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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 01677930768
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200356 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, la Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rapp.te Rappresentante_1, (c.f.: CF_Rappresentante_1), con sede legale in Potenza alla Indirizzo_1 , esercente l'attività di
“Commercio di autovetture e di veicoli leggeri”, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, presso lo Studio del primo sito in Salerno alla Indirizzo_2 è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso avviso di accertamento n.TC303T200356/2024, per l'anno d'imposta 2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Potenza e notificato in data 29.10.24, con il quale accertava, sulla scorta di un pvc della GdF redatto in data 17.11.22, nei confronti della suddetta società, ai fini IRES, ai sensi dell'art.41-bis del DPR 600/73, il maggior reddito d'impresa di €.48.214,00, determinato ai sensi dell'art.39, co.1, DPR 600/73, una maggiore IRAP, con un maggior valore della produzione netta di €48.214,00 ed ai fini IVA, ai sensi dell'art.54, co.5, DPR 633/72, una maggiore IVA ottenuta dalla somma dell'Iva relativa alle maggiori operazioni imponibili pari ad €.17.916,00 (€.3.407,00 +
€.14.509,00) e l'Iva ritenuta indetraibile sui minori costi per €.7.125,00, oltre sanzione ed interessi. In data
06.06.24 la società ricorrente riceveva, a mezzo pec, la comunicazione dello schema d'atto n.
TC3T210000036/2024, con il quale venivano sollevate da parte dell'Ufficio una serie di contestazioni contabili e fiscali. Tutto ciò premesso, deduceva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Violazione dei principi di diritto applicabili al giudizio de quo, sull'onere della prova. L'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Sul punto, la ricorrente richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. ord.n.31878 del 2022); 2) Violazione di legge (art.3, L.n.241/90 e art.7 L.212/2000, in combinato disposto con l'art.24 Costituzione). Difetto di motivazione dell'atto. L'impugnato avviso si fonda esclusivamente sul Pvc redatto dalla GdF. Nel caso di specie, detto atto non offre una motivazione adeguata, limitandosi l'ufficio a riportare le conclusioni del Pvc. La Corte Costituzionale, con la sent.n.220 del 2021, ha affermato che il principio di affidamento deve essere tutelato e che l'Amministrazione non può intervenire con atti unilaterali senza una giustificazione;
3) Violazione di legge (art.109, co.5 TUIR). Il principio d'inerenza dei costi rappresenta uno dei pilastri concettuali nella determinazione del reddito imponibile d'impresa. Infatti, per espressa disposizione normativa, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. La Ricorrente_1 srl opera anche come officina meccanica interna, non si comprende come i pezzi di ricambi acquistati, fatturati ed installati, con provenienza certa e documentati, siano disconosciuti dall'ufficio, poiché ritenuti quali costi non inerenti. Sono gli stessi verbalizzanti a riportare i numeri di targa degli autoveicoli sui quali i pezzi sono stati installati (vedi Pvc da foglio 14 a foglio 22). Sul punto la ricorrente riteneva di dover richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione
n.33568/22, con la quale, ribadiva che il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa. Nel caso di specie, il costo non può che essere ricondotto all'attività d'impresa, per cui, devono essere riconosciuti;
4) Sui ricavi da noleggio auto non dichiarati. L'Ufficio avrebbe dovuto esaminare i contratti di noleggio ancor prima di addebitare ricavi non dichiarati. Sulla base della documentazione a disposizione, avrebbe dovuto verificare se il prezzo della locazione era un costo da noleggio auto puro o un servizio di cortesia per il cliente. L'Ufficio si è limitato a riportare ciò che i verbalizzanti hanno ricostruito in atti, senza operare alcuna forma di scrutinio. 5) Sul recupero dell'IVA a margine.
Disconoscimento dell'applicazione del regime a margine, ex art.36 DPR 633/72. Illegittimità del recupero a tassazione. La Corte osserva che, Il “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione”, meglio noto come “Regime del margine”, costituisce un regime speciale Iva facoltativo, disciplinato dagli artt.36-40 d.l.n.41 del 1995 che recepisce il contenuto della Direttiva CEE
n.1994/5. Infatti, va rilevato che, al fine di evitare la doppia imposizione, non viene assoggettato ad Iva il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Iva, tale differenza costituisce il cosiddetto margine. Il presupposto per l'applicazione di tale margine è che il cedente abbia assolto l'imposta a titolo definitivo al momento del suo acquisto, il che consente di ritenere rilevante ai fini Iva, nei successivi passaggi di proprietà delle autovetture, soltanto l'effettivo guadagno e cioè il margine. Orbene, va evidenziato che il soggetto che esercita abitualmente il commercio di beni usati e applica il regime del margine è tenuto ad istituire il registro di carico e scarico dei beni usati, anche se acquista i beni da aziende che emettono regolare fattura. Infatti,
l'art.38, co.2, del citato d.l.n.41/95, disciplina bene tale regime del margine. A fronte della mancata tenuta di detto registro del regime del margine, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale regime. Orbene, va rilevato che anche la circolare n.11 del 2019, al pari della circolare n.180/E del 1998, specifica che le violazioni di carattere sostanziale sono quelle che rilevano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, ovvero sul versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di specie, trattandosi di violazione di carattere sostanziale, ciò ha determinato il calcolo della base imponibile, per cui, anche tale eccezione è priva di pregio oltre che infondata e, quindi, va disattesa;
6) Sulla illegittimità delle sanzioni applicate. L'odierna ricorrente, eccepiva la legittimità delle sanzioni applicate dall'Ufficio. La normativa di riferimento, stabilisce che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Alla stregua della norma citata, per applicare la sanzione amministrativa occorre che l'imputazione soggettiva all'autore della violazione sia qualificata da dolo o almeno da colpa. Del resto, occorre considerare che la circolare n.180/E/1998, obbliga l'Ufficio a motivare circa la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, Pertanto tale sanzione è illegittima;
7)
Sull'affidamento in carico straordinario. Illegittimità della procedura e carenza dei presupposti. L'art.
5-ter d. lgs.218/97, prevede l'obbligo per l'A.F. di inviare un invito al contraddittorio, prima dell'emissione dell'accertamento, al fine di garantire il diritto del contribuente. Tale invito non è stato inviato, privando il contribuente di una preventiva difesa. L'art.15 del d.lgs. n.46/1999, consente tale procedura solo in circostanze eccezionali, quali gravi inadempienze o rischi per la riscossione. Nel caso de quo, non sussistono le condizioni per l'applicazione di tale procedura. Infatti, detta iscrizione determina un ingiustificato aggravio economico per la ricorrente. Per i motivi suesposti, chiede all'adita Corte affinché voglia nel merito: a) In via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare dell'opposto avviso di accertamento;
in via subordinata, dichiarare non dovute le sanzioni per i motivi sopra riportati, ovvero, rideterminare nella misura minima, attesa la mancanza del dolo;
3) condannare la resistente alle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, contrastava punto su punto le doglianze di parte ricorrente e sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna della società ricorrente alle spese di giudizio. Con memorie illustrative del 31.10.25, depositate presso la
Segreteria dell'adita Corte, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, la società ricorrente evidenziava l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'inerenza per i costi sostenuti, in quanto trattandosi di pezzi di ricambi per autoveicoli, gli stessi andrebbero riconosciuti, quali costi relativi all'attività esercitata dalla stessa ricorrente. Quanto al recupero dell'Iva a margine, anche tale eccezione è meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione esibita all'ufficio si evincono tutti gli elementi utili, quali sono l'identificazione dell'autovettura, il n. di telaio o il n.ro di targa, la data dell'operazione, il nominativo del proprietario, la fattura, ecc. ne consegue, ne consegue che l'Ufficio bene avrebbe potuto individuare le operazioni a seguito di disamina della predetta documentazione e non solo dal registro di carico e scarico. Per quanto concerne il recupero dell'Iva a margine, la ricorrente precisava che questa volta non si tratta di carenza del registro di carico e scarico, ma di imperfezioni, ovvero di spaziature, interlinee o cancellature. Che secondo l'Ufficio si disconosce un acquisto non perché non è avvenuto, ma perché sul registro c'è una interlineatura. Nel caso di specie, la sostanza non può che prevalere sulla forma. Per tutte le suesposte considerazioni, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, destituito di fondamento, pertanto, deve essere rigettato. La Corte rileva che, l'avviso di accertamento in controversia è stato emesso sulla base di un PVC redatto in data 17.11.22, dalla GdF di
Potenza nei confronti della Ricorrente_1 Srl, dalla verifica effettuata sono emersi, per l'anno d'imposta 2022, che le operazioni descritte in fatture non siano da riconoscere in quanto non inerenti all'attività esercitata dalla società, atteso che non è stato rinvenuto alcun elemento utile alla specifica destinazione. L'Ufficio, poi recuperava a tassazione il totale dei costi per assenza di requisito di inerenza per un importo pari ad
€.32.725,00 oltre Iva per €.7.125,00, atteso che, la descrizione in fattura non reca gli elementi identificativi completi dei beni acquistati (targa e/o telaio) per cui, non è possibile verificare l'inerenza e l'effettiva esistenza, nonché la certezza e determinabilità dei relativi costi portati in deduzione. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha contestato la motivazione in quanto asseritamente affidato soltanto al rinvio per relationem al contenuto del PVC della GdF di Potenza e, quindi, priva di specificità e di autonomia. Tale eccezione va rigettata, in quanto infondata. La Corte osserva che, in via di principio, la legittimità della motivazione per relationem di un atto amministrativo tributario, con rinvio alle risultanze di cui al Pvc redatto dalla GdF, rappresenta un principio consolidato della Cassazione anche nella sentenza n.20943 del 06.08.19.
In tali casi, secondo la S.C., è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, realizzando un'economia di scrittura. Anche secondo la recente ordinanza della Corte di
Cassazione n.5860/23, il riferimento per relationem in motivazione dell'accertamento al Pvc della GdF, con rinvio alle conclusioni in esso contenute non è illegittima. Quanto al secondo motivo di ricorso in ordine alla violazione di legge (art.109, co.5 del TUIR), va rilevato che, il principio d'inerenza dei costi rappresenta uno dei pilastri concettuali nella determinazione del reddito imponibile d'impresa. Infatti, per espressa disposizione normativa, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. La Ricorrente_1 Srl opera anche come officina meccanica interna, ed i pezzi di ricambi acquistati, fatturati ed installati, con provenienza, siano disconosciuti dall'ufficio, poiché ritenuti quali costi non inerenti. Sul punto la Corte osserva che, il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo,
a prescindere da valutazioni di natura quantitativa. Nel caso di specie, le fatture di acquisto dei prezzi di ricambi non risultando correttamente compilate, in quanto carenti di dati identificativi dell'autoveicolo (targa e/o n,ro telaio), quantità e qualità del bene acquistato, per cui, il costo non può essere ricondotto all'attività
d'impresa. e quindi, mancando dei requisiti dell'inerenza di cui all'art.109 del TUIR, non può essere riconosciuto deducibile. Quanto al terzo motivo di ricorso in ordine ai ricavi da noleggio auto non dichiarati, atteso che, l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare i contratti di noleggio ancor prima di addebitare ricavi non dichiarati. Che sulla base della documentazione a disposizione, a dire della ricorrente, l'Ufficio avrebbe dovuto verificare se il prezzo della locazione era un costo da noleggio auto puro o un servizio di cortesia per il cliente. La Corte osserva che l'Ufficio ha preso atto delle risultanze del PVC che i verbalizzanti hanno ricostruito in atti ed ha proceduto a trascrivere stralcio di quanto riportato nel predetto pvc, del resto la normativa di riferimento prevede la possibilità di utilizzare tale procedura (“per relationem”) per l'Ufficio.
Pertanto, il recupero di tali ultimi ricavi deve ritenersi corretto e legittimo. 3) Quanto alla contestazione dei ricavi da noleggio auto non dichiarati e che l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare i contratti di noleggio ancor prima di addebitare ricavi non dichiarati. Questa Corte, osserva che i militi delle fiamme gialle hanno effettuato una disamina accurata dei verbali di contestazione al codice della strada notificati alla società ricorrente e relativi alle autovetture concesse in locazione ai propri clienti, i cui costi, tra l'altro, erano stati riaddebitati ai rispettivi locatari, come evincesi dall'elenco riportato dal foglio 45 al foglio 46 del Pvc. Di conseguenza, i militi della GdF hanno verificato la correttezza dell'adempimenti relativi all'emissione delle fatture di cui ai ricavi rivenienti dalle predette locazioni, in relazione ai contratti di noleggio stipulati con i soggetti indicati nell'elenco. |Infatti, tali operazioni non sono state fatturate e i relativi ricavi non sono stati dichiarati dalla società. A fronte di tali omissioni, da parte della ricorrente, bene ha fatto l'Ufficio a recuperare detti ricavi per complessivi €.15.489,00, oltre l'IVA per €.3.407,00. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che non sarebbero state documentate dalla GdF le contravvenzioni al cds che hanno interessato i veicoli elencati nel foglio 45 e 46 del PVC. Sul punto vedasi gli allegati 6, 7 e 8 del PVC. Pertanto, tale eccezione è priva di pregio, oltre che infondata e quindi, va rigettata;
4) Quanto al quarto motivo di ricorso in ordine al recupero dell'IVA a margine. Disconoscimento dell'applicazione del regime dell'Iva a margine, ex art.36 DPR 633/72, la Corte osserva che, Il “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione”, meglio noto come “Regime del margine”, costituisce un regime speciale Iva facoltativo, disciplinato dagli artt.36-40 d.l.n.41 del 1995 che recepisce il contenuto della Direttiva CEE n.1994/5. Infatti, va rilevato che, al fine di evitare la doppia imposizione, non viene assoggettato ad Iva il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Iva, tale differenza costituisce il cosiddetto margine. Il presupposto per l'applicazione di tale margine è che il cedente abbia assolto l'imposta a titolo definitivo al momento del suo acquisto, il che consente di ritenere rilevante ai fini Iva, nei successivi passaggi di proprietà delle autovetture, soltanto l'effettivo guadagno e cioè il margine. Orbene, va evidenziato che il soggetto che esercita abitualmente il commercio di beni usati e applica il regime del margine è tenuto ad istituire il registro di carico e scarico dei beni usati, anche se acquista i beni da aziende che emettono regolare fattura. Infatti, l'art.38, co.2, del citato d.l.n.41/95, disciplina bene tale regime del margine. A fronte della mancata tenuta di detto registro del regime del margine, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale regime. Orbene, va rilevato che anche la circolare n.11 del 2019, al pari della circolare n.180/E del 1998, specifica che le violazioni di carattere sostanziale sono quelle che rilevano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, ovvero sul versamento dell'imposta dovuta sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, ovvero sul versamento dell'imposta dovuta. Trattandosi nel caso di specie, di violazione di carattere sostanziale, ciò ha sicuramente determinato il calcolo della base imponibile, per cui, anche tale eccezione è priva di pregio oltre che infondata e, quindi, va disattesa. Quanto al sesto motivo di ricorso con il quale l'odierna ricorrente, eccepiva la legittimità delle sanzioni applicate dall'Ufficio, in applicazione del cumulo materiale e sosteneva che per poter applicare la sanzione amministrativa sia necessaria l'imputazione di detta violazione all'autore materiale a titolo di dolo o di colpa, il Collegio ritiene che, tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie. Sul punto, giova precisare che l'orientamento ormai condiviso della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. Sez.V, ord.n.4140 del 17.02.21, ord.n.1176 del 21.01.21), quello per cui la responsabilità per gli illeciti tributari richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo, così da limitare la punibilità del soggetto che ha commesso tale violazione che peraltro, è prevedibile ed evitabile. Non occorre, tuttavia, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'Ufficio, in quanto è la norma che stabilisce una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Infatti, come riportato a pag.11 dell'avviso di accertamento, è stata irrogata la sanzione
Iva per mancata/tardiva emissione di fatture relative a operazioni imponibili effettuate e conseguente registrazione, ex art.6, commi 1,4 e 5 d.lgs. n.471/97, pari ad €.16.124,40, corrispondente al 90% dell'imposta di cui alle maggiori operazioni imponibili di €.17.916,00, con un minimo di €.500,00. Infatti, nel caso di specie,
l'Ufficio ha irrogato correttamente la sanzione minima così come previsto per legge. Quanto all'onere probatorio, questa Corte osserva che la Suprema Corte, con l'ordinanza n.12901 del 15.05.19, ha evidenziato che “la prova dell'assenza di colpa grava quindi sul contribuente sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa”. Di conseguenza, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell'assenza di assoluta colpa.
Considerato che
nel caso di specie, tale prova non è stata offerta, ne consegue che anche tale doglianza è infondata e quindi, va disattesa. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepiva la illegittimità dell'iscrizione a ruolo come carico straordinario, attesa la sussistenza di motivi di particolare urgenza ed in deroga all'art.
5-ter del d.lgs.218/97, questa Corte rileva che, trattandosi di avviso di accertamento derivante da un PVC della GdF, alla società non era dovuto alcun invito al contraddittorio, ex art.
5-ter citato. Infatti, il I° comma del predetto art.
