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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 23.9.2025,
vertente
TRA
C.F. , in proprio nonché quale procuratrice e mandataria Parte_1 P.IVA_1
di C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Michele Ferrari.
APPELLANTE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), contumaci. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
C.F. ), contumace. Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. ), contumace. Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“• IN VIA PRINCIPALE, riformare l'impugnata sentenza n. 748/2024 resa dal Tribunale civile di Latina nella causa recante R.G. 158/2017 nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta integralmente la domanda monitoriamente azionata per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, condannare tutti gli ingiunti - Sigg.ri ed al CP_1 CP_2 CP_3 pagamento in favore di della somma di Euro 89.219,37 quale residua Parte_2 sorte capitale ed interessi conteggiati al 21/04/2016, oltre interessi di mora nella misura convenzionale dell'8,3% pari a due punti in più del pattuito, dal 22/04/2016 fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
• SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, riformare l'impugnata sentenza n. 748/2024 resa dal Tribunale civile di Latina nella causa recante R.G. 158/2017 nella parte in cui condanna Pt_1 in proprio e non già quale mandataria di al pagamento delle spese
[...] Parte_2 processuali e delle due CTU contabili in favore degli appellati;
• ANCORA IN VIA PRINCIPALE ma subordinata alla precedente domanda, giusta la soccombenza reciproca, riformare l'impugnata sentenza n. 748/2024 resa dal Tribunale civile di
Latina nella causa recante R.G. 158/2017 nella parte in cui condanna comunque in Parte_1 solido con al pagamento delle spese e delle due CTU contabili in favore degli Controparte_5 appellati;
e, per l'effetto, disporre quanto meno la compensazione di esse spese;
• IN OGNI CASO condannare gli appellati al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La i , e citavano, Controparte_4 Parte_3 CP_2 CP_1
dinanzi al Tribunale di Latina, la oggi proponendo CP_6 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2015/2015 emesso in favore della CP_6
mandataria di per il pagamento della somma di € 557.948,46 oltre interessi. Controparte_5
L'importo costituiva la somma di € 468.729,09 quale saldo debitore del c/c n. 500002370
e di € 89.219,37 quale residua sorte capitale e interessi calcolati al 21.4.2016, oltre gli ulteriori interessi di mora, relativamente a un finanziamento chirografario n. 4432026.
Si costituiva la quale mandataria di chiedendo il rigetto CP_6 CP_5
dell'opposizione e in via subordinata la condanna delle controparti al pagamento di quanto dovuto.
Nel corso del giudizio interveniva quale titolare di contratto Parte_2
di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 14.11.2018 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B..
Sempre nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della società
[...]
il processo veniva interrotto. Controparte_4 A seguito di riassunzione del processo da parte dei garanti, si costituiva nuovamente sia in proprio che quale mandataria di CP_6 Parte_2
rappresentando che la ra coinvolta nel giudizio solo in qualità di mandataria CP_6
e che l' non era titolare di legittimazione passiva nei confronti delle Parte_2
controparti.
2. All'esito dello svolgimento di due C.T.U. contabili, il Tribunale di Latina, con sentenza
n. 748/2024, in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo e condannava la e in solido al pagamento delle spese di lite e delle spese di Parte_1 Controparte_5
C.T.U..
Il Tribunale, con riferimento al rapporto di finanziamento, dava atto che il C.T.U. aveva constatato l'applicazione di un T.E.G. inferiore al tasso soglia, accertando che il finanziamento non era affetto da usura.
Invece, con riferimento al conto corrente, all'esito della C.T.U. era emerso, alla data del
31.12.2015, un saldo a credito per la società correntista di € 525.055,48 in luogo di quello a debito di € 461.476,84 indicato dalla banca.
Pertanto, il credito complessivo azionato da derivante dalla somma di più CP_6
rapporti bancari intercorsi fra le stesse parti, non poteva dirsi provato.
3. La nelle qualità indicate in epigrafe, ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva negato nel complesso l'esistenza di un credito in capo alla operando implicitamente una compensazione CP_6
tra il credito della mutuante, ceduto da ad in Controparte_5 Parte_2
virtù di contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili “in blocco”, e il credito del correntista, derivante dal salo attivo del rapporto di conto corrente, così disattendendo anche la richiesta formulata dalla stessa opponente in via subordinata di condanna della parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma che sarà
accertata in corso di causa, domanda fatta propria da Parte_2 L'appellante ha quindi dedotto l'inammissibilità della compensazione nella fattispecie in esame, poiché il debitore ceduto non può mai opporre al cessionario la compensazione con i crediti sorti posteriormente al momento dell'efficacia della cessione, secondo quanto previsto dall'art. 1248 c.c. e dall'art. 4, comma 2, della legge n. 139 del 1999, sulla cartolarizzazione, per il quale "Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione
nella Gazzetta Ufficiale ……. in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi
debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti
di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data".
Il contratto di cessione in esame aveva avuto a oggetto esclusivamente i crediti e ogni altra situazione giuridica soggettiva attiva e non anche eventuali situazioni giuridiche passive derivanti dai relativi contratti, mutui e titoli e infatti l'art. 4 della L. 130/1999 non richiamava il comma 5 dell'art. 58 del T.U.B..
A parere dell'appellante le norme sopra riportate non potevano essere applicate che alla compensazione c.d. “legale”, operante ipso jure per la semplice coesistenza di due debiti,
essendo quindi inopponibile da parte del debitore ceduto la compensazione con un credito sorto posteriormente, ovvero con il credito accertato dal Tribunale con la sentenza appellata,
all'esito della CTU espletata anche in ordine al diverso contratto di c/c.
Inoltre l'appellante ha dedotto che l'eccezione di compensazione non è una eccezione in senso lato, bensì un'eccezione in senso proprio, come tale non rilevabile d'ufficio.
Infine l'appellante ha rilevato che, per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2), i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", a ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo a altre operazioni di cartolarizzazione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 130/1999, a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti.
4. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la parte della sentenza relativa alla condanna alle spese a proprio carico. Sotto un primo profilo ha lamentato che il Tribunale aveva condannato Parte_1
in proprio nonché in solido con alla refusione delle spese di lite. Controparte_5
La condanna di in proprio era ingiustificata perché quest'ultima si era costituita Pt_1
in proprio solo perché come tale erroneamente evocata nell'atto di citazione in riassunzione all'esito del dichiarato fallimento notificato dagli opponenti, mentre il ruolo della Pt_1
non era quello di titolare dal lato attivo del rapporto oggetto di controversia, ma solo ed esclusivamente quello di procuratrice della società cessionaria del credito e, cioè, la
[...]
Parte_2
In secondo luogo, a fronte di un caso di soccombenza reciproca, non era giustificato porre la spese solo a carico dell'appellante in quanto non integralmente soccombente.
5. Il primo motivo è fondato.
Le richieste della quale mandataria della cessionaria dei crediti vantati in Pt_1
giudizio, sono state integralmente rigettate, nonostante dalla Parte_2
C.T.U. fosse emersa la legittimità del credito vantato con riferimento al contratto di finanziamento.
Il Tribunale ha ritenuto che, complessivamente considerando il saldo attivo del conto corrente, non solo ma anche la cessionaria dei crediti non vantassero alcun CP_5
credito.
E' stata quindi operata una compensazione illegittima ai danni della cessionaria dei crediti, nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione, e condiviso in questa sede, secondo cui “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l.
n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione,
destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore
ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate
su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass. n.
13735/2022, Rv. 664640 – 01 e, in termini analoghi, Cass. n. 21843/2019). Sempre secondo la Corte di Cassazione difatti, “consentire ai debitori ceduti di opporre in
compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende
relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società
veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire,
come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in
modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva,
"scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via
esclusiva, il valore del medesimo” (in questi termini Cass. n. 21843/19);
La cessionaria quindi vanta il credito, già oggetto del decreto ingiuntivo, di € 89.219,37
quale residua sorte capitale ed interessi calcolati al 21.4.2016, oltre gli ulteriori interessi di mora, relativamente al finanziamento chirografario n. 4432026.
6. Di conseguenza è fondato anche il secondo motivo d'appello relativo alle spese. La
cessionaria creditrice, a fronte dell'accoglimento, sia pure in misura parziale, delle proprie pretese creditorie, non può essere considerata soccombente ai fini della statuizione sulle spese di lite. L'accoglimento marginale delle proprie pretese comporta piuttosto la compensazione delle spese di lite e che le spese delle C.T.U. siano poste in solido a carico anche a carico degli opponenti.
7. In accoglimento dell'appello , e devono essere CP_1 CP_2 Controparte_3
condannati al pagamento in favore di della somma di € 89.219,37, Parte_2
oltre interessi nella misura del 8,3% dal 22.4.2016 fino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello condanna , e in solido al CP_1 CP_2 Controparte_3
pagamento in favore di della somma di € 89.219,37, oltre interessi Parte_2
nella misura del 8,3% dal 22.4.2016 fino al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico per un terzo di Parte_2
per un terzo di e per un terzo di , e
[...] Controparte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini