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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 902/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
21.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 902/2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.da Cannavali 56, in proprio e in qualità di legale rappresentante
p.t. della società (P.I.: ) Corso Europa 62, entrambe rappresentate Parte_2 P.IVA_1
e difese dall'Avv. Alfredo Garritano, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Amantea –fraz. AM S.NI (CS), Via delle Rose, 8,.
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 03.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001497165 del 02/05/2024 relativa ad atto di accertamento n. . 2500.07/11/2018.0347252 del 07/11/2018 a titolo di sanzione amministrativa CP_1 per le violazioni accertare con riferimento all'anno 2016 commesse nella qualità di rappresentante legale della In sintesi, parte ricorrente ha dedotto: l'intervenuta prescrizione dei Parte_2 contributi.
L'opponente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è costituito depositando la documentazione relativa all'accertamento svolto e ha concluso CP_1 per il rigetto della domanda.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. In via preliminare si osserva che l'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata il 02.05.2024, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 03.06.2024 è tempestivo.
§ 3. Nel merito si osserva quanto segue.
Come indicato nell'atto introduttivo dall'opponente, il verbale di accertamento della violazione di legge è stato notificato il 07.11.2018.
È, dunque, infondata l'eccezione di prescrizione.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore
D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n.
463/1983, conv. in l. n. 638/1983, commesse dall'impresa e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, l. n. 689/1981, è stato ritualmente notificato il 07.11.2018.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al luogo in cui le notifiche sono state eseguite e, pertanto, esse valgono a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tenersi conto in primo luogo della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 (129 giorni).
Il citato art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n.
27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in data 07.11.2018 e della sospensione del termine, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, eseguita il
02.05.2024, il termine quinquennale di prescrizione non era compiuto.
Pertanto, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
§ 4. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della circostanza che la parte vittoriosa, rimanendo contumace, non ha sopportato esborsi per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 24.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 902/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
21.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 902/2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.da Cannavali 56, in proprio e in qualità di legale rappresentante
p.t. della società (P.I.: ) Corso Europa 62, entrambe rappresentate Parte_2 P.IVA_1
e difese dall'Avv. Alfredo Garritano, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Amantea –fraz. AM S.NI (CS), Via delle Rose, 8,.
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 03.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001497165 del 02/05/2024 relativa ad atto di accertamento n. . 2500.07/11/2018.0347252 del 07/11/2018 a titolo di sanzione amministrativa CP_1 per le violazioni accertare con riferimento all'anno 2016 commesse nella qualità di rappresentante legale della In sintesi, parte ricorrente ha dedotto: l'intervenuta prescrizione dei Parte_2 contributi.
L'opponente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' si è costituito depositando la documentazione relativa all'accertamento svolto e ha concluso CP_1 per il rigetto della domanda.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta.
§ 2. In via preliminare si osserva che l'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata il 02.05.2024, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 03.06.2024 è tempestivo.
§ 3. Nel merito si osserva quanto segue.
Come indicato nell'atto introduttivo dall'opponente, il verbale di accertamento della violazione di legge è stato notificato il 07.11.2018.
È, dunque, infondata l'eccezione di prescrizione.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore
D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n.
463/1983, conv. in l. n. 638/1983, commesse dall'impresa e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, l. n. 689/1981, è stato ritualmente notificato il 07.11.2018.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al luogo in cui le notifiche sono state eseguite e, pertanto, esse valgono a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tenersi conto in primo luogo della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 (129 giorni).
Il citato art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n.
27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in data 07.11.2018 e della sospensione del termine, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, eseguita il
02.05.2024, il termine quinquennale di prescrizione non era compiuto.
Pertanto, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
§ 4. Nulla sulle spese di lite, in considerazione della circostanza che la parte vittoriosa, rimanendo contumace, non ha sopportato esborsi per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 24.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso