Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nunzia Cutrignelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota prot. 96509 del 4 aprile 2025 di parziale diniego dell’accesso chiesto dalla ricorrente con nota prot. n. 58268 del 4 marzo 2025;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere all’ulteriore documentazione amministrativa richiesta con l’istanza su indicata e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione;
quanto ai motivi aggiunti:
- del silenzio diniego formatosi sull’ulteriore istanza di accesso prot. n. 219058 presentata dalla ricorrente a mezzo pec in data primo agosto 2025;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere all’ulteriore documentazione amministrativa richiesta con l’istanza su indicata e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e delle controinteressate -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 l’avv. NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la pretesa ostensiva fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 2 maggio 2025 e depositato il successivo 6 maggio 2025, è stata integralmente soddisfatta dall’Agenzia con successiva nota prot. n. 154764 del 4 giugno 2025;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare cessata la relativa materia del contendere;
Rilevato quanto segue in relazione al silenzio diniego impugnato con i motivi aggiunti:
- in sede di esperimento dell’accesso consentito dall’Agenzia con la su indicata nota del 4 giugno 2025, la ricorrente ha rinvenuto, far gli altri, il documento “ Dettaglio partita di ruolo/carico n. 14004A000058000 ” attestante, a carico della defunta signora -OMISSIS-, l’esistenza del ruolo n. 838/2014 dell'ambito 14-Bari relativo a imposte di registro nonché la “ Presa in carico dall'agente della riscossione ” per la parte non corrisposta;
- con istanza del primo agosto 2025, la ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, “ con particolare riferimento alla partita di ruolo/carico n. 14004A000058000 e al ruolo n. 838/2014 dell'ambito 14-Bari ”, di accedere a:
- atti di riscossione e pagamento;
- istanza di rateizzazione;
- procedura di definizione agevolata;
- atti esecutivi e cautelari;
- corrispondenza e comunicazioni;
con motivi aggiunti notificati il 30 settembre 2025 e depositati il successivo 2 ottobre, la ricorrente ha impugnato l’intervenuto silenzio diniego;
Considerato che:
- la pretesa conoscitiva è senz’altro fondata non essendovi dubbio sull’interesse di tipo difensivo che la sorregge (vaglio della sussistenza dei presupposti per l’esercizio di azioni a tutela dell’integrità della quota di legittima da parte del chiamato all’eredità);
- la circostanza che l’istanza di accesso del primo agosto sia stata presentata all’Agenzia delle Entrate in relazione a documenti che non sono in possesso di tale Amministrazione, bensì dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, non è idonea a sollevare l’Agenzia resistente dall’obbligo di trasmetterla ad ER (peraltro ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate), in quanto, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.P.R. n.184/2006, “ la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato ”;
- costituisce espressione di un principio generale la regola secondo cui, qualora la richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato (cfr. art. 6, c. 2, d.P.R. n. 184/2006, già art. 4, c. 3, d.P.R. n. 352/1992), regola che vale, a più forte ragione, quando l'istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente nell'ambito della stessa pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207). Tale principio deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento e con le specifiche previsioni tese a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e nei rapporti fra amministratori ed amministrati (art. 97 Cost. ed art. 1 l. n. 241/1990), sicché, tenuto anche conto del fatto che il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa amministrazione, “ la produzione dell'istanza ad un diverso ufficio può solo giustificare un (breve) ritardo temporale nel provvedere da parte dell'amministrazione in ragione dei tempi di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente al rilascio, ma non mai un aggravamento del procedimento imponendosi un onere di riproposizione dell'istanza ” ( ex multis , da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2025, n. 21);
Ulteriormente considerato che
- il richiamo operato dalle controinteressate all’art. 18, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 non è pertinente in quanto riguarda il rilascio di copie di “scritture private” e “denunce” ovvero documenti strettamente legati alla fase della registrazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro;
- la giurisprudenza ha comunque già chiarito che tale norma non osta all’esercizio del diritto di accesso (Tar Veneto, Sez. I, n. 1631 del 26 settembre 2025);
Ritenuto, in conclusione, che i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti con conseguente accertamento del diritto all'ostensione della parte ricorrente, per effetto del quale l’Agenzia resistente dovrà consentire, previa interlocuzione con ER, l'ambito accesso, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, del presente provvedimento;
Ulteriormente ritenuto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del M.E.F., in ragione della distinta soggettiva giuridica rispetto alle Agenzie fiscali;
Ritenuto, infine, di disporre sulle spese in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso principale;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto dichiara l'obbligo dell’Agenzia resistente, previa interlocuzione con ER, di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
- estromette dal giudizio il M.E.F.
Condanna l’Agenzia resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Compensa con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD ET, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NA TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | RD ET |
IL SEGRETARIO