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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO OB, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2023 depositato il 03/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via G. De Marchi 16 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200048 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la società Ricorrente_1 S.P.A. – P.IVA_1 proponeva ricorso avverso l' accertamento n. T5B03T200048/2023 ai fini IRES per il periodo d'imposta 2017, notificato in data 19.05.2023, con il quale per il periodo d'imposta 2017, veniva accertato in capo alla società ricorrente omessa tassazione di dividendi provenienti: - da Stati o territori non a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 2, del
DPR n. 917/1986 per € - da Stati o territori a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 3, del DPR
n. 917/1986 per € 2.002.630,67. L'accertamento per l'anno di imposta in contestazione scaturiva dall'attività di verifica svolta nel corso dell'anno 2021 e conclusa con la consegna alla parte del PVC in data 03/11/2021
(Allegato 3), cui non sono seguite memorie di parte. Segnatamente il controllo aveva avuto ad oggetto il trattamento tributario dei dividendi percepiti nei periodi di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016, dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019.
L'ente impositore si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Il procedimento era sospeso ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. n. 546/1992 con ordinanza del 6.6.2024.
Con istanza delll'11 giugno del 2025 il procedimento era riassunto e all'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze di cui a verbale, la controversia è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento è intervenuta tra le parti la conciliazione stragiudiziale depositata unitamente all'istanza di riassunzione.
Come da atti e documenti depositati nel fascicolo e richiesta concorde delle parti è da dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Nulla per le spese regolate dalla legge e accordo tra le parti.
P.Q.M.
a) si estingue il procedimento;
b) nulla per le spese.
Venezia, 15 gennaio 2026
Il Presidente relatore ed estensore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO OB, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2023 depositato il 03/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via G. De Marchi 16 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200048 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la società Ricorrente_1 S.P.A. – P.IVA_1 proponeva ricorso avverso l' accertamento n. T5B03T200048/2023 ai fini IRES per il periodo d'imposta 2017, notificato in data 19.05.2023, con il quale per il periodo d'imposta 2017, veniva accertato in capo alla società ricorrente omessa tassazione di dividendi provenienti: - da Stati o territori non a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 2, del
DPR n. 917/1986 per € - da Stati o territori a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 3, del DPR
n. 917/1986 per € 2.002.630,67. L'accertamento per l'anno di imposta in contestazione scaturiva dall'attività di verifica svolta nel corso dell'anno 2021 e conclusa con la consegna alla parte del PVC in data 03/11/2021
(Allegato 3), cui non sono seguite memorie di parte. Segnatamente il controllo aveva avuto ad oggetto il trattamento tributario dei dividendi percepiti nei periodi di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016, dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019.
L'ente impositore si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Il procedimento era sospeso ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. n. 546/1992 con ordinanza del 6.6.2024.
Con istanza delll'11 giugno del 2025 il procedimento era riassunto e all'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze di cui a verbale, la controversia è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento è intervenuta tra le parti la conciliazione stragiudiziale depositata unitamente all'istanza di riassunzione.
Come da atti e documenti depositati nel fascicolo e richiesta concorde delle parti è da dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Nulla per le spese regolate dalla legge e accordo tra le parti.
P.Q.M.
a) si estingue il procedimento;
b) nulla per le spese.
Venezia, 15 gennaio 2026
Il Presidente relatore ed estensore