5-ter, prevede che l'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'ufficio è escluso nei “casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”. Ebbene, la disposizione, va intesa nel senso che, in presenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni redatto da parte degli organi di controllo,
l'Ufficio non è tenuto ad avviare il procedimento con adesione. Ne consegue che anche tale ultima eccezione
è priva di pregio oltre che infondata e quindi, non può trovare accoglimento. A fronte dell'operato dell'Ufficio, peraltro, supportato da valida ed esaustiva motivazione, la società ricorrente non ha fornito alcuna adeguata prova tale da poter ribaltare le motivazioni esposte nell'avviso di accertamento impugnato. Pertanto, il ricorso così come proposto, deve ritenersi infondato e quindi, va rigettato. Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione in favore della convenuta Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, liquidate in euro 1.000,00
( euro mille/00), oltre oneri accessori, se dovuti. Potenza, 27/01/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 01677930768
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200356 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, la Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rapp.te Rappresentante_1, (c.f.: CF_Rappresentante_1), con sede legale in Potenza alla Indirizzo_1 , esercente l'attività di
“Commercio di autovetture e di veicoli leggeri”, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, presso lo Studio del primo sito in Salerno alla Indirizzo_2 è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso avviso di accertamento n.TC303T200356/2024, per l'anno d'imposta 2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Potenza e notificato in data 29.10.24, con il quale accertava, sulla scorta di un pvc della GdF redatto in data 17.11.22, nei confronti della suddetta società, ai fini IRES, ai sensi dell'art.41-bis del DPR 600/73, il maggior reddito d'impresa di €.48.214,00, determinato ai sensi dell'art.39, co.1, DPR 600/73, una maggiore IRAP, con un maggior valore della produzione netta di €48.214,00 ed ai fini IVA, ai sensi dell'art.54, co.5, DPR 633/72, una maggiore IVA ottenuta dalla somma dell'Iva relativa alle maggiori operazioni imponibili pari ad €.17.916,00 (€.3.407,00 +
€.14.509,00) e l'Iva ritenuta indetraibile sui minori costi per €.7.125,00, oltre sanzione ed interessi. In data
06.06.24 la società ricorrente riceveva, a mezzo pec, la comunicazione dello schema d'atto n.
TC3T210000036/2024, con il quale venivano sollevate da parte dell'Ufficio una serie di contestazioni contabili e fiscali. Tutto ciò premesso, deduceva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Violazione dei principi di diritto applicabili al giudizio de quo, sull'onere della prova. L'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Sul punto, la ricorrente richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. ord.n.31878 del 2022); 2) Violazione di legge (art.3, L.n.241/90 e art.7 L.212/2000, in combinato disposto con l'art.24 Costituzione). Difetto di motivazione dell'atto. L'impugnato avviso si fonda esclusivamente sul Pvc redatto dalla GdF. Nel caso di specie, detto atto non offre una motivazione adeguata, limitandosi l'ufficio a riportare le conclusioni del Pvc. La Corte Costituzionale, con la sent.n.220 del 2021, ha affermato che il principio di affidamento deve essere tutelato e che l'Amministrazione non può intervenire con atti unilaterali senza una giustificazione;
3) Violazione di legge (art.109, co.5 TUIR). Il principio d'inerenza dei costi rappresenta uno dei pilastri concettuali nella determinazione del reddito imponibile d'impresa. Infatti, per espressa disposizione normativa, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. La Ricorrente_1 srl opera anche come officina meccanica interna, non si comprende come i pezzi di ricambi acquistati, fatturati ed installati, con provenienza certa e documentati, siano disconosciuti dall'ufficio, poiché ritenuti quali costi non inerenti. Sono gli stessi verbalizzanti a riportare i numeri di targa degli autoveicoli sui quali i pezzi sono stati installati (vedi Pvc da foglio 14 a foglio 22). Sul punto la ricorrente riteneva di dover richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione
n.33568/22, con la quale, ribadiva che il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa. Nel caso di specie, il costo non può che essere ricondotto all'attività d'impresa, per cui, devono essere riconosciuti;
4) Sui ricavi da noleggio auto non dichiarati. L'Ufficio avrebbe dovuto esaminare i contratti di noleggio ancor prima di addebitare ricavi non dichiarati. Sulla base della documentazione a disposizione, avrebbe dovuto verificare se il prezzo della locazione era un costo da noleggio auto puro o un servizio di cortesia per il cliente. L'Ufficio si è limitato a riportare ciò che i verbalizzanti hanno ricostruito in atti, senza operare alcuna forma di scrutinio. 5) Sul recupero dell'IVA a margine.
Disconoscimento dell'applicazione del regime a margine, ex art.36 DPR 633/72. Illegittimità del recupero a tassazione. La Corte osserva che, Il “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione”, meglio noto come “Regime del margine”, costituisce un regime speciale Iva facoltativo, disciplinato dagli artt.36-40 d.l.n.41 del 1995 che recepisce il contenuto della Direttiva CEE
n.1994/5. Infatti, va rilevato che, al fine di evitare la doppia imposizione, non viene assoggettato ad Iva il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Iva, tale differenza costituisce il cosiddetto margine. Il presupposto per l'applicazione di tale margine è che il cedente abbia assolto l'imposta a titolo definitivo al momento del suo acquisto, il che consente di ritenere rilevante ai fini Iva, nei successivi passaggi di proprietà delle autovetture, soltanto l'effettivo guadagno e cioè il margine. Orbene, va evidenziato che il soggetto che esercita abitualmente il commercio di beni usati e applica il regime del margine è tenuto ad istituire il registro di carico e scarico dei beni usati, anche se acquista i beni da aziende che emettono regolare fattura. Infatti,
l'art.38, co.2, del citato d.l.n.41/95, disciplina bene tale regime del margine. A fronte della mancata tenuta di detto registro del regime del margine, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale regime. Orbene, va rilevato che anche la circolare n.11 del 2019, al pari della circolare n.180/E del 1998, specifica che le violazioni di carattere sostanziale sono quelle che rilevano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, ovvero sul versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di specie, trattandosi di violazione di carattere sostanziale, ciò ha determinato il calcolo della base imponibile, per cui, anche tale eccezione è priva di pregio oltre che infondata e, quindi, va disattesa;
6) Sulla illegittimità delle sanzioni applicate. L'odierna ricorrente, eccepiva la legittimità delle sanzioni applicate dall'Ufficio. La normativa di riferimento, stabilisce che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Alla stregua della norma citata, per applicare la sanzione amministrativa occorre che l'imputazione soggettiva all'autore della violazione sia qualificata da dolo o almeno da colpa. Del resto, occorre considerare che la circolare n.180/E/1998, obbliga l'Ufficio a motivare circa la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, Pertanto tale sanzione è illegittima;
7)
Sull'affidamento in carico straordinario. Illegittimità della procedura e carenza dei presupposti. L'art.
5-ter d. lgs.218/97, prevede l'obbligo per l'A.F. di inviare un invito al contraddittorio, prima dell'emissione dell'accertamento, al fine di garantire il diritto del contribuente. Tale invito non è stato inviato, privando il contribuente di una preventiva difesa. L'art.15 del d.lgs. n.46/1999, consente tale procedura solo in circostanze eccezionali, quali gravi inadempienze o rischi per la riscossione. Nel caso de quo, non sussistono le condizioni per l'applicazione di tale procedura. Infatti, detta iscrizione determina un ingiustificato aggravio economico per la ricorrente. Per i motivi suesposti, chiede all'adita Corte affinché voglia nel merito: a) In via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare dell'opposto avviso di accertamento;
in via subordinata, dichiarare non dovute le sanzioni per i motivi sopra riportati, ovvero, rideterminare nella misura minima, attesa la mancanza del dolo;
3) condannare la resistente alle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, contrastava punto su punto le doglianze di parte ricorrente e sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna della società ricorrente alle spese di giudizio. Con memorie illustrative del 31.10.25, depositate presso la
Segreteria dell'adita Corte, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, la società ricorrente evidenziava l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'inerenza per i costi sostenuti, in quanto trattandosi di pezzi di ricambi per autoveicoli, gli stessi andrebbero riconosciuti, quali costi relativi all'attività esercitata dalla stessa ricorrente. Quanto al recupero dell'Iva a margine, anche tale eccezione è meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione esibita all'ufficio si evincono tutti gli elementi utili, quali sono l'identificazione dell'autovettura, il n. di telaio o il n.ro di targa, la data dell'operazione, il nominativo del proprietario, la fattura, ecc. ne consegue, ne consegue che l'Ufficio bene avrebbe potuto individuare le operazioni a seguito di disamina della predetta documentazione e non solo dal registro di carico e scarico. Per quanto concerne il recupero dell'Iva a margine, la ricorrente precisava che questa volta non si tratta di carenza del registro di carico e scarico, ma di imperfezioni, ovvero di spaziature, interlinee o cancellature. Che secondo l'Ufficio si disconosce un acquisto non perché non è avvenuto, ma perché sul registro c'è una interlineatura. Nel caso di specie, la sostanza non può che prevalere sulla forma. Per tutte le suesposte considerazioni, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, destituito di fondamento, pertanto, deve essere rigettato. La Corte rileva che, l'avviso di accertamento in controversia è stato emesso sulla base di un PVC redatto in data 17.11.22, dalla GdF di
Potenza nei confronti della Ricorrente_1 Srl, dalla verifica effettuata sono emersi, per l'anno d'imposta 2022, che le operazioni descritte in fatture non siano da riconoscere in quanto non inerenti all'attività esercitata dalla società, atteso che non è stato rinvenuto alcun elemento utile alla specifica destinazione. L'Ufficio, poi recuperava a tassazione il totale dei costi per assenza di requisito di inerenza per un importo pari ad
€.32.725,00 oltre Iva per €.7.125,00, atteso che, la descrizione in fattura non reca gli elementi identificativi completi dei beni acquistati (targa e/o telaio) per cui, non è possibile verificare l'inerenza e l'effettiva esistenza, nonché la certezza e determinabilità dei relativi costi portati in deduzione. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha contestato la motivazione in quanto asseritamente affidato soltanto al rinvio per relationem al contenuto del PVC della GdF di Potenza e, quindi, priva di specificità e di autonomia. Tale eccezione va rigettata, in quanto infondata. La Corte osserva che, in via di principio, la legittimità della motivazione per relationem di un atto amministrativo tributario, con rinvio alle risultanze di cui al Pvc redatto dalla GdF, rappresenta un principio consolidato della Cassazione anche nella sentenza n.20943 del 06.08.19.
