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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034F00035 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034F00035 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034F00035 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2025 depositato il
16/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Accoglimento del ricorso.
Resistente:
Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla società Ric_1 s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia ( AE ) ed avverso avviso di accertamento n.T3N034F00035-2024 anno d'imposta 2021 riguardante tributi II.DD + IVA per un valore economico della controversia di € 257.668,00.
In particolare, con il citato avviso di accertamento emesso nei confronti della società Ricorrente_1, l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha proceduto:
-ai fini IVA ai sensi dell'art54 c 4 del DPR 633/1972 una minore imposta detraibile per € 116.227,95 relativa ad un imponibile di € 528.308,73 afferente fatture giuridicamente inesistenti.
-ai fini IRAP, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs n. 446/1997 un maggior valore base imponibile netta di € 517.730,55.
-ai fini IRES un maggior reddito di € 9.065,00 determinato ex art 39 c. 1 lett c) del DPR n. 600/1973 conseguente alla indebita deduzione di costi non di competenza, ex art 109 del DPR.
L'atto in esame deriva da un Processo Verbale di Constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza di Perugia - Nucleo Polizia Economica–Finanziaria in data 10/07/2023, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. che, a parere della G.d.F. nell'anno d'imposta in discussione, ha:
- contabilizzato e dedotto oneri afferenti fatture risultate giuridicamente inesistenti emessi dalla società Soc_1
Società_2 in esito a contratti di appalto risultanti non genuini con le citate società (attraverso i quali è stata dissimulata un'illecita somministrazione di mano d'opera). Tali costi sono confluiti sul conto lavorazioni di terzi ed hanno concorso a determinare anche il valore della produzione netta e, pertanto, devono essere considerati quale maggiore base imponibile ai fini IRAP:
- indebitamente detratta l'IVA subita afferente le suddette fatture, risultate giuridicamente inesistenti.
A tale proposito l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Perugia ha considerato non genuini detti contratti avviando un procedimento accertativo nei confronti della Ricorrente_1 s.r.l. al termine della quale, ai sensi dell'art.18 comma 5 del D.Lgs. 276/2003, ha contestato l'illecita somministrazione di manodopera, ritenuta dissimulata sotto forma di appalto, procedendo agli addebiti di natura amministrativa afferenti gli omessi versamenti contributivi.
Più specificatamente, l'Ispettorato, al termine dell'attività espletata presso la sede della Ricorrente_1 S.r.l., ha sostanzialmente disconosciuto il contratto d'appalto in quanto, attraverso di esso, in realtà si era voluto celare una mera somministrazione di manodopera. Quanto precede in ragione del fatto che da parte delle imprese “appaltatrici non vi sarebbe stato l'esercizio di un reale potere direttivo sui dipendenti adibiti al servizio”, ovvero queste non si sarebbero assunte alcun rischio d'impresa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
Avverso il suddetto avviso di accertamento, in data 16/05/2024 la società Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso chiedendo:
-Nullità/Illegittimità avviso di accertamento per difetto di motivazione, omesso vaglio critico delle risultanze del PVC- Violazione degli artt. 56 del DPR n. 633/1972 e 7 della L. 212/2000. Lesione al diritto della difesa;
-illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art 2697 c.c. e 2727
c.c.:
-illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato nel merito della pretesa - Violazione dell'art
1655 c.c. e dell'art 29 del D.Lgs. 276/2023:
-illegittimità dell'atto impugnato per erronea ed illegittima determinazione degli importi accertati. Erroneità del quantum della pretesa - Violazione dell'art 23- bis della legge 205/2017;
-in via subordinata, illegittimità ed infondatezza della pretesa impositiva a fronte della possibilità di detrazione della parte ricorrente, dell'imposta assolta ai sensi dell'art.6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 come modificato dall'art.1, comma 935. Legge 205/2017;
-illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso in violazione delle disposizioni procedurali in materia di abuso del diritto di cui all'art 10-bis della L. 212/2000;
-illegittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha chiesto la reiezione del ricorso dichiarando che le doglianze proposte dalla società ricorrente sono da dichiarare infondate in fatto e in diritto, per quanto riguarda la carenza di motivazione l'Agenzia delle Entrate ha motivato l'avviso di accertamento richiamandosi al PVC già notificato alle parte ed ad altri documenti già conosciuti in quanto ritualmente notificati direttamente da quest' ultima, verbali dell'ispettorato del lavoro, riproducendo comunque il contenuto essenziale del citato
PVC.
Sull'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione art 2697 c.c. e 2727 c.c. l'ufficio conferma che il suo operato è perfettamente in linea e avvallato dalla consolidata giurisprudenza sviluppatasi in subjecta materia (vedasi Corte di Cassazione Sentenza 26/05/2024 n. 12248).
Per quanto riguarda l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 26-bis della Legge 196/97, con cui la parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato sostenendo di aver dimostrato l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali poste in essere, l'ufficio ritiene tale doglianza del tutto vuota e inconferente, rispetto a quello che è invece lo strutturato impianto probatorio alla base del PVC e conseguentemente del correlato avviso di accertamento.
L'Ufficio ricorda come l'attività di indagine esperita nei confronti della società ricorrente, invero, nasce dai controlli svolti dall'Ispettorato del lavoro che ha concluso per la non genuinità dei contratti, avviando nei confronti della stessa un procedimento accertativo posto in essere tramite degli atti che sono stati allegati insieme al PVC nelle deduzioni difensive della parte resistente, e dunque, anche sull'asserita assenza di vantaggi da parte della ricorrente si ribadisce che le prestazioni elencate nei documenti descritti solo formalmente risultano riferibili all'esecuzione di contratti d'appalto, ma, nella sostanza, simulano una somministrazione fittizia di manodopera che elude le norme in materia giuslavoristica. Per l'Ente impositore, priva di fondamento risulta l'affermazione di parte ricorrente in merito alla quale si sarebbe dovuta contestare l'IVA detratta solo per la parte legata alla quota lavoro. All'uopo, si ricorda che spetta a controparte dimostrare se c'è una quota dell'importo contestato assoggettabile o non ad IVA.
Ciò detto per l'Ufficio, analoghe considerazioni conducono ad escludere l'applicabilità al caso di specie dell'art.6 comma 6 del citato D.Lgs. 471/97, in base al quale chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt.19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra i 250 e 10.000 Euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Sulla doglianza n.6) proposta dalla società ricorrente - in cui è contestato l'operato dell'Ufficio richiamando l'istituto dell'abuso del diritto, asserendo l'illegittimità della ricostruzione erariale, in quanto non correlata dei requisiti necessari per ascrivere la fattispecie concreta in ipotesi di simulazione - l'Ufficio dichiara palesemente infondata detta doglianza, posto che ai sensi dell'art 10-bis della Legge n. 212/2000, la nozione di abuso del diritto assume valenza meramente residuale, ossia, quand'anche il contribuente consegua vantaggi tramite fattispecie non sussumibili nell'alveo dell'evasione fiscale;
a dire della resistente, nel caso di specie oggetto di contestazione è l'inesistenza giuridica dell'operazione.
Infine, sulla legittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento, l'Ufficio, nel richiamare quanto in precedenza esposto, evidenzia come, nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla ricorrente sia stata legittimamente sanzionata, risultando integrato l'elemento soggettivo della colpevolezza richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in relazione a tutte le sanzioni irrogate. A tal fine, l'Ufficio richiama consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con memorie dell'11/10/2024, la società ricorrente ha depositato documentazione con cui è rilevato che - nell'ambito del succitato contenzioso promosso dalla Ric_1 innanzi al Tribunale Civile di Perugia – Sez. Lavoro (RG n. 969/2022) avverso gli avvisi di addebito emessi dall'INPS per effetto degli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia – e a seguito di articolata istruttoria, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 364/2024 pubblicata in data 04/20/2024, in accoglimento del ricorso, ha concluso per la legittimità
e la genuinità del contratto di appalto, insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate di Perugia, con memoria del 14/02/2025, contestava quanto asserito da controparte e ribadendo la fondatezza e legittimità degli avvisi gravati. Quest'ultima, infatti, sostiene che la sentenza del
Giudice del Lavoro non può esplicitare effetti nell'ambito della controversia tributaria, posto il differente regime processuale che governa i due giudizi. A dire dell'A.E., infatti, la disciplina probatoria risulta eterogenea posto che, nel processo tributario, è ammesso l'utilizzo di prove atipiche e di dati pur acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni e spettando al Giudice di merito la valutazione, ex art. 2729 c.c., in ordine alla sussistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass. Ord. 30/04/2024).
Inoltre – asserisce parte resistente - la summenzionata sentenza del Tribunale del Lavoro riguarda rapporti della ricorrente con una sola delle due società interessate dagli avvisi di accertamento gravati, e cioè la Società_1 S.R.L., e non riguarda i rapporti con la Società_2 S.R.L.
In conclusione, l'A.E. insiste per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per il rinvio della trattazione in attesa della definizione della controversia nel parallelo giudizio giuslavoristico tenuto del ricorso presentato in Appello dall'INPS. Con memorie illustrative del 23/04/2025, la Ricorrente_1 s.r.l. insisteva per l'annullamento integrale dei citati avvisi di accertamento stante la loro infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' materia del contendere la legittimità dell'avviso di accertamento n. T3N034F00030/2024 avente ad oggetto l'IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2019. Detto avviso di accertamento scaturiva da Ispezione del
10/07/2023 condotta dalla G.d.F. – Nucleo Polizia Economica-Finanziaria - a seguito del quale era contestata alla ricorrente l'illecita somministrazione di manodopera, ritenuta dissimulata sotto forma di appalto.
Sulla base del Verbale di Constatazione redatto dalla G.d.F., l'A.E. emetteva l'avviso di accertamento in tal sede gravato dalla Ricorrente_1 s.r.l.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3. Nella controversia in esame assume rilievo l'esito cui è pervenuto il Giudice del Lavoro nel parallelo giudizio instaurato innanzi al Tribunale competente (R.G. n. 969/2022) avente ad oggetto i medesimi fatti sostanziali posti a fondamento della pretesa qui scrutinata.
3.1. La ricostruzione operata dalla società ricorrente risulta, invero, corretta.
Infatti, la pretesa erariale azionata dall'Agenzia delle Entrate trova il proprio esclusivo fondamento negli esiti degli accertamenti ispettivi svolti dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia, esiti che sono stati integralmente recepiti dall'Ufficio finanziario senza alcuna autonoma rielaborazione critica e che, peraltro, sono stati già sottoposti a scrutinio giurisdizionale in sede di giudizio del lavoro, con esito a essi radicalmente sfavorevole.
In particolare, gli accertamenti ispettivi posti a base degli avvisi di accertamento impugnati hanno formato oggetto del parallelo giudizio instaurato dalla società Ric_1 S.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Perugia – Sezione Lavoro, promosso avverso gli avvisi di addebito emessi dall'INPS in conseguenza dei medesimi rilievi ispettivi.
3.2. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 364/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024, con la quale il Giudice del Lavoro, all'esito di una articolata, approfondita e completa istruttoria, sia documentale che testimoniale, ha definitivamente disatteso le conclusioni cui erano pervenuti gli organi ispettivi, accertando la piena legittimità e genuinità del contratto di appalto stipulato dalla Ricorrente_1 S.r.l.
3.2.1. Fra i passi più significativi della pronuncia del Giudice del Lavoro è necessario richiamare i seguenti:
l'esame delle emergenze istruttorie induce a ritenere non giustificate le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori in quanto alla società appaltatrice è stato affidato, in esclusiva, uno specifico segmento del ciclo produttivo della committente, non è risultato che fossero necessari specifici interventi organizzativi e direttivi da parte della committente e non è risultato che i lavoratori dell'appaltatrice fossero utilizzati, in modo promiscuo, con i lavoratori dipendenti della committente per attività diverse rispetto al segmento del ciclo produttivo affidato in appalto;
ancora, circa l'ingerenza della Committente il Giudice del Lavoro ha rilevato che che, salvo occasionali e sporadiche apparizioni di un ingegnere della Ric_1 s.r.l. che si rapportava direttamente con Nominativo_1, non vi erano ingerenze da parte della committente in ordine alla modalità di espletamento delle lavorazioni. E' poi emerso, in modo chiaro ed inequivoco, che i lavoratori della Società_1
non erano impiegati in modo promiscuo con quelli della Ricorrente_1 s.r.l. essendo impiegati esclusivamente nell'attività, descritta, di predisposizione della cassaforma per il successivo riempimento con il calcestruzzo.
3.2. Il Tribunale del Lavoro ha proceduto a un'analisi puntuale e sistematica di tutti gli elementi valorizzati dall'Ispettorato quali presunti indici sintomatici della non genuinità dell'appalto e della sua riconducibilità a una fattispecie di interposizione illecita di manodopera o di somministrazione irregolare di lavoro.
3.2.1. Tali elementi – tra cui l'inserimento dei lavoratori dell'appaltatore nel ciclo produttivo della committente,
l'asserito esercizio del potere direttivo da parte di quest'ultima, l'utilizzo di mezzi e attrezzature del committente, la mono-committenza dell'appaltatore, la natura labour intensive del contratto e la determinazione del corrispettivo in relazione ai tempi di lavorazione – sono stati esaminati singolarmente e nel loro complesso, giungendosi alla conclusione che nessuno di essi, né isolatamente, né cumulativamente considerato, fosse idoneo a infirmare la natura genuina del rapporto di appalto intercorso tra le parti.
3.3. È stato, infatti, accertato che all'impresa appaltatrice era stato affidato in via esclusiva uno specifico, ben individuato e autonomo segmento del ciclo produttivo della committente, consistente nella pulizia e preparazione dei casseri, nel montaggio delle gabbie di armatura e nelle operazioni prodromiche alla successiva fase di riempimento con il calcestruzzo, fase quest'ultima riservata esclusivamente ai dipendenti della Ric_1 S.r.l. È stata altresì esclusa, sulla base delle risultanze istruttorie, qualsiasi forma di impiego promiscuo dei lavoratori dell'appaltatore con quelli della committente al di fuori del segmento produttivo oggetto dell'appalto.
3.4. Il Giudice del Lavoro ha inoltre rilevato come non emergesse alcuna ingerenza significativa della committente nell'organizzazione e nella gestione delle attività lavorative svolte dall'appaltatore, essendo emersa una sostanziale auto-organizzazione del lavoro da parte dei dipendenti della Società_1, coordinati da un lavoratore dotato di maggiore esperienza professionale, cui gli altri potevano fare riferimento in caso di necessità. Le sporadiche indicazioni provenienti da personale tecnico della committente sono state correttamente ricondotte nell'alveo del fisiologico controllo sul risultato dell'opera appaltata (controllo non incompatibile con la configurabilità di un appalto genuino).
3.5. Le risultanze istruttorie, peraltro, sono risultate pienamente convergenti e corroborate da deposizioni testimoniali ritenute attendibili, incluse quelle rese da soggetti indicati dagli stessi enti previdenziali, dalle quali è emersa la natura ripetitiva delle lavorazioni, la non necessità di particolari direttive operative, la limitata esigenza di mezzi e attrezzature e l'assenza di un effettivo potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo alla committente.
Alla luce di tali accertamenti, compiuti in sede giurisdizionale con cognizione piena e all'esito di un contraddittorio effettivo tra le parti, deve ritenersi che venga meno il presupposto fattuale e giuridico su cui si fonda la pretesa fiscale.
3.6. L'odierna resistente, infatti, si è limitata a recepire in modo acritico le conclusioni ispettive, senza svolgere alcuna autonoma valutazione degli elementi di fatto e senza tenere conto dell'esito del giudizio del lavoro, che ha radicalmente smentito la ricostruzione posta a base della pretesa tributaria.
L'esito a cui giunge il Giudice del Lavoro, infatti, statuisce che non vi sono ragioni per disconoscere la genuinità del contratto di appalto, non potendo assumere valore dirimente, in senso contrario, le circostanze, apprezzate ed evidenziate dagli ispettori, dello svolgimento dell'attività, da parte di Società_1 in regime di mono committenza o l'adozione di contratti collettivi meno favorevoli per i propri dipendenti rispetto a quello applicato da Ricorrente_1 s.r.l..
4. Altresì, deve attribuirsi valenza probatoria all'esito del parallelo procedimento penale instaurato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
4.1. Invero, il procedimento penale promosso per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, fondato sull'asserita fittizietà dei contratti di appalto stipulati dalla contribuente, si è definito con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., divenuta definitiva, per insufficienza del quadro probatorio a sostenere l'accusa in giudizio.
4.2. Tale pronuncia, pur non esplicando effetti vincolanti nel giudizio tributario, assume nondimeno rilievo quale significativo elemento di valutazione, atteso che il giudice penale ha espressamente escluso la sussistenza di un compendio indiziario idoneo a dimostrare l'inesistenza giuridica delle operazioni contestate, facendo proprie le risultanze istruttorie emerse nel giudizio civile dinanzi al Giudice del Lavoro, che ha accertato la genuinità ed effettività dei contratti di appalto.
4.3. Ne consegue che l'impianto ricostruttivo posto a fondamento della pretesa fiscale — basato sulla medesima ipotesi di interposizione fittizia di manodopera — risulta privo di adeguato supporto probatorio.
5. Ne discende che l'intera ricostruzione operata dall'Ufficio deve ritenersi inattendibile sotto il profilo fattuale e giuridicamente infondata, difettando il necessario presupposto impositivo. Gli avvisi, di conseguenza, sono illegittimi e vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Perugia, lì 16/07/2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034F00035 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034F00035 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034F00035 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2025 depositato il
16/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Accoglimento del ricorso.
Resistente:
Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla società Ric_1 s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia ( AE ) ed avverso avviso di accertamento n.T3N034F00035-2024 anno d'imposta 2021 riguardante tributi II.DD + IVA per un valore economico della controversia di € 257.668,00.
In particolare, con il citato avviso di accertamento emesso nei confronti della società Ricorrente_1, l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha proceduto:
-ai fini IVA ai sensi dell'art54 c 4 del DPR 633/1972 una minore imposta detraibile per € 116.227,95 relativa ad un imponibile di € 528.308,73 afferente fatture giuridicamente inesistenti.
-ai fini IRAP, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs n. 446/1997 un maggior valore base imponibile netta di € 517.730,55.
-ai fini IRES un maggior reddito di € 9.065,00 determinato ex art 39 c. 1 lett c) del DPR n. 600/1973 conseguente alla indebita deduzione di costi non di competenza, ex art 109 del DPR.
L'atto in esame deriva da un Processo Verbale di Constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza di Perugia - Nucleo Polizia Economica–Finanziaria in data 10/07/2023, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società Ricorrente_1 S.r.l. che, a parere della G.d.F. nell'anno d'imposta in discussione, ha:
- contabilizzato e dedotto oneri afferenti fatture risultate giuridicamente inesistenti emessi dalla società Soc_1
Società_2 in esito a contratti di appalto risultanti non genuini con le citate società (attraverso i quali è stata dissimulata un'illecita somministrazione di mano d'opera). Tali costi sono confluiti sul conto lavorazioni di terzi ed hanno concorso a determinare anche il valore della produzione netta e, pertanto, devono essere considerati quale maggiore base imponibile ai fini IRAP:
- indebitamente detratta l'IVA subita afferente le suddette fatture, risultate giuridicamente inesistenti.
A tale proposito l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Perugia ha considerato non genuini detti contratti avviando un procedimento accertativo nei confronti della Ricorrente_1 s.r.l. al termine della quale, ai sensi dell'art.18 comma 5 del D.Lgs. 276/2003, ha contestato l'illecita somministrazione di manodopera, ritenuta dissimulata sotto forma di appalto, procedendo agli addebiti di natura amministrativa afferenti gli omessi versamenti contributivi.
Più specificatamente, l'Ispettorato, al termine dell'attività espletata presso la sede della Ricorrente_1 S.r.l., ha sostanzialmente disconosciuto il contratto d'appalto in quanto, attraverso di esso, in realtà si era voluto celare una mera somministrazione di manodopera. Quanto precede in ragione del fatto che da parte delle imprese “appaltatrici non vi sarebbe stato l'esercizio di un reale potere direttivo sui dipendenti adibiti al servizio”, ovvero queste non si sarebbero assunte alcun rischio d'impresa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
Avverso il suddetto avviso di accertamento, in data 16/05/2024 la società Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso chiedendo:
-Nullità/Illegittimità avviso di accertamento per difetto di motivazione, omesso vaglio critico delle risultanze del PVC- Violazione degli artt. 56 del DPR n. 633/1972 e 7 della L. 212/2000. Lesione al diritto della difesa;
-illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art 2697 c.c. e 2727
c.c.:
-illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato nel merito della pretesa - Violazione dell'art
1655 c.c. e dell'art 29 del D.Lgs. 276/2023:
-illegittimità dell'atto impugnato per erronea ed illegittima determinazione degli importi accertati. Erroneità del quantum della pretesa - Violazione dell'art 23- bis della legge 205/2017;
-in via subordinata, illegittimità ed infondatezza della pretesa impositiva a fronte della possibilità di detrazione della parte ricorrente, dell'imposta assolta ai sensi dell'art.6 comma 6 D.Lgs. 471/1997 come modificato dall'art.1, comma 935. Legge 205/2017;
-illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso in violazione delle disposizioni procedurali in materia di abuso del diritto di cui all'art 10-bis della L. 212/2000;
-illegittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha chiesto la reiezione del ricorso dichiarando che le doglianze proposte dalla società ricorrente sono da dichiarare infondate in fatto e in diritto, per quanto riguarda la carenza di motivazione l'Agenzia delle Entrate ha motivato l'avviso di accertamento richiamandosi al PVC già notificato alle parte ed ad altri documenti già conosciuti in quanto ritualmente notificati direttamente da quest' ultima, verbali dell'ispettorato del lavoro, riproducendo comunque il contenuto essenziale del citato
PVC.
Sull'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione art 2697 c.c. e 2727 c.c. l'ufficio conferma che il suo operato è perfettamente in linea e avvallato dalla consolidata giurisprudenza sviluppatasi in subjecta materia (vedasi Corte di Cassazione Sentenza 26/05/2024 n. 12248).
Per quanto riguarda l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 26-bis della Legge 196/97, con cui la parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato sostenendo di aver dimostrato l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali poste in essere, l'ufficio ritiene tale doglianza del tutto vuota e inconferente, rispetto a quello che è invece lo strutturato impianto probatorio alla base del PVC e conseguentemente del correlato avviso di accertamento.
L'Ufficio ricorda come l'attività di indagine esperita nei confronti della società ricorrente, invero, nasce dai controlli svolti dall'Ispettorato del lavoro che ha concluso per la non genuinità dei contratti, avviando nei confronti della stessa un procedimento accertativo posto in essere tramite degli atti che sono stati allegati insieme al PVC nelle deduzioni difensive della parte resistente, e dunque, anche sull'asserita assenza di vantaggi da parte della ricorrente si ribadisce che le prestazioni elencate nei documenti descritti solo formalmente risultano riferibili all'esecuzione di contratti d'appalto, ma, nella sostanza, simulano una somministrazione fittizia di manodopera che elude le norme in materia giuslavoristica. Per l'Ente impositore, priva di fondamento risulta l'affermazione di parte ricorrente in merito alla quale si sarebbe dovuta contestare l'IVA detratta solo per la parte legata alla quota lavoro. All'uopo, si ricorda che spetta a controparte dimostrare se c'è una quota dell'importo contestato assoggettabile o non ad IVA.
Ciò detto per l'Ufficio, analoghe considerazioni conducono ad escludere l'applicabilità al caso di specie dell'art.6 comma 6 del citato D.Lgs. 471/97, in base al quale chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt.19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra i 250 e 10.000 Euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Sulla doglianza n.6) proposta dalla società ricorrente - in cui è contestato l'operato dell'Ufficio richiamando l'istituto dell'abuso del diritto, asserendo l'illegittimità della ricostruzione erariale, in quanto non correlata dei requisiti necessari per ascrivere la fattispecie concreta in ipotesi di simulazione - l'Ufficio dichiara palesemente infondata detta doglianza, posto che ai sensi dell'art 10-bis della Legge n. 212/2000, la nozione di abuso del diritto assume valenza meramente residuale, ossia, quand'anche il contribuente consegua vantaggi tramite fattispecie non sussumibili nell'alveo dell'evasione fiscale;
a dire della resistente, nel caso di specie oggetto di contestazione è l'inesistenza giuridica dell'operazione.
Infine, sulla legittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento, l'Ufficio, nel richiamare quanto in precedenza esposto, evidenzia come, nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla ricorrente sia stata legittimamente sanzionata, risultando integrato l'elemento soggettivo della colpevolezza richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in relazione a tutte le sanzioni irrogate. A tal fine, l'Ufficio richiama consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con memorie dell'11/10/2024, la società ricorrente ha depositato documentazione con cui è rilevato che - nell'ambito del succitato contenzioso promosso dalla Ric_1 innanzi al Tribunale Civile di Perugia – Sez. Lavoro (RG n. 969/2022) avverso gli avvisi di addebito emessi dall'INPS per effetto degli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia – e a seguito di articolata istruttoria, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 364/2024 pubblicata in data 04/20/2024, in accoglimento del ricorso, ha concluso per la legittimità
e la genuinità del contratto di appalto, insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate di Perugia, con memoria del 14/02/2025, contestava quanto asserito da controparte e ribadendo la fondatezza e legittimità degli avvisi gravati. Quest'ultima, infatti, sostiene che la sentenza del
Giudice del Lavoro non può esplicitare effetti nell'ambito della controversia tributaria, posto il differente regime processuale che governa i due giudizi. A dire dell'A.E., infatti, la disciplina probatoria risulta eterogenea posto che, nel processo tributario, è ammesso l'utilizzo di prove atipiche e di dati pur acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni e spettando al Giudice di merito la valutazione, ex art. 2729 c.c., in ordine alla sussistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass. Ord. 30/04/2024).
Inoltre – asserisce parte resistente - la summenzionata sentenza del Tribunale del Lavoro riguarda rapporti della ricorrente con una sola delle due società interessate dagli avvisi di accertamento gravati, e cioè la Società_1 S.R.L., e non riguarda i rapporti con la Società_2 S.R.L.
In conclusione, l'A.E. insiste per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per il rinvio della trattazione in attesa della definizione della controversia nel parallelo giudizio giuslavoristico tenuto del ricorso presentato in Appello dall'INPS. Con memorie illustrative del 23/04/2025, la Ricorrente_1 s.r.l. insisteva per l'annullamento integrale dei citati avvisi di accertamento stante la loro infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' materia del contendere la legittimità dell'avviso di accertamento n. T3N034F00030/2024 avente ad oggetto l'IVA ed IRAP per l'anno di imposta 2019. Detto avviso di accertamento scaturiva da Ispezione del
10/07/2023 condotta dalla G.d.F. – Nucleo Polizia Economica-Finanziaria - a seguito del quale era contestata alla ricorrente l'illecita somministrazione di manodopera, ritenuta dissimulata sotto forma di appalto.
Sulla base del Verbale di Constatazione redatto dalla G.d.F., l'A.E. emetteva l'avviso di accertamento in tal sede gravato dalla Ricorrente_1 s.r.l.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3. Nella controversia in esame assume rilievo l'esito cui è pervenuto il Giudice del Lavoro nel parallelo giudizio instaurato innanzi al Tribunale competente (R.G. n. 969/2022) avente ad oggetto i medesimi fatti sostanziali posti a fondamento della pretesa qui scrutinata.
3.1. La ricostruzione operata dalla società ricorrente risulta, invero, corretta.
Infatti, la pretesa erariale azionata dall'Agenzia delle Entrate trova il proprio esclusivo fondamento negli esiti degli accertamenti ispettivi svolti dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia, esiti che sono stati integralmente recepiti dall'Ufficio finanziario senza alcuna autonoma rielaborazione critica e che, peraltro, sono stati già sottoposti a scrutinio giurisdizionale in sede di giudizio del lavoro, con esito a essi radicalmente sfavorevole.
In particolare, gli accertamenti ispettivi posti a base degli avvisi di accertamento impugnati hanno formato oggetto del parallelo giudizio instaurato dalla società Ric_1 S.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Perugia – Sezione Lavoro, promosso avverso gli avvisi di addebito emessi dall'INPS in conseguenza dei medesimi rilievi ispettivi.
3.2. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 364/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024, con la quale il Giudice del Lavoro, all'esito di una articolata, approfondita e completa istruttoria, sia documentale che testimoniale, ha definitivamente disatteso le conclusioni cui erano pervenuti gli organi ispettivi, accertando la piena legittimità e genuinità del contratto di appalto stipulato dalla Ricorrente_1 S.r.l.
3.2.1. Fra i passi più significativi della pronuncia del Giudice del Lavoro è necessario richiamare i seguenti:
l'esame delle emergenze istruttorie induce a ritenere non giustificate le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori in quanto alla società appaltatrice è stato affidato, in esclusiva, uno specifico segmento del ciclo produttivo della committente, non è risultato che fossero necessari specifici interventi organizzativi e direttivi da parte della committente e non è risultato che i lavoratori dell'appaltatrice fossero utilizzati, in modo promiscuo, con i lavoratori dipendenti della committente per attività diverse rispetto al segmento del ciclo produttivo affidato in appalto;
ancora, circa l'ingerenza della Committente il Giudice del Lavoro ha rilevato che che, salvo occasionali e sporadiche apparizioni di un ingegnere della Ric_1 s.r.l. che si rapportava direttamente con Nominativo_1, non vi erano ingerenze da parte della committente in ordine alla modalità di espletamento delle lavorazioni. E' poi emerso, in modo chiaro ed inequivoco, che i lavoratori della Società_1
non erano impiegati in modo promiscuo con quelli della Ricorrente_1 s.r.l. essendo impiegati esclusivamente nell'attività, descritta, di predisposizione della cassaforma per il successivo riempimento con il calcestruzzo.
3.2. Il Tribunale del Lavoro ha proceduto a un'analisi puntuale e sistematica di tutti gli elementi valorizzati dall'Ispettorato quali presunti indici sintomatici della non genuinità dell'appalto e della sua riconducibilità a una fattispecie di interposizione illecita di manodopera o di somministrazione irregolare di lavoro.
3.2.1. Tali elementi – tra cui l'inserimento dei lavoratori dell'appaltatore nel ciclo produttivo della committente,
l'asserito esercizio del potere direttivo da parte di quest'ultima, l'utilizzo di mezzi e attrezzature del committente, la mono-committenza dell'appaltatore, la natura labour intensive del contratto e la determinazione del corrispettivo in relazione ai tempi di lavorazione – sono stati esaminati singolarmente e nel loro complesso, giungendosi alla conclusione che nessuno di essi, né isolatamente, né cumulativamente considerato, fosse idoneo a infirmare la natura genuina del rapporto di appalto intercorso tra le parti.
3.3. È stato, infatti, accertato che all'impresa appaltatrice era stato affidato in via esclusiva uno specifico, ben individuato e autonomo segmento del ciclo produttivo della committente, consistente nella pulizia e preparazione dei casseri, nel montaggio delle gabbie di armatura e nelle operazioni prodromiche alla successiva fase di riempimento con il calcestruzzo, fase quest'ultima riservata esclusivamente ai dipendenti della Ric_1 S.r.l. È stata altresì esclusa, sulla base delle risultanze istruttorie, qualsiasi forma di impiego promiscuo dei lavoratori dell'appaltatore con quelli della committente al di fuori del segmento produttivo oggetto dell'appalto.
3.4. Il Giudice del Lavoro ha inoltre rilevato come non emergesse alcuna ingerenza significativa della committente nell'organizzazione e nella gestione delle attività lavorative svolte dall'appaltatore, essendo emersa una sostanziale auto-organizzazione del lavoro da parte dei dipendenti della Società_1, coordinati da un lavoratore dotato di maggiore esperienza professionale, cui gli altri potevano fare riferimento in caso di necessità. Le sporadiche indicazioni provenienti da personale tecnico della committente sono state correttamente ricondotte nell'alveo del fisiologico controllo sul risultato dell'opera appaltata (controllo non incompatibile con la configurabilità di un appalto genuino).
3.5. Le risultanze istruttorie, peraltro, sono risultate pienamente convergenti e corroborate da deposizioni testimoniali ritenute attendibili, incluse quelle rese da soggetti indicati dagli stessi enti previdenziali, dalle quali è emersa la natura ripetitiva delle lavorazioni, la non necessità di particolari direttive operative, la limitata esigenza di mezzi e attrezzature e l'assenza di un effettivo potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo alla committente.
Alla luce di tali accertamenti, compiuti in sede giurisdizionale con cognizione piena e all'esito di un contraddittorio effettivo tra le parti, deve ritenersi che venga meno il presupposto fattuale e giuridico su cui si fonda la pretesa fiscale.
3.6. L'odierna resistente, infatti, si è limitata a recepire in modo acritico le conclusioni ispettive, senza svolgere alcuna autonoma valutazione degli elementi di fatto e senza tenere conto dell'esito del giudizio del lavoro, che ha radicalmente smentito la ricostruzione posta a base della pretesa tributaria.
L'esito a cui giunge il Giudice del Lavoro, infatti, statuisce che non vi sono ragioni per disconoscere la genuinità del contratto di appalto, non potendo assumere valore dirimente, in senso contrario, le circostanze, apprezzate ed evidenziate dagli ispettori, dello svolgimento dell'attività, da parte di Società_1 in regime di mono committenza o l'adozione di contratti collettivi meno favorevoli per i propri dipendenti rispetto a quello applicato da Ricorrente_1 s.r.l..
4. Altresì, deve attribuirsi valenza probatoria all'esito del parallelo procedimento penale instaurato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
4.1. Invero, il procedimento penale promosso per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, fondato sull'asserita fittizietà dei contratti di appalto stipulati dalla contribuente, si è definito con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., divenuta definitiva, per insufficienza del quadro probatorio a sostenere l'accusa in giudizio.
4.2. Tale pronuncia, pur non esplicando effetti vincolanti nel giudizio tributario, assume nondimeno rilievo quale significativo elemento di valutazione, atteso che il giudice penale ha espressamente escluso la sussistenza di un compendio indiziario idoneo a dimostrare l'inesistenza giuridica delle operazioni contestate, facendo proprie le risultanze istruttorie emerse nel giudizio civile dinanzi al Giudice del Lavoro, che ha accertato la genuinità ed effettività dei contratti di appalto.
4.3. Ne consegue che l'impianto ricostruttivo posto a fondamento della pretesa fiscale — basato sulla medesima ipotesi di interposizione fittizia di manodopera — risulta privo di adeguato supporto probatorio.
5. Ne discende che l'intera ricostruzione operata dall'Ufficio deve ritenersi inattendibile sotto il profilo fattuale e giuridicamente infondata, difettando il necessario presupposto impositivo. Gli avvisi, di conseguenza, sono illegittimi e vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Perugia, lì 16/07/2025
Il Relatore Il Presidente