Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 802
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio procedimentale per eccesso di potere

    Il parere tecnico del MI è previsto dal decreto attuativo solo come facoltà dell'Agenzia delle Entrate, non come obbligo. Pertanto, il mancato parere non vizia l'atto.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa

    La società non ha svolto attività di ricerca per l'ammontare dichiarato, o la documentazione fornita non dimostra attività reale ma solo apparenza formale. Le attività descritte non superano lo stato dell'arte, i contratti non hanno data certa e si tratta di software gestionali già in uso senza innovazione. L'attività si configura come innovazione meramente aziendale e non R&S agevolabile. Il Defence File è generico e non asseverato. Le fatture di consulenza sono generiche e non dimostrano la connessione con le attività di R&S.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del credito come "inesistente"

    Le attività descritte non costituiscono innovazione tecnologica ma processi produttivi ordinari, senza novità né trasferibilità dei risultati. La società si è limitata a una semplice innovazione di processo e/o all'applicazione di tecniche già impiegate. La combinazione e applicazione funzionale allo scopo del progetto non è sufficiente a integrare il principio di novità necessario al riconoscimento del beneficio di legge.

  • Accolto
    Incertezza normativa

    Attesa l'incertezza normativa e la controvertibilità della questione, le sanzioni sono dovute nella minore misura del 30%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 802
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 802
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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