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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica: ROBERTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11889/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249033172708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130158481925001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13191/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica in data 11 maggio 2024, da parte di agenzia delle entrate-riscossione, dell'intimazione di pagamento in oggetto di Euro 421,63 per una previa cartella esattoriale notificata l'8 novembre 2013 per diritti camerali anno 2010, così come indicato nell'atto impugnato.
Aggiungeva che l' intimazione era da ritenersi illegittima per difetto di notifica nonché violazione di legge, mancanza di notifica della cartella asseritamente notificata in precedenza, con conseguente intervenuta prescrizione e/o decadenza, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
L'agente della riscossione ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica dell' intimazione di pagamento, avendo allegato idonea documentazione alla base degli atti interruttivi notificati alla parte nella fattispecie, a differenza di quanto indicato in ricorso, nello specifico la cartella prodromica notificata ex art. 26, co.2 DPR 602 anno 1973.
Vanno inoltre respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia della cartella regolarmente notificata(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 714/22; 3005/20). Pertanto non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione.
Va, peraltro, tenuto conto della normativa anticovid applicabile alla fattispecie, in linea con quanto statuito dalla recente giurisprudenza di legittimita' (Cass., SU, 17668/25 nonché 960/25).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa, fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt. 11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER liquiate in Euro 200,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 11.12.2025 II Giudice monocratico R. Roberti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica: ROBERTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11889/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249033172708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130158481925001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13191/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica in data 11 maggio 2024, da parte di agenzia delle entrate-riscossione, dell'intimazione di pagamento in oggetto di Euro 421,63 per una previa cartella esattoriale notificata l'8 novembre 2013 per diritti camerali anno 2010, così come indicato nell'atto impugnato.
Aggiungeva che l' intimazione era da ritenersi illegittima per difetto di notifica nonché violazione di legge, mancanza di notifica della cartella asseritamente notificata in precedenza, con conseguente intervenuta prescrizione e/o decadenza, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
L'agente della riscossione ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica dell' intimazione di pagamento, avendo allegato idonea documentazione alla base degli atti interruttivi notificati alla parte nella fattispecie, a differenza di quanto indicato in ricorso, nello specifico la cartella prodromica notificata ex art. 26, co.2 DPR 602 anno 1973.
Vanno inoltre respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia della cartella regolarmente notificata(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 714/22; 3005/20). Pertanto non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione.
Va, peraltro, tenuto conto della normativa anticovid applicabile alla fattispecie, in linea con quanto statuito dalla recente giurisprudenza di legittimita' (Cass., SU, 17668/25 nonché 960/25).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa, fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt. 11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER liquiate in Euro 200,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 11.12.2025 II Giudice monocratico R. Roberti.