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Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01820/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2021, proposto da
AN CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Seconda dell’8 luglio 2021, n. 1411.
Vista la relazione depositata dal Commissario ad acta in data 11 febbraio 2026;
Vista la sentenza non definitiva pronunciata da questa Sezione il 5 luglio 2022, n. 1216;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. FR LL e udito il difensore della parte ricorrente;
Osservato che la sentenza indicata in epigrafe ha avuto integrale esecuzione;
Ritenuto, in fatti, che, avendo optato la Regione Calabria per l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. 8 giugno 2001, 327, ed essendovi altresì stata l’erogazione dell’indennizzo dovuto, non vi sono ulteriori capi della sentenza da eseguire;
Ritenuto di dover liquidare il compenso dovuto all’ausiliario del giudice per le attività svolte, secondo la misura indicata in dispositivo, somme già poste definitivamente a carico della Regione Calabria con sentenza non definitiva n. 1216 del 2022;
Ritenuto che occorra infine regolare le spese del giudizio di ottemperanza, siccome non vi è il relativo capo nella sentenza non definitiva n. 1216 del 2022, all’uopo seguendo il principio della soccombenza e disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) liquida in favore del Commissario ad acta , a titolo di compenso per l’attività svolta, la somma di € 2.500,00, oltre ad accessori di legge, già posti a carico della Regione Calabria con sentenza del 5 luglio 2022, n. 1216;
c) condanna la Regione Calabria alla rifusione, in favore di AN CA, e con distrazione in favore del difensore, delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
FR LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR LL | IV AL |
IL SEGRETARIO