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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1320/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1763/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/11/2021 s.r.l. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 39 notificato in data 6/5/2021 emesso dal Comune di Milazzo per l'importo di € 23.042,00 a titolo di Tari anno 2015, in sostituzione di precedente avviso mediante il quale l'imposta era stata liquidata in € 43.990,00.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza 1763/22 del 19/7/2022 mediante la quale si riteneva non impugnabile l'atto, in quanto costituente mero annullamento parziale di precedente avviso non impugnato.
Avverso la sentenza proponeva appello s.r.l. Ricorrente_1 assumendo l'appellabilità dell'atto, il difetto di motivazione, il difetto di prova, la decadenza
Si costituiva il comune di Milazzo insistendo per l'inammissibilità del ricorso ed assumendo la correttezza, legittimità e fondatezza della pretesa.
Con successiva memoria il comune di Milazzo evidenziava che l'appellante aveva formulato domanda di definizione agevolata ai sensi del regolamento comunale, con impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti, tuttavia, ammessa al beneficio, ne era decaduta per mancato pagamento di alcune rate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente argomentato in sentenza, l'atto impugnato mediante ricorso notificato in data 5/7/2021, consiste, in realtà, nella comunicazione inoltrata dal comune di Milazzo, notificata in data 6/5/2021, mediante la quale, accogliendosi le osservazioni formulate dalla contribuente, l'avviso di accertamento n. 39, notificatole in data 30/3/2021 veniva rettificato limitatamente all'importo richiesto, che veniva ridotto, previo riconoscimento della riduzione del 25% sulla superficie di m.q.
5.124. L'avviso originario non era stato impugnato (e, comunque, ciò non risulta e la circostanza è incontestata).
Discende, correttamente, la non impugnabilità della detta comunicazione, per intervenuta decadenza.
La ricorrente, oggi appellante, infatti, non ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento originario, il quale si è nel frattempo consolidato. La rettifica in autotutela del provvedimento in questione, nella misura in cui non ha modificato i presupposti di fatto e di diritto dell'atto presupposto, né lo ha annullato, non può rimettere in termini il contribuente per l'impugnazione di un atto non tempestivamente impugnato.
Invero, già ai sensi dell'art.
2-quater d.l. 564/94 al tempo vigente (abrogato solo nel 2023), nella disciplina dell'autotutela, è espressamente previsto che «l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente», talchè, in mancanza di tempestiva impugnazione dell'atto originario, l'atto con cui quest'ultimo viene parzialmente annullato non può essere impugnato.
In generale, l'annullamento parziale in autotutela – e la conseguente rideterminazione della pretesa fiscale – non costituendo nuovo atto di accertamento, ma modifica di quello originario, peraltro adottata in accoglimento (parziale o totale) delle richieste del contribuente, non è soggetto ai termini di decadenza di cui ai menzionati artt. 43 e 57, sempre che, ovviamente, l'avviso originario sia stato tempestivamente notificato (cfr. Cass. 17/5/2019, 13311); sicchè esso non rientra nella previsione di cui all'art. 19 d.lv. 546/92 e non è quindi autonomamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto solo se questo risulti di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (cfr. Cass. 7511/2016;
Cass. 25673/2016; Cass. 29595/2018; Cass. 27040/2019).
Nella specie, pertanto, in presenza di un atto di accertamento originario non impugnato e, come tale, consolidatosi e di un annullamento parziale in autotulela che in nulla ha ampliato la portata rispetto all'atto originario, l'impugnazione avverso l'atto in autotutela non può ritenersi ammissibile.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 3.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1320/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1763/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/11/2021 s.r.l. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 39 notificato in data 6/5/2021 emesso dal Comune di Milazzo per l'importo di € 23.042,00 a titolo di Tari anno 2015, in sostituzione di precedente avviso mediante il quale l'imposta era stata liquidata in € 43.990,00.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza 1763/22 del 19/7/2022 mediante la quale si riteneva non impugnabile l'atto, in quanto costituente mero annullamento parziale di precedente avviso non impugnato.
Avverso la sentenza proponeva appello s.r.l. Ricorrente_1 assumendo l'appellabilità dell'atto, il difetto di motivazione, il difetto di prova, la decadenza
Si costituiva il comune di Milazzo insistendo per l'inammissibilità del ricorso ed assumendo la correttezza, legittimità e fondatezza della pretesa.
Con successiva memoria il comune di Milazzo evidenziava che l'appellante aveva formulato domanda di definizione agevolata ai sensi del regolamento comunale, con impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti, tuttavia, ammessa al beneficio, ne era decaduta per mancato pagamento di alcune rate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente argomentato in sentenza, l'atto impugnato mediante ricorso notificato in data 5/7/2021, consiste, in realtà, nella comunicazione inoltrata dal comune di Milazzo, notificata in data 6/5/2021, mediante la quale, accogliendosi le osservazioni formulate dalla contribuente, l'avviso di accertamento n. 39, notificatole in data 30/3/2021 veniva rettificato limitatamente all'importo richiesto, che veniva ridotto, previo riconoscimento della riduzione del 25% sulla superficie di m.q.
5.124. L'avviso originario non era stato impugnato (e, comunque, ciò non risulta e la circostanza è incontestata).
Discende, correttamente, la non impugnabilità della detta comunicazione, per intervenuta decadenza.
La ricorrente, oggi appellante, infatti, non ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento originario, il quale si è nel frattempo consolidato. La rettifica in autotutela del provvedimento in questione, nella misura in cui non ha modificato i presupposti di fatto e di diritto dell'atto presupposto, né lo ha annullato, non può rimettere in termini il contribuente per l'impugnazione di un atto non tempestivamente impugnato.
Invero, già ai sensi dell'art.
2-quater d.l. 564/94 al tempo vigente (abrogato solo nel 2023), nella disciplina dell'autotutela, è espressamente previsto che «l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente», talchè, in mancanza di tempestiva impugnazione dell'atto originario, l'atto con cui quest'ultimo viene parzialmente annullato non può essere impugnato.
In generale, l'annullamento parziale in autotutela – e la conseguente rideterminazione della pretesa fiscale – non costituendo nuovo atto di accertamento, ma modifica di quello originario, peraltro adottata in accoglimento (parziale o totale) delle richieste del contribuente, non è soggetto ai termini di decadenza di cui ai menzionati artt. 43 e 57, sempre che, ovviamente, l'avviso originario sia stato tempestivamente notificato (cfr. Cass. 17/5/2019, 13311); sicchè esso non rientra nella previsione di cui all'art. 19 d.lv. 546/92 e non è quindi autonomamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto solo se questo risulti di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (cfr. Cass. 7511/2016;
Cass. 25673/2016; Cass. 29595/2018; Cass. 27040/2019).
Nella specie, pertanto, in presenza di un atto di accertamento originario non impugnato e, come tale, consolidatosi e di un annullamento parziale in autotulela che in nulla ha ampliato la portata rispetto all'atto originario, l'impugnazione avverso l'atto in autotutela non può ritenersi ammissibile.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 3.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.900,00 oltre accessori di legge.