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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bresci Laura e Santini Marco, presso i Parte_1
quali ha eletto domicilio, e , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Fabrizio Gioffredi, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE/I
contro
RESISTENTE
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunta ex art. ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti congiuntamente: Voglia il Tribunale adito“(in primo luogo) … omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni a) i coniugi e Parte_1
vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) Parte_2
l'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2, di proprietà di così Parte_1
come gli arredi in essa esistenti resterà in uso e godimento esclusivo di e delle Parte_1
figlie. I coniugi si danno reciprocamente atto che ha già Parte_2 provveduto all'asporto dei propri effetti personali. c) Parte_2
contribuirà al mantenimento delle figlie e mercé la corresponsione di Per_1 Per_2
un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto
a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla medesima intestato Iban Per_1
[...]; quanto a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla Per_2 medesima intestato [...]. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
d) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere attualmente titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui allo stato reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento;
e) le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti. (in secondo luogo) ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Prato affinché, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la causa venga rimessa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, il Tribunale: a. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto in Firenze il
20.12.1997 (atto n. 757 parte 2 serie A - anno 1997 ) b. confermi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2 in uso e godimento esclusivo di e delle figlie c. disponga che contribuirà al Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 6 mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla medesima Per_1
intestato Iban [...]; quanto a a mezzo bonifico sul Per_2
c/c MPS alla medesima intestato [...]. soggetto a rivalutazione annuale monetaria. d. prenda atto - che riconosce che Parte_1 Parte_2 ha titolo per beneficiare dell'assegno divorzile;
- che i coniugi concordano, ai sensi
[...]
e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della legge n. 74/87 e successive modifiche, che la corresponsione del sopra detto assegno venga effettuata in unica soluzione mercé il versamento della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) in due rate, la prima di euro
200.000 (duecentomila/00) entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
la seconda di euro 200.000 (duecentomila/00) a 12 mesi dalla scadenza della prima rata;
conseguentemente dichiari che la corresponsione in unica soluzione della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) come avanti dettagliata è equa anche ai sensi
e per gli effetti di cui all' art. 5, comma 8, L. 898/70, come modificato dalla L. 74/87e successive modifiche e. Spese compensate”
Il Pubblico Ministero: visto del 14.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Firenze, il 20.12.1997, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni sopra riportate.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
pagina 3 di 6 Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'abitazione coniugale ed al mantenimento delle figlie ed entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie, in relazione alla loro giovane età, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore
e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e pagina 4 di 6 sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della
Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Firenze il 20.12.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 757, parte 2, Serie A, anno 1997;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
a) i coniugi e vivranno separati portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2, di proprietà di Pt_1
così come gli arredi in essa esistenti resterà in uso e godimento esclusivo di
[...]
e delle figlie. I coniugi si danno reciprocamente atto che Parte_1 Parte_2 ha già provveduto all'asporto dei propri effetti personali.
[...]
c) contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1
mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 Per_2
(cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto a a mezzo Per_1
bonifico sul c/c MPS alla medesima intestato Iban
pagina 5 di 6 [...]; quanto a a mezzo bonifico sul c/c Per_2
MPS alla medesima intestato [...]. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
d) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere attualmente titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui allo stato reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) ordina la rimessione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025, su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bresci Laura e Santini Marco, presso i Parte_1
quali ha eletto domicilio, e , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Fabrizio Gioffredi, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE/I
contro
RESISTENTE
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunta ex art. ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti congiuntamente: Voglia il Tribunale adito“(in primo luogo) … omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni a) i coniugi e Parte_1
vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) Parte_2
l'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2, di proprietà di così Parte_1
come gli arredi in essa esistenti resterà in uso e godimento esclusivo di e delle Parte_1
figlie. I coniugi si danno reciprocamente atto che ha già Parte_2 provveduto all'asporto dei propri effetti personali. c) Parte_2
contribuirà al mantenimento delle figlie e mercé la corresponsione di Per_1 Per_2
un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto
a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla medesima intestato Iban Per_1
[...]; quanto a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla Per_2 medesima intestato [...]. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
d) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere attualmente titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui allo stato reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento;
e) le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti. (in secondo luogo) ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Prato affinché, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la causa venga rimessa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, il Tribunale: a. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto in Firenze il
20.12.1997 (atto n. 757 parte 2 serie A - anno 1997 ) b. confermi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2 in uso e godimento esclusivo di e delle figlie c. disponga che contribuirà al Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 6 mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 (cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto a a mezzo bonifico sul c/c MPS alla medesima Per_1
intestato Iban [...]; quanto a a mezzo bonifico sul Per_2
c/c MPS alla medesima intestato [...]. soggetto a rivalutazione annuale monetaria. d. prenda atto - che riconosce che Parte_1 Parte_2 ha titolo per beneficiare dell'assegno divorzile;
- che i coniugi concordano, ai sensi
[...]
e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della legge n. 74/87 e successive modifiche, che la corresponsione del sopra detto assegno venga effettuata in unica soluzione mercé il versamento della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) in due rate, la prima di euro
200.000 (duecentomila/00) entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
la seconda di euro 200.000 (duecentomila/00) a 12 mesi dalla scadenza della prima rata;
conseguentemente dichiari che la corresponsione in unica soluzione della somma di euro 400.000 (quattrocentomila/00) come avanti dettagliata è equa anche ai sensi
e per gli effetti di cui all' art. 5, comma 8, L. 898/70, come modificato dalla L. 74/87e successive modifiche e. Spese compensate”
Il Pubblico Ministero: visto del 14.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Firenze, il 20.12.1997, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni sopra riportate.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
pagina 3 di 6 Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'abitazione coniugale ed al mantenimento delle figlie ed entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie, in relazione alla loro giovane età, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore
e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e pagina 4 di 6 sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della
Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Firenze il 20.12.1997, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 757, parte 2, Serie A, anno 1997;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
a) i coniugi e vivranno separati portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale sita in Prato, via Ruggero Nuti n. 2, di proprietà di Pt_1
così come gli arredi in essa esistenti resterà in uso e godimento esclusivo di
[...]
e delle figlie. I coniugi si danno reciprocamente atto che Parte_1 Parte_2 ha già provveduto all'asporto dei propri effetti personali.
[...]
c) contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1
mercé la corresponsione di un assegno mensile di euro 500 Per_2
(cinquecento/00) per ciascuna e finché ciascuna non raggiunga l'autosufficienza economica, da versare, entro il giorno dieci di ogni mese, quanto a a mezzo Per_1
bonifico sul c/c MPS alla medesima intestato Iban
pagina 5 di 6 [...]; quanto a a mezzo bonifico sul c/c Per_2
MPS alla medesima intestato [...]. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
d) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere attualmente titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui allo stato reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di mantenimento;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) ordina la rimessione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025, su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6