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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1400/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240092511117000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3040/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Nominativo_1, rappresentata ed assistita dell'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle entrate Riscossione e della Regione Sicilia – Servizio Tasse Auto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620240092511117/000, notificatale in data
22.01.2025, con la quale la Regione Sicilia aveva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.
2.640,09, inerente a Tasse Automobilistiche – anno 2022.
Premetteva che la Società_1 s.r.l. aveva quale oggetto (anche) il commercio con vendita al pubblico di autoveicoli nuovi e/o usati, come da prodotta visura camerale ed eccepiva la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione e per difetto di legittimazione passiva, quest'ultima derivante dal regime di “esenzione” previsto per le imprese de quibus.
Rappresentava, al riguardo, che aveva ad espletare tutti gli incombenti necessari per godere del regime de quo, come da prodotta documentazione.
In particolare, precisava:
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_1, per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo MAG22/APR23: che il veicolo era stato preso in carico in data 19/05/2022
e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_2 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23: che il veicolo era stato preso in carico in data 29/09/2022
e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_3 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23: che il veicolo era stato preso in carico in data 22/09/2022
e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_4- per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo MAG22/APR23: che il veicolo era stato preso in carico in data 23/05/2022
e posto in esenzione nel II° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_5- per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo GEN22/DIC22: che il veicolo era stato preso in carico in data 31/01/2022 e posto in esenzione nel I° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_6 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo MAG22/APR23: che il veicolo era stato preso in carico in data 30/05/2022
e posto in esenzione nel II° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_7 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23: che il veicolo era stato preso in carico in data 14/09/2022 e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_8 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23 che era stata tempestivamente dichiarata la perdita di possesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_3, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'ADER per le eccezioni relative al
“merito” della presa fiscale, in ordine alle quali avrebbe dovuto dedurre l'Ente impositore.
Non si costituiva, sebbene ritualmente notificata (v. il prodotto file in formato “eml”) la Regione Siciliana.
Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, parte ricorrente, attraverso incontestata produzione documentale, ha dimostrato la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime della “esenzione”, previsto in favore delle imprese dedite professionalmente alla compravendita di veicoli usati, provvedendo, per ciascuna autovettura oggetto della tassazione, a fornire prova dimostrativa della mancanza della propria legittimazione passiva in ordine al pagamento delle tasse automobilistiche.
Invero, ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento.
Ora, da un lato, l'Agente della Riscossione, nel costituirsi, ha rimarcato come le eccezioni proposte da controparte non potevano che riferirsi ai provvedimenti adottati dall'Ente impositore (la Regione Siciliana)
e, dall'altro, questa, non costituitasi, nulla ha eccepito in ordine alla pregnanza della documentazione prodotta dalla impresa ricorrente.
L'atto impugnato va, dunque, annullato.
Mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e l'ADER, per il principio della soccombenza, la Regione Siciliana va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER. Condanna
Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin. E cred. Serv. Tasse Auto al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 350, oltre ad oneri, come per legge, se dovuti. Così deciso in PAlermo il
5.12.2025. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1400/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240092511117000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3040/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Nominativo_1, rappresentata ed assistita dell'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle entrate Riscossione e della Regione Sicilia – Servizio Tasse Auto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620240092511117/000, notificatale in data
22.01.2025, con la quale la Regione Sicilia aveva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.
2.640,09, inerente a Tasse Automobilistiche – anno 2022.
Premetteva che la Società_1 s.r.l. aveva quale oggetto (anche) il commercio con vendita al pubblico di autoveicoli nuovi e/o usati, come da prodotta visura camerale ed eccepiva la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione e per difetto di legittimazione passiva, quest'ultima derivante dal regime di “esenzione” previsto per le imprese de quibus.
Rappresentava, al riguardo, che aveva ad espletare tutti gli incombenti necessari per godere del regime de quo, come da prodotta documentazione.
In particolare, precisava:
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_1, per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo MAG22/APR23: che il veicolo era stato preso in carico in data 19/05/2022
e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_2 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23: che il veicolo era stato preso in carico in data 29/09/2022
e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_3 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23: che il veicolo era stato preso in carico in data 22/09/2022
e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_4- per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo MAG22/APR23: che il veicolo era stato preso in carico in data 23/05/2022
e posto in esenzione nel II° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_5- per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo GEN22/DIC22: che il veicolo era stato preso in carico in data 31/01/2022 e posto in esenzione nel I° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_6 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo MAG22/APR23: che il veicolo era stato preso in carico in data 30/05/2022
e posto in esenzione nel II° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_7 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23: che il veicolo era stato preso in carico in data 14/09/2022 e posto in esenzione nel III° quadrimestre 2022;
- Con riferimento alla autovettura targata Targa_8 - per la quale si contesta l'omesso pagamento Tassa Automobilistica periodo SET22/AGO23 che era stata tempestivamente dichiarata la perdita di possesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_3, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'ADER per le eccezioni relative al
“merito” della presa fiscale, in ordine alle quali avrebbe dovuto dedurre l'Ente impositore.
Non si costituiva, sebbene ritualmente notificata (v. il prodotto file in formato “eml”) la Regione Siciliana.
Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, parte ricorrente, attraverso incontestata produzione documentale, ha dimostrato la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime della “esenzione”, previsto in favore delle imprese dedite professionalmente alla compravendita di veicoli usati, provvedendo, per ciascuna autovettura oggetto della tassazione, a fornire prova dimostrativa della mancanza della propria legittimazione passiva in ordine al pagamento delle tasse automobilistiche.
Invero, ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento.
Ora, da un lato, l'Agente della Riscossione, nel costituirsi, ha rimarcato come le eccezioni proposte da controparte non potevano che riferirsi ai provvedimenti adottati dall'Ente impositore (la Regione Siciliana)
e, dall'altro, questa, non costituitasi, nulla ha eccepito in ordine alla pregnanza della documentazione prodotta dalla impresa ricorrente.
L'atto impugnato va, dunque, annullato.
Mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e l'ADER, per il principio della soccombenza, la Regione Siciliana va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER. Condanna
Regione Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin. E cred. Serv. Tasse Auto al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 350, oltre ad oneri, come per legge, se dovuti. Così deciso in PAlermo il
5.12.2025. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi