TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI
POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina RA, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132/2023 R.G. vertente fra nata a [...] il [...], residente in [...]c.da Acqua del Fico n. 4 Parte_1 cf , rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente CodiceFiscale_1 atto dall'avv. Vincenzo Santangelo;
RICORRENTE
e
, in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sandra Santagata
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe premesso di essere dipendente da ottobre 2019 del con la qualifica di Controparte_1 collaboratore professionale autista scuolabus cat. B, CCNL Funzioni Locali, avendo verificato di ricevere la retribuzione in base alla posizione economica B1, ritenendo invece in base al
CCNL vigente e al bando di assunzione, di dover essere collocato nella posizione economica
B3 e conseguentemente retribuito, ex art. 12 comma 2 CCNL 2016/2018, che richiama l'art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, adiva il giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nella posizione economica B3 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla data di assunzione sino alla data di effettivo inquadramento e, a causa del diverso inquadramento, non avendo potuto partecipare nell'anno 2022 alla
1 procedura di progressione economica orizzontale per l'acquisizione delle posizione economica B4, chiedeva riconoscersi il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, avendo l'Ente Controparte_1 correttamente inquadrato il dipendente, con vittoria di spese. Rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato nell'inquadramento del ricorrente comprovata dalla documentazione prodotta e, in ogni caso il difetto di prova delle allegazioni avverse.
La causa, dopo vani tentativi di conciliazione, veniva istruita attraverso prova documentale e all'odierna udienza, sulle note scritte delle parti, veniva trattenuta per la decisione e all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, quale dipendente del comune di Balvano sostiene di essere stato inquadrato sin dall'assunzione con mansioni di autista di scuolabus, nella Categoria economica B1, invece che nella posizione stipendiale B3 e, pertanto, ha adito il Tribunale per l'accertamento del diritto all'inquadramento e alla corresponsione delle relative differenze retributive dall'inizio del rapporto e sino alla data di effettivo inquadramento;
rivendica altresì' il danno da perdita di chance in quanto a causa del differente inquadramento non ha potuto partecipare alla procedura di progressione economica orizzontale. L'Amministrazione comunale si è costituita adducendo l'infondatezza e erroneità delle argomentazioni del ricorrente in quanto le mansioni di autista di scuolabus svolte dallo stesso sin dall'assunzione appartengono obbligatoriamente alla Quinta qualifica funzionale, per la quale è previsto, sin dall'instaurarsi del rapporto, l'inquadramento nell'ambito della categoria B3. Dalla disamina degli atti è dato evincersi che il ricorrente, è stato assunto a seguito di bando di concorso che stabiliva genericamente l'inquadramento nella categoria B, anche il CCNL stabiliva analogo inquadramento ma ex art. 12 comma 2 CCNL 2016/2018, che richiama l'art. 3, comma 7, del
CCNL del 31.3.1999 che prevede “Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo
2 che per i profili della categoria B di cui all'art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all'allegato A, paragrafo “categoria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato. L'Allegato A richiamato prevede nella Categoria B i profili: “...conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti) ecc ...”. Sempre l'art. 12 richiamando l'art. 3 comma 7, rinvia all'Allegato A che prevede “Ai sensi dell'art, 3, comma
7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal
DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”. Pertanto, si ritiene che le mansioni di conducente di scuolabus ai sensi del DPR 347/83 appartengono alla quarta qualifica funzionale, non alla quinta per la quale ultima è previsto il livello d'ingresso B3. Il ricorrente ha ricevuto il trattamento economico iniziale per tale categoria, e il suo profilo professionale non rientrava tra quelli che ex D.P.R. 347/83 e D.P.R. 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale;
né lo stesso allega o comunque risulta possedere requisiti di accesso a qualifiche diverse rientranti nella V qualifica funzionale, cioè a dire il possesso di una
"specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro". Non ultimo, il DPR 347/83 richiamato dal ricorrente è stato abrogato ancor prima dell'inizio del rapporto di lavoro, per cui l' equiparazione tra la V qualifica funzionale del previgente inquadramento di cui ai Dpr 347/83 e 333/90, da un lato, e la previsione del citato
CCNL, secondo cui “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”,
è riferibile al personale che risultava in servizio nella quinta qualifica funzionale al momento di entrata in vigore del CCNL 31.3.99 e della relativa declaratoria professionale. Sul punto si ritiene che la domanda volta ad ottenere le differenze retributive con riferimento alla categoria
B del CCNL 31.3.99 non può essere accolta, in quanto l'equiparazione tra la V qualifica funzionale del previgente inquadramento di cui ai Dpr 347/83 e 333/90, da un lato, e la previsione del citato CCNL, (secondo cui ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3), deve intendersi riferita solo al personale che era alle dipendenze dell'ente locale nella quinta qualifica funzionale al momento di entrata in vigore del CCNL 31.3.99 e della relativa declaratoria professionale. Come è agevole verificare, in ogni caso, sulla base della documentazione in atti il livello attribuito e quello superiore
3 presentano profili differenziali inerenti diversi aspetti delle mansioni, quali principalmente la natura delle attività espletate che nella categoria posseduta dal ricorrente sono unicamente operative e mai di autonomia e responsabilità. Né il ricorrente ha ritenuto di articolare la prova finalizzata ad accertare lo svolgimento di attività caratterizzate da "specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro". Infine, il
Tribunale prende atto di quanto evidenziato dall'Ente resistente con le note conclusive circa la determinazione n. 1/2023 del responsabile dell'area - a seguito di indizione di procedura di progressione economica orizzontale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.150/2009 e dell'art. 16
C.C.N.L. 2016/2018, con la quale è stato riconosciuto alla controparte il passaggio alla posizione economica B2 (con decorrenza dal 1° gennaio 2022). Il ricorso pertanto va rigettato perché infondato.
Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21.7.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rapp.nte p.t., della somma di euro 1.000,00 per spese e onorari di causa, oltre
Iva e CPA se dovuti.
Potenza lì 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina RA
4
POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina RA, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132/2023 R.G. vertente fra nata a [...] il [...], residente in [...]c.da Acqua del Fico n. 4 Parte_1 cf , rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente CodiceFiscale_1 atto dall'avv. Vincenzo Santangelo;
RICORRENTE
e
, in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sandra Santagata
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe premesso di essere dipendente da ottobre 2019 del con la qualifica di Controparte_1 collaboratore professionale autista scuolabus cat. B, CCNL Funzioni Locali, avendo verificato di ricevere la retribuzione in base alla posizione economica B1, ritenendo invece in base al
CCNL vigente e al bando di assunzione, di dover essere collocato nella posizione economica
B3 e conseguentemente retribuito, ex art. 12 comma 2 CCNL 2016/2018, che richiama l'art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, adiva il giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento nella posizione economica B3 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla data di assunzione sino alla data di effettivo inquadramento e, a causa del diverso inquadramento, non avendo potuto partecipare nell'anno 2022 alla
1 procedura di progressione economica orizzontale per l'acquisizione delle posizione economica B4, chiedeva riconoscersi il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, avendo l'Ente Controparte_1 correttamente inquadrato il dipendente, con vittoria di spese. Rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato nell'inquadramento del ricorrente comprovata dalla documentazione prodotta e, in ogni caso il difetto di prova delle allegazioni avverse.
La causa, dopo vani tentativi di conciliazione, veniva istruita attraverso prova documentale e all'odierna udienza, sulle note scritte delle parti, veniva trattenuta per la decisione e all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, quale dipendente del comune di Balvano sostiene di essere stato inquadrato sin dall'assunzione con mansioni di autista di scuolabus, nella Categoria economica B1, invece che nella posizione stipendiale B3 e, pertanto, ha adito il Tribunale per l'accertamento del diritto all'inquadramento e alla corresponsione delle relative differenze retributive dall'inizio del rapporto e sino alla data di effettivo inquadramento;
rivendica altresì' il danno da perdita di chance in quanto a causa del differente inquadramento non ha potuto partecipare alla procedura di progressione economica orizzontale. L'Amministrazione comunale si è costituita adducendo l'infondatezza e erroneità delle argomentazioni del ricorrente in quanto le mansioni di autista di scuolabus svolte dallo stesso sin dall'assunzione appartengono obbligatoriamente alla Quinta qualifica funzionale, per la quale è previsto, sin dall'instaurarsi del rapporto, l'inquadramento nell'ambito della categoria B3. Dalla disamina degli atti è dato evincersi che il ricorrente, è stato assunto a seguito di bando di concorso che stabiliva genericamente l'inquadramento nella categoria B, anche il CCNL stabiliva analogo inquadramento ma ex art. 12 comma 2 CCNL 2016/2018, che richiama l'art. 3, comma 7, del
CCNL del 31.3.1999 che prevede “Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo
2 che per i profili della categoria B di cui all'art. 3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all'allegato A, paragrafo “categoria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato. L'Allegato A richiamato prevede nella Categoria B i profili: “...conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti) ecc ...”. Sempre l'art. 12 richiamando l'art. 3 comma 7, rinvia all'Allegato A che prevede “Ai sensi dell'art, 3, comma
7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal
DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”. Pertanto, si ritiene che le mansioni di conducente di scuolabus ai sensi del DPR 347/83 appartengono alla quarta qualifica funzionale, non alla quinta per la quale ultima è previsto il livello d'ingresso B3. Il ricorrente ha ricevuto il trattamento economico iniziale per tale categoria, e il suo profilo professionale non rientrava tra quelli che ex D.P.R. 347/83 e D.P.R. 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale;
né lo stesso allega o comunque risulta possedere requisiti di accesso a qualifiche diverse rientranti nella V qualifica funzionale, cioè a dire il possesso di una
"specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro". Non ultimo, il DPR 347/83 richiamato dal ricorrente è stato abrogato ancor prima dell'inizio del rapporto di lavoro, per cui l' equiparazione tra la V qualifica funzionale del previgente inquadramento di cui ai Dpr 347/83 e 333/90, da un lato, e la previsione del citato
CCNL, secondo cui “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”,
è riferibile al personale che risultava in servizio nella quinta qualifica funzionale al momento di entrata in vigore del CCNL 31.3.99 e della relativa declaratoria professionale. Sul punto si ritiene che la domanda volta ad ottenere le differenze retributive con riferimento alla categoria
B del CCNL 31.3.99 non può essere accolta, in quanto l'equiparazione tra la V qualifica funzionale del previgente inquadramento di cui ai Dpr 347/83 e 333/90, da un lato, e la previsione del citato CCNL, (secondo cui ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3), deve intendersi riferita solo al personale che era alle dipendenze dell'ente locale nella quinta qualifica funzionale al momento di entrata in vigore del CCNL 31.3.99 e della relativa declaratoria professionale. Come è agevole verificare, in ogni caso, sulla base della documentazione in atti il livello attribuito e quello superiore
3 presentano profili differenziali inerenti diversi aspetti delle mansioni, quali principalmente la natura delle attività espletate che nella categoria posseduta dal ricorrente sono unicamente operative e mai di autonomia e responsabilità. Né il ricorrente ha ritenuto di articolare la prova finalizzata ad accertare lo svolgimento di attività caratterizzate da "specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro". Infine, il
Tribunale prende atto di quanto evidenziato dall'Ente resistente con le note conclusive circa la determinazione n. 1/2023 del responsabile dell'area - a seguito di indizione di procedura di progressione economica orizzontale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.150/2009 e dell'art. 16
C.C.N.L. 2016/2018, con la quale è stato riconosciuto alla controparte il passaggio alla posizione economica B2 (con decorrenza dal 1° gennaio 2022). Il ricorso pertanto va rigettato perché infondato.
Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21.7.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rapp.nte p.t., della somma di euro 1.000,00 per spese e onorari di causa, oltre
Iva e CPA se dovuti.
Potenza lì 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina RA
4