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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TN IA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3731/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti 6 22100 Como CO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2641/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti.
Il difensore del contribuente ha tentato il collegamento ma non si vede e non si sente.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica della Gdf nei confronti della società Società_2 s.r.l. della quale l'odierno appellante è amministratore unico e della conseguente controllo dei redditi di quest'ultimo per l'anno di imposta 2017. Dalle indagini svolte dai militari la società in questione è una mera cartiera e le fatture emesse da Società_1 S.r.l. Unipersonale, con sede presso la residenza del contribuente, sono espressione di operazioni inesistenti.
I giudici di primo grado con la sentenza meglio indicata in epigrafe hanno respinto il ricorso con condanna alle spese liquidate in euro 3.900,00.
Il contribuente propone appello lamentando che alcune riprese non sono corrette;
in particolare alcuni degli importi contestati sono relativi a compensi e rimborsi antecedenti l'anno di imposta 2017; e gli importi percepiti in qualità di amministratore non sono soggetti ad Iva e in parte sono meri rimborsi spese. Conclude per la riforma, quanto meno parziale, della sentenza con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si costituisce l'Ufficio che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del gravame per totale aspecificità dei motivi.
Nel merito ne sostiene l'infondatezza in ragione della approfondita indagine della GdF a seguito della quale è stato appurato che la Società_2 S.r.l. presenta le caratteristiche tipiche delle società inserite nel classico contesto delle frodi carosello IVA, mentre la società Società_1 S.r.l.___7 unipersonale, fornitrice di servizi legati alla tenuta della contabilità della Società_2 S.r.l.___7 (entrambe gestite dall'appellante), avesse l'evidente scopo di disporre della liquidità transitate dalla Società_1 S.r.l.___7 stessa, attraverso il conto corrente della Società_2 S.r.l.___7, senza che questa fosse oggetto di imposizione fiscale. Evidenzia, inoltre, che la contabilità presenta notevoli criticità, tra cui la mancanza di alcune fatture, l'omessa presentazione delle liquidazioni periodiche per il I e IV trimestre 2017 e la difformità di quelle inviate rispetto a quanto indicato nei registri IVA.
Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'appello ha fatto seguito una memoria con la quale viene contestata la natura di cartiera della società Società_2 ed evidenziato che la GdF non ha tenuto conto delle somme stornate dalle ditte fornitrici come da prassi nell'ambito delle profumerie, come da verbale allegato;
sottolinea che il compenso quale amministratore non è stato interamente corrisposto.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile difettando l'esposizione di specifici e puntuali motivi di censura rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato nel quale i giudici di primo grado hanno ricostruito l'intera questione e affrontato tutti i punti essenziali per dirimere la controversia. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51531 del 19 novembre 2019 ha chiarito che ” l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato”. In ogni caso l'appello risulta infondato nel merito a fronte delle contestazioni già elevate con il verbale della GdF, poi trasfuse nell'avviso di accertamento, e comunque ben note alla parte privata, dalle quali emerge evidente che la Società_2 S.r.l. presentasse le caratteristiche tipiche delle società inserite nel classico contesto delle frodi carosello IVA, mentre la società Società_1 S.r.l. unipersonale, fornitrice di servizi legati alla tenuta della contabilità della Società_2 S.r.l. (entrambe gestite dall'appellante), avesse l'evidente scopo di disporre della liquidità transitate dalla Società_1 S.r.l. stessa, attraverso il conto corrente della Società_2 S.r.l., senza che questa fosse oggetto di imposizione fiscale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Ufficio, nell'importo di euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Spese liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinlitner
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TN IA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3731/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti 6 22100 Como CO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UE01104/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2641/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti.
Il difensore del contribuente ha tentato il collegamento ma non si vede e non si sente.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica della Gdf nei confronti della società Società_2 s.r.l. della quale l'odierno appellante è amministratore unico e della conseguente controllo dei redditi di quest'ultimo per l'anno di imposta 2017. Dalle indagini svolte dai militari la società in questione è una mera cartiera e le fatture emesse da Società_1 S.r.l. Unipersonale, con sede presso la residenza del contribuente, sono espressione di operazioni inesistenti.
I giudici di primo grado con la sentenza meglio indicata in epigrafe hanno respinto il ricorso con condanna alle spese liquidate in euro 3.900,00.
Il contribuente propone appello lamentando che alcune riprese non sono corrette;
in particolare alcuni degli importi contestati sono relativi a compensi e rimborsi antecedenti l'anno di imposta 2017; e gli importi percepiti in qualità di amministratore non sono soggetti ad Iva e in parte sono meri rimborsi spese. Conclude per la riforma, quanto meno parziale, della sentenza con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si costituisce l'Ufficio che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del gravame per totale aspecificità dei motivi.
Nel merito ne sostiene l'infondatezza in ragione della approfondita indagine della GdF a seguito della quale è stato appurato che la Società_2 S.r.l. presenta le caratteristiche tipiche delle società inserite nel classico contesto delle frodi carosello IVA, mentre la società Società_1 S.r.l.___7 unipersonale, fornitrice di servizi legati alla tenuta della contabilità della Società_2 S.r.l.___7 (entrambe gestite dall'appellante), avesse l'evidente scopo di disporre della liquidità transitate dalla Società_1 S.r.l.___7 stessa, attraverso il conto corrente della Società_2 S.r.l.___7, senza che questa fosse oggetto di imposizione fiscale. Evidenzia, inoltre, che la contabilità presenta notevoli criticità, tra cui la mancanza di alcune fatture, l'omessa presentazione delle liquidazioni periodiche per il I e IV trimestre 2017 e la difformità di quelle inviate rispetto a quanto indicato nei registri IVA.
Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'appello ha fatto seguito una memoria con la quale viene contestata la natura di cartiera della società Società_2 ed evidenziato che la GdF non ha tenuto conto delle somme stornate dalle ditte fornitrici come da prassi nell'ambito delle profumerie, come da verbale allegato;
sottolinea che il compenso quale amministratore non è stato interamente corrisposto.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile difettando l'esposizione di specifici e puntuali motivi di censura rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato nel quale i giudici di primo grado hanno ricostruito l'intera questione e affrontato tutti i punti essenziali per dirimere la controversia. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51531 del 19 novembre 2019 ha chiarito che ” l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato”. In ogni caso l'appello risulta infondato nel merito a fronte delle contestazioni già elevate con il verbale della GdF, poi trasfuse nell'avviso di accertamento, e comunque ben note alla parte privata, dalle quali emerge evidente che la Società_2 S.r.l. presentasse le caratteristiche tipiche delle società inserite nel classico contesto delle frodi carosello IVA, mentre la società Società_1 S.r.l. unipersonale, fornitrice di servizi legati alla tenuta della contabilità della Società_2 S.r.l. (entrambe gestite dall'appellante), avesse l'evidente scopo di disporre della liquidità transitate dalla Società_1 S.r.l. stessa, attraverso il conto corrente della Società_2 S.r.l., senza che questa fosse oggetto di imposizione fiscale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Ufficio, nell'importo di euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Spese liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinlitner