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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5533/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5533/2020 promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. QUINTO ADELAIDE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO-contuace
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà Parte_1
del seguente immobile, formalmente intestato a fu , ovvero piccolo CP_1 CP_2 Per_1
fabbricato sito nel Comune in Corato alla via Niglio n. 13 piano 1-2-3-S1, attualmente distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Corato al Fg 32 P.lla 1645 sub 3, cat. A/4, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita catastale Euro 74,89;
Ho sostenuto di possedere dal 1980, e, comunque, da oltre venti anni, il bene, utilizzandolo come magazzino per il ricovero dei propri attrezzi di lavoro e materiali edili, e occupandosi della sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
pagina 1 di 3 Nessuno si è costituito per . CP_1
***
Ciò premesso, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con pronuncia del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene cum animo domini et rem sibi habendi per la durata stabilita dalla legge (artt. 1158 e 1140 c.c.).
I testi escussi hanno fornito delle dichiarazioni generiche, limitandosi a confermare i capitoli di prova e, pertanto, non possono ritenersi attendibili.
L'immobile, del resto, come emerge dalla documentazione fotografica, si presenta in uno stato manutentivo inadeguato, non compatibile con un utilizzo continuato e costante.
L'istruttoria orale, quindi, non ha dimostrato la disponibilità del bene per il tempo necessario all'usucapione del diritto di proprietà non essendovi prova neppure delle modalità iniziali del dedotto possesso.
L'utilizzo sporadico per finalità di deposito depone piuttosto per una iniziale detenzione.
In diritto si osserva che qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare la detenzione in possesso uti domini
(Cass.n. 24222/09): ciò, in quanto la presunzione di possesso, utile ad usucapionem, non opera quando l'iniziale relazione materiale con la cosa consegua non già ad un atto volontario di apprensione ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore poiché il potere di fatto sulla cosa, nella seconda ipotesi, non corrisponde ad un diritto reale.
Compete, quindi, al detentore la prova dell'interversione del possesso, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore pagina 2 di 3 abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 4701 del 1999).
Nel caso in esame non risulta posto in essere alcun atto di interversione nel possesso in capo all'attore.
Per le ragioni indicate, in definitiva, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5533/2020 promossa da (CF. ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Trani, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5533/2020 promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. QUINTO ADELAIDE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO-contuace
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà Parte_1
del seguente immobile, formalmente intestato a fu , ovvero piccolo CP_1 CP_2 Per_1
fabbricato sito nel Comune in Corato alla via Niglio n. 13 piano 1-2-3-S1, attualmente distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Corato al Fg 32 P.lla 1645 sub 3, cat. A/4, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita catastale Euro 74,89;
Ho sostenuto di possedere dal 1980, e, comunque, da oltre venti anni, il bene, utilizzandolo come magazzino per il ricovero dei propri attrezzi di lavoro e materiali edili, e occupandosi della sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
pagina 1 di 3 Nessuno si è costituito per . CP_1
***
Ciò premesso, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con pronuncia del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene cum animo domini et rem sibi habendi per la durata stabilita dalla legge (artt. 1158 e 1140 c.c.).
I testi escussi hanno fornito delle dichiarazioni generiche, limitandosi a confermare i capitoli di prova e, pertanto, non possono ritenersi attendibili.
L'immobile, del resto, come emerge dalla documentazione fotografica, si presenta in uno stato manutentivo inadeguato, non compatibile con un utilizzo continuato e costante.
L'istruttoria orale, quindi, non ha dimostrato la disponibilità del bene per il tempo necessario all'usucapione del diritto di proprietà non essendovi prova neppure delle modalità iniziali del dedotto possesso.
L'utilizzo sporadico per finalità di deposito depone piuttosto per una iniziale detenzione.
In diritto si osserva che qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare la detenzione in possesso uti domini
(Cass.n. 24222/09): ciò, in quanto la presunzione di possesso, utile ad usucapionem, non opera quando l'iniziale relazione materiale con la cosa consegua non già ad un atto volontario di apprensione ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore poiché il potere di fatto sulla cosa, nella seconda ipotesi, non corrisponde ad un diritto reale.
Compete, quindi, al detentore la prova dell'interversione del possesso, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore pagina 2 di 3 abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 4701 del 1999).
Nel caso in esame non risulta posto in essere alcun atto di interversione nel possesso in capo all'attore.
Per le ragioni indicate, in definitiva, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5533/2020 promossa da (CF. ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Trani, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 3 di 3