del termine di prescrizione delle pretese erariali avanzate in giudizio.
I crediti riportati dalla cartella n. 455 finale, relativi a contributi e sanzioni anni 2012-2014, sono stati, in ogni caso, tempestivamente e reiteratamente richiesti da attraverso la notifica delle richieste adempitive di CP_3
cui si è detto, entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge.
Per quanto riguarda i crediti INARCASSA va, peraltro, rilevato che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali e delle sanzioni accessorie decorre dal momento in cui il professionista comunica alla l'ammontare del reddito professionale annuale e il volume di affari ai CP_6
fini Iva, incombente questo adempiuto dalla ricorrente, per quanto concerne
Pag. 7 di 9 l'anno 2007, il 30 gennaio 2009; in relazione all'anno 2008, il 27.10.2010
e, rispetto all'anno 2009, il 26.1.2012.
Il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge non si è, pertanto, perfezionato per nessuna delle pretese riportate nelle cartelle di pagamento impugnate, a fronte delle richieste adempitive avanzate da fin dal 16.1.2013 e delle sopra richiamate date di decorrenza CP_3
della prescrizione.
La ricorrente non contesta, infine, la debenza, nel merito, delle pretese avanzate dagli enti convenuti in giudizio.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso avanzato appare inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore delle singole posizioni previdenziali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere, a titolo di compensi Parte_1
professionali, a 2000,00 euro, a 2800,00 euro e CP_2 CP_3
a 2800,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 20/11/2025 Il Giudice
RI AR
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1866/2025
Il Giudice RI AR, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARDILE Parte_1
CE e CARDILE LA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to MAROTTOLI CARMINE MARIO/ resistente
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli CP_2
resistente
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marsili CP_3
resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.1.2025 impugna Parte_1
l'intimazione di pagamento notificatole da Controparte_4
in data 5 dicembre 2024, relativamente ad alcune cartelle di
[...]
pagamento e ad alcuni avviso di addebito rispettivamente emessi, nei suoi confronti, da e da , per un valore complessivo di euro CP_3 CP_2
58.191,79.
La ricorrente si duole, in particolare:
- della nullità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti in essa indicati;
Pag. 2 di 9 - della nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente per violazione del principio di trasparenza e del diritto di difesa;
- della illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
- della prescrizione dei crediti azionati e della decadenza degli enti previdenziali dal potere di riscossione;
- della duplicazione di alcuni contributi previdenziali richiesti con l'atto impugnato.
Con memoria difensiva contesta le deduzioni avversarie CP_3
eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della odierna opposizione, a fronte della rituale e tempestiva notifica delle cartelle impugnate e della mancata contestazione della parte in ordine alla sussistenza dei crediti azionati, e la mancata prescrizione dei crediti pretesi, a fronte delle numerose diffide di pagamento notificate, nel corso degli anni, alla ricorrente, interruttive del termine di prescrizione quinquennale afferente ai titoli in esame.
Con distinta memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza del ricorso in opposizione, a fronte della ritualità e della tempestività della notifica degli avvisi di addebito alla ricorrente, e la mancata prescrizione dei crediti azionati, anche a fronte della sospensione del termine di prescrizione stabilito dagli artt. 68, comma 1, e 37 DL
18/2020.
Si è costituita in giudizio anche Controparte_1
evidenziando la completezza della motivazione dell'atto impugnato, conforme al modello ministeriale, e il mancato obbligo normativo di
Pag. 3 di 9 allegare all'atto gli atti impositivi in esso riportati e, nel merito, la rituale e tempestiva notifica di tutti gli atti presupposti e la conseguente cristallizzazione dei crediti in essi riportati.
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione dei crediti in esame, vengono, in particolare, richiamate tre intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tempestivamente notificate alla parte fra il 16.11.2021 e il 5.12.2024, tutte interruttive del termine di prescrizione previsto dalla legge.
Il giudice fissava udienza di discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note conclusive- ritualmente depositate dalla ricorrente- ritenutane l'opportunità, rinviava per discussione orale all'udienza del 20.11.2025, all'esito della quale decideva la causa con l'odierna sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Va, in via preliminare, evidenziato che la ricorrente depositava il ricorso oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 cpc e oltre quello di cui all'art. 24 comma 5 D. lgs. 46/1999, avendo ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il 5.12.2024 e avendo depositato il ricorso il 20.1.2025.
Tutte le eccezioni di carattere formale e di merito sollevate in ricorso sono, pertanto, inammissibili, comprese quelle presentate con le note autorizzate finali in merito all'eccepita incompetenza territoriale della sede che CP_2
ha emesso gli avvisi impugnati e al mancato perfezionamento della notifica della cartella n.730455 finale.
Pag. 4 di 9 Le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono, in ogni caso, infondate anche nel merito, nei termini che seguono.
Appare, infatti, innanzitutto infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 posto che, come correttamente evidenziato da Controparte_4
, l'atto impugnato risulta redatto in conformità del modello
[...]
approvato dal Ministero delle finanze e fà espresso riferimento a tutti i titoli precedentemente notificati alla parte, in conformità con quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte ( cfr. n. 10692/2024).
Non vi è, inoltre, alcuna specifica disposizione normativa che preveda la notifica, unitamente all'atto di intimazione di pagamento, dei precedenti atti impositivi, già ritualmente notificati- per le ragioni di seguito esposte- alla parte.
L'atto impugnato indica, peraltro, tutti i termini, le modalità e l'autorità competente per procedere in via giudiziale, anche attraverso il legittimo richiamo del contenuto degli atti impositivi precedentemente e ritualmente notificati alla parte.
Alcuna specifica nullità, rilevante ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000, parte pertanto configurabile.
Nel merito, i tre enti resistenti hanno ritualmente depositato in giudizio prova documentale della rituale notifica alla ricorrente di tutti gli atti impositivi in esame (cartelle di pagamento e avvisi di addebito).
Per quanto concerne le censure sollevate, a tal fine, dalla ricorrente nella successiva memoria difensiva va rilevato:
- in merito alla posizione di , che la costituzione dell'ente CP_3
risulta tempestiva posto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
Pag. 5 di 9 416 e 155 cpc, non va calcolato nel termine a giorni, quale quello di cui all'art. 416 cpc, il giorno iniziale e che, in ogni caso, l'ente, nel proprio atto difensivo, si limita a dar conto, in risposta alle censure sollevate dalla ricorrente, della rituale notifica degli atti impugnati senza sollevare domande ed eccezioni proponibili nei termini decadenziali di cui all'art. 416 cpc;
- rispetto alla posizione di che al sig. , per espressa CP_5 Parte_2
previsione contenuta nella procura speciale del 25.7.2024, veniva espressamente conferito, insieme agli altri due soggetti referenti per la regione Lazio, ogni più ampio potere di rappresentanza e di difesa dell'ente in giudizio e che il riferimento agli “atti introduttivi del giudizio
Lazio” comprende la memoria difensiva depositata da costituendo CP_5
la stessa l'atto introduttivo con cui l'Ente si è costituito nel presente grado giudizio.
Per quanto concerne la contestata ritualità delle notifiche effettuate, per irreperibilità assoluta, alla ricorrente senza l'indicazione dell'”interno C- lotto 83” in cui la stessa risiede va, innanzitutto, richiamata recente giurisprudenza di legittimità, che “ha affermato l'irrilevanza dell'indicazione dell'interno dell'abitazione, una volta che sia stata correttamente individuata la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico (Cass. n. 2884 del
2005; Cass. pen. N. 34919 del 2011). Per consentire l'individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, e', infatti, ampiamente sufficiente a tutti i fini - penali, civili, amministrativi, tributari - l'indicazione della via e del numero civico”. (cfr. Cass. 22983/2021).
L'eccezione di decadenza sollevata dalla parte è, in ogni caso, infondata posto che:
Pag. 6 di 9 - tutti gli avvisi di addebito impugnati dalla ricorrente risultato ritualmente notificati nelle date indicate da a pagina 2 della memoria difensiva CP_2
per avvenuto ritiro della parte e che gli ultimi due avvisi riportano, in ogni caso, anche i numeri di interno e del lotto di residenza.
- che le cartelle n. finali 75257/000 e 567814/000 risultano ritualmente notificate via pec in data, rispettivamente, 4.7.2022 e 6.4.2022;
E' parimenti infondata l'eccezione di prescrizione visto che:
- , dal 2013, ha ritualmente richiesto il pagamento dei CP_3
contributi oggetto di giudizio attraverso la rituale notifica delle missive indicate a pagina 12 della relativa memoria ( all. 6-13), tutte ritualmente ritirate dalla parte;
- ha altresì prodotto in giudizio tre Controparte_1
intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,, notificate fra il 16.11.2021 e il 5.12.2024, tutte ritualmente ricevute via pec dalla parte e ulteriormente interruttive del termine di prescrizione delle pretese erariali avanzate in giudizio.
I crediti riportati dalla cartella n. 455 finale, relativi a contributi e sanzioni anni 2012-2014, sono stati, in ogni caso, tempestivamente e reiteratamente richiesti da attraverso la notifica delle richieste adempitive di CP_3
cui si è detto, entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge.
Per quanto riguarda i crediti INARCASSA va, peraltro, rilevato che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali e delle sanzioni accessorie decorre dal momento in cui il professionista comunica alla l'ammontare del reddito professionale annuale e il volume di affari ai CP_6
fini Iva, incombente questo adempiuto dalla ricorrente, per quanto concerne
Pag. 7 di 9 l'anno 2007, il 30 gennaio 2009; in relazione all'anno 2008, il 27.10.2010
e, rispetto all'anno 2009, il 26.1.2012.
Il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge non si è, pertanto, perfezionato per nessuna delle pretese riportate nelle cartelle di pagamento impugnate, a fronte delle richieste adempitive avanzate da fin dal 16.1.2013 e delle sopra richiamate date di decorrenza CP_3
della prescrizione.
La ricorrente non contesta, infine, la debenza, nel merito, delle pretese avanzate dagli enti convenuti in giudizio.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso avanzato appare inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore delle singole posizioni previdenziali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere, a titolo di compensi Parte_1
professionali, a 2000,00 euro, a 2800,00 euro e CP_2 CP_3
a 2800,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 20/11/2025 Il Giudice
RI AR
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