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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
LA CO, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2777/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale OM - Via Cavallotti, 6 22100 OM CO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 13/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03376202300000385000 2016 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al sig. Resistente_1 due preavvisi di iscrizione di ipoteca riferiti a due avvisi di accertamento: il primo emesso dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale Monza per l'anno di imposta 2015 relativo a sole imposte;
il secondo emesso dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale
OM per l'anno di imposta 2016 relativo a imposte e sanzioni.
Nell'avviso di accertamento emesso dall'AD di Monza era stato contestato al contribuente di essere amministratore di fatto della Società_1 S.r.l., responsabile ex lege ex art. 9 del d. lgs. 472/1997, ma nel giudizio di merito scaturito dall'impugnazione dell'avviso, sia in primo, sia in secondo grado, è stato ritenuto, responsabile delle sole sanzioni e non delle imposte, mentre, per quanto riguarda l'avviso di accertamento emesso dall'AD risulterebbe omessa la notifica dello specifico avviso all'amministratore con la contestazione della responsabilità delle somme imputate a titolo di sanzioni.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO che, con sentenza n. 49/2024, ha accolto il ricorso in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'ufficio di OM ed ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'ufficio di Monza-Brianza, compensando le spese.
L'Ufficio di OM ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici hanno accolto il ricorso relativo all'avviso notificato dall'Ufficio di OM affermando che “Infatti, la stessa AD OM costituendosi ha ammesso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento al ricorrente deducendo che lo stesso, era comunque a conoscenza del suo ruolo di amministratore di fatto essendosi dichiarato tale all'autorità giudiziaria. Ciò è irrilevante, non potendo certo sostituire la notifica dell'avviso di accertamento. Né è sostenibile che il ricorrente non avesse diritto a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento nel momento in cui, per effetto dello stesso, gli viene irrogata una sanzione tributaria che presuppone proprio la responsabilità personale del destinatario, con conseguente diritto ad impugnarlo.
Consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso nei confronti di AD OM con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.”
Questa Corte condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, in quanto la responsabilità per sanzioni amministrative di un amministratore di società di capitali (S.r.l., Spa) deve essere contestata con un avviso di addebito specifico che indichi chiaramente la violazione, la norma violata e il ruolo dell'amministratore, soprattutto se si vuole superare la responsabilità dell'ente per attribuirla alla persona fisica, in particolare quando l'amministratore ha agito nel proprio interesse (e non della società) o come amministratore di fatto, seguendo i principi stabiliti dalla giurisprudenza.
Nel caso in esame, la pretesa erariale in contestazione riguarda l'irrogazione di sanzioni che presuppongono la responsabilità personale del soggetto autore di specifici ed individuati comportamenti illeciti, non esistendo alcun vincolo di solidarietà per le sanzioni amministrative con la accertata società.
La contestazione “personale” doveva essere contenuta in un avviso da notificare al Sig. Resistente_1, che avrebbe potuto legittimante impugnare tale accertamento per contestare la sua presunta responsabilità ben distinta da quella della società.
In sostanza, il contribuente vanta un interesse “concreto” che può fare valere solo nel caso sussista un atto formalmente notificato, che consenta di esercitare il diritto di difesa. In altri termini, se l'avviso di accertamento per l'anno 2016 fosse stato notificato al Sig. Resistente_1 (come, invece, fatto dall'A/E di Monza e della Brianza per l'analogo accertamento 2015), egli avrebbe dovuto (e potuto) attivarsi conseguentemente secondo i canoni previsti dall'ordinamento giuridico.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte in relazione alla responsabilità dell'amministratore per le sanzioni tributarie, affermando che “ con riguardo al caso in esame manca quell'atto motivato che accerti la responsabilità dell'amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, ed ogni eventuale integrazione avvenuta sul punto solo in corso di causa trascura che nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato, e dall'altro dagli specifici e correlati motivi d'impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 10779/2007).”
La Corte respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di OM e conferma la sentenza n.49/2024 in data 5/13febbraio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Cortre respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di OM e conferma la sentenza n.49/2024 in data 5/13febbraio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio liquidate - in favore del ricorrente Resistente_1 - in complessivi €. 2.000, oltre 15% per spese generali;
oneri ed accessori se dovuti. Dichiara integralmente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra tutte le altre parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
LA CO, Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2777/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale OM - Via Cavallotti, 6 22100 OM CO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - OM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 13/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03376202300000385000 2016 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al sig. Resistente_1 due preavvisi di iscrizione di ipoteca riferiti a due avvisi di accertamento: il primo emesso dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale Monza per l'anno di imposta 2015 relativo a sole imposte;
il secondo emesso dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale
OM per l'anno di imposta 2016 relativo a imposte e sanzioni.
Nell'avviso di accertamento emesso dall'AD di Monza era stato contestato al contribuente di essere amministratore di fatto della Società_1 S.r.l., responsabile ex lege ex art. 9 del d. lgs. 472/1997, ma nel giudizio di merito scaturito dall'impugnazione dell'avviso, sia in primo, sia in secondo grado, è stato ritenuto, responsabile delle sole sanzioni e non delle imposte, mentre, per quanto riguarda l'avviso di accertamento emesso dall'AD risulterebbe omessa la notifica dello specifico avviso all'amministratore con la contestazione della responsabilità delle somme imputate a titolo di sanzioni.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO che, con sentenza n. 49/2024, ha accolto il ricorso in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'ufficio di OM ed ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'ufficio di Monza-Brianza, compensando le spese.
L'Ufficio di OM ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici hanno accolto il ricorso relativo all'avviso notificato dall'Ufficio di OM affermando che “Infatti, la stessa AD OM costituendosi ha ammesso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento al ricorrente deducendo che lo stesso, era comunque a conoscenza del suo ruolo di amministratore di fatto essendosi dichiarato tale all'autorità giudiziaria. Ciò è irrilevante, non potendo certo sostituire la notifica dell'avviso di accertamento. Né è sostenibile che il ricorrente non avesse diritto a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento nel momento in cui, per effetto dello stesso, gli viene irrogata una sanzione tributaria che presuppone proprio la responsabilità personale del destinatario, con conseguente diritto ad impugnarlo.
Consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso nei confronti di AD OM con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.”
Questa Corte condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, in quanto la responsabilità per sanzioni amministrative di un amministratore di società di capitali (S.r.l., Spa) deve essere contestata con un avviso di addebito specifico che indichi chiaramente la violazione, la norma violata e il ruolo dell'amministratore, soprattutto se si vuole superare la responsabilità dell'ente per attribuirla alla persona fisica, in particolare quando l'amministratore ha agito nel proprio interesse (e non della società) o come amministratore di fatto, seguendo i principi stabiliti dalla giurisprudenza.
Nel caso in esame, la pretesa erariale in contestazione riguarda l'irrogazione di sanzioni che presuppongono la responsabilità personale del soggetto autore di specifici ed individuati comportamenti illeciti, non esistendo alcun vincolo di solidarietà per le sanzioni amministrative con la accertata società.
La contestazione “personale” doveva essere contenuta in un avviso da notificare al Sig. Resistente_1, che avrebbe potuto legittimante impugnare tale accertamento per contestare la sua presunta responsabilità ben distinta da quella della società.
In sostanza, il contribuente vanta un interesse “concreto” che può fare valere solo nel caso sussista un atto formalmente notificato, che consenta di esercitare il diritto di difesa. In altri termini, se l'avviso di accertamento per l'anno 2016 fosse stato notificato al Sig. Resistente_1 (come, invece, fatto dall'A/E di Monza e della Brianza per l'analogo accertamento 2015), egli avrebbe dovuto (e potuto) attivarsi conseguentemente secondo i canoni previsti dall'ordinamento giuridico.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte in relazione alla responsabilità dell'amministratore per le sanzioni tributarie, affermando che “ con riguardo al caso in esame manca quell'atto motivato che accerti la responsabilità dell'amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, ed ogni eventuale integrazione avvenuta sul punto solo in corso di causa trascura che nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato da un lato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato, e dall'altro dagli specifici e correlati motivi d'impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 10779/2007).”
La Corte respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di OM e conferma la sentenza n.49/2024 in data 5/13febbraio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Cortre respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di OM e conferma la sentenza n.49/2024 in data 5/13febbraio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio liquidate - in favore del ricorrente Resistente_1 - in complessivi €. 2.000, oltre 15% per spese generali;
oneri ed accessori se dovuti. Dichiara integralmente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra tutte le altre parti.