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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2445/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RUSSOTTO GIUSEPPE
ATTORI
Contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Flaviana Vicari;
CP_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: Impugnativa di testamento
CONCLUSIONI parti attrici (atto di citazione):
“ritenere e dire nullo il testamento olografo del'8/12/2016, pubblicato dal Not. di Vittoria il Per_1
27/02/2020, rep. n. 833, perché assolutamente falso sia nella stesura che nella sottoscrizione;
dichiarare che la convenuta era debitrice nei confronti della madre della somma di CP_1 euro 10.000,00 per saldare un debito e mai restituita, e condannarla di conseguenza a farla confluire nella massa ereditaria;
obbligare la convenuta a rendere il conto della gestione del denaro della defunta madre (conto corrente, pensioni ed indennità di accompagnamento), condannandola a fare confluire nella massa la somma trattenuta al netto delle spese necessitate per la madre;
formare quindi la massa ereditaria con le somme suddette ed i beni immobili di c.da EL e di Via Evangelista Rizza, disponendone la divisione e l'assegnazione di tutti e tre, indivisamente ed in parti uguali, previo conguaglio, se dovuto, in favore della convenuta, ma previa compensazione delle somma dalla medesima dovute in favore della massa;
con le spese di giudizio.
Parte convenuta (comparsa di costituzione): rigettare in quanto infondate le domande svolte dai Sigg.ri e con Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio;
con vittoria di spese e onorari con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata a il 27.7.2020, e CP_1 Parte_1 Parte_3 chiedevano quanto riportato nelle conclusioni;
deducevano di essere fratelli germani della convenuta ed eredi di loro madre e vedova, deceduta il 20.01.2020, la quale con testamento Persona_2 olografo dell'8.12.2016, pubblicato il 27.02.2020, rep. 8330, dal notaio di Vittoria, aveva Per_1 legato alla sola figlia a titolo di remunerazione per l'assistenza materiale e morale prestata e da CP_1 prestare fino alla sua morte, il terreno e la casa siti in Vittoria nella C.da EL (casa con terreno di pertinenza nel N.C.E.U. di Vittoria al foglio 155, particella 319 sub 1).
Deducendone la falsità materiale sia in ordine al contenuto che alla sottoscrizione, gli attori chiedevano accertarsi la nullità del predetto testamento e, conseguentemente, rideterminarsi la composizione della massa ereditaria devoluta, includendovi oltre ai cespiti di cui al predetto legato anche la casa di civile abitazione, con annesso garage, sita in Vittoria alla Via E. Rizza (catasto al foglio 817, sub.2, di mq.
121 circa, nonché garage, in catasto al foglio 817, sub. 1, di mq. 19 circa) e la somma di euro 10.000,00 ricevuta dalla convenuta a titolo di prestito e giammai restituita alla defunta madre.
Chiedevano, altresì, che la convenuta rendesse il conto della gestione delle somme di danaro appartenute alla e delle quali aveva avuto disponibilità in virtù della gestione effettuata per Per_2 conto di essa, facendo confluire nella massa ereditaria il denaro avanzato -al netto delle spese necessitate per la stessa. Per_2
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio in data CP_1
3.12.2020, 6 giorni antecedenti la prima udienza del 9.12.2020, deducendo la genuinità del testamento olografo dell'8.12.22016, consegnato personalmente dalla de cuius al Notaio che, insieme ad Per_1 una sua collaboratrice avv. Chiara Di Rosa, si recava presso l'abitazione della per riceverlo e, Per_2 successivamente, conservarlo presso il suo studio professionale.
La convenuta riferiva altresì di aver restituito, a mezzo bonifico bancario del 12.05.2014, le somme ricevute in prestito dalla madre e di essere stata l'unica figlia ad essersi presa cura di lei fin dal giugno del 2013, allorchè la , reduce da due interventi chirurgici e non in grado di adempiere alle Per_2 esigenze della vita quotidiane per patologie fisiche, veniva lasciata “sola” dagli odierni attori.
All'udienza del 9.12.2020, il g.i., trattandosi di controversia in materia di successione, onerava parte attrice di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine di legge.
Successivamente, assegnati i termini ex art. 183 cpc, la causa viene istruita con l'escussione dei testi ammessi e con CTU grafologica con l'incarico di accertare “se la scheda testamentaria in atti sia riconducibile alla mano di , utilizzando come scritture di comparazione quelle Persona_2 versate in atti e le altre che il CTU riterrà di acquisire presso Uffici Pubblici, incontestabilmente riconducibili a .” Persona_2
All'udienza del 3/7/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa, previo scambio di note conclusionali, veniva rimessa in decisione.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
La CTU dr.ssa ha concluso per la riconducibilità del testamento alla mano di . Per_3 Persona_2
La consulenza grafologica, molto ben curata, ha in primo luogo analizzato in dettaglio la scheda testamentaria in verifica “manoscritta con penna a sfera nera datato 8 dicembre 2016 a nome di pagina 2 di 6 su foglio rigato uso bollo. Il testo si compone di 22 righe e presenta la firma in Persona_2 calce. Appare assolutamente chiaro e leggibile vergato con particolare controllo e cura”.
La consulente tecnica ha poi effettuato esami strumentali: “i rilievi tecnici non hanno fatto riscontrare nel documento solchi ciechi, abrasioni, sovrapposizioni di tinte di inchiostro diverso o seni di preparazione a matita né nessuna anomalia nel tracciato, nella carta e nel rapporto carta-tracciato e questo autorizza metodologicamente l'assoluta esclusione delle ipotesi di mano guidata, mano forzata e di operazioni di ricalco”.
Sono state inoltre analizzate dettagliatamente le scritture comparative, ed indagate anche quelle prodotte da parte attrice, risalenti al 1980 e al 1982 (2 sottoscrizioni sulla pagella della figlia): 1) n. 2 firme apposte sul cartellino di identità della sig.ra n. esaminato presso l'archivio Per_2 Numero_1 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Vittoria, risalenti al 2016; 2) n.1 firma apposta su carta di identità n. rilasciata dal Comune di Vittoria il 18.06.2001; 3) n.1 firma apposta su carta di identità Numero_2
n. rilasciata dal Comune di Vittoria il 3.06.1996. Numero_3
Dal confronto tra la scrittura in verifica e le sottoscrizioni di paragone è emersa:
“l'assoluta omogeneità in tutte le sue parti e l'assoluta assenza di anomalie riguardanti la carta, il tracciato o il rapporto carta tracciato. Queste considerazioni hanno quindi consentito di attribuire l'intero testo manoscritto comprensivo di data e firma in calce ad una sola e unica mano scrivente e di escludere in modo assoluto le ipotesi di mano guidata o di ricalchi e riproduzioni di diverso genere riscontrabili generalmente negli scritti non autografi. L'iter peritale condotto minuziosamente attraverso il metodo analitico-comparativo su base grafologica ha condotto al riscontro di stringenti analogie nelle scritture in verifica e nelle scritture comparative, tanto a livello della struttura generale dei grafismi, quanto a livello delle caratteristiche particolari, dei piccoli segni e dei gesti fuggitivi. Il documento e le firme in verifica da una parte e le firme comparative dall'altra hanno, infatti, le stesse caratteristiche nei parametri strutturali di pressione, tratto, stile grafico, ritmo, continuità e movimento, direzione e rapporto con il rigo di base, strutturazione dello spazio e della forma attraverso i gesti di adduzione e abduzione. Significative le corrispondenze riscontrate, in entrambi i grafismi, anche nella fenomenologia grafomotoria dell'invecchiamento. Tutte le corrispondenze nei parametri strutturali e nella fenomenologia dell'invecchiamento sono assolutamente significative perché riguardano le dinamiche psicomotorie di un gesto grafico, l'espressività neurofisiologica e psichica di ogni individuo, gli aspetti salienti e determinanti l'impronta di uno scrivente, i quali sono difficilmente riproducibili da un imitatore che, per quanto cerchi di riprodurre una scrittura non propria, non può mai svestire il proprio habitus grafologico e impadronirsi completamente dell'habitus grafologico della persona la cui grafia vuole imitare assimilando anche i segni dell'invecchiamento grafomotorio. La considerazione che nel percorso peritale la firma in verifica e le comparative si presentano come il prodotto dello stesso habitus grafologico, hanno cioè le stesse caratteristiche grafologiche strutturali, supporta la tesi di identità di mano e quindi di autografia del testamento. Sostegno forte a questa tesi viene ancora dalle convergenze e somiglianze riscontrate sia nel testamento che nelle comparative anche a livello dei particolari e dei piccoli segni. Le minuzie, i piccoli e quasi impercettibili dettagli riguardanti la dinamica grafomotoria di costruzione delle lettere, dei tratti iniziali e finali, delle riprese, degli ispessimenti, dei tremori e spasmi nel filo grafico sono, infatti, degli elementi molto indicativi nell'attribuzione dello scritto in verifica alla stessa mano che ha vergato le comparative. Le minuzie, i piccoli dettagli sono, infatti, degli idiotismi, cioè delle caratteristiche proprie ed esclusive della personalità scrivente e generalmente sfuggono ad un imitatore perché questi è attento soprattutto a riprodurre gli aspetti più vistosi, evidenti di un grafismo
e non presta cura ai piccoli tratti e ai dettagli particolari.
Il CTU incaricato ha, quindi, concluso che il testamento a firma di , datato 8.12.2016, Persona_2
è integralmente riconducibile alla mano di . Persona_2
pagina 3 di 6 Del resto, parte convenuta ha dimostrato, attraverso la testimonianza dell'avv Chiara Di Rosa, collaboratrice del notaio , all'udienza del 19.4.2023, quale fosse l'effettiva volontà della de Per_1 cuius:
“7) Vero o no che nel 2016 la Signora contattava personalmente l'Avv. Chiara Di Persona_2
Rosa e il Notaio di Vittoria. Persona_4
Adr: vero, lo studio è stato contattato dalla signora e da suo fratello Per_2 Persona_5
8) Vero o no che la le chiedeva di essere aiutata a formulare il contenuto del Persona_2 testamento olografo in modo che, alla sua morte, fosse legato alla figlia l'immobile di sua CP_1 proprietà sito in C.da EL a Vittoria, nonché tutte le somme residue contenute nel conto corrente;
adr: vero, in una di quelle volte che ci recammo a casa sua mi chiese indicazioni su come scrivere in tal senso, secondo quelle volontà, il testamento e io le diedi indicazioni sul testo da scrivere
9) Vero o no che la le riferì che la sua volontà era quella di ricompensare la figlia Persona_2
per tutta la cura e l'assistenza che le prestava quotidianamente;
CP_1 adr: vero, la signora piangendo mi diceva che l'unica ad assisterla era la figlia che pure aveva i CP_1 suoi problemi e comunque nonostante questi era l'unica presente ad assisterla
10) Vero o no che la Sig.ra nel dicembre 2016 consegnava personalmente nelle mani Persona_2 del Notaio il testamento olografo che le viene mostrato Persona_4
Adr: questo non lo ricordo, né ricordo se lo ha portato in studio;
adr: siamo andati io e il Notaio a fare una procura speciale a casa della signora perché lei non usciva mai di casa, dubito quindi che possa essere uscita lei a consegnare il documento, cioè il testamento”.
Del tutto irrilevante la circostanza secondo la quale anche gli attori si sarebbero, anch'essi, presi cura della madre (e per questo non è stata ammessa la prova orale, ritenuta superflua), una volta accertata la genuinità del testamento, desumibile oltre che dalla CTU grafologica anche dalla testimonianza dell'avv. Di Rosa.
La domanda avanzata dagli attori deve quindi essere rigettata, non potendo essere dichiarata la nullità del testamento olografo.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di condanna avanzata dagli attori in danno della convenuta e diretta alla restituzione dell'importo di euro 10.000,00 con conseguente domanda di incremento della massa ereditaria per l'identico importo, quale prestito ricevuto da e mai restituito alla CP_1 defunta madre.
La convenuta , confermando il prestito di € 9.000,00, ha dedotto e documentato che, a CP_1 fronte di n. 2 assegni staccati nel marzo 2014 in favore di (nipote della de cuius, Persona_6 figlia di ), rispettivamente di euro 4.000,00 e 5.000,00, vi è stata successiva restituzione CP_1 delle predette somme a mezzo bonifico bancario del 12.05.2014 (doc. 5 parte convenuta) portante la valuta di euro 9.000,00; la convenuta ha inoltre specificato che la somma in questione è stata oggetto di finanziamento ricevuto da ma non in tempo utile per riacquistare un bene familiare Persona_6 in sede di asta giudiziaria, e per tale motivo la nonna aveva prestato/anticipato la somma necessaria, poi restituita con l'erogazione del finanziamento. La restituzione di tale somma, dunque, comporta il rigetto della domanda di condanna alla restituzione avanzata nei confronti di;
nulla in CP_1 contrario peraltro hanno dimostrato gli attori, anche con riferimento all'asserito importo di € 10.000,00 anzichè di € 9.000,00.
Quanto alla domanda diretta a rendere il conto della gestione del denaro defunta madre (conto corrente, pensione ed indennità di accompagnamento), si deve rilevare quanto segue. pagina 4 di 6 Gli attori sostengono che ha di fatto provveduto in via esclusiva ad amministrare il CP_1 patrimonio della madre, la quale, in ragione del suo stato di salute, non era nelle condizioni di gestire in autonomia il proprio reddito.
Sulla base di tale presupposto, e hanno affermato il proprio Parte_1 Parte_3 diritto di ottenere il rendiconto della gestione da parte della sorella sulla scorta di generico prospetto di parte, contestato dalla controparte, recante elenco dei movimenti nell'arco temporale compreso tra il
2014 ed il 2020, corrispondenti agli anni compresi tra l'insorgere dello stato patologico e il decesso;
si tratta di elenco poco comprensibile, che nella stessa colonna inserisce i prelievi e gli accrediti, con voci indicate genericamente (“media prelievi mensili”). Gli attori ben avrebbero potuto richiedere ed ottenere, in quanto eredi legittimi (il testatore ha infatti disposto solo a titolo particolare), copia degli estratti conto analitici bancari.
Non solo, gli stessi attori hanno specificato in ricorso che le entrate della madre consistevano nella pensione di anzianità e nell'indennità di accompagnamento, senza in alcun modo menzionare “l'eredità
, mai asserita, né in ricorso né nella prima memoria 183 cpc, ma che figura Persona_7 solamente in qualche riga del contestato prospetto (“bonifico ricevuto per eredità Per_7
”).
[...]
La convenuta ha confermato che la madre percepiva una pensione di anzianità pari ad euro 500,00, alla quale si è aggiunta dal 2016 la somma di euro 512,00 a titolo di indennità di accompagnamento e che con tali somme, oltre a far fronte alle esigenze della vita quotidiana, si doveva provvedere a pagare le badanti che si occupavano della . Per_2
È vero che l'erede del mandante è legittimato a chiedere il rendiconto della gestione al mandatario del de cuius (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013), però nel caso di specie non sorgono i presupposti per l'insorgere dell'obbligo informativo;
pur tralasciando il difetto di prova del conferimento del mandato di gestione dei propri redditi alla figlia, che non ha contestato specificamente la circostanza, ma ha semplicemente dedotto che le somme, non ingenti, venivano spese tutte per l'assistenza della madre, va ricordato che la è stata in vita affetta da patologie non di Per_2 carattere psichiatrico;
a causa di una “instabilità vertebrale lombare con stenosi L5 – S1, grave osteoporosi, pregressa fattura della L5”, nel giugno del 2013 subiva un intervento chirurgico di citoplastica e nell'ottobre dello stesso anno un intervento di artodresi L4 – S1” ha ricevuto l'indennità di accompagnamento;
appare allora del tutto irrilevante che le operazioni materiali di prelievo ed uso del denaro siano state compiute dalla figlia, se ciò è avvenuto secondo la volontà della madre, effettiva domina delle operazioni;
mai, al riguardo, è stata posta in dubbio la capacità naturale di intendere e di volere della . Per_2
La teste badante della dal novembre 2017 al febbraio del 2018, alla Testimone_1 Per_2 domanda “Vero o no che la Signora era lucida e provvedeva in via diretta a pagare Persona_2 le badanti, le bollette, le visite mediche e tutte le spese necessarie per gestire la sua persona e la casa” ha riferito che “ mi pagava direttamente lei;
è vero che pagava tutte le altre cose Persona_2 indicate nel capitolo;
quando parlava con me era lucida;
riconosceva il valore del denaro”.
Inoltre, preso atto che pensione ed indennità di accompagnamento erano le uniche entrate della
, deve concludersi che le stesse venivano necessariamente impiegate per far fronte alle Per_2 esigenze di vita della stessa, che è stata assistita costantemente da badanti all'interno della sua dimora (circostanza pacifica), per una spesa di circa € 800,00 mensili (al netto di utenze e spese alimentari, medicine, ecc.), fino al 22/3/2019, quando è stata ricoverata presso una struttura per anziani con retta mensile di euro 1.100,00.
Quanto ai prelievi effettuati dopo la morte della , va ricordato che il testamento contemplava Per_2 altresì il lascito a di tutti i soldi del mio conto corrente in banca e tutti i miei gioielli; CP_1
pagina 5 di 6 ciò costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di rendiconto, perché all'eventuale ricomprensione nell'asse ereditario delle somme prelevate dal conto corrente dovrebbe pur sempre far seguito il rispetto della volontà della de cuius.
La formulata domanda di divisione ereditaria comprende sia l'immobile oggetto del legato sia l'immobile sito in Vittoria nella Via E. Rizza ed il pertinente garage ed implica l'apertura della successione legittima su tutti i predetti beni, dopo la caducazione del legato remuneratorio, che non può trovare accoglimento per quanto sopra detto;
non risulta formulata alcuna autonoma domanda, neppure in via subordinata, sulla divisione dell'immobile di via E. Rizza, peraltro pacificamente caduto in comunione ereditaria per successione legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande spiegate dagli attori;
dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico degli attori.
Ragusa, 7 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2445/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RUSSOTTO GIUSEPPE
ATTORI
Contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Flaviana Vicari;
CP_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: Impugnativa di testamento
CONCLUSIONI parti attrici (atto di citazione):
“ritenere e dire nullo il testamento olografo del'8/12/2016, pubblicato dal Not. di Vittoria il Per_1
27/02/2020, rep. n. 833, perché assolutamente falso sia nella stesura che nella sottoscrizione;
dichiarare che la convenuta era debitrice nei confronti della madre della somma di CP_1 euro 10.000,00 per saldare un debito e mai restituita, e condannarla di conseguenza a farla confluire nella massa ereditaria;
obbligare la convenuta a rendere il conto della gestione del denaro della defunta madre (conto corrente, pensioni ed indennità di accompagnamento), condannandola a fare confluire nella massa la somma trattenuta al netto delle spese necessitate per la madre;
formare quindi la massa ereditaria con le somme suddette ed i beni immobili di c.da EL e di Via Evangelista Rizza, disponendone la divisione e l'assegnazione di tutti e tre, indivisamente ed in parti uguali, previo conguaglio, se dovuto, in favore della convenuta, ma previa compensazione delle somma dalla medesima dovute in favore della massa;
con le spese di giudizio.
Parte convenuta (comparsa di costituzione): rigettare in quanto infondate le domande svolte dai Sigg.ri e con Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio;
con vittoria di spese e onorari con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata a il 27.7.2020, e CP_1 Parte_1 Parte_3 chiedevano quanto riportato nelle conclusioni;
deducevano di essere fratelli germani della convenuta ed eredi di loro madre e vedova, deceduta il 20.01.2020, la quale con testamento Persona_2 olografo dell'8.12.2016, pubblicato il 27.02.2020, rep. 8330, dal notaio di Vittoria, aveva Per_1 legato alla sola figlia a titolo di remunerazione per l'assistenza materiale e morale prestata e da CP_1 prestare fino alla sua morte, il terreno e la casa siti in Vittoria nella C.da EL (casa con terreno di pertinenza nel N.C.E.U. di Vittoria al foglio 155, particella 319 sub 1).
Deducendone la falsità materiale sia in ordine al contenuto che alla sottoscrizione, gli attori chiedevano accertarsi la nullità del predetto testamento e, conseguentemente, rideterminarsi la composizione della massa ereditaria devoluta, includendovi oltre ai cespiti di cui al predetto legato anche la casa di civile abitazione, con annesso garage, sita in Vittoria alla Via E. Rizza (catasto al foglio 817, sub.2, di mq.
121 circa, nonché garage, in catasto al foglio 817, sub. 1, di mq. 19 circa) e la somma di euro 10.000,00 ricevuta dalla convenuta a titolo di prestito e giammai restituita alla defunta madre.
Chiedevano, altresì, che la convenuta rendesse il conto della gestione delle somme di danaro appartenute alla e delle quali aveva avuto disponibilità in virtù della gestione effettuata per Per_2 conto di essa, facendo confluire nella massa ereditaria il denaro avanzato -al netto delle spese necessitate per la stessa. Per_2
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio in data CP_1
3.12.2020, 6 giorni antecedenti la prima udienza del 9.12.2020, deducendo la genuinità del testamento olografo dell'8.12.22016, consegnato personalmente dalla de cuius al Notaio che, insieme ad Per_1 una sua collaboratrice avv. Chiara Di Rosa, si recava presso l'abitazione della per riceverlo e, Per_2 successivamente, conservarlo presso il suo studio professionale.
La convenuta riferiva altresì di aver restituito, a mezzo bonifico bancario del 12.05.2014, le somme ricevute in prestito dalla madre e di essere stata l'unica figlia ad essersi presa cura di lei fin dal giugno del 2013, allorchè la , reduce da due interventi chirurgici e non in grado di adempiere alle Per_2 esigenze della vita quotidiane per patologie fisiche, veniva lasciata “sola” dagli odierni attori.
All'udienza del 9.12.2020, il g.i., trattandosi di controversia in materia di successione, onerava parte attrice di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine di legge.
Successivamente, assegnati i termini ex art. 183 cpc, la causa viene istruita con l'escussione dei testi ammessi e con CTU grafologica con l'incarico di accertare “se la scheda testamentaria in atti sia riconducibile alla mano di , utilizzando come scritture di comparazione quelle Persona_2 versate in atti e le altre che il CTU riterrà di acquisire presso Uffici Pubblici, incontestabilmente riconducibili a .” Persona_2
All'udienza del 3/7/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa, previo scambio di note conclusionali, veniva rimessa in decisione.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
La CTU dr.ssa ha concluso per la riconducibilità del testamento alla mano di . Per_3 Persona_2
La consulenza grafologica, molto ben curata, ha in primo luogo analizzato in dettaglio la scheda testamentaria in verifica “manoscritta con penna a sfera nera datato 8 dicembre 2016 a nome di pagina 2 di 6 su foglio rigato uso bollo. Il testo si compone di 22 righe e presenta la firma in Persona_2 calce. Appare assolutamente chiaro e leggibile vergato con particolare controllo e cura”.
La consulente tecnica ha poi effettuato esami strumentali: “i rilievi tecnici non hanno fatto riscontrare nel documento solchi ciechi, abrasioni, sovrapposizioni di tinte di inchiostro diverso o seni di preparazione a matita né nessuna anomalia nel tracciato, nella carta e nel rapporto carta-tracciato e questo autorizza metodologicamente l'assoluta esclusione delle ipotesi di mano guidata, mano forzata e di operazioni di ricalco”.
Sono state inoltre analizzate dettagliatamente le scritture comparative, ed indagate anche quelle prodotte da parte attrice, risalenti al 1980 e al 1982 (2 sottoscrizioni sulla pagella della figlia): 1) n. 2 firme apposte sul cartellino di identità della sig.ra n. esaminato presso l'archivio Per_2 Numero_1 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Vittoria, risalenti al 2016; 2) n.1 firma apposta su carta di identità n. rilasciata dal Comune di Vittoria il 18.06.2001; 3) n.1 firma apposta su carta di identità Numero_2
n. rilasciata dal Comune di Vittoria il 3.06.1996. Numero_3
Dal confronto tra la scrittura in verifica e le sottoscrizioni di paragone è emersa:
“l'assoluta omogeneità in tutte le sue parti e l'assoluta assenza di anomalie riguardanti la carta, il tracciato o il rapporto carta tracciato. Queste considerazioni hanno quindi consentito di attribuire l'intero testo manoscritto comprensivo di data e firma in calce ad una sola e unica mano scrivente e di escludere in modo assoluto le ipotesi di mano guidata o di ricalchi e riproduzioni di diverso genere riscontrabili generalmente negli scritti non autografi. L'iter peritale condotto minuziosamente attraverso il metodo analitico-comparativo su base grafologica ha condotto al riscontro di stringenti analogie nelle scritture in verifica e nelle scritture comparative, tanto a livello della struttura generale dei grafismi, quanto a livello delle caratteristiche particolari, dei piccoli segni e dei gesti fuggitivi. Il documento e le firme in verifica da una parte e le firme comparative dall'altra hanno, infatti, le stesse caratteristiche nei parametri strutturali di pressione, tratto, stile grafico, ritmo, continuità e movimento, direzione e rapporto con il rigo di base, strutturazione dello spazio e della forma attraverso i gesti di adduzione e abduzione. Significative le corrispondenze riscontrate, in entrambi i grafismi, anche nella fenomenologia grafomotoria dell'invecchiamento. Tutte le corrispondenze nei parametri strutturali e nella fenomenologia dell'invecchiamento sono assolutamente significative perché riguardano le dinamiche psicomotorie di un gesto grafico, l'espressività neurofisiologica e psichica di ogni individuo, gli aspetti salienti e determinanti l'impronta di uno scrivente, i quali sono difficilmente riproducibili da un imitatore che, per quanto cerchi di riprodurre una scrittura non propria, non può mai svestire il proprio habitus grafologico e impadronirsi completamente dell'habitus grafologico della persona la cui grafia vuole imitare assimilando anche i segni dell'invecchiamento grafomotorio. La considerazione che nel percorso peritale la firma in verifica e le comparative si presentano come il prodotto dello stesso habitus grafologico, hanno cioè le stesse caratteristiche grafologiche strutturali, supporta la tesi di identità di mano e quindi di autografia del testamento. Sostegno forte a questa tesi viene ancora dalle convergenze e somiglianze riscontrate sia nel testamento che nelle comparative anche a livello dei particolari e dei piccoli segni. Le minuzie, i piccoli e quasi impercettibili dettagli riguardanti la dinamica grafomotoria di costruzione delle lettere, dei tratti iniziali e finali, delle riprese, degli ispessimenti, dei tremori e spasmi nel filo grafico sono, infatti, degli elementi molto indicativi nell'attribuzione dello scritto in verifica alla stessa mano che ha vergato le comparative. Le minuzie, i piccoli dettagli sono, infatti, degli idiotismi, cioè delle caratteristiche proprie ed esclusive della personalità scrivente e generalmente sfuggono ad un imitatore perché questi è attento soprattutto a riprodurre gli aspetti più vistosi, evidenti di un grafismo
e non presta cura ai piccoli tratti e ai dettagli particolari.
