Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 240
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità per aspecificità dei motivi

    La Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, non essendo stati esposti specifici e puntuali motivi di censura rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, come chiarito dalla Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La Corte ritiene l'appello infondato nel merito a fronte delle contestazioni già elevate con il verbale della GdF e trasfuse nell'avviso di accertamento, dalle quali emergono le caratteristiche di frode carosello IVA e lo scopo di disporre di liquidità senza imposizione fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 240
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 240
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo