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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 38158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38158 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 maggio 2024 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 27 gennaio 2020, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Catania;
ritenuta la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per i fatti contestati al capo C), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI UI in ordine al reato di cui al capo C) perché il reato é estinto per intervenuta prescrizione;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA LO, ON RU, TI SC in relazione al reato di cui al capo B), limitatamente alle condotte in contestazione afferenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish ed ha rideterminato la pena nei confronti di LA LO, ON RU e TI SC in relazione al reato di cui al capo A) ed al reato di cui al capo B), limitatamente alle condotte in contestazione afferenti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ritenuta la continuazione tra i due reati, in complessivi anni dieci di reclusione;
ha confermato la sentenza nel resto. 2. Al fine di inquadrare l’oggetto del presente giudizio, giova svolgere una breve sintesi della vicenda processuale. Con decreto del 5 maggio 2016 del Gip presso il Tribunale di Catania, RI UI, LA LO, TI SC e ON RU (unitamente ad altri) venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania per rispondere dei delitti di cui agli artt. 73, commi 1,2,3 e 4 e 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.p.r. n. 309 del 1990 agli stessi ascritti. Il giudice di primo grado, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, delle attività di appostamento e di pedinamento nonché del sequestro di varie partite di sostanza stupefacente ed anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sentito in dibattimento (Di AU SC), accertava la sussistenza di un sodalizio criminoso operante nel territorio di Catania, segnatamente nel quartiere di San Cristoforo, finalizzato alla commissione di delitti di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e che si avvaleva di una serie di soggetti i quali coadiuvavano gli organizzatori nelle operazioni di trasporto della sostanza, nelle attività di controllo e di monitoraggio per sottrarre i coindagati alle forze dell’ordine e nell’attività di approvvigionamento. In particolare, le risultanze dell’attività captativa consentivano di ricostruire il ruolo dei singoli indagati, gli accordi intercorsi tra i medesimi, le forme di cautela adottate per sottrarsi alle indagini e la individuazione di luoghi di incontro e di Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38158 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/10/2025 3 mezzi, lumeggiando una struttura organizzativa non particolarmente complessa ma certamente idonea a perseguire gli obiettivi prefissati. Dette risultanze venivano altresì corroborate dagli arresti in flagranza di alcuni indagati con contestuale sequestro dello stupefacente (vedi tra gli altri gli arresti di ON ed LA) 2.1. Con riguardo al reato di cui al capo A), il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, escludeva la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, come contestata, atteso che la disponibilità di armi era provata solo a carico di un appartenente al gruppo (il Lenti), ma non invece con riferimento al gruppo stesso. Del pari escludeva il ruolo di promotore ed organizzatore per gli imputati ON ed LA, non risultando che gli stessi rivestissero una posizione di vertice o comunque sovraordinata rispetto a quella degli altri sodali. Veniva altresì ritenuta la sussistenza degli altri reati ascritti agli imputati (capi B) e C)) afferenti a condotte reiterate di detenzione, acquisto, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana hashish. 2.2. La sentenza d’appello ha sostanzialmente confermato l’impianto logico- motivatorio della sentenza di primo grado, salvo la riqualificazione dei fatti contestati al capo C) nell’alveo dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e la ritenuta prescrizione delle condotte di cui al capo B) afferenti la detenzione, la cessione ed il trasporto di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per ZI con separati atti, a mezzo dei loro difensori di fiducia, LA LO, TI SC e ON RU. 3.1. Ricorso per LA LO: si articola in undici motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. Si eccepisce la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza d’appello esponendo che la Corte territoriale, a conclusione del procedimento, con il dispositivo emesso in data 3 maggio 2024, aveva indicato che la motivazione della sentenza sarebbe stata depositata entro novanta giorni e considerato che la sentenza é stata depositata oltre tale termine, ovvero il 17.2024, andava notificato l’avviso di deposito agli imputati presso il loro domicilio. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. Si assume che la Corte di merito ha totalmente disatteso il motivo di appello secondo cui l’LA andava assolto dai reati a lui ascritti perché non sussistono gli elementi probatori. A riguardo si riportano i principi elaborati dalla Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 4 giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza probatoria delle intercettazioni in tema di stupefacenti ed agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 238 bis e 192 cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sugli elementi enucleati da altra sentenza passata in giudicato, divenuta irrevocabile nei confronti di alcuni coimputati, in quanto fondata in massima parte su atti unilateralmente formati, la cui acquisizione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 238, comma 1 cod. proc. pen. permanendo la lesione del contraddittorio atteso che gli atti non sono stati assunti con la partecipazione dell’imputato. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 234 comma 1, 493 comma 3, 495 comma 1, e 526 comma 1 cod. proc. pen. Si censura l’impugnata sentenza per l’utilizzo ai fini della decisione di talune prove irritualmente acquisite e quindi inutilizzabili e, in particolare, dei risultati dell’attività di videosorveglianza ed dei relativi brogliacci (come specificamente indicati) redatti dalla Polizia giudiziaria in relazione alle quali non è dato rinvenire alcuna ordinanza di acquisizione. Né nelle richieste del Pubblico Ministero vi è alcuna richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, né tantomeno dei brogliacci redatti dalla P.G. Si deduce quindi la violazione dell’art. 495, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la documentazione dell’attività di videosorveglianza é stata materialmente acquisita al fascicolo per il dibattimento, quindi utilizzata ai fini della decisione, senza che il Tribunale si sia mai espresso con ordinanza e ribadito che non è stato mai espresso il consenso all’acquisizione, non potendosi ritenere tale consenso implicito. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, 495, comma 1, 586 e 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza di ammissione delle prove di cui al motivo n. 1. Si assume che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato sulla base di presunte prove acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante ordinanza affetta da nullità, poiché priva di una motivazione in ordine alla ammissibilità delle stesse. Con il sesto motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 125 comma 3, 597 comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 5 Si censura la sentenza impugnata laddove la Corte di merito, ritenendo la doglianza difensiva formulata in modo generico, non ha di fatto preso posizione in ordine all’utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e/o delle relative schede valutative redatte dalla Polizia giudiziaria. Con il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della deposizione del teste nonché illogicità nella motivazione della sentenza con riguardo alla valutazione del teste medesimo. Si assume che dalla deposizione del teste di P.G. Ispettore Fratantoni non era emerso alcun apporto probatorio in merito alla responsabilità dell’imputato in particolare in ordine alla identificazione dell’imputato nelle conversazioni telefoniche intercettate. Con l’ottavo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 125 comma 3, 597 comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello, nel rigettare le doglianze difensive concernenti l’utilizzabilità delle prove, riferendosi alla presunta aspecificità dei motivi di appello, ha omesso di redigere la motivazione sul punto rispetto al quale era stato proposto appello, esso autentico limite della sua cognizione. Si assume che la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e/o delle relative schede valutative redatte dalla Polizia giudiziaria, sia carente di motivazione sulla base di una presunta aspecificità delle doglianze. Con il nono motivo deduce la violazione ex art. 192, 238 bis, 533, comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la motivazione della sentenza gravata non consente di considerare giustificata l’affermazione della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stati altresì travisati diversi elementi di prova in atti e difettando l’individuazione dei necessari elementi esterni di riscontro in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed alla sentenza definitiva emessa per i coimputati che avevano scelto il rito abbreviato. Si assume che la Corte di merito ha totalmente disatteso lo specifico motivo di gravame secondo il quale l’LA andava assolto dai reati allo stesso ascritti perché non sussistono agli atti elementi probatori che possano suffragare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato. Si ritiene che la Corte di merito abbia affidato il proprio convincimento ad una motivazione in più punti carente e contraddittoria rispetto alle prove assunte ed utilizzabili. Si riportano quindi alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. Si assume quindi che la motivazione della sentenza oggi impugnata, in punto di valutazione del corredo indiziario, sia una riproposizione delle risultanze Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 6 istruttorie senza alcun vaglio critico, limitandosi a concordare con quanto statuito dal giudice di primo grado, con particolare riguardo al riconoscimento dell’odierno imputato come uno dei conversanti nelle conversazioni intercettate. Con il decimo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, oggetto di specifico motivo di appello. Con l’undicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 bis cod. proc. pen. Si assume che la Corte di merito non ha valutato le circostanze addotte a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Ricorso per TI SC: si articola in sei motivi di ricorso. Con il primo deduce l’errata, falsa, violata, disattesa o mancata applicazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di seconde cure non considerato in modo effettivo e concreto il primo motivo di appello con evidente violazione, omissione e mancato rispetto delle norme processuali in ragione della mancata valutazione di quegli elementi precisi, plurimi, combinati e tra loro concordanti oltre che coerenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere TI SC del tutto estraneo alla commissione dei delitti contestati dalla pubblica accusa. Si rileva che il primo motivo di appello riguardava l’assenza di ogni ruolo o contributo dell’TI nella commissione dei reati a lui contestati. A fronte di tale doglianza non si rileva alcuna effettiva analisi da parte del giudice d’appello e ciò dimostra che il thema probandum e decidendum non é stato esteso ai punti inquadrati dai difensori nell’atto di appello. In particolare la Corte d’appello non ha valutato: 1) che l’TI non ha mai fatto parte di alcuna associazione e non è mai stato sorpreso ad acquistare, vendere o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
2) le deposizioni testimoniali non fanno mai riferimento all’TI, 3) l’TI viene coinvolto nel processo solo perché in qualche occasione ha accompagnato il ON in Calabria presso il paese di origine di quest’ultimo e l’unico motivo che li legava era la vendita di auto;
4) gli arresti in flagranza effettuati non riguardano l’TI; 5) le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di AU SC non contengono alcun riferimento specifico all’TI. A fronte di ciò, la Corte d’appello ha risposto solo in misura minima alle questioni poste. Non ha infatti considerato come gli elementi a discarico del ricorrente fossero plurimi e di disparata natura e tali da superare per quantità e qualità tutti gli indici a carico del medesimo. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 7 Con il secondo motivo deduce l’errata, falsa, violata, disattesa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 546 e 606 cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello considerato alcuno dei molteplici indici rivelatori dell’assunta estraneità dell’TI a piani ed organizzazioni criminose e per avere invece privilegiato senza il sostegno di alcun percorso logico o motivo l’elemento condannatorio pervenuto all’attenzione del giudice di secondo grado da parte di altro tribunale e/o autorità giudiziaria, il tutto con evidente violazione del principio di imparzialità e di applicazione del giusto processo. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la penale responsabilità dell’TI senza che mai un fermo o un controllo di polizia lo abbiano riguardato o sia mai stato nominato da alcuno degli altri imputati;
anzi è risultato sconosciuto agli altri presunti sodali ed al collaboratore di giustizia ed in grado di giustificare la propria presenza in Calabria. In particolare, con riguardo alla conversazione con IA, si è trattato di una conversazione sostanzialmente priva di valenza dimostrativa, non avendo peraltro i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si assume che la sentenza gravata è viziata in quanto non ha preso in esame le doglianze difensive. Con il terzo motivo deduce l’errore, la disattenzione, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 546 e 606 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello avuto la disponibilità di elementi altamente specifici, oggettivi e direttamente derivanti dalle dichiarazioni testimoniali e dal confronto con le condotte degli altri imputati e, seppure invitata a valutare gli argomenti introdotti dall’appellante, ha scelto di non considerarli senza in tal senso fornire spiegazioni. Si assume che la Corte d’appello ha ignorato dati immediati e oggettivi dedotti dalla difesa dell’imputato in appello, dando rilievo invece alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed alla P.G. Con il quarto motivo deduce l’errore di fatto e di diritto, l’errata quantificazione della pena, l’errata qualificazione della condotta, la violazione e/o la mancanza e/o disattenzione nella considerazione degli elementi a carico, anche in comparazione di quanto statuito nei confronti degli altri imputati per la determinazione della pena nonché mancata, disattesa, falsa o errata applicazione di legge per aver ritenuto la Corte d’appello esistere fatti estintivi tout court applicabili per il capo c) della rubrica e per non avere motivato l’esclusione da siffatta applicazione per il capo b) della medesima. Si rileva che durante le trasferte in Calabria non è mai stata rinvenuta droga;
si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 con riguardo ai fatti contestati al capo c), dichiarandone poi la prescrizione mentre per il capo b) si è limitata a distinguere le condotte afferenti Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 8 sostanze stupefacenti diverse ed a pronunciare il non doversi procedere solo per alcune. Con il quinto motivo deduce la violazione ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 234, comma 1, 493 comma 3, 495 comma 1 e 526 comma 1, e violazione dell’art. 125 comma 3, 495 comma 1, 586 e 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza di ammissione delle presunte prove. Si censura l’impugnata sentenza per l’utilizzo ai fini della decisione di talune prove irritualmente acquisite e pertanto inutilizzabili, in particolare dei risultati dell’attività di videosorveglianza e dei relativi brogliacci. Né nelle richieste del Pubblico Ministero vi è alcuna richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza né tantomeno dei brogliacci redatti dalla P.G. Si deduce quindi la violazione dell’art. 495 comma 1, e 526 comma 1, cod. proc. pen. in quanto la documentazione dell’attività di videosorveglianza è stata materialmente acquisita al fascicolo per il dibattimento, e quindi utilizzata ai fini della decisione, senza che il Tribunale si sia mai espresso con ordinanza, ribadito che non è stato mai espresso il consenso all’acquisizione, non potendosi ritenere tale consenso implicito. Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 bis cod. proc. pen. Si assume che la Corte di merito non ha valutato le circostanze addotte a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.3. Ricorso per ON RU: si articola in sei motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493, comma 3, 495, comma 1, e 526 comma 1, cod. proc. pen. poiché la sentenza impugnata ha fondato la penale responsabilità dell’imputato su prove da ritenersi inutilizzabili. Si censura l’impugnata sentenza per l’utilizzo ai fini della decisione di talune prove irritualmente acquisite e quindi inutilizzabili, in particolare i risultati dell’attività di videosorveglianza ed i relativi brogliacci redatti dalla Polizia giudiziaria in relazione alle quali non è dato rinvenire alcuna ordinanza di acquisizione. Né nelle richieste del Pubblico Ministero vi è alcuna richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza né tantomeno dei brogliacci redatti dalla P.G. Tale materiale probatorio risulta essere stato determinante ai fini della formazione del convincimento del giudice, sia quanto alla commissione del fatto materiale, che quanto alla sua attribuibilità all’odierno imputato. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 9 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, 495 comma 1, 586 e 606 lett. c) cod. proc. pen., con riferimento all’ordinanza di ammissione delle prove in quanto priva di motivazione. Con il terzo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 125, comma 3, 597 comma 1 e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello, nel rigettare le doglianze difensive sull’utilizzabilità delle prove riferendosi alla presunta aspecificità dei motivi di appello, ha omesso di redigere una motivazione sul punto rispetto al quale era stato proposto appello, esso autentico limite della sua cognizione. Si assume che la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e/o delle relative schede valutative redatte dalla Polizia giudiziaria, è carente di motivazione sulla base di una presunta aspecificità delle doglianze. Con il quarto motivo deduce la violazione ex art. 192, 238 bis, 533, comma 1, e 606, lett. e), cod. proc. pen. poiché la motivazione della sentenza gravata non consente di considerare giustificata l’affermazione della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stati altresì travisati diversi elementi di prova in atti e difettando l’individuazione dei necessari elementi esterni di riscontro in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed alla sentenza definitiva emessa per i coimputati che avevano scelto il rito abbreviato. Si assume che la Corte di merito ha totalmente disatteso lo specifico motivo di gravame secondo il quale il ON andava assolto dai reati allo stesso ascritti perché non sussistono agli atti elementi probatori che possano suffragare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del medesimo. La Corte di merito ha affidato il proprio convincimento ad una motivazione in più punti carente e contraddittoria rispetto alle prove assunte ed utilizzabili. Si riportano quindi alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. Si assume quindi che la motivazione della sentenza oggi impugnata in punto di valutazione del corredo indiziario sia una riproposizione delle risultanze istruttorie senza alcun vaglio critico limitandosi a concordare con quanto statuito dal giudice di primo grado. Ed inoltre ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base degli elementi scaturenti da altra sentenza passata in giudicato divenuta irrevocabile nei confronti di altri coimputati, fondata in massima parte su atti unilateralmente formati la cui acquisizione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 238 comma 1 cod. proc. pen. permanendo la lesione del contraddittorio in quanto gli atti non sono stati assunti con la partecipazione dell’imputato. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 10 Inoltre, la Corte d’appello ha tralasciato alcuni dati di fatto oggi acquisiti incontestabilmente, ovvero che il ON non fosse mai stato riconosciuto con certezza quale uno dei colloquianti intercettati e, quanto alle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, non potendo essere considerate prove utilizzabili. Ciò detto, i riscontri esterni sono insufficienti a suffragare le propalazioni del collaboratore di giustizia sicché la motivazione non può che risultare carente, illogica e contraddittoria. Con il quinto motivo deduce la violazione ex art. 238 bis, comma 4, 526, comma 1, e 606 lett. c) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello ha indirettamente utilizzato ai fini della decisione gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero acquisiti nel troncone del procedimento definito con il rito abbreviato senza il consenso delle altre parti processuali e senza che queste abbiano potuto esercitare il proprio diritto al contraddittorio nella formazione della prova. Si assume che la Corte d’appello ha fatto confluire nel proprio patrimonio conoscitivo direttamente le prove poste alla base della sentenza emessa nei confronti dei coimputati all’esito del rito abbreviato rispetto alle quali il ON non ha potuto esercitare alcun diritto al contraddittorio, così di fatto valendosi di prove inutilizzabili. Con il sesto motivo deduce la violazione ex art. 125 comma 3, 192, 533, comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello con la sentenza gravata ha omesso di motivare in ordine alle plurime e specifiche doglianze difensive in ordine all’attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Di AU SC nonché sulla credibilità e coerenza delle propalazioni del medesimo. Si censura la sentenza impugnata laddove, a fronte di specifiche argomentazioni sollevate dalla difesa dell’imputato in ordine alla credibilità e coerenza intrinseca ed estrinseca del narrato del collaboratore di giustizia Di AU SC, si limitava a confermare apoditticamente la caratura di dette dichiarazioni concretando quindi una motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto per LA LO è nel complesso infondato. 1.1. Il primo motivo, con cui si eccepisce la mancata notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello, é infondato. Ed invero, dall’esame diretto degli atti consentito dalla natura di “error in procedendo” del vizio denunciato, risulta che l’avviso di deposito de quo è stato prima notificato all’imputato e poi, non essendo andata a buon fine la notifica, al difensore a mezzo pec datata 18.9.2024. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 11 Peraltro, a prescindere da tale rilievo avente carattere assorbente, va altresì rilevato che, anche ove l’avviso de quo non fosse stato notificato, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza, configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277844), ipotesi che all’evidenza, dal tenore del ricorso, ricorre nel caso di specie. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Ed invero la doglianza volta a censurare la sussistenza dei reati contestati all’imputato, ovvero i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, si risolve nell’indicazione di pronunce in tema di elementi costitutivi dei reati de quibus senza in alcun modo individuare profili specifici di cui si lamenta la violazione e quindi risolvendosi in una contestazione generica. Per converso, la sentenza impugnata con un costrutto motivatorio logico e privo di contraddizioni ancorché sintetico, ha enucleato gli elementi costitutivi dei reati contestati all’imputato sulla scorta dell’ampio compendio probatorio acquisito. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che ai sensi dell’art. 238 bis cod. pen. è sempre consentita l’acquisizione delle sentenze irrevocabili, il cui contenuto in ordine alle prove ivi acquisite è utilizzabile per l’accertamento dei fatti. Ovviamente, non esistendo alcun concetto di prova legale come nel diritto civile, le prove acquisite nei procedimenti conclusi con sentenza irrevocabile possono valere come prova solo se confortate da altri elementi probatori di riscontro. L'acquisizione delle sentenze irrevocabili è possibile nei limiti dei criteri fissati dall'art. 187 cod. proc. pen. e con la precisazione che potranno valere come prova dei fatti accertati soltanto se confortate da altri elementi probatori di riscontro. Pertanto, nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, Rv. 285063). Ebbene nella specie, facendo corretta applicazione di tale principio, i giudici d’appello hanno dato atto che l’acquisizione della sentenza di condanna irrevocabile emessa nell’ambito dello stesso procedimento nei confronti dei coimputati che hanno scelto il rito abbreviato, rappresenta un elemento che “solidifica” e “rende granitico” il quadro probatorio a carico degli imputati. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 12 Si tratta, quindi, di un elemento probatorio che va a corroborare un compendio probatorio già formatosi e non a integrare la prova della ritenuta responsabilità degli imputati. 1.4. I motivi quarto, quinto, sesto e ottavo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema dell’acquisizione e dell’utilizzabilità dei risultati dell’attività di videosorveglianza e dei relativi brogliacci redatti dalla Polizia Giudiziaria, sono infondati. 1.4.1. Si impone per ragioni di chiarezza espositiva un breve cenno alle prove di cui si dibatte. Il regime delle videoregistrazioni fatte dalla Polizia giudiziaria a fini investigativi involge il tema delle riprese effettuate da soggetti pubblici come atti di indagine nel procedimento penale. Se da un lato tale strumento investigativo può rivelarsi particolarmente utile ai fini dell’accertamento dei reati per la sua alta capacità dimostrativa dall’altro, trattandosi di un mezzo fortemente invasivo, potrebbe pregiudicare le libertà tutelate a livello costituzionale e sovranazionale come il diritto alla riservatezza, all’inviolabilità del domicilio, alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni. La giurisprudenza di legittimità ha recepito un criterio che distingue le riprese visive di comportamenti in due grandi categorie, a seconda che abbiano a oggetto “atti comunicativi” oppure comportamenti non diretti all’intenzionale trasmissione di messaggi. Si ritiene infatti che la ripresa di comportamenti comunicativi costituisca una forma di intercettazione, cosicché il regime che le regola le configura come captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più interlocutori che agiscano con l’intento di escluderne altri. Si tratta di una captazione operata da un soggetto estraneo, grazie ad apparecchiature in grado di fissare l’evento e di vanificare le cautele normalmente poste a protezione del carattere riservato del colloquio. La natura di atto a sorpresa e la sua incidenza sulla libertà di comunicazione costituzionalmente protetta è limitabile solo per atto delle autorità giudiziaria. E questo strumento investigativo è ammesso solo per alcune tipologie di reati gravi. Le riprese che riproducono comportamenti non comunicativi hanno invece per oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti. Le videoregistrazioni di immagini sono state considerate dalle Sezioni Unite PR (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006) quali "prove documentali non disciplinate dalla legge", previste dall'art. 189 cod. proc. pen. e sottratte alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 13 Si è affermato da ultimo che le videoriprese di comportamenti “non comunicativi”, che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal “domicilio”, nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di “domicilio”, in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato;
Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023). In particolare, si é ritenuto che la videoripresa "live" svolta durante un servizio di osservazione è attività di polizia giudiziaria che viene verbalizzata ai sensi dell'art.357, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. e trasmessa al pubblico ministero (art.373, comma 5 cod. proc. pen.). I verbali di tale attività d'indagine possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento in quanto riproducono fatti e persone nel contesto di situazioni soggette a mutamento e garantiscono attraverso la scrittura nell'immediatezza della percezione la genuinità della rappresentazione successiva (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Rv. 212758 -01; Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, Rv. 276081 - 01; Sez. 1, n.4178 del 10/11/2003, dep. 2004, Rv. 229987 - 01). 1.4.2. Fatte queste premesse, e ritenuto che le videoriprese in questione riguardino un’attività investigativa avvenuta in luoghi pubblici, va altresì rilevato che nel caso di specie la Corte d’appello non si è espressamente pronunciata, ritenendo l’eccezione de qua “inconsistente” ed “irrilevante”, sul rilievo che il quadro probatorio a carico dell’imputato si fonda sul narrato dettagliato del collaboratore di giustizia Di AU nonché sul contenuto delle captazioni telefoniche, in particolare quella del 16 febbraio 2013 relativa ad un colloquio intercorso all’interno del bar Arena tra LA e ON e quelle del 7 e 8 ottobre 2013. A prescindere da tale rilievo, che attiene ad un giudizio prettamente di merito circa la valutazione del compendio probatorio, come tale rimesso al giudice di tale fase e non censurabile in sede di legittimità laddove come nella specie non si traduca in una motivazione manifestamente illogica, va comunque rilevato che dal verbale di udienza dell’11 febbraio 2019 nel giudizio di primo grado il Pubblico Ministero, prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 14 di acquisire un cd con tutte le immagini relative agli incontri presso il bar Arena e le parti nulla hanno opposto. Pertanto, il consenso all'inserimento nel fascicolo del dibattimento di tali immagini determina la definitiva acquisizione delle stesse al materiale probatorio dibattimentale utilizzabile ai fini della decisione. 1.5. Il settimo motivo è inammissibile. Ed invero la censura che si traduce in una critica alla valutazione circa la deposizione del teste di P.G. Ispettore Fratantoni, attiene tipicamente ad una questione di merito, come tale non deducibile in sede di legittimità salvo che non si traduca in un vizio motivatorio della sentenza, nella specie neanche allegato ed in ogni caso insussistente. 1.6. Il nono motivo è inammissibile. Ed invero la censura si traduce in una peraltro generica (anche con il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità) critica della valutazione del compendio probatorio in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, di fatto sollecitandone una rilettura non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha, invece, svolto una compiuta disamina degli elementi posti a base del giudizio di penale responsabilità del prevenuto, da leggersi anche alla luce della più diffusa sentenza di primo grado. 1.7. Il decimo motivo è infondato. Ed invero, l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento incombe solo nel caso di suo accoglimento, mentre ove il giudice ritenga di respingerla può anche motivarne implicitamente il rigetto, come nella specie, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 32007 del 25.5.2022). 1.8. Infondato è anche l’undicesimo motivo. Ed invero la Corte di merito ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del ruolo di coordinamento e di aiuto svolto dall’LA nei confronti del ON, delle gravi modalità dei fatti e della stessa personalità dell’imputato il quale vanta precedenti in materia di evasione e di stupefacenti. 2. Il ricorso proposto per TI SC è nel complesso infondato. 2.1. I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tutti afferenti alla medesima questione della valutazione della condotta del ricorrente, sono inammissibili per plurime ragioni. In primo luogo, i motivi si concretano in una elencazione di violazioni che mal si concilia con il ricorso per ZI, quale atto introduttivo di un giudizio a critica vincolata, che deve essere quindi articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 15 inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito. Inoltre, i motivi, come ricavabili dalla lettura dell’atto, in sostanza reiterano le stesse doglianze proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata che ha invece offerto una logica, se pure sintetica, ricostruzione degli elementi probatori che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell’TI. Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, si ricava come dato oggettivo che l’TI non viene menzionato dal collaboratore di giustizia, né viene arrestato e neppure menzionato nelle conversazioni intercettate. E tuttavia emergono una serie di altri elementi che nella valutazione di entrambi i giudici di merito provano la sua partecipazione al sodalizio. In particolare, dalla lettura della più ampia sentenza di primo grado militano a carico dell’TI le continue trasferte in Calabria con il ON ed una conversazione del 16.2.2013 alle ore 11 e 47 in cui IA contatta TI per mettersi urgentemente in contatto con il ON. Ed ancora la circostanza che l’TI in un caso si tratteneva a casa del ON per breve tempo, verosimilmente per concordare le modalità operative di un viaggio che stavano per intraprendere. Inoltre, nella trasferta del 5.2.2013, lo stesso, insieme al ON, faceva da staffetta controllando il percorso del IA che trasportava la sostanza stupefacente. Ebbene, tali elementi nel giudizio della Corte di merito, assumono rilievo in quanto analizzati nell’ottica dell’operare di un sodalizio criminoso di cui sono stati accertati le modalità ed i mezzi, laddove la costante presenza dell’TI in momenti topici acquisisce ex se un significato inequivoco in ordine alla consapevolezza da parte del medesimo circa la natura dell’attività prestata, giudizio peraltro non contrastato da valide ricostruzioni alternative (tale non può ritenersi la mera allegazione di un commercio di macchine usate in comune tra TI e ON). 2.2. Inammissibile è il quarto motivo in quanto generico. Ed invero, la censura si traduce in una peraltro confusa critica alle valutazioni operate dai giudici del merito circa la valenza della condotta dell’TI, dolendosi altresì della circostanza che con riguardo alle condotte di cui al capo b) sia stata differenziata la valutazione secondo il tipo di sostanza stupefacente. 2.3. Il quinto motivo di ricorso è infondato per le ragioni già esposte al punto 1.4. con riguardo all’imputato LA. 2.4. Il sesto motivo è infondato. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 16 La Corte di merito ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del ruolo di coordinamento e di aiuto svolto nei confronti del ON, delle gravi modalità dei fatti e della stessa personalità dell’imputato il quale vanta precedenti penali in materia di truffa e di estorsione. 3. Il ricorso proposto per ON RU è nel complesso infondato. 3.1. I primi tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferiscono al tema della utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e delle relative schede valutative, sono infondate, richiamandosi quanto già esposto al punto 1.4. con riguardo all’imputato LA. Peraltro, la censura specificamente dedotta con il secondo motivo di ricorso non é stata oggetto di appello e come tale é inammissibile. Ed invero é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per ZI che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in ZI (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 3.2. Il quarto motivo è nel complesso infondato. La censura si articola su tre punti. In primo luogo, svolge una critica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati dalla Corte di merito nel fondare il giudizio di condanna nei confronti del ON ritenendosi altresì che il giudice di appello si sia limitato ad un mero richiamo della sentenza di primo grado. In secondo luogo, si censura la valutazione operata su elementi derivanti dalla sentenza n. 629/18 emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti dei coimputati che hanno optato per il rito abbreviato. In ultimo, censura la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di AU. Con riguardo al primo profilo, si tratta all’evidenza di una richiesta di rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità se non nei limiti in cui la valutazione operata dai giudici del merito risulti contraddittoria o manifestamente illogica. Occorre ribadire che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per ZI deve rivolgere le censure nei confronti dalla motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti dalla valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216610— 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 – 01). Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 17 Tale ipotesi non ricorre nella specie laddove la Corte di merito, non limitandosi a richiamare la sentenza impugnata, e con una trama motivatoria esente da contraddizioni o aporie logiche, ha ricostruito un compendio probatorio granitico a carico dell’imputato, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle immagini comprovanti i plurimi incontri tra i coimputati presso il bar Arena che costituiva la base operativa del sodalizio, dalle continue trasferte in Calabria, nonché dagli arresti nonché dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Di AU (di cui si dirà successivamente). Quanto al secondo aspetto, legittima nei termini già evidenziati è la valutazione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati nella misura in cui la stessa va a confortare un quadro probatorio già acquisito. 3.3. Il quinto motivo è infondato per le ragioni già esposte al punto 1.3 per il ricorso dell’imputato LA. 3.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, con motivazione sintetica ma certamente non apparente, ha invero ritenuto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di AU puntuali, specifiche e dettagliate e peraltro suffragate dal compendio probatorio già acquisito, ritenendo per converso generiche le censure sollevate dalla difesa dell’imputato. 4. In conclusione i ricorsi proposti da LA LO, TI SC e ON RU vanno rigettati. Segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CI UG NI
ritenuta la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per i fatti contestati al capo C), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI UI in ordine al reato di cui al capo C) perché il reato é estinto per intervenuta prescrizione;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA LO, ON RU, TI SC in relazione al reato di cui al capo B), limitatamente alle condotte in contestazione afferenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish ed ha rideterminato la pena nei confronti di LA LO, ON RU e TI SC in relazione al reato di cui al capo A) ed al reato di cui al capo B), limitatamente alle condotte in contestazione afferenti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ritenuta la continuazione tra i due reati, in complessivi anni dieci di reclusione;
ha confermato la sentenza nel resto. 2. Al fine di inquadrare l’oggetto del presente giudizio, giova svolgere una breve sintesi della vicenda processuale. Con decreto del 5 maggio 2016 del Gip presso il Tribunale di Catania, RI UI, LA LO, TI SC e ON RU (unitamente ad altri) venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania per rispondere dei delitti di cui agli artt. 73, commi 1,2,3 e 4 e 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.p.r. n. 309 del 1990 agli stessi ascritti. Il giudice di primo grado, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, delle attività di appostamento e di pedinamento nonché del sequestro di varie partite di sostanza stupefacente ed anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sentito in dibattimento (Di AU SC), accertava la sussistenza di un sodalizio criminoso operante nel territorio di Catania, segnatamente nel quartiere di San Cristoforo, finalizzato alla commissione di delitti di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e che si avvaleva di una serie di soggetti i quali coadiuvavano gli organizzatori nelle operazioni di trasporto della sostanza, nelle attività di controllo e di monitoraggio per sottrarre i coindagati alle forze dell’ordine e nell’attività di approvvigionamento. In particolare, le risultanze dell’attività captativa consentivano di ricostruire il ruolo dei singoli indagati, gli accordi intercorsi tra i medesimi, le forme di cautela adottate per sottrarsi alle indagini e la individuazione di luoghi di incontro e di Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38158 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 15/10/2025 3 mezzi, lumeggiando una struttura organizzativa non particolarmente complessa ma certamente idonea a perseguire gli obiettivi prefissati. Dette risultanze venivano altresì corroborate dagli arresti in flagranza di alcuni indagati con contestuale sequestro dello stupefacente (vedi tra gli altri gli arresti di ON ed LA) 2.1. Con riguardo al reato di cui al capo A), il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, escludeva la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, come contestata, atteso che la disponibilità di armi era provata solo a carico di un appartenente al gruppo (il Lenti), ma non invece con riferimento al gruppo stesso. Del pari escludeva il ruolo di promotore ed organizzatore per gli imputati ON ed LA, non risultando che gli stessi rivestissero una posizione di vertice o comunque sovraordinata rispetto a quella degli altri sodali. Veniva altresì ritenuta la sussistenza degli altri reati ascritti agli imputati (capi B) e C)) afferenti a condotte reiterate di detenzione, acquisto, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana hashish. 2.2. La sentenza d’appello ha sostanzialmente confermato l’impianto logico- motivatorio della sentenza di primo grado, salvo la riqualificazione dei fatti contestati al capo C) nell’alveo dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e la ritenuta prescrizione delle condotte di cui al capo B) afferenti la detenzione, la cessione ed il trasporto di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per ZI con separati atti, a mezzo dei loro difensori di fiducia, LA LO, TI SC e ON RU. 3.1. Ricorso per LA LO: si articola in undici motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. Si eccepisce la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza d’appello esponendo che la Corte territoriale, a conclusione del procedimento, con il dispositivo emesso in data 3 maggio 2024, aveva indicato che la motivazione della sentenza sarebbe stata depositata entro novanta giorni e considerato che la sentenza é stata depositata oltre tale termine, ovvero il 17.2024, andava notificato l’avviso di deposito agli imputati presso il loro domicilio. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen. Si assume che la Corte di merito ha totalmente disatteso il motivo di appello secondo cui l’LA andava assolto dai reati a lui ascritti perché non sussistono gli elementi probatori. A riguardo si riportano i principi elaborati dalla Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 4 giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza probatoria delle intercettazioni in tema di stupefacenti ed agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 238 bis e 192 cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sugli elementi enucleati da altra sentenza passata in giudicato, divenuta irrevocabile nei confronti di alcuni coimputati, in quanto fondata in massima parte su atti unilateralmente formati, la cui acquisizione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 238, comma 1 cod. proc. pen. permanendo la lesione del contraddittorio atteso che gli atti non sono stati assunti con la partecipazione dell’imputato. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 234 comma 1, 493 comma 3, 495 comma 1, e 526 comma 1 cod. proc. pen. Si censura l’impugnata sentenza per l’utilizzo ai fini della decisione di talune prove irritualmente acquisite e quindi inutilizzabili e, in particolare, dei risultati dell’attività di videosorveglianza ed dei relativi brogliacci (come specificamente indicati) redatti dalla Polizia giudiziaria in relazione alle quali non è dato rinvenire alcuna ordinanza di acquisizione. Né nelle richieste del Pubblico Ministero vi è alcuna richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, né tantomeno dei brogliacci redatti dalla P.G. Si deduce quindi la violazione dell’art. 495, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la documentazione dell’attività di videosorveglianza é stata materialmente acquisita al fascicolo per il dibattimento, quindi utilizzata ai fini della decisione, senza che il Tribunale si sia mai espresso con ordinanza e ribadito che non è stato mai espresso il consenso all’acquisizione, non potendosi ritenere tale consenso implicito. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, 495, comma 1, 586 e 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza di ammissione delle prove di cui al motivo n. 1. Si assume che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato sulla base di presunte prove acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante ordinanza affetta da nullità, poiché priva di una motivazione in ordine alla ammissibilità delle stesse. Con il sesto motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 125 comma 3, 597 comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 5 Si censura la sentenza impugnata laddove la Corte di merito, ritenendo la doglianza difensiva formulata in modo generico, non ha di fatto preso posizione in ordine all’utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e/o delle relative schede valutative redatte dalla Polizia giudiziaria. Con il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della deposizione del teste nonché illogicità nella motivazione della sentenza con riguardo alla valutazione del teste medesimo. Si assume che dalla deposizione del teste di P.G. Ispettore Fratantoni non era emerso alcun apporto probatorio in merito alla responsabilità dell’imputato in particolare in ordine alla identificazione dell’imputato nelle conversazioni telefoniche intercettate. Con l’ottavo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 125 comma 3, 597 comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello, nel rigettare le doglianze difensive concernenti l’utilizzabilità delle prove, riferendosi alla presunta aspecificità dei motivi di appello, ha omesso di redigere la motivazione sul punto rispetto al quale era stato proposto appello, esso autentico limite della sua cognizione. Si assume che la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e/o delle relative schede valutative redatte dalla Polizia giudiziaria, sia carente di motivazione sulla base di una presunta aspecificità delle doglianze. Con il nono motivo deduce la violazione ex art. 192, 238 bis, 533, comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la motivazione della sentenza gravata non consente di considerare giustificata l’affermazione della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stati altresì travisati diversi elementi di prova in atti e difettando l’individuazione dei necessari elementi esterni di riscontro in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed alla sentenza definitiva emessa per i coimputati che avevano scelto il rito abbreviato. Si assume che la Corte di merito ha totalmente disatteso lo specifico motivo di gravame secondo il quale l’LA andava assolto dai reati allo stesso ascritti perché non sussistono agli atti elementi probatori che possano suffragare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato. Si ritiene che la Corte di merito abbia affidato il proprio convincimento ad una motivazione in più punti carente e contraddittoria rispetto alle prove assunte ed utilizzabili. Si riportano quindi alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. Si