Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 288
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella esattoriale

    L'agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica della cartella esattoriale, producendo idonea documentazione. Eventuali contestazioni sul merito degli atti prodromici dovevano essere sollevate tempestivamente e non con l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge e intervenuta prescrizione/decadenza

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella esattoriale e l'assenza di tardività nella notifica dell'intimazione, poiché sussiste la notifica interruttiva della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 288
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 288
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo