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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2607/2024 rg , sul ricorso depositato il 23/05/2024 proposto da (difeso da Avv. Tiziano Balboni) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (difeso da Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio )
e di in persona del Presidente Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore (difeso da Avv. Antonio D'Agostino) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : tutte le parti, così definitivamente provvede:
“Dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui chiede la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420249004764933000 .
Dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui chiede accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito 39420112000058941000 e n.
39420112000190353000.
Rigetta nel resto la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente , in 1000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 2200,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
09420249004764933000 del 05 /04/2024, notificata il 19/04/2024, con ogni provvedimento consequenziale;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva contenuta negli atti indicati in premessa per il quale è stato azionato l'atto di intimazione di pagamento impugnato;
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva di: agire per l'annullamento previa sospensiva, dell'intimazione di pagamento n. 09420
249004764933000 del 05/04/2024, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale, nonché dei seguenti atti:
1) Cartella n. 09420 100018313374000 di Euro 2.679 ,92, asseritamente notificata il 26/07/2010;
2) Cartella n. 09420170010069609000 di Euro 1.262,89, asseritamente notificata il 22/09/2017;
3) Cartella n. 09420170017759287000 di Euro 1.229,94, asseritamente notificata il 05/02/2018;
4) Avviso di addebito n. 39420112000058941000 di Euro 5.015,13, asseritamente notificato il
11/06/2011;
5) Avviso di addebito n. 39420112000190353000 di Euro 3.431,25, asseritamente notificato il
21/09/2011;
6) Avviso di addebito n. 394201 60000520638000 di Euro 2.769,31, asseritamente notificato il
03/06/2016;
7) Avviso di addebito n. 39420160002922765000 di Euro 2.744,00, asseritamente notificato il
22/12/2016;
8) Avviso di addebito n. 39420170001125727000 di Euro 5.512,50, asseritamente notificato il
20/12/2017;
9) Avviso di addebito n. 39420180000648473000 di Euro 4.152,23, asseritamente notificato il
16/07/2018;
10)Avviso di addebito n. 39420180003457376000 di Euro 2.781,58, asseritamente notificato il
09/02/2019;
11)Avviso di addebito n. 39420180005008254000 di Euro 10.363,86, asseritamente notificato il
11/02/2019.
2 L in data 19/04/2024, notificava al ricorrente, a mezzo pec, Controparte_3
l'intimazione di pagamento, con la quale si chiedeva il pagamento entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'intimazione di una serie di atti, il cui elenco veniva allegato alla comunicazione stessa.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
L' si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è in parte inammissibile e in altra parte infondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui alle cartelle e avvisi di addebito indicati nel ricorso e di cui si chiede la declaratoria di prescrizione
INTIMAZIONE
La domanda relativa alla intimazione difetta di legittimazione passiva perché non è convenuto l' che è l'autore della stessa per cui non può pronunciarsi in ordine all'atto . CP_4
La domanda in parte qua è inammissibile
GIUDICATO
Nelle note in corso di causa parte ricorrente eccepisce che < si evidenzia preliminarmente opposti n. 39420112000058941000 e n. 39420112000190353000, sono già stati annullati con la sentenza n.
1072/2022 del 18/05/2022 emessa da questo Tribunale, divenuta definitiva in quanto alla stessa non
è stato proposto appello>.
In effetti la sentenza dichiara la prescrizione delle somme di cui ai sopradetti avvisi di addebito ma ciò vuol dire che la prescrizione è stata oggetto di azione giudiziale del ricorrente e dichiarazione di prescrizione per cui in questa sede non è riproponibile una giudizio sulla prescrizione
La domanda si accertare e dichiarare la prescrizione delle somme relative agli avvisi di addebito
39420112000058941000 e n. 39420112000190353000 è inammissibile .
OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE E AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo, se volto all'annullamento della intimazione , non può essere fatto valere avverso l'intimazione perché non è convenuta l' . CP_4
Resta assorbita la questione della tardività per mancato rispetto dei 20 gg ex art 617 cpc
In ogni caso , e ciò anche ai fini della prescrizione , l' prova la notifica con pubblicazione nel CP_2 sito Infocamere delle due cartelle 09420170010069609000 e Cartella n. 09420170017759287000 e poi vi è stata AVI notificata il 15.11.2019 che non è stata impugnata in via recuperatoria e quindi ha reso definitivo l'accertamento .
3 CP_ Quanto all'altra cartella n.094201000018313374000 per contributi vi è stata AVI notificata il
15.11.2019 che non è stata impugnata in via recuperatoria e quindi e quindi ha reso definitivo l'accertamento .
Parte ricorrente nelle note in corso di causa eccepisce < Relativamente alle cartelle n.
094201000018313374000, n. 09420170010069609000 e n. 09420170017759287000, non vi è la prova della loro notifica, in quanto specialmente per le ultime due, non vi è la prova che il loro deposito presso la Camera di Commercio sia mai stato comunicato al ricorrente. >.
Ad avviso del decidente la contestazione è priva di effetto essendo superata dal fatto che, con intimazione notificata il 15.11.2019 e poi altra AVI notificata il 12.2.2023 era stata azionata la pretesa contributiva delle cartelle per cui la parte ricorrente in caso di omessa notifica aveva l'onere di opporli nei tempi previsti in via recuperatoria del termine di 40 giorni , ma non ha assolto a tale adempimento non opponendoli tempestivamente per cui in questa sede il vizio della omessa notiica non è fondato.
Pertanto la contestazione non ha effetto e l'accertamento è definitivo sulle dette cartelle
CP_ Quanto agli avvisi di addebito l' prova la notifica .
Parte ricorrente eccepisce nelle note che < relativamente agli avvisi di addebito
n.39420160000520638000, 39420160002922765000, 39420170001125727000,
3942018000648473000, 39420180003457376000 e 39420180005008254000, l' nel costituirsi CP_1 ha depositato solo il frontespizio delle rispettive ricevute di ritorno, senza depositare l'altra facciata delle già menzionate ricevute contenente la prova dell'effettiva o meno notifica degli stessi!> CP_ Il rilievo è infondato . Invero la produzione dell' è composta , per i detti avvisi di addebito , sia da una parte frontale sia del retro per cui è completa e fa fede di quanto in essa riportato .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
4 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' produce notifica di una intimazione. CP_2
L' produce atti interruttivi con varie intimazioni che interrompono la prescrizione CP_1
Parte ricorrente eccepisce nelle note che < Relativamente agli atti interruttivi depositati l'unico atto regolarmente notificato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 0942024900476493000, notificata via pec il 17/04/2024, in quanto:
l'intimazione di pagamento n. 09420199010047325000 non risulta essere stata notificata in quanto la moglie del ricorrente in data 15/11/2019 si è rifiutata di ricevere l'atto; dunque, il notificante dove procedere con la notifica ai sensi dell'art. 140 CPC, col sistema dell'irreperibilità relativa, cosa che invece non risulta!!
l'intimazione di pagamento n. 09420229005636238000, l'iter notificatorio non risulta completato in quanto la comunicazione della notifica dell'atto alla moglie del ricorrente in data
22/02/2023 inviata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, non risulta né inviata né consegnata al ricorrente .>.
Orbene la notificata rifiutata dalla moglie applicandosi alla intimazione la disciplina postale ordinaria , equivale a regolare consegna senza applicazione dell'obbligo di attivare l'art 140 cpc
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229005636238000 la consegna al familiare nel domicilio perfeziona la notifica e non essendo previsto l'invio di altra comunicazione.
Ne discende che i titoli non oggetto della sentenza prodotta , non sono prescritti
La domanda quindi è ,nella parte relativa alle cartelle e agli avvisi di addebito non oggetto CP_2 della sentenza prodotta , infondata perché non maturata la prescrizione
5 SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 1.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2607/2024 rg , sul ricorso depositato il 23/05/2024 proposto da (difeso da Avv. Tiziano Balboni) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (difeso da Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio )
e di in persona del Presidente Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore (difeso da Avv. Antonio D'Agostino) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : tutte le parti, così definitivamente provvede:
“Dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui chiede la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420249004764933000 .
