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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, RE
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240032785842000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 adiva questa Corte chiedendo l'annullamento della cartella n. 02520240032785842000, emessa per l'importo complessivo di euro
35.196,50, concernente il recupero del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma
98 ss., Legge n. 208/2015) relativo all'anno d'imposta 2021. La ricorrente esponeva che, a seguito di un avviso bonario ricevuto nel novembre 2024, aveva presentato istanza di autotutela dimostrando la spettanza del credito d'imposta Mezzogiorno 2021, regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle Entrate. In data 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari emetteva provvedimento di sgravio totale del ruolo per euro 35.190,62. Ciononostante, in data 09 gennaio 2025, veniva notificata alla contribuente la cartella di pagamento basata sul medesimo ruolo già annullato. Deduceva:
La nullità assoluta dell'atto per inesistenza del titolo esecutivo, essendo il ruolo stato integralmente sgravato prima della notifica;
La violazione dell'art. 1, comma 103, Legge n. 208/2015, avendo l'Ufficio già autorizzato la fruizione del credito;
La violazione dell'art. 10, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), per violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-OS (AdER), eccependo il proprio difetto di legittimazione ad causam in ordine al merito della pretesa impositiva, spettante esclusivamente all'ente creditore. Sosteneva, inoltre, che dai propri archivi risultava uno sgravio solo parziale del ruolo (per euro
10.334,45) e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 7/01/2026, comunicava che le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo n. TW9500001/2026 in data 07.01.2026 e chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto l'accordo conciliativo depositato in atti;
Visto l'art. 46 D.Lgs. n.546/1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa .
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, RE
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240032785842000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 adiva questa Corte chiedendo l'annullamento della cartella n. 02520240032785842000, emessa per l'importo complessivo di euro
35.196,50, concernente il recupero del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma
98 ss., Legge n. 208/2015) relativo all'anno d'imposta 2021. La ricorrente esponeva che, a seguito di un avviso bonario ricevuto nel novembre 2024, aveva presentato istanza di autotutela dimostrando la spettanza del credito d'imposta Mezzogiorno 2021, regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle Entrate. In data 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari emetteva provvedimento di sgravio totale del ruolo per euro 35.190,62. Ciononostante, in data 09 gennaio 2025, veniva notificata alla contribuente la cartella di pagamento basata sul medesimo ruolo già annullato. Deduceva:
La nullità assoluta dell'atto per inesistenza del titolo esecutivo, essendo il ruolo stato integralmente sgravato prima della notifica;
La violazione dell'art. 1, comma 103, Legge n. 208/2015, avendo l'Ufficio già autorizzato la fruizione del credito;
La violazione dell'art. 10, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), per violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-OS (AdER), eccependo il proprio difetto di legittimazione ad causam in ordine al merito della pretesa impositiva, spettante esclusivamente all'ente creditore. Sosteneva, inoltre, che dai propri archivi risultava uno sgravio solo parziale del ruolo (per euro
10.334,45) e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 7/01/2026, comunicava che le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo n. TW9500001/2026 in data 07.01.2026 e chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto l'accordo conciliativo depositato in atti;
Visto l'art. 46 D.Lgs. n.546/1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa .