Articolo 64 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 63Articolo 65
Versione
14 maggio 1967
Art. 64.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1967, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 maggio 1967