Il CTU incaricato ha, quindi, concluso che il testamento a firma di , datato 8.12.2016, Persona_2
è integralmente riconducibile alla mano di . Persona_2
pagina 3 di 6 Del resto, parte convenuta ha dimostrato, attraverso la testimonianza dell'avv Chiara Di Rosa, collaboratrice del notaio , all'udienza del 19.4.2023, quale fosse l'effettiva volontà della de Per_1 cuius:
“7) Vero o no che nel 2016 la Signora contattava personalmente l'Avv. Chiara Di Persona_2
Rosa e il Notaio di Vittoria. Persona_4
Adr: vero, lo studio è stato contattato dalla signora e da suo fratello Per_2 Persona_5
8) Vero o no che la le chiedeva di essere aiutata a formulare il contenuto del Persona_2 testamento olografo in modo che, alla sua morte, fosse legato alla figlia l'immobile di sua CP_1 proprietà sito in C.da EL a Vittoria, nonché tutte le somme residue contenute nel conto corrente;
adr: vero, in una di quelle volte che ci recammo a casa sua mi chiese indicazioni su come scrivere in tal senso, secondo quelle volontà, il testamento e io le diedi indicazioni sul testo da scrivere
9) Vero o no che la le riferì che la sua volontà era quella di ricompensare la figlia Persona_2
per tutta la cura e l'assistenza che le prestava quotidianamente;
CP_1 adr: vero, la signora piangendo mi diceva che l'unica ad assisterla era la figlia che pure aveva i CP_1 suoi problemi e comunque nonostante questi era l'unica presente ad assisterla
10) Vero o no che la Sig.ra nel dicembre 2016 consegnava personalmente nelle mani Persona_2 del Notaio il testamento olografo che le viene mostrato Persona_4
Adr: questo non lo ricordo, né ricordo se lo ha portato in studio;
adr: siamo andati io e il Notaio a fare una procura speciale a casa della signora perché lei non usciva mai di casa, dubito quindi che possa essere uscita lei a consegnare il documento, cioè il testamento”.
Del tutto irrilevante la circostanza secondo la quale anche gli attori si sarebbero, anch'essi, presi cura della madre (e per questo non è stata ammessa la prova orale, ritenuta superflua), una volta accertata la genuinità del testamento, desumibile oltre che dalla CTU grafologica anche dalla testimonianza dell'avv. Di Rosa.
La domanda avanzata dagli attori deve quindi essere rigettata, non potendo essere dichiarata la nullità del testamento olografo.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di condanna avanzata dagli attori in danno della convenuta e diretta alla restituzione dell'importo di euro 10.000,00 con conseguente domanda di incremento della massa ereditaria per l'identico importo, quale prestito ricevuto da e mai restituito alla CP_1 defunta madre.
La convenuta , confermando il prestito di € 9.000,00, ha dedotto e documentato che, a CP_1 fronte di n. 2 assegni staccati nel marzo 2014 in favore di (nipote della de cuius, Persona_6 figlia di ), rispettivamente di euro 4.000,00 e 5.000,00, vi è stata successiva restituzione CP_1 delle predette somme a mezzo bonifico bancario del 12.05.2014 (doc. 5 parte convenuta) portante la valuta di euro 9.000,00; la convenuta ha inoltre specificato che la somma in questione è stata oggetto di finanziamento ricevuto da ma non in tempo utile per riacquistare un bene familiare Persona_6 in sede di asta giudiziaria, e per tale motivo la nonna aveva prestato/anticipato la somma necessaria, poi restituita con l'erogazione del finanziamento. La restituzione di tale somma, dunque, comporta il rigetto della domanda di condanna alla restituzione avanzata nei confronti di;
nulla in CP_1 contrario peraltro hanno dimostrato gli attori, anche con riferimento all'asserito importo di € 10.000,00 anzichè di € 9.000,00.
Quanto alla domanda diretta a rendere il conto della gestione del denaro defunta madre (conto corrente, pensione ed indennità di accompagnamento), si deve rilevare quanto segue. pagina 4 di 6 Gli attori sostengono che ha di fatto provveduto in via esclusiva ad amministrare il CP_1 patrimonio della madre, la quale, in ragione del suo stato di salute, non era nelle condizioni di gestire in autonomia il proprio reddito.
