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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/08/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Giampiccolo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2635/2021 promossa da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCAFFIDI C.F._2
AGOSTINO; OPPONENTI contro
(p.i. , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., cui è stata fusa per incorporazione in forza dell'atto di fusione dell'8.07.2024, Rep. n. 7294/Racc. n. 5148, la
[...]
(p.i. , in persona del suo OP P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SCHININÀ RICCARDO;
OPPOSTA
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo n. 864/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 29- 31.05.2021 (R.G. 1936/2021), in forza del quale è stato ingiunto agli opponenti di pagare, in solido tra loro, in favore di OP la somma di € 13.226,72, oltre interessi e spese del procedimento
[...] monitorio. CONCLUSIONI Parte opponente:
“1) Preliminarmente rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente formulata da controparte, per i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
3) Ritenere e dichiarare nulla la dichiarazione di surroga per quanto esposto in narrativa al punto 3;
4) Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. OP
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
864/2021 emesso in data 29.05.2021 dal Tribunale Ordinario di Ragusa, in persona del Presidente del Tribunale Dott. Biagio Insacco, nel procedimento n. 1936/2021 R.G., depositato il 31.05.2021 e notificato l'11.06.2021 rigettando tutte le domande ex adverso avanzate;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovute le somme così come indicate nel D.I. n. 864/2021;
6) Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato in data 28.02.2007 tra la Sig.ra e il Credito IC S.p.A. con la conseguenza che Parte_2 nessuna garanzia può essere prestata dalla Sig.ra e che nessuna somma deve Pt_2 la stessa alla società opposta, per i motivi spiegati in narrativa.
7) Condannare la al pagamento delle spese, OP diritti ed onorari della procedura con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Parte opposta:
“in via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 864/2021 del Tribunale di Ragusa in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutti gli altri motivi nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte ai sig.ri
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Con riserva di articolare e dedurre nei termini di Legge. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 864/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 29-31.05.2021 (proc. n. 1936/2021 R.G.) su ricorso di OP
, per il pagamento della complessiva somma di € 13.226,72, oltre interessi e
[...] spese del procedimento monitorio. Il credito ingiunto derivava dall'escussione della garanzia prestata dal in Controparte_5 favore del Credito IC S.p.a. (successivamente , in riferimento ad una CP_6 linea di credito relativa ad una apertura di credito in c/c con affidamento per € 50.000,00 stipulata tra titolare della ditta individuale “Specialità Salame S. Angelo di Parte_1
Caputo Salvatore” ed il predetto Istituto di credito, garantita da fideiussione rilasciata da
, con l'ulteriore garanzia dell'opposta. Quest'ultima garanzia rientrava Parte_2 nell'ambito di una apposita convenzione stipulata con l'Istituto di credito in questione, in forza della quale il giusta delibera del 15.07.2006 (cfr. doc. 1 allegato al Controparte_5 fascicolo monitorio), si era impegnato a garantire, in misura pari al 50%, quanto dovuto dal socio per sorte capitale, interessi di mora e spese. Stante l'andamento anomalo del rapporto bancario del debitore principale ed essendo maturate le condizioni previste dalla convenzione, la provvedeva ad escutere la CP_7 garanzia della società opposta per l'importo di € 13.226,72, pari al 50% del debito residuo, cui seguiva il pagamento di del 19.06.2017. CP_3 In conseguenza di tali fatti, la rilasciava in favore di l'attestazione CP_7 CP_3 dell'avvenuto pagamento, altresì surrogandola nelle proprie ragioni creditorie vantate nei confronti dell'opponente e del suo garante. L' agiva pertanto in sede monitoria al fine CP_3 di recuperare la somma corrisposta in esecuzione della garanzia prestata.
Parte opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da per il venir meno del sottostante rapporto creditorio sussistente CP_3 tra Credito IC e , nonché la nullità della fideiussione per violazione Parte_1 della normativa antitrust e la nullità della dichiarazione di surroga tra la e CP_7 CP_3
Costituitasi in giudizio la convenuta in data OP
2.11.2021, questa, in merito alle contestazioni espletate dall'opponente in relazione alla asserita infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza del rapporto bancario sottostante, rilevava che la rilasciata garanzia consortile rientrava nell'alveo del contratto autonomo di garanzia, con conseguente obbligo di eseguire immediatamente “a prima richiesta” la prestazione dovuta dal debitore, indipendentemente dall'esistenza o efficacia del rapporto di base, e senza potere di sollevare eccezioni di sorta. L'opposta eccepiva altresì la piena prova della surroga, nonché l'inesistenza di una intesa anticoncorrenziale, la mancanza di prova della stessa e del pregiudizio subito in conseguenza della detta intesa in relazione allo specifico contratto a valle. Pertanto, l'opposta, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i., chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto col favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore il quale dichiarava di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi. All'esito della prima udienza del 10.11.2021, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, veniva rilevata l'insussistenza di una prova adeguata del credito, con conseguente rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del d.i., ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Inoltre, parte opposta avviava la procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo come da verbale del 25.01.2022 in atti. Nessuna richiesta istruttoria veniva formulate dalle parti le quali non provvedevano neanche al deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. La causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 17.03.2025 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di , la società OP CP_1 [...]
, alla quale l'originaria opposta era stata fusa per incorporazione in forza Controparte_2 di atto di fusione dell'8.07.2024 prodotto in atti. La società intervenuta si riportava a tutti gli atti ed alle produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate dal creditore originario. L'opposizione deve essere accolta per i motivi che seguono. La cooperativa convenuta ha dedotto di essersi assunta, attraverso la stipula della convenzione con il Credito IC S.p.a. (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), l'obbligazione di garantire le linee di credito concesse alle imprese aderenti al Confidi, con possibilità di ottenere un rimborso parziale nei limiti della prestata garanzia (comprensivo di accessori, spese e oneri fiscali) nei casi di inadempienza delle imprese associate finanziate. Deve rilevarsi che l'intervenuto pagamento da parte della società opposta, oltre a conferire il diritto di regresso in conseguenza della subita escussione, attribuiva al Confidi l'ulteriore facoltà di esercitare un'azione di surroga, attraverso la dichiarazione di surroga da parte dell'Istituto di credito ex art. 1201 e s.s. c.c. (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), ponendo nella medesima posizione giuridica del creditore surrogante soddisfatto. CP_3
Le differenze tra le due azioni sopra richiamate sono state di recente evidenziate dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 21514/2022) la quale ha precisato che “nell'ambito della struttura dell'obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, il regresso viene definito come schema tipico, con caratteristiche peculiari, al quale il legislatore fa ricorso in ipotesi di sussistenza di un vincolo di coobbligazione solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c., con riferimento almeno al lato esterno e di adempimento di uno dei due o più coobbligati, anche per una quota a lui non spettante nei rapporti interni. Con l'adempimento dell'obbligazione solidale il solvens acquisisce un diritto nuovo che trova giustificazione nel particolare rapporto, contrattuale o legale, sottostante tra i vari condebitori solidali, al fine di assicurare il riequilibrio tra i medesimi. Con la surrogazione, il surrogante si sostituisce nelle ragioni del creditore, come espressamente previsto nel caso di surrogazione legale”. Aggiunge altresì la Suprema Corte nella medesima pronuncia, per quanto rileva nell'odierno giudizio: “tratto caratterizzante del regresso rispetto alla surrogazione che è quello di costituire un diritto autonomo e nuovo rispetto a quello estinto con il pagamento, comportando tale carattere plurime differenze in ordine alla disciplina della prescrizione, del mancato subingresso nei diritti accessori di garanzia, nella possibilità di ripetere le spese sopportate a causa della preventiva escussione. Tale differenza strutturale ha come conseguenza che con la surrogazione l'adempiente subentra anche nelle eventuali garanzie del credito, comprese fideiussioni e privilegi (art. 1204 c.c.), con il regresso, invece, inteso come diritto nuovo e autonomo, non gli si estendono. A fronte della descritta alternativa percorribile da parte del creditore consortile (azione di regresso ovvero azione di surroga), dalla richiesta di ingiunzione formulata dall'opposta nel procedimento monitorio emerge che la ha effettuato in data 19.06.2017 il pagamento CP_3 della somma di € 13.226,72 in favore di Credito IC S.p.a. e, alla luce del predetto pagamento, ha rivendicato il diritto di agire in surroga nei confronti del debitore principale e del soggetto fideiussore, nei limiti dell'importo versato all'Istituto di credito, oltre interessi legali di mora decorrenti dalla data del pagamento, con ciò sostituendosi nei diritti già vantati dalla nei confronti dei debitori. CP_7
Ciò posto, vanno esaminate le questioni giuridiche poste dagli opponenti a fondamento dell'opposizione afferenti il rapporto sottostante. Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Inoltre, nei rapporti bancari in conto corrente, la ha l'onere di produrre sia il contratto CP_7 di conto corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del rapporto fino a quella della sua chiusura. Ed infatti, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della AN (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019, che richiama Cass. Civ. n. 10692/2007). Sul punto si rileva innanzitutto che parte opponente non ha contestato nei propri scritti difensivi la stipula in data 19.01.2006 con Credito IC S.p.a. del contratto di conto corrente n. 8001705/78 intestato a , la costituzione su tale rapporto della Parte_1 garanzia fideiussoria rilasciata dall'opponente con contratto del Parte_2
28.02.2007, nonché la garanzia assunta da nei confronti della ditta “Specialità Salame CP_3
S. Angelo di Caputo Salvatore”, con delibera del 15.07.2006, per l'utilizzo di una linea di credito di € 50.000,00 da erogarsi sotto forma di scopertura c/c e la convenzione stipulata tra il Credito IC S.p.a. e la con la scrittura OP privata dell'8.03.2011. Dette circostanze, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., devono ritenersi pacifiche e non oggetto di prova e pertanto dimostrate. Tuttavia, l'opponente ha innanzitutto rilevato di aver contestato la pretesa creditoria della banca Credito IC S.p.a., provando di aver avviato un ulteriore e distinto giudizio di opposizione al D.I. n. 568/2015 nei confronti del predetto Istituto di credito, conclusosi con sentenza n. 311/2020 del Tribunale di Patti dell'11.06.2020, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo che era stato richiesto ed ottenuto dalla banca per il recupero del suo credito parzialmente garantito da Detta pronuncia ha determinato il venir meno della CP_3 prova del credito vantato dal Credito IC nei confronti del correntista e del soggetto fideiussore;
credito nel quale si era, per metà del suo importo, surrogato. L'opponente CP_3 ha altresì evidenziato che il Credito IC, nelle more del predetto giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Patti, procedeva all'escussione della garanzia rilasciata dalla CP_3 per l'importo di € 13.226,72, somma da questa pagata in data 19.06.2017. Ciò impone all'opposta, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, l'onere di provare il sottostante rapporto creditorio tra ed il Credito IC, ed in particolare Pt_1
l'andamento del contratto di conto corrente bancario con apertura di credito sin dalla data di attivazione, e questa non vi ha provveduto nei termini cui era tenuta. Né ciò può essere escluso dalla natura di contratto autonomo di garanzia intercorso tra e in CP_7 CP_3 quanto quest'ultima ha dichiarato di agire nei confronti dei debitori in surroga e, pertanto, nella medesima posizione del creditore originario. Restano assorbiti i punti di contestazione, sollevati dall'opponente, relativi alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ed alla nullità della dichiarazione di surroga. Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (parametri medi scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con decurtazione della fase istruttoria/trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2635/2021: accoglie l'opposizione proposta dagli opponenti, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 864/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 29-31.05.2021 (proc. n. 1936/2021 R.G.); Contr condanna l'opposta a pagare agli opponenti le spese Controparte_2 di lite che liquida nell'importo di € 1.700,00 (compresi esborsi), oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Agostino Scaffidi. Così deciso in Ragusa il 14/08/2025.
Il Giudice (dott. Fabrizio Cingolani)
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Giampiccolo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2635/2021 promossa da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCAFFIDI C.F._2
AGOSTINO; OPPONENTI contro
(p.i. , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., cui è stata fusa per incorporazione in forza dell'atto di fusione dell'8.07.2024, Rep. n. 7294/Racc. n. 5148, la
[...]
(p.i. , in persona del suo OP P.IVA_2 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SCHININÀ RICCARDO;
OPPOSTA
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo n. 864/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 29- 31.05.2021 (R.G. 1936/2021), in forza del quale è stato ingiunto agli opponenti di pagare, in solido tra loro, in favore di OP la somma di € 13.226,72, oltre interessi e spese del procedimento
[...] monitorio. CONCLUSIONI Parte opponente:
“1) Preliminarmente rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente formulata da controparte, per i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
3) Ritenere e dichiarare nulla la dichiarazione di surroga per quanto esposto in narrativa al punto 3;
4) Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. OP
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
864/2021 emesso in data 29.05.2021 dal Tribunale Ordinario di Ragusa, in persona del Presidente del Tribunale Dott. Biagio Insacco, nel procedimento n. 1936/2021 R.G., depositato il 31.05.2021 e notificato l'11.06.2021 rigettando tutte le domande ex adverso avanzate;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovute le somme così come indicate nel D.I. n. 864/2021;
6) Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato in data 28.02.2007 tra la Sig.ra e il Credito IC S.p.A. con la conseguenza che Parte_2 nessuna garanzia può essere prestata dalla Sig.ra e che nessuna somma deve Pt_2 la stessa alla società opposta, per i motivi spiegati in narrativa.
7) Condannare la al pagamento delle spese, OP diritti ed onorari della procedura con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Parte opposta:
“in via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 864/2021 del Tribunale di Ragusa in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutti gli altri motivi nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte ai sig.ri
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Con riserva di articolare e dedurre nei termini di Legge. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 864/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 29-31.05.2021 (proc. n. 1936/2021 R.G.) su ricorso di OP
, per il pagamento della complessiva somma di € 13.226,72, oltre interessi e
[...] spese del procedimento monitorio. Il credito ingiunto derivava dall'escussione della garanzia prestata dal in Controparte_5 favore del Credito IC S.p.a. (successivamente , in riferimento ad una CP_6 linea di credito relativa ad una apertura di credito in c/c con affidamento per € 50.000,00 stipulata tra titolare della ditta individuale “Specialità Salame S. Angelo di Parte_1
Caputo Salvatore” ed il predetto Istituto di credito, garantita da fideiussione rilasciata da
, con l'ulteriore garanzia dell'opposta. Quest'ultima garanzia rientrava Parte_2 nell'ambito di una apposita convenzione stipulata con l'Istituto di credito in questione, in forza della quale il giusta delibera del 15.07.2006 (cfr. doc. 1 allegato al Controparte_5 fascicolo monitorio), si era impegnato a garantire, in misura pari al 50%, quanto dovuto dal socio per sorte capitale, interessi di mora e spese. Stante l'andamento anomalo del rapporto bancario del debitore principale ed essendo maturate le condizioni previste dalla convenzione, la provvedeva ad escutere la CP_7 garanzia della società opposta per l'importo di € 13.226,72, pari al 50% del debito residuo, cui seguiva il pagamento di del 19.06.2017. CP_3 In conseguenza di tali fatti, la rilasciava in favore di l'attestazione CP_7 CP_3 dell'avvenuto pagamento, altresì surrogandola nelle proprie ragioni creditorie vantate nei confronti dell'opponente e del suo garante. L' agiva pertanto in sede monitoria al fine CP_3 di recuperare la somma corrisposta in esecuzione della garanzia prestata.
Parte opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da per il venir meno del sottostante rapporto creditorio sussistente CP_3 tra Credito IC e , nonché la nullità della fideiussione per violazione Parte_1 della normativa antitrust e la nullità della dichiarazione di surroga tra la e CP_7 CP_3
Costituitasi in giudizio la convenuta in data OP
2.11.2021, questa, in merito alle contestazioni espletate dall'opponente in relazione alla asserita infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza del rapporto bancario sottostante, rilevava che la rilasciata garanzia consortile rientrava nell'alveo del contratto autonomo di garanzia, con conseguente obbligo di eseguire immediatamente “a prima richiesta” la prestazione dovuta dal debitore, indipendentemente dall'esistenza o efficacia del rapporto di base, e senza potere di sollevare eccezioni di sorta. L'opposta eccepiva altresì la piena prova della surroga, nonché l'inesistenza di una intesa anticoncorrenziale, la mancanza di prova della stessa e del pregiudizio subito in conseguenza della detta intesa in relazione allo specifico contratto a valle. Pertanto, l'opposta, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i., chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto col favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore il quale dichiarava di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi. All'esito della prima udienza del 10.11.2021, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, veniva rilevata l'insussistenza di una prova adeguata del credito, con conseguente rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del d.i., ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. Inoltre, parte opposta avviava la procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo come da verbale del 25.01.2022 in atti. Nessuna richiesta istruttoria veniva formulate dalle parti le quali non provvedevano neanche al deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. La causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 17.03.2025 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di , la società OP CP_1 [...]
, alla quale l'originaria opposta era stata fusa per incorporazione in forza Controparte_2 di atto di fusione dell'8.07.2024 prodotto in atti. La società intervenuta si riportava a tutti gli atti ed alle produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate dal creditore originario. L'opposizione deve essere accolta per i motivi che seguono. La cooperativa convenuta ha dedotto di essersi assunta, attraverso la stipula della convenzione con il Credito IC S.p.a. (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), l'obbligazione di garantire le linee di credito concesse alle imprese aderenti al Confidi, con possibilità di ottenere un rimborso parziale nei limiti della prestata garanzia (comprensivo di accessori, spese e oneri fiscali) nei casi di inadempienza delle imprese associate finanziate. Deve rilevarsi che l'intervenuto pagamento da parte della società opposta, oltre a conferire il diritto di regresso in conseguenza della subita escussione, attribuiva al Confidi l'ulteriore facoltà di esercitare un'azione di surroga, attraverso la dichiarazione di surroga da parte dell'Istituto di credito ex art. 1201 e s.s. c.c. (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), ponendo nella medesima posizione giuridica del creditore surrogante soddisfatto. CP_3
Le differenze tra le due azioni sopra richiamate sono state di recente evidenziate dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 21514/2022) la quale ha precisato che “nell'ambito della struttura dell'obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, il regresso viene definito come schema tipico, con caratteristiche peculiari, al quale il legislatore fa ricorso in ipotesi di sussistenza di un vincolo di coobbligazione solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c., con riferimento almeno al lato esterno e di adempimento di uno dei due o più coobbligati, anche per una quota a lui non spettante nei rapporti interni. Con l'adempimento dell'obbligazione solidale il solvens acquisisce un diritto nuovo che trova giustificazione nel particolare rapporto, contrattuale o legale, sottostante tra i vari condebitori solidali, al fine di assicurare il riequilibrio tra i medesimi. Con la surrogazione, il surrogante si sostituisce nelle ragioni del creditore, come espressamente previsto nel caso di surrogazione legale”. Aggiunge altresì la Suprema Corte nella medesima pronuncia, per quanto rileva nell'odierno giudizio: “tratto caratterizzante del regresso rispetto alla surrogazione che è quello di costituire un diritto autonomo e nuovo rispetto a quello estinto con il pagamento, comportando tale carattere plurime differenze in ordine alla disciplina della prescrizione, del mancato subingresso nei diritti accessori di garanzia, nella possibilità di ripetere le spese sopportate a causa della preventiva escussione. Tale differenza strutturale ha come conseguenza che con la surrogazione l'adempiente subentra anche nelle eventuali garanzie del credito, comprese fideiussioni e privilegi (art. 1204 c.c.), con il regresso, invece, inteso come diritto nuovo e autonomo, non gli si estendono. A fronte della descritta alternativa percorribile da parte del creditore consortile (azione di regresso ovvero azione di surroga), dalla richiesta di ingiunzione formulata dall'opposta nel procedimento monitorio emerge che la ha effettuato in data 19.06.2017 il pagamento CP_3 della somma di € 13.226,72 in favore di Credito IC S.p.a. e, alla luce del predetto pagamento, ha rivendicato il diritto di agire in surroga nei confronti del debitore principale e del soggetto fideiussore, nei limiti dell'importo versato all'Istituto di credito, oltre interessi legali di mora decorrenti dalla data del pagamento, con ciò sostituendosi nei diritti già vantati dalla nei confronti dei debitori. CP_7
Ciò posto, vanno esaminate le questioni giuridiche poste dagli opponenti a fondamento dell'opposizione afferenti il rapporto sottostante. Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Inoltre, nei rapporti bancari in conto corrente, la ha l'onere di produrre sia il contratto CP_7 di conto corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del rapporto fino a quella della sua chiusura. Ed infatti, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della AN (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019, che richiama Cass. Civ. n. 10692/2007). Sul punto si rileva innanzitutto che parte opponente non ha contestato nei propri scritti difensivi la stipula in data 19.01.2006 con Credito IC S.p.a. del contratto di conto corrente n. 8001705/78 intestato a , la costituzione su tale rapporto della Parte_1 garanzia fideiussoria rilasciata dall'opponente con contratto del Parte_2
28.02.2007, nonché la garanzia assunta da nei confronti della ditta “Specialità Salame CP_3
S. Angelo di Caputo Salvatore”, con delibera del 15.07.2006, per l'utilizzo di una linea di credito di € 50.000,00 da erogarsi sotto forma di scopertura c/c e la convenzione stipulata tra il Credito IC S.p.a. e la con la scrittura OP privata dell'8.03.2011. Dette circostanze, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., devono ritenersi pacifiche e non oggetto di prova e pertanto dimostrate. Tuttavia, l'opponente ha innanzitutto rilevato di aver contestato la pretesa creditoria della banca Credito IC S.p.a., provando di aver avviato un ulteriore e distinto giudizio di opposizione al D.I. n. 568/2015 nei confronti del predetto Istituto di credito, conclusosi con sentenza n. 311/2020 del Tribunale di Patti dell'11.06.2020, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo che era stato richiesto ed ottenuto dalla banca per il recupero del suo credito parzialmente garantito da Detta pronuncia ha determinato il venir meno della CP_3 prova del credito vantato dal Credito IC nei confronti del correntista e del soggetto fideiussore;
credito nel quale si era, per metà del suo importo, surrogato. L'opponente CP_3 ha altresì evidenziato che il Credito IC, nelle more del predetto giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Patti, procedeva all'escussione della garanzia rilasciata dalla CP_3 per l'importo di € 13.226,72, somma da questa pagata in data 19.06.2017. Ciò impone all'opposta, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, l'onere di provare il sottostante rapporto creditorio tra ed il Credito IC, ed in particolare Pt_1
l'andamento del contratto di conto corrente bancario con apertura di credito sin dalla data di attivazione, e questa non vi ha provveduto nei termini cui era tenuta. Né ciò può essere escluso dalla natura di contratto autonomo di garanzia intercorso tra e in CP_7 CP_3 quanto quest'ultima ha dichiarato di agire nei confronti dei debitori in surroga e, pertanto, nella medesima posizione del creditore originario. Restano assorbiti i punti di contestazione, sollevati dall'opponente, relativi alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ed alla nullità della dichiarazione di surroga. Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (parametri medi scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con decurtazione della fase istruttoria/trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2635/2021: accoglie l'opposizione proposta dagli opponenti, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 864/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 29-31.05.2021 (proc. n. 1936/2021 R.G.); Contr condanna l'opposta a pagare agli opponenti le spese Controparte_2 di lite che liquida nell'importo di € 1.700,00 (compresi esborsi), oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Agostino Scaffidi. Così deciso in Ragusa il 14/08/2025.
Il Giudice (dott. Fabrizio Cingolani)