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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2024, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 7.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8577/2023 R.G.L., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonella Spicciariello Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.to Amodio Marzocchella)
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP per accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver proposto, in data 31.3.2023, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità civile.
Il ricorrente ha aggiunto di aver depositato, in data 4.9.2023, atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente.
Effettuate alcune valutazioni e precisazioni sulla relazione peritale, la parte ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare, in accogliento del presente ricorso, che lo stato patologico del Sig. è tale da determinare i presupposti per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità, a far data dalla domanda amministrativa (7/03/2022), o da altra accertata in
1 corso di procedimento;
- per l'effetto, riconoscere mediante sentenza, i benefici, come richiesti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ovvero la pensione di inabilità; - con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con CP_2
condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Dopo l'udienza del 7.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato, accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, ha dichiarato il PAUN invalido civile nella misura del 74% circa.
Pertanto, non si ritengono sussistenti le condizioni cliniche per il riconoscimento al ricorrente del beneficio richiesto (pensione di inabilità) .
Il CTU è pervenuto alle valutazioni indicate procedendo ad una accurata valutazione delle condizioni dell'istante non trascurando alcuna patologia.
Rispetto alla dettagliata consulenza e ai precisi accertamenti svolti dal CTU, la parte ricorrente nel presente giudizio non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare le valutazioni compiute dall'ausiliario, laddove, al contrario, si è visto come le conclusioni siano analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Parte ricorrente lamenta che il CTU avrebbe erroneamente attribuito alla patologia cardiaca il codice 6442 previsto per la miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca moderata il
Classe Nyha II, piuttosto che il codice 6443 previsto per la miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca grave in Classe Nyha III - FE 46%.
Tuttavia il Consulente d'Ufficio ha valutato la patologia cardiaca del ricorrente attribuendo il codice 6442 poiché ha accertato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitro-aorto-tricuspidalica lieve e con insufficienza di pompa lieve-moderata: FE:
46%” pertanto appare corretto richiamare la voce tabellata con · cod 6442: miocardiopatie o
2 valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata = 41% -50%; laddove il codice preteso da parte ricorrente può essere riconosciuto per una insufficienza cardiaca grave, non sussistente nel caso di specie.
Il lamenta, altresì, l'errata valutazione del 15% attribuita al Diabete Mellito di tipo 2. Pt_1
Tuttavia in ragione delle documentazione medica prodotta la censura non può essere condivisa poiché, come si legge nell'elaborato del CTU, “il Diabete mellito in difetto di documentazione clinica attestante complicanze angio e/o neuropatiche, in mediocre compenso, può essere valutato nella misura del 15%, ma in maniera concorrente rispetto alla cardiopatia”.
In definitiva le censure mosse da parte ricorrente non possono essere condivise poiché consistenti in diverse valutazione delle patologie accertate. Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa ( invalido civile nella misura del 67%) , sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva il CTU ha tenuto conto di tutta la documentazione esibita. Le risultanze della consulenza d'ufficio sono state rassegnate anche a seguito di accertamento medico sulla persona del ricorrente e, pertanto, non possono evidentemente essere inficiate dalle generiche deduzioni contenute in ricorso.
Non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata e in rilievi che non trovano riscontro oggettivo, strumentale e documentale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
2. Le spese di lite devono essere compensate, essendo stata versata in atti l'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., validamente sottoscritta dal ricorrente.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e già liquidate sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3 2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2024
4
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aquilina Picciocchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 7.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8577/2023 R.G.L., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonella Spicciariello Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.to Amodio Marzocchella)
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP per accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver proposto, in data 31.3.2023, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità civile.
Il ricorrente ha aggiunto di aver depositato, in data 4.9.2023, atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente.
Effettuate alcune valutazioni e precisazioni sulla relazione peritale, la parte ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare, in accogliento del presente ricorso, che lo stato patologico del Sig. è tale da determinare i presupposti per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità, a far data dalla domanda amministrativa (7/03/2022), o da altra accertata in
1 corso di procedimento;
- per l'effetto, riconoscere mediante sentenza, i benefici, come richiesti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ovvero la pensione di inabilità; - con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con CP_2
condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Dopo l'udienza del 7.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato, accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, ha dichiarato il PAUN invalido civile nella misura del 74% circa.
Pertanto, non si ritengono sussistenti le condizioni cliniche per il riconoscimento al ricorrente del beneficio richiesto (pensione di inabilità) .
Il CTU è pervenuto alle valutazioni indicate procedendo ad una accurata valutazione delle condizioni dell'istante non trascurando alcuna patologia.
Rispetto alla dettagliata consulenza e ai precisi accertamenti svolti dal CTU, la parte ricorrente nel presente giudizio non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare le valutazioni compiute dall'ausiliario, laddove, al contrario, si è visto come le conclusioni siano analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Parte ricorrente lamenta che il CTU avrebbe erroneamente attribuito alla patologia cardiaca il codice 6442 previsto per la miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca moderata il
Classe Nyha II, piuttosto che il codice 6443 previsto per la miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca grave in Classe Nyha III - FE 46%.
Tuttavia il Consulente d'Ufficio ha valutato la patologia cardiaca del ricorrente attribuendo il codice 6442 poiché ha accertato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitro-aorto-tricuspidalica lieve e con insufficienza di pompa lieve-moderata: FE:
46%” pertanto appare corretto richiamare la voce tabellata con · cod 6442: miocardiopatie o
2 valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata = 41% -50%; laddove il codice preteso da parte ricorrente può essere riconosciuto per una insufficienza cardiaca grave, non sussistente nel caso di specie.
Il lamenta, altresì, l'errata valutazione del 15% attribuita al Diabete Mellito di tipo 2. Pt_1
Tuttavia in ragione delle documentazione medica prodotta la censura non può essere condivisa poiché, come si legge nell'elaborato del CTU, “il Diabete mellito in difetto di documentazione clinica attestante complicanze angio e/o neuropatiche, in mediocre compenso, può essere valutato nella misura del 15%, ma in maniera concorrente rispetto alla cardiopatia”.
In definitiva le censure mosse da parte ricorrente non possono essere condivise poiché consistenti in diverse valutazione delle patologie accertate. Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa ( invalido civile nella misura del 67%) , sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva il CTU ha tenuto conto di tutta la documentazione esibita. Le risultanze della consulenza d'ufficio sono state rassegnate anche a seguito di accertamento medico sulla persona del ricorrente e, pertanto, non possono evidentemente essere inficiate dalle generiche deduzioni contenute in ricorso.
Non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata e in rilievi che non trovano riscontro oggettivo, strumentale e documentale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
2. Le spese di lite devono essere compensate, essendo stata versata in atti l'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., validamente sottoscritta dal ricorrente.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e già liquidate sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3 2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2024
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Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aquilina Picciocchi