In tali casi, secondo la S.C., è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, realizzando un'economia di scrittura. Anche secondo la recente ordinanza della Corte di
Cassazione n.5860/23, il riferimento per relationem in motivazione dell'accertamento al Pvc della GdF, con rinvio alle conclusioni in esso contenute non è illegittima. Quanto al secondo motivo di ricorso in ordine alla violazione di legge (art.109, co.5 del TUIR), va rilevato che, il principio d'inerenza dei costi rappresenta uno dei pilastri concettuali nella determinazione del reddito imponibile d'impresa. Infatti, per espressa disposizione normativa, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. La Ricorrente_1 Srl opera anche come officina meccanica interna, ed i pezzi di ricambi acquistati, fatturati ed installati, con provenienza, siano disconosciuti dall'ufficio, poiché ritenuti quali costi non inerenti. Sul punto la Corte osserva che, il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo,
a prescindere da valutazioni di natura quantitativa. Nel caso di specie, le fatture di acquisto dei prezzi di ricambi non risultando correttamente compilate, in quanto carenti di dati identificativi dell'autoveicolo (targa e/o n,ro telaio), quantità e qualità del bene acquistato, per cui, il costo non può essere ricondotto all'attività
d'impresa. e quindi, mancando dei requisiti dell'inerenza di cui all'art.109 del TUIR, non può essere riconosciuto deducibile. Quanto al terzo motivo di ricorso in ordine ai ricavi da noleggio auto non dichiarati, atteso che, l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare i contratti di noleggio ancor prima di addebitare ricavi non dichiarati. Che sulla base della documentazione a disposizione, a dire della ricorrente, l'Ufficio avrebbe dovuto verificare se il prezzo della locazione era un costo da noleggio auto puro o un servizio di cortesia per il cliente. La Corte osserva che l'Ufficio ha preso atto delle risultanze del PVC che i verbalizzanti hanno ricostruito in atti ed ha proceduto a trascrivere stralcio di quanto riportato nel predetto pvc, del resto la normativa di riferimento prevede la possibilità di utilizzare tale procedura (“per relationem”) per l'Ufficio.
Pertanto, il recupero di tali ultimi ricavi deve ritenersi corretto e legittimo. 3) Quanto alla contestazione dei ricavi da noleggio auto non dichiarati e che l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare i contratti di noleggio ancor prima di addebitare ricavi non dichiarati. Questa Corte, osserva che i militi delle fiamme gialle hanno effettuato una disamina accurata dei verbali di contestazione al codice della strada notificati alla società ricorrente e relativi alle autovetture concesse in locazione ai propri clienti, i cui costi, tra l'altro, erano stati riaddebitati ai rispettivi locatari, come evincesi dall'elenco riportato dal foglio 45 al foglio 46 del Pvc. Di conseguenza, i militi della GdF hanno verificato la correttezza dell'adempimenti relativi all'emissione delle fatture di cui ai ricavi rivenienti dalle predette locazioni, in relazione ai contratti di noleggio stipulati con i soggetti indicati nell'elenco. |Infatti, tali operazioni non sono state fatturate e i relativi ricavi non sono stati dichiarati dalla società. A fronte di tali omissioni, da parte della ricorrente, bene ha fatto l'Ufficio a recuperare detti ricavi per complessivi €.15.489,00, oltre l'IVA per €.3.407,00. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che non sarebbero state documentate dalla GdF le contravvenzioni al cds che hanno interessato i veicoli elencati nel foglio 45 e 46 del PVC. Sul punto vedasi gli allegati 6, 7 e 8 del PVC. Pertanto, tale eccezione è priva di pregio, oltre che infondata e quindi, va rigettata;
4) Quanto al quarto motivo di ricorso in ordine al recupero dell'IVA a margine. Disconoscimento dell'applicazione del regime dell'Iva a margine, ex art.36 DPR 633/72, la Corte osserva che, Il “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione”, meglio noto come “Regime del margine”, costituisce un regime speciale Iva facoltativo, disciplinato dagli artt.36-40 d.l.n.41 del 1995 che recepisce il contenuto della Direttiva CEE n.1994/5. Infatti, va rilevato che, al fine di evitare la doppia imposizione, non viene assoggettato ad Iva il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Iva, tale differenza costituisce il cosiddetto margine. Il presupposto per l'applicazione di tale margine è che il cedente abbia assolto l'imposta a titolo definitivo al momento del suo acquisto, il che consente di ritenere rilevante ai fini Iva, nei successivi passaggi di proprietà delle autovetture, soltanto l'effettivo guadagno e cioè il margine. Orbene, va evidenziato che il soggetto che esercita abitualmente il commercio di beni usati e applica il regime del margine è tenuto ad istituire il registro di carico e scarico dei beni usati, anche se acquista i beni da aziende che emettono regolare fattura. Infatti, l'art.38, co.2, del citato d.l.n.41/95, disciplina bene tale regime del margine. A fronte della mancata tenuta di detto registro del regime del margine, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto tale regime. Orbene, va rilevato che anche la circolare n.11 del 2019, al pari della circolare n.180/E del 1998, specifica che le violazioni di carattere sostanziale sono quelle che rilevano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, ovvero sul versamento dell'imposta dovuta sulla determinazione della base imponibile dell'imposta, ovvero sul versamento dell'imposta dovuta. Trattandosi nel caso di specie, di violazione di carattere sostanziale, ciò ha sicuramente determinato il calcolo della base imponibile, per cui, anche tale eccezione è priva di pregio oltre che infondata e, quindi, va disattesa. Quanto al sesto motivo di ricorso con il quale l'odierna ricorrente, eccepiva la legittimità delle sanzioni applicate dall'Ufficio, in applicazione del cumulo materiale e sosteneva che per poter applicare la sanzione amministrativa sia necessaria l'imputazione di detta violazione all'autore materiale a titolo di dolo o di colpa, il Collegio ritiene che, tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie. Sul punto, giova precisare che l'orientamento ormai condiviso della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. Sez.V, ord.n.4140 del 17.02.21, ord.n.1176 del 21.01.21), quello per cui la responsabilità per gli illeciti tributari richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo, così da limitare la punibilità del soggetto che ha commesso tale violazione che peraltro, è prevedibile ed evitabile. Non occorre, tuttavia, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'Ufficio, in quanto è la norma che stabilisce una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Infatti, come riportato a pag.11 dell'avviso di accertamento, è stata irrogata la sanzione
Iva per mancata/tardiva emissione di fatture relative a operazioni imponibili effettuate e conseguente registrazione, ex art.6, commi 1,4 e 5 d.lgs. n.471/97, pari ad €.16.124,40, corrispondente al 90% dell'imposta di cui alle maggiori operazioni imponibili di €.17.916,00, con un minimo di €.500,00. Infatti, nel caso di specie,
l'Ufficio ha irrogato correttamente la sanzione minima così come previsto per legge. Quanto all'onere probatorio, questa Corte osserva che la Suprema Corte, con l'ordinanza n.12901 del 15.05.19, ha evidenziato che “la prova dell'assenza di colpa grava quindi sul contribuente sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa”. Di conseguenza, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell'assenza di assoluta colpa.
Considerato che
nel caso di specie, tale prova non è stata offerta, ne consegue che anche tale doglianza è infondata e quindi, va disattesa. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepiva la illegittimità dell'iscrizione a ruolo come carico straordinario, attesa la sussistenza di motivi di particolare urgenza ed in deroga all'art.
5-ter del d.lgs.218/97, questa Corte rileva che, trattandosi di avviso di accertamento derivante da un PVC della GdF, alla società non era dovuto alcun invito al contraddittorio, ex art.
5-ter citato. Infatti, il I° comma del predetto art.
5-ter, prevede che l'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'ufficio è escluso nei “casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”. Ebbene, la disposizione, va intesa nel senso che, in presenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni redatto da parte degli organi di controllo,
l'Ufficio non è tenuto ad avviare il procedimento con adesione. Ne consegue che anche tale ultima eccezione
è priva di pregio oltre che infondata e quindi, non può trovare accoglimento. A fronte dell'operato dell'Ufficio, peraltro, supportato da valida ed esaustiva motivazione, la società ricorrente non ha fornito alcuna adeguata prova tale da poter ribaltare le motivazioni esposte nell'avviso di accertamento impugnato. Pertanto, il ricorso così come proposto, deve ritenersi infondato e quindi, va rigettato. Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione in favore della convenuta Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, liquidate in euro 1.000,00
( euro mille/00), oltre oneri accessori, se dovuti. Potenza, 27/01/2026