assume quindi che la motivazione della sentenza oggi impugnata, in punto di valutazione del corredo indiziario, sia una riproposizione delle risultanze Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 6 istruttorie senza alcun vaglio critico, limitandosi a concordare con quanto statuito dal giudice di primo grado, con particolare riguardo al riconoscimento dell’odierno imputato come uno dei conversanti nelle conversazioni intercettate. Con il decimo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, oggetto di specifico motivo di appello. Con l’undicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 bis cod. proc. pen. Si assume che la Corte di merito non ha valutato le circostanze addotte a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Ricorso per TI SC: si articola in sei motivi di ricorso. Con il primo deduce l’errata, falsa, violata, disattesa o mancata applicazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di seconde cure non considerato in modo effettivo e concreto il primo motivo di appello con evidente violazione, omissione e mancato rispetto delle norme processuali in ragione della mancata valutazione di quegli elementi precisi, plurimi, combinati e tra loro concordanti oltre che coerenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere TI SC del tutto estraneo alla commissione dei delitti contestati dalla pubblica accusa. Si rileva che il primo motivo di appello riguardava l’assenza di ogni ruolo o contributo dell’TI nella commissione dei reati a lui contestati. A fronte di tale doglianza non si rileva alcuna effettiva analisi da parte del giudice d’appello e ciò dimostra che il thema probandum e decidendum non é stato esteso ai punti inquadrati dai difensori nell’atto di appello. In particolare la Corte d’appello non ha valutato: 1) che l’TI non ha mai fatto parte di alcuna associazione e non è mai stato sorpreso ad acquistare, vendere o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti;
2) le deposizioni testimoniali non fanno mai riferimento all’TI, 3) l’TI viene coinvolto nel processo solo perché in qualche occasione ha accompagnato il ON in Calabria presso il paese di origine di quest’ultimo e l’unico motivo che li legava era la vendita di auto;
4) gli arresti in flagranza effettuati non riguardano l’TI; 5) le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di AU SC non contengono alcun riferimento specifico all’TI. A fronte di ciò, la Corte d’appello ha risposto solo in misura minima alle questioni poste. Non ha infatti considerato come gli elementi a discarico del ricorrente fossero plurimi e di disparata natura e tali da superare per quantità e qualità tutti gli indici a carico del medesimo. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 7 Con il secondo motivo deduce l’errata, falsa, violata, disattesa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 546 e 606 cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello considerato alcuno dei molteplici indici rivelatori dell’assunta estraneità dell’TI a piani ed organizzazioni criminose e per avere invece privilegiato senza il sostegno di alcun percorso logico o motivo l’elemento condannatorio pervenuto all’attenzione del giudice di secondo grado da parte di altro tribunale e/o autorità giudiziaria, il tutto con evidente violazione del principio di imparzialità e di applicazione del giusto processo. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la penale responsabilità dell’TI senza che mai un fermo o un controllo di polizia lo abbiano riguardato o sia mai stato nominato da alcuno degli altri imputati;
anzi è risultato sconosciuto agli altri presunti sodali ed al collaboratore di giustizia ed in grado di giustificare la propria presenza in Calabria. In particolare, con riguardo alla conversazione con IA, si è trattato di una conversazione sostanzialmente priva di valenza dimostrativa, non avendo peraltro i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si assume che la sentenza gravata è viziata in quanto non ha preso in esame le doglianze difensive. Con il terzo motivo deduce l’errore, la disattenzione, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 546 e 606 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello avuto la disponibilità di elementi altamente specifici, oggettivi e direttamente derivanti dalle dichiarazioni testimoniali e dal confronto con le condotte degli altri imputati e, seppure invitata a valutare gli argomenti introdotti dall’appellante, ha scelto di non considerarli senza in tal senso fornire spiegazioni. Si assume che la Corte d’appello ha ignorato dati immediati e oggettivi dedotti dalla difesa dell’imputato in appello, dando rilievo invece alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed alla P.G. Con il quarto motivo deduce l’errore di fatto e di diritto, l’errata quantificazione della pena, l’errata qualificazione della condotta, la violazione e/o la mancanza e/o disattenzione nella considerazione degli elementi a carico, anche in comparazione di quanto statuito nei confronti degli altri imputati per la determinazione della pena nonché mancata, disattesa, falsa o errata applicazione di legge per aver ritenuto la Corte d’appello esistere fatti estintivi tout court applicabili per il capo c) della rubrica e per non avere motivato l’esclusione da siffatta applicazione per il capo b) della medesima. Si rileva che durante le trasferte in Calabria non è mai stata rinvenuta droga;
si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 con riguardo ai fatti contestati al capo c), dichiarandone poi la prescrizione mentre per il capo b) si è limitata a distinguere le condotte afferenti Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 8 sostanze stupefacenti diverse ed a pronunciare il non doversi procedere solo per alcune. Con il quinto motivo deduce la violazione ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 234, comma 1, 493 comma 3, 495 comma 1 e 526 comma 1, e violazione dell’art. 125 comma 3, 495 comma 1, 586 e 606 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza di ammissione delle presunte prove. Si censura l’impugnata sentenza per l’utilizzo ai fini della decisione di talune prove irritualmente acquisite e pertanto inutilizzabili, in particolare dei risultati dell’attività di videosorveglianza e dei relativi brogliacci. Né nelle richieste del Pubblico Ministero vi è alcuna richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza né tantomeno dei brogliacci redatti dalla P.G. Si deduce quindi la violazione dell’art. 495 comma 1, e 526 comma 1, cod. proc. pen. in quanto la documentazione dell’attività di videosorveglianza è stata materialmente acquisita al fascicolo per il dibattimento, e quindi utilizzata ai fini della decisione, senza che il Tribunale si sia mai espresso con ordinanza, ribadito che non è stato mai espresso il consenso all’acquisizione, non potendosi ritenere tale consenso implicito. Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 bis cod. proc. pen. Si assume che la Corte di merito non ha valutato le circostanze addotte a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.3. Ricorso per ON RU: si articola in sei motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493, comma 3, 495, comma 1, e 526 comma 1, cod. proc. pen. poiché la sentenza impugnata ha fondato la penale responsabilità dell’imputato su prove da ritenersi inutilizzabili. Si censura l’impugnata sentenza per l’utilizzo ai fini della decisione di talune prove irritualmente acquisite e quindi inutilizzabili, in particolare i risultati dell’attività di videosorveglianza ed i relativi brogliacci redatti dalla Polizia giudiziaria in relazione alle quali non è dato rinvenire alcuna ordinanza di acquisizione. Né nelle richieste del Pubblico Ministero vi è alcuna richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza né tantomeno dei brogliacci redatti dalla P.G. Tale materiale probatorio risulta essere stato determinante ai fini della formazione del convincimento del giudice, sia quanto alla commissione del fatto materiale, che quanto alla sua attribuibilità all’odierno imputato. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 9 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, 495 comma 1, 586 e 606 lett. c) cod. proc. pen., con riferimento all’ordinanza di ammissione delle prove in quanto priva di motivazione. Con il terzo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 125, comma 3, 597 comma 1 e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello, nel rigettare le doglianze difensive sull’utilizzabilità delle prove riferendosi alla presunta aspecificità dei motivi di appello, ha omesso di redigere una motivazione sul punto rispetto al quale era stato proposto appello, esso autentico limite della sua cognizione. Si assume che la sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e/o delle relative schede valutative redatte dalla Polizia giudiziaria, è carente di motivazione sulla base di una presunta aspecificità delle doglianze. Con il quarto motivo deduce la violazione ex art. 192, 238 bis, 533, comma 1, e 606, lett. e), cod. proc. pen. poiché la motivazione della sentenza gravata non consente di considerare giustificata l’affermazione della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stati altresì travisati diversi elementi di prova in atti e difettando l’individuazione dei necessari elementi esterni di riscontro in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ed alla sentenza definitiva emessa per i coimputati che avevano scelto il rito abbreviato. Si assume che la Corte di merito ha totalmente disatteso lo specifico motivo di gravame secondo il quale il ON andava assolto dai reati allo stesso ascritti perché non sussistono agli atti elementi probatori che possano suffragare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del medesimo. La Corte di merito ha affidato il proprio convincimento ad una motivazione in più punti carente e contraddittoria rispetto alle prove assunte ed utilizzabili. Si riportano quindi alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. Si assume quindi che la motivazione della sentenza oggi impugnata in punto di valutazione del corredo indiziario sia una riproposizione delle risultanze istruttorie senza alcun vaglio critico limitandosi a concordare con quanto statuito dal giudice di primo grado. Ed inoltre ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base degli elementi scaturenti da altra sentenza passata in giudicato divenuta irrevocabile nei confronti di altri coimputati, fondata in massima parte su atti unilateralmente formati la cui acquisizione sarebbe vietata ai sensi dell’art. 238 comma 1 cod. proc. pen. permanendo la lesione del contraddittorio in quanto gli atti non sono stati assunti con la partecipazione dell’imputato. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 10 Inoltre, la Corte d’appello ha tralasciato alcuni dati di fatto oggi acquisiti incontestabilmente, ovvero che il ON non fosse mai stato riconosciuto con certezza quale uno dei colloquianti intercettati e, quanto alle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, non potendo essere considerate prove utilizzabili. Ciò detto, i riscontri esterni sono insufficienti a suffragare le propalazioni del collaboratore di giustizia sicché la motivazione non può che risultare carente, illogica e contraddittoria. Con il quinto motivo deduce la violazione ex art. 238 bis, comma 4, 526, comma 1, e 606 lett. c) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello ha indirettamente utilizzato ai fini della decisione gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero acquisiti nel troncone del procedimento definito con il rito abbreviato senza il consenso delle altre parti processuali e senza che queste abbiano potuto esercitare il proprio diritto al contraddittorio nella formazione della prova. Si assume che la Corte d’appello ha fatto confluire nel proprio patrimonio conoscitivo direttamente le prove poste alla base della sentenza emessa nei confronti dei coimputati all’esito del rito abbreviato rispetto alle quali il ON non ha potuto esercitare alcun diritto al contraddittorio, così di fatto valendosi di prove inutilizzabili. Con il sesto motivo deduce la violazione ex art. 125 comma 3, 192, 533, comma 1, e 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché la Corte d’appello con la sentenza gravata ha omesso di motivare in ordine alle plurime e specifiche doglianze difensive in ordine all’attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Di AU SC nonché sulla credibilità e coerenza delle propalazioni del medesimo. Si censura la sentenza impugnata laddove, a fronte di specifiche argomentazioni sollevate dalla difesa dell’imputato in ordine alla credibilità e coerenza intrinseca ed estrinseca del narrato del collaboratore di giustizia Di AU SC, si limitava a confermare apoditticamente la caratura di dette dichiarazioni concretando quindi una motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto per LA LO è nel complesso infondato. 1.1. Il primo motivo, con cui si eccepisce la mancata notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello, é infondato. Ed invero, dall’esame diretto degli atti consentito dalla natura di “error in procedendo” del vizio denunciato, risulta che l’avviso di deposito de quo è stato prima notificato all’imputato e poi, non essendo andata a buon fine la notifica, al difensore a mezzo pec datata 18.9.2024. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 11 Peraltro, a prescindere da tale rilievo avente carattere assorbente, va altresì rilevato che, anche ove l’avviso de quo non fosse stato notificato, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza, configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277844), ipotesi che all’evidenza, dal tenore del ricorso, ricorre nel caso di specie. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Ed invero la doglianza volta a censurare la sussistenza dei reati contestati all’imputato, ovvero i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, si risolve nell’indicazione di pronunce in tema di elementi costitutivi dei reati de quibus senza in alcun modo individuare profili specifici di cui si lamenta la violazione e quindi risolvendosi in una contestazione generica. Per converso, la sentenza impugnata con un costrutto motivatorio logico e privo di contraddizioni ancorché sintetico, ha enucleato gli elementi costitutivi dei reati contestati all’imputato sulla scorta dell’ampio compendio probatorio acquisito. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che ai sensi dell’art. 238 bis cod. pen. è sempre consentita l’acquisizione delle sentenze irrevocabili, il cui contenuto in ordine alle prove ivi acquisite è utilizzabile per l’accertamento dei fatti. Ovviamente, non esistendo alcun concetto di prova legale come nel diritto civile, le prove acquisite nei procedimenti conclusi con sentenza irrevocabile possono valere come prova solo se confortate da altri elementi probatori di riscontro. L'acquisizione delle sentenze irrevocabili è possibile nei limiti dei criteri fissati dall'art. 187 cod. proc. pen. e con la precisazione che potranno valere come prova dei fatti accertati soltanto se confortate da altri elementi probatori di riscontro. Pertanto, nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, Rv. 285063). Ebbene nella specie, facendo corretta applicazione di tale principio, i giudici d’appello hanno dato atto che l’acquisizione della sentenza di condanna irrevocabile emessa nell’ambito dello stesso procedimento nei confronti dei coimputati che hanno scelto il rito abbreviato, rappresenta un elemento che “solidifica” e “rende granitico” il quadro probatorio a carico degli imputati. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 12 Si tratta, quindi, di un elemento probatorio che va a corroborare un compendio probatorio già formatosi e non a integrare la prova della ritenuta responsabilità degli imputati. 1.4. I motivi quarto, quinto, sesto e ottavo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema dell’acquisizione e dell’utilizzabilità dei risultati dell’attività di videosorveglianza e dei relativi brogliacci redatti dalla Polizia Giudiziaria, sono infondati. 1.4.1. Si impone per ragioni di chiarezza espositiva un breve cenno alle prove di cui si dibatte. Il regime delle videoregistrazioni fatte dalla Polizia giudiziaria a fini investigativi involge il tema delle riprese effettuate da soggetti pubblici come atti di indagine nel procedimento penale. Se da un lato tale strumento investigativo può rivelarsi particolarmente utile ai fini dell’accertamento dei reati per la sua alta capacità dimostrativa dall’altro, trattandosi di un mezzo fortemente invasivo, potrebbe pregiudicare le libertà tutelate a livello costituzionale e sovranazionale come il diritto alla riservatezza, all’inviolabilità del domicilio, alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni. La giurisprudenza di legittimità ha recepito un criterio che distingue le riprese visive di comportamenti in due grandi categorie, a seconda che abbiano a oggetto “atti comunicativi” oppure comportamenti non diretti all’intenzionale trasmissione di messaggi. Si ritiene infatti che la ripresa di comportamenti comunicativi costituisca una forma di intercettazione, cosicché il regime che le regola le configura come captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più interlocutori che agiscano con l’intento di escluderne altri. Si tratta di una captazione operata da un soggetto estraneo, grazie ad apparecchiature in grado di fissare l’evento e di vanificare le cautele normalmente poste a protezione del carattere riservato del colloquio. La natura di atto a sorpresa e la sua incidenza sulla libertà di comunicazione costituzionalmente protetta è limitabile solo per atto delle autorità giudiziaria. E questo strumento investigativo è ammesso solo per alcune tipologie di reati gravi. Le riprese che riproducono comportamenti non comunicativi hanno invece per oggetto la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti. Le videoregistrazioni di immagini sono state considerate dalle Sezioni Unite PR (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006) quali "prove documentali non disciplinate dalla legge", previste dall'art. 189 cod. proc. pen. e sottratte alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 13 Si è affermato da ultimo che le videoriprese di comportamenti “non comunicativi”, che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal “domicilio”, nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di “domicilio”, in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate negli spazi antistanti l'abitazione dell'autore del reato;
Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023). In particolare, si é ritenuto che la videoripresa "live" svolta durante un servizio di osservazione è attività di polizia giudiziaria che viene verbalizzata ai sensi dell'art.357, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. e trasmessa al pubblico ministero (art.373, comma 5 cod. proc. pen.). I verbali di tale attività d'indagine possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento in quanto riproducono fatti e persone nel contesto di situazioni soggette a mutamento e garantiscono attraverso la scrittura nell'immediatezza della percezione la genuinità della rappresentazione successiva (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Rv. 212758 -01; Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, Rv. 276081 - 01; Sez. 1, n.4178 del 10/11/2003, dep. 2004, Rv. 229987 - 01). 1.4.2. Fatte queste premesse, e ritenuto che le videoriprese in questione riguardino un’attività investigativa avvenuta in luoghi pubblici, va altresì rilevato che nel caso di specie la Corte d’appello non si è espressamente pronunciata, ritenendo l’eccezione de qua “inconsistente” ed “irrilevante”, sul rilievo che il quadro probatorio a carico dell’imputato si fonda sul narrato dettagliato del collaboratore di giustizia Di AU nonché sul contenuto delle captazioni telefoniche, in particolare quella del 16 febbraio 2013 relativa ad un colloquio intercorso all’interno del bar Arena tra LA e ON e quelle del 7 e 8 ottobre 2013. A prescindere da tale rilievo, che attiene ad un giudizio prettamente di merito circa la valutazione del compendio probatorio, come tale rimesso al giudice di tale fase e non censurabile in sede di legittimità laddove come nella specie non si traduca in una motivazione manifestamente illogica, va comunque rilevato che dal verbale di udienza dell’11 febbraio 2019 nel giudizio di primo grado il Pubblico Ministero, prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 14 di acquisire un cd con tutte le immagini relative agli incontri presso il bar Arena e le parti nulla hanno opposto. Pertanto, il consenso all'inserimento nel fascicolo del dibattimento di tali immagini determina la definitiva acquisizione delle stesse al materiale probatorio dibattimentale utilizzabile ai fini della decisione. 1.5. Il settimo motivo è inammissibile. Ed invero la censura che si traduce in una critica alla valutazione circa la deposizione del teste di P.G. Ispettore Fratantoni, attiene tipicamente ad una questione di merito, come tale non deducibile in sede di legittimità salvo che non si traduca in un vizio motivatorio della sentenza, nella specie neanche allegato ed in ogni caso insussistente. 1.6. Il nono motivo è inammissibile. Ed invero la censura si traduce in una peraltro generica (anche con il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità) critica della valutazione del compendio probatorio in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, di fatto sollecitandone una rilettura non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha, invece, svolto una compiuta disamina degli elementi posti a base del giudizio di penale responsabilità del prevenuto, da leggersi anche alla luce della più diffusa sentenza di primo grado. 1.7. Il decimo motivo è infondato. Ed invero, l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento incombe solo nel caso di suo accoglimento, mentre ove il giudice ritenga di respingerla può anche motivarne implicitamente il rigetto, come nella specie, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 32007 del 25.5.2022). 1.8. Infondato è anche l’undicesimo motivo. Ed invero la Corte di merito ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del ruolo di coordinamento e di aiuto svolto dall’LA nei confronti del ON, delle gravi modalità dei fatti e della stessa personalità dell’imputato il quale vanta precedenti in materia di evasione e di stupefacenti. 2. Il ricorso proposto per TI SC è nel complesso infondato. 2.1. I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tutti afferenti alla medesima questione della valutazione della condotta del ricorrente, sono inammissibili per plurime ragioni. In primo luogo, i motivi si concretano in una elencazione di violazioni che mal si concilia con il ricorso per ZI, quale atto introduttivo di un giudizio a critica vincolata, che deve essere quindi articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 15 inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito. Inoltre, i motivi, come ricavabili dalla lettura dell’atto, in sostanza reiterano le stesse doglianze proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata che ha invece offerto una logica, se pure sintetica, ricostruzione degli elementi probatori che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell’TI. Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, si ricava come dato oggettivo che l’TI non viene menzionato dal collaboratore di giustizia, né viene arrestato e neppure menzionato nelle conversazioni intercettate. E tuttavia emergono una serie di altri elementi che nella valutazione di entrambi i giudici di merito provano la sua partecipazione al sodalizio. In particolare, dalla lettura della più ampia sentenza di primo grado militano a carico dell’TI le continue trasferte in Calabria con il ON ed una conversazione del 16.2.2013 alle ore 11 e 47 in cui IA contatta TI per mettersi urgentemente in contatto con il ON. Ed ancora la circostanza che l’TI in un caso si tratteneva a casa del ON per breve tempo, verosimilmente per concordare le modalità operative di un viaggio che stavano per intraprendere. Inoltre, nella trasferta del 5.2.2013, lo stesso, insieme al ON, faceva da staffetta controllando il percorso del IA che trasportava la sostanza stupefacente. Ebbene, tali elementi nel giudizio della Corte di merito, assumono rilievo in quanto analizzati nell’ottica dell’operare di un sodalizio criminoso di cui sono stati accertati le modalità ed i mezzi, laddove la costante presenza dell’TI in momenti topici acquisisce ex se un significato inequivoco in ordine alla consapevolezza da parte del medesimo circa la natura dell’attività prestata, giudizio peraltro non contrastato da valide ricostruzioni alternative (tale non può ritenersi la mera allegazione di un commercio di macchine usate in comune tra TI e ON). 2.2. Inammissibile è il quarto motivo in quanto generico. Ed invero, la censura si traduce in una peraltro confusa critica alle valutazioni operate dai giudici del merito circa la valenza della condotta dell’TI, dolendosi altresì della circostanza che con riguardo alle condotte di cui al capo b) sia stata differenziata la valutazione secondo il tipo di sostanza stupefacente. 2.3. Il quinto motivo di ricorso è infondato per le ragioni già esposte al punto 1.4. con riguardo all’imputato LA. 2.4. Il sesto motivo è infondato. Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 16 La Corte di merito ha puntualmente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del ruolo di coordinamento e di aiuto svolto nei confronti del ON, delle gravi modalità dei fatti e della stessa personalità dell’imputato il quale vanta precedenti penali in materia di truffa e di estorsione. 3. Il ricorso proposto per ON RU è nel complesso infondato. 3.1. I primi tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferiscono al tema della utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e delle relative schede valutative, sono infondate, richiamandosi quanto già esposto al punto 1.4. con riguardo all’imputato LA. Peraltro, la censura specificamente dedotta con il secondo motivo di ricorso non é stata oggetto di appello e come tale é inammissibile. Ed invero é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per ZI che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in ZI (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 3.2. Il quarto motivo è nel complesso infondato. La censura si articola su tre punti. In primo luogo, svolge una critica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati dalla Corte di merito nel fondare il giudizio di condanna nei confronti del ON ritenendosi altresì che il giudice di appello si sia limitato ad un mero richiamo della sentenza di primo grado. In secondo luogo, si censura la valutazione operata su elementi derivanti dalla sentenza n. 629/18 emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti dei coimputati che hanno optato per il rito abbreviato. In ultimo, censura la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di AU. Con riguardo al primo profilo, si tratta all’evidenza di una richiesta di rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità se non nei limiti in cui la valutazione operata dai giudici del merito risulti contraddittoria o manifestamente illogica. Occorre ribadire che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per ZI deve rivolgere le censure nei confronti dalla motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti dalla valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216610— 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 – 01). Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52 Firmato Da: MARINA CIRESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 408875e8b9f95ef3 17 Tale ipotesi non ricorre nella specie laddove la Corte di merito, non limitandosi a richiamare la sentenza impugnata, e con una trama motivatoria esente da contraddizioni o aporie logiche, ha ricostruito un compendio probatorio granitico a carico dell’imputato, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle immagini comprovanti i plurimi incontri tra i coimputati presso il bar Arena che costituiva la base operativa del sodalizio, dalle continue trasferte in Calabria, nonché dagli arresti nonché dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Di AU (di cui si dirà successivamente). Quanto al secondo aspetto, legittima nei termini già evidenziati è la valutazione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati nella misura in cui la stessa va a confortare un quadro probatorio già acquisito. 3.3. Il quinto motivo è infondato per le ragioni già esposte al punto 1.3 per il ricorso dell’imputato LA. 3.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, con motivazione sintetica ma certamente non apparente, ha invero ritenuto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Di AU puntuali, specifiche e dettagliate e peraltro suffragate dal compendio probatorio già acquisito, ritenendo per converso generiche le censure sollevate dalla difesa dell’imputato. 4. In conclusione i ricorsi proposti da LA LO, TI SC e ON RU vanno rigettati. Segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CI UG NI