Sulla base di tale presupposto, e hanno affermato il proprio Parte_1 Parte_3 diritto di ottenere il rendiconto della gestione da parte della sorella sulla scorta di generico prospetto di parte, contestato dalla controparte, recante elenco dei movimenti nell'arco temporale compreso tra il
2014 ed il 2020, corrispondenti agli anni compresi tra l'insorgere dello stato patologico e il decesso;
si tratta di elenco poco comprensibile, che nella stessa colonna inserisce i prelievi e gli accrediti, con voci indicate genericamente (“media prelievi mensili”). Gli attori ben avrebbero potuto richiedere ed ottenere, in quanto eredi legittimi (il testatore ha infatti disposto solo a titolo particolare), copia degli estratti conto analitici bancari.
Non solo, gli stessi attori hanno specificato in ricorso che le entrate della madre consistevano nella pensione di anzianità e nell'indennità di accompagnamento, senza in alcun modo menzionare “l'eredità
, mai asserita, né in ricorso né nella prima memoria 183 cpc, ma che figura Persona_7 solamente in qualche riga del contestato prospetto (“bonifico ricevuto per eredità Per_7
”).
[...]
La convenuta ha confermato che la madre percepiva una pensione di anzianità pari ad euro 500,00, alla quale si è aggiunta dal 2016 la somma di euro 512,00 a titolo di indennità di accompagnamento e che con tali somme, oltre a far fronte alle esigenze della vita quotidiana, si doveva provvedere a pagare le badanti che si occupavano della . Per_2
È vero che l'erede del mandante è legittimato a chiedere il rendiconto della gestione al mandatario del de cuius (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013), però nel caso di specie non sorgono i presupposti per l'insorgere dell'obbligo informativo;
pur tralasciando il difetto di prova del conferimento del mandato di gestione dei propri redditi alla figlia, che non ha contestato specificamente la circostanza, ma ha semplicemente dedotto che le somme, non ingenti, venivano spese tutte per l'assistenza della madre, va ricordato che la è stata in vita affetta da patologie non di Per_2 carattere psichiatrico;
a causa di una “instabilità vertebrale lombare con stenosi L5 – S1, grave osteoporosi, pregressa fattura della L5”, nel giugno del 2013 subiva un intervento chirurgico di citoplastica e nell'ottobre dello stesso anno un intervento di artodresi L4 – S1” ha ricevuto l'indennità di accompagnamento;
appare allora del tutto irrilevante che le operazioni materiali di prelievo ed uso del denaro siano state compiute dalla figlia, se ciò è avvenuto secondo la volontà della madre, effettiva domina delle operazioni;
mai, al riguardo, è stata posta in dubbio la capacità naturale di intendere e di volere della . Per_2
La teste badante della dal novembre 2017 al febbraio del 2018, alla Testimone_1 Per_2 domanda “Vero o no che la Signora era lucida e provvedeva in via diretta a pagare Persona_2 le badanti, le bollette, le visite mediche e tutte le spese necessarie per gestire la sua persona e la casa” ha riferito che “ mi pagava direttamente lei;
è vero che pagava tutte le altre cose Persona_2 indicate nel capitolo;
quando parlava con me era lucida;
riconosceva il valore del denaro”.
Inoltre, preso atto che pensione ed indennità di accompagnamento erano le uniche entrate della
, deve concludersi che le stesse venivano necessariamente impiegate per far fronte alle Per_2 esigenze di vita della stessa, che è stata assistita costantemente da badanti all'interno della sua dimora (circostanza pacifica), per una spesa di circa € 800,00 mensili (al netto di utenze e spese alimentari, medicine, ecc.), fino al 22/3/2019, quando è stata ricoverata presso una struttura per anziani con retta mensile di euro 1.100,00.
Quanto ai prelievi effettuati dopo la morte della , va ricordato che il testamento contemplava Per_2 altresì il lascito a di tutti i soldi del mio conto corrente in banca e tutti i miei gioielli; CP_1
pagina 5 di 6 ciò costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di rendiconto, perché all'eventuale ricomprensione nell'asse ereditario delle somme prelevate dal conto corrente dovrebbe pur sempre far seguito il rispetto della volontà della de cuius.
La formulata domanda di divisione ereditaria comprende sia l'immobile oggetto del legato sia l'immobile sito in Vittoria nella Via E. Rizza ed il pertinente garage ed implica l'apertura della successione legittima su tutti i predetti beni, dopo la caducazione del legato remuneratorio, che non può trovare accoglimento per quanto sopra detto;
non risulta formulata alcuna autonoma domanda, neppure in via subordinata, sulla divisione dell'immobile di via E. Rizza, peraltro pacificamente caduto in comunione ereditaria per successione legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande spiegate dagli attori;
dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico degli attori.
Ragusa, 7 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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