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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei magistrati: dott. IU EI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa TA TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1292/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), in proprio e Parte_1 P.IVA_1 quale società di gestione del fondo “UV – Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ciccariello e Maurizio Onza, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dei difensori , Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Luccarelli e Massimo Serra, come da procura P.IVA_2
acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori;
Email_3 Email_4
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di borsa
*
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza, in integrale accoglimento del gravame in atti, riformare l'impugnata sentenza n. 8386/2023 pubblicata il 19 gennaio 2024 e mai notificata, emessa dal Tribunale di Milano
- Sesta Sezione Civile in persona del G.U. Claudio ON RA, a definizione del giudizio n.
51483/2021 e accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado da qui di Pt_1
seguito riportate:
− accertare e dichiarare nullo e/o, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.
18115/2021 (n. 35116/2021 R.G.) del 2 ottobre 2021, modificato giusto decreto n. 28212/2021 del 10 novembre 2021 e notificato insieme a quest'ultimo l'11 novembre successivo, emesso dal Tribunale di
Milano (G.U. dott.ssa Beatrice Secchi) su ricorso di;
CP_1
− in ogni caso accertare e dichiarare come non dovute da le somme ingiunte;
Pt_1
− in accoglimento della domanda riconvenzionale all'uopo spiegata, condannare al CP_1 pagamento in favore del Fondo dell'importo di € 153.174,11 oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge».
Per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta:
1. Respingere l'appello proposto da Pt_1
2. In riforma della sentenza impugnata n. 8386/2023, pubblicata il 26/10/ 2023 (Rep. n. 8934/2023) del
Tribunale di Milano - Sesta Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Claudio ON RA
(giudizio RG n. 51483/2021), rigettate tutte le eccezioni svolte da confermare il Decreto Pt_1
Ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo ai sensi degli artt. 653-654 c.p.c., e/o comunque condannare la stessa quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato Pt_1 ad investitori qualificati denominato “UV”, al pagamento di € 392.171,81, somma determinata già operando la compensazione con i crediti del Fondo UV (cfr. decreto di modifica n. cronol.
28212/2021 del 10/11/2021 RG n. 35116/2021, relativa istanza di del 12/10/2021, facente CP_1 parte del fascicolo monitorio), oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 maturati
e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché a partire dalla domanda degli interessi sugli interessi scaduti ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
3. In ogni caso, sempre in riforma della sentenza impugnata n. 8386/2023, pubblicata il 26/10/ 2023
(Rep. n. 8934/2023) del Tribunale di Milano - Sesta Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Claudio
ON RA (giudizio RG n. 51483/2021), rigettate tutte le eccezioni svolte da Pt_1
condannare medesima, in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento Pt_1
pagina 2 di 10 immobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “UV”, a pagare a CP_1
l'importo di € 392.171,81, somma determinata già operando la compensazione con i crediti del Fondo
UV (cfr. decreto di modifica n. cronol. 28212/2021 del 10/11/2021 RG n. 35116/2021, relativa istanza di del 12/10/2021, facente parte del fascicolo monitorio), o la diversa somma che CP_1 verrà accertata e risulterà dovuta, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché a partire dalla domanda