Dichiara inammissibile la domanda nella parte in cui chiede accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito 39420112000058941000 e n.
39420112000190353000.
Rigetta nel resto la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_2 complessivamente , in 1000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 2200,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
09420249004764933000 del 05 /04/2024, notificata il 19/04/2024, con ogni provvedimento consequenziale;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva contenuta negli atti indicati in premessa per il quale è stato azionato l'atto di intimazione di pagamento impugnato;
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva di: agire per l'annullamento previa sospensiva, dell'intimazione di pagamento n. 09420
249004764933000 del 05/04/2024, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale, nonché dei seguenti atti:
1) Cartella n. 09420 100018313374000 di Euro 2.679 ,92, asseritamente notificata il 26/07/2010;
2) Cartella n. 09420170010069609000 di Euro 1.262,89, asseritamente notificata il 22/09/2017;
3) Cartella n. 09420170017759287000 di Euro 1.229,94, asseritamente notificata il 05/02/2018;
4) Avviso di addebito n. 39420112000058941000 di Euro 5.015,13, asseritamente notificato il
11/06/2011;
5) Avviso di addebito n. 39420112000190353000 di Euro 3.431,25, asseritamente notificato il
21/09/2011;
6) Avviso di addebito n. 394201 60000520638000 di Euro 2.769,31, asseritamente notificato il
03/06/2016;
7) Avviso di addebito n. 39420160002922765000 di Euro 2.744,00, asseritamente notificato il
22/12/2016;
8) Avviso di addebito n. 39420170001125727000 di Euro 5.512,50, asseritamente notificato il
20/12/2017;
9) Avviso di addebito n. 39420180000648473000 di Euro 4.152,23, asseritamente notificato il
16/07/2018;
10)Avviso di addebito n. 39420180003457376000 di Euro 2.781,58, asseritamente notificato il
09/02/2019;
11)Avviso di addebito n. 39420180005008254000 di Euro 10.363,86, asseritamente notificato il
11/02/2019.
2 L in data 19/04/2024, notificava al ricorrente, a mezzo pec, Controparte_3
l'intimazione di pagamento, con la quale si chiedeva il pagamento entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'intimazione di una serie di atti, il cui elenco veniva allegato alla comunicazione stessa.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
L' si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è in parte inammissibile e in altra parte infondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui alle cartelle e avvisi di addebito indicati nel ricorso e di cui si chiede la declaratoria di prescrizione
INTIMAZIONE
La domanda relativa alla intimazione difetta di legittimazione passiva perché non è convenuto l' che è l'autore della stessa per cui non può pronunciarsi in ordine all'atto . CP_4
La domanda in parte qua è inammissibile
GIUDICATO
Nelle note in corso di causa parte ricorrente eccepisce che < si evidenzia preliminarmente opposti n. 39420112000058941000 e n. 39420112000190353000, sono già stati annullati con la sentenza n.
1072/2022 del 18/05/2022 emessa da questo Tribunale, divenuta definitiva in quanto alla stessa non
è stato proposto appello>.
In effetti la sentenza dichiara la prescrizione delle somme di cui ai sopradetti avvisi di addebito ma ciò vuol dire che la prescrizione è stata oggetto di azione giudiziale del ricorrente e dichiarazione di prescrizione per cui in questa sede non è riproponibile una giudizio sulla prescrizione
La domanda si accertare e dichiarare la prescrizione delle somme relative agli avvisi di addebito
39420112000058941000 e n. 39420112000190353000 è inammissibile .
OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE E AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo, se volto all'annullamento della intimazione , non può essere fatto valere avverso l'intimazione perché non è convenuta l' . CP_4
Resta assorbita la questione della tardività per mancato rispetto dei 20 gg ex art 617 cpc
In ogni caso , e ciò anche ai fini della prescrizione , l' prova la notifica con pubblicazione nel CP_2 sito Infocamere delle due cartelle 09420170010069609000 e Cartella n. 09420170017759287000 e poi vi è stata AVI notificata il 15.11.2019 che non è stata impugnata in via recuperatoria e quindi ha reso definitivo l'accertamento .
3 CP_ Quanto all'altra cartella n.094201000018313374000 per contributi vi è stata AVI notificata il
15.11.2019 che non è stata impugnata in via recuperatoria e quindi e quindi ha reso definitivo l'accertamento .
Parte ricorrente nelle note in corso di causa eccepisce < Relativamente alle cartelle n.
094201000018313374000, n. 09420170010069609000 e n. 09420170017759287000, non vi è la prova della loro notifica, in quanto specialmente per le ultime due, non vi è la prova che il loro deposito presso la Camera di Commercio sia mai stato comunicato al ricorrente. >.
Ad avviso del decidente la contestazione è priva di effetto essendo superata dal fatto che, con intimazione notificata il 15.11.2019 e poi altra AVI notificata il 12.2.2023 era stata azionata la pretesa contributiva delle cartelle per cui la parte ricorrente in caso di omessa notifica aveva l'onere di opporli nei tempi previsti in via recuperatoria del termine di 40 giorni , ma non ha assolto a tale adempimento non opponendoli tempestivamente per cui in questa sede il vizio della omessa notiica non è fondato.
Pertanto la contestazione non ha effetto e l'accertamento è definitivo sulle dette cartelle
CP_ Quanto agli avvisi di addebito l' prova la notifica .
Parte ricorrente eccepisce nelle note che < relativamente agli avvisi di addebito
n.39420160000520638000, 39420160002922765000, 39420170001125727000,
3942018000648473000, 39420180003457376000 e 39420180005008254000, l' nel costituirsi CP_1 ha depositato solo il frontespizio delle rispettive ricevute di ritorno, senza depositare l'altra facciata delle già menzionate ricevute contenente la prova dell'effettiva o meno notifica degli stessi!> CP_ Il rilievo è infondato . Invero la produzione dell' è composta , per i detti avvisi di addebito , sia da una parte frontale sia del retro per cui è completa e fa fede di quanto in essa riportato .
PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
4 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' produce notifica di una intimazione. CP_2
L' produce atti interruttivi con varie intimazioni che interrompono la prescrizione CP_1
Parte ricorrente eccepisce nelle note che < Relativamente agli atti interruttivi depositati l'unico atto regolarmente notificato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 0942024900476493000, notificata via pec il 17/04/2024, in quanto:
l'intimazione di pagamento n. 09420199010047325000 non risulta essere stata notificata in quanto la moglie del ricorrente in data 15/11/2019 si è rifiutata di ricevere l'atto; dunque, il notificante dove procedere con la notifica ai sensi dell'art. 140 CPC, col sistema dell'irreperibilità relativa, cosa che invece non risulta!!
l'intimazione di pagamento n. 09420229005636238000, l'iter notificatorio non risulta completato in quanto la comunicazione della notifica dell'atto alla moglie del ricorrente in data
22/02/2023 inviata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, non risulta né inviata né consegnata al ricorrente .>.
Orbene la notificata rifiutata dalla moglie applicandosi alla intimazione la disciplina postale ordinaria , equivale a regolare consegna senza applicazione dell'obbligo di attivare l'art 140 cpc
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229005636238000 la consegna al familiare nel domicilio perfeziona la notifica e non essendo previsto l'invio di altra comunicazione.
Ne discende che i titoli non oggetto della sentenza prodotta , non sono prescritti
La domanda quindi è ,nella parte relativa alle cartelle e agli avvisi di addebito non oggetto CP_2 della sentenza prodotta , infondata perché non maturata la prescrizione
5 SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 1.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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