Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03171/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3171 del 2023, proposto da
Visionic di Davide Musso Impresa Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, Mario Sanino, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Sanitaria Locale al di Alessandria – Asl Al, Azienda Sanitaria Locale di Asti – Asl At, Azienda Sanitaria Locale Cn 1 di Cuneo – Asl Cn 1, Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra – Asl Cn 2, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo – Asl To3, Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Asl To5, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Azienda Sanitaria Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Azienda Sanitaria Locale di Novara – Asl No, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Sanitaria Locale di Cirié, Chivasso e Ivrea – Asl To4, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Asl Vc, Azienda Sanitaria Locale Vco – Asl Vco, Azienda Sanitaria Locale di Biella – Asl Bi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte Atto DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
- del Decreto del Ministero della Salute in data 06/07/2022 (pubblicato in Gazz. Uff. del 15/09/2022, n. 216) adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- del Decreto del Ministero della Salute in data 06/10/2022 (pubblicato in Gazz. Uff. del 26/10/2022, n. 251) rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 07/11/2019 ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19/06/2015, n. 78, conv. in L. n. 125/2015, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018;
- dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, n. 22/179/CR6/C7 del 14/09/2022 avente ad oggetto: “Schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 213/CSR del 28/09/2022, ai sensi della L. 21/09/2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, co. 1, del D.L. 9/08/2022, n. 115 “Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
- della deliberazione del D.G. dell'AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 03/09/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL AL n. 586 del 30/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL AT n. 151 del 30/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL BI n. 388 del 26/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL Città di Torino n. 909 del 06/09/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL CN1 n. 361 del 29/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL CN2 n. 309 del 22/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL NO n. 320 del 28/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL TO3 n. 510 del 23/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL TO4 n. 977 del 28/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL TO5 n. 806 del 28/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL VC n. 856 del 29/08/2019;
- della deliberazione del D.G. dell'ASL VCO n. 701 del 04/09/2019;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali, nonché di tutti gli altri atti comunque connessi al relativo procedimento e per le ulteriori statuizioni di legge,
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a trattenere le somme pretese dalla Regione Piemonte a titolo di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria per l'acquisto di dispositivi medici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. AR IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha contestato, con il ricorso all’esame, i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018;
- a ridosso dell’udienza di discussione la medesima parte ricorrente ha dato atto di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata di cui al d.l. n. 95/2025;
- in particolare, risulta dagli atti che:
i) con bonifico in data 09/09/2025 (cfr. doc n. 16 ric. depositato in data 27/02/2026), la ricorrente ha versato alla Regione Piemonte la somma di € 34.671,15, pari al 25% della somma richiesta con la D.D. n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 (€ 138.684,59, di cui € 16.027,95 per l’anno 2015, € 20.795,21 per l’anno 2016, € 27.759,60 per l’anno 2017 ed € 74.101,83 per l’anno 2018);
ii) con la D.D. 29/10/2025, n. 651, pubblicata sul B.U.R. n. 44 S. 2 del 30/10/2025 (cfr. doc n. 17 ric. depositato in data 27/02/2026), avente ad oggetto: “Art. 7, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025 - elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute a titolo di pay back”, la Regione ha dato atto dell’avvenuto pagamento;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, in conformità a quanto previsto dall’ art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 95/2025, conv. in L. n. 229/2025, entrato in vigore in data 10/08/2025, secondo cui: “1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
AR IN, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR IN | IT RU |
IL SEGRETARIO