TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12055/2024 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AMENTA VIRGINIA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIONFRIDDO C.F._2
EMANUELE giusta procura in atti
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 19/11/2024 ha adìto questo Tribunale Parte_1 esponendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1 relazione dalla quale è nato, in data 10.3.2016, il figlio . Persona_1
1 La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la stessa, nonché di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito dichiarando di avere Controparte_1 raggiunto un accordo con la controparte.
All'udienza di prima comparizione del 15.5.2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo;
i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, riportandosi al contenuto dell'accordo versato in atti;
quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa innanzi al collegio per la decisione.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1)Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) - Il Sig. potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente Controparte_1 schema:
1° Settimana del mese: il martedì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del martedì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del mercoledì; il Per_1 venerdì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del venerdì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per Per_1 quel giorno) fino alle ore 8.30 del lunedì;
2° Settimana del mese: il mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del mercoledì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del venerdì; Per_1
2 3° Settimana del mese: il martedì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del martedì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del mercoledì; il Per_1 venerdì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del venerdì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per Per_1 quel giorno) fino alle ore 8.30 del lunedì;
4° Settimana del mese: il mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del mercoledì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del venerdì; Per_1
- Per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra trascorrerà Parte_1 con il figlio il giorno 24.12 mentre il Sig. trascorrerà con il figlio Controparte_1 il giorno del 25.12.
Per quanto concerne la fine dell'anno i genitori trascorreranno con il figlio il giorno
31.12 ed il giorno 01.01, ad anni alterni.
Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con il figlio il giorno di Pasqua e la giornata del Lunedì Dell'Angelo (Pasquetta) ad anni alterni;
- In ordine alle vacanze estive, il piccolo trascorrerà la II e la IV settimana Per_1 di luglio e la II e la IV settimana di agosto con la madre.
Il Sig. trascorrerà con il figlio la I e la III settimana di luglio e la Controparte_1
I la III settimana di agosto, con la possibilità delle parti di potere modificare di comune accordo le date delle vacanze estive da passare con il piccolo . Per_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, con comunicazione almeno tre giorni prima dalla partenza.
Nei giorni in cui il minore sarà collocato presso la sig.ra Per_1 Parte_1
, così come nei giorni in cui il minore sarà collocato presso il Sig.
[...] Per_1
i genitori dovranno garantire reciprocamente una telefonata Controparte_1
(anche in videochiamata) al giorno da effettuarsi nei giorni feriali nella fascia oraria ore 20.30 -21.00 e le domeniche nella fascia oraria ore 12.00-13.00, salva la possibilità delle parti di modificare di comune accordo gli orari di contatto telefonico. Con la possibilità di comunicare a mezzo messaggistica istantanea esclusivamente le comunicazioni di servizio.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 250,00 somma che sarà Per_1 versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 alle seguenti coordinate bancarie intestate alla Sig.ra Parte_1
3 : [...] e sarà annualmente rivalutata in base Pt_1 agli indici Istat, mentre ciascun genitore conserverà la propria quota dell'assegno familiare erogata dall' per il proprio figlio . CP_2 Per_1
Il Sig. si obbliga, altresì, al pagamento dell'importo una tantum Controparte_1 pari ad € 500,00, da versarsi direttamente nel conto di accumulo intestato alla Sig.ra
, per il minore : [...]. Parte_1 Per_1
4) le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Catania e dalla Corte d'appello di Catania, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale ritiene che tali accordi vadano confermati, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione (in particolare la somma corrisposta dal padre quale contributo al mantenimento del figlio minore appare congrua anche in relazione agli ampi tempi di permanenza presso l'abitazione paterna).
Il Tribunale prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura della controversia in oggetto le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G.
12055/2024, accoglie il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale il 21.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12055/2024 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AMENTA VIRGINIA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIONFRIDDO C.F._2
EMANUELE giusta procura in atti
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 19/11/2024 ha adìto questo Tribunale Parte_1 esponendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1 relazione dalla quale è nato, in data 10.3.2016, il figlio . Persona_1
1 La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la stessa, nonché di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento nella misura di euro 400,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito dichiarando di avere Controparte_1 raggiunto un accordo con la controparte.
All'udienza di prima comparizione del 15.5.2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo;
i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, riportandosi al contenuto dell'accordo versato in atti;
quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa innanzi al collegio per la decisione.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1)Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) - Il Sig. potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente Controparte_1 schema:
1° Settimana del mese: il martedì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del martedì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del mercoledì; il Per_1 venerdì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del venerdì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per Per_1 quel giorno) fino alle ore 8.30 del lunedì;
2° Settimana del mese: il mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del mercoledì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del venerdì; Per_1
2 3° Settimana del mese: il martedì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del martedì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del mercoledì; il Per_1 venerdì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del venerdì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per Per_1 quel giorno) fino alle ore 8.30 del lunedì;
4° Settimana del mese: il mercoledì dall'orario di uscita dalla scuola ore 13.30 (o dalle ore 13:30 del mercoledì qualora non vi sia scuola o, comunque, il piccolo si debba assentare per quel giorno) fino alle ore 8.30 del venerdì; Per_1
- Per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra trascorrerà Parte_1 con il figlio il giorno 24.12 mentre il Sig. trascorrerà con il figlio Controparte_1 il giorno del 25.12.
Per quanto concerne la fine dell'anno i genitori trascorreranno con il figlio il giorno
31.12 ed il giorno 01.01, ad anni alterni.
Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con il figlio il giorno di Pasqua e la giornata del Lunedì Dell'Angelo (Pasquetta) ad anni alterni;
- In ordine alle vacanze estive, il piccolo trascorrerà la II e la IV settimana Per_1 di luglio e la II e la IV settimana di agosto con la madre.
Il Sig. trascorrerà con il figlio la I e la III settimana di luglio e la Controparte_1
I la III settimana di agosto, con la possibilità delle parti di potere modificare di comune accordo le date delle vacanze estive da passare con il piccolo . Per_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, con comunicazione almeno tre giorni prima dalla partenza.
Nei giorni in cui il minore sarà collocato presso la sig.ra Per_1 Parte_1
, così come nei giorni in cui il minore sarà collocato presso il Sig.
[...] Per_1
i genitori dovranno garantire reciprocamente una telefonata Controparte_1
(anche in videochiamata) al giorno da effettuarsi nei giorni feriali nella fascia oraria ore 20.30 -21.00 e le domeniche nella fascia oraria ore 12.00-13.00, salva la possibilità delle parti di modificare di comune accordo gli orari di contatto telefonico. Con la possibilità di comunicare a mezzo messaggistica istantanea esclusivamente le comunicazioni di servizio.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di € 250,00 somma che sarà Per_1 versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025 alle seguenti coordinate bancarie intestate alla Sig.ra Parte_1
3 : [...] e sarà annualmente rivalutata in base Pt_1 agli indici Istat, mentre ciascun genitore conserverà la propria quota dell'assegno familiare erogata dall' per il proprio figlio . CP_2 Per_1
Il Sig. si obbliga, altresì, al pagamento dell'importo una tantum Controparte_1 pari ad € 500,00, da versarsi direttamente nel conto di accumulo intestato alla Sig.ra
, per il minore : [...]. Parte_1 Per_1
4) le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Catania e dalla Corte d'appello di Catania, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale ritiene che tali accordi vadano confermati, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione (in particolare la somma corrisposta dal padre quale contributo al mantenimento del figlio minore appare congrua anche in relazione agli ampi tempi di permanenza presso l'abitazione paterna).
Il Tribunale prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura della controversia in oggetto le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G.
12055/2024, accoglie il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale il 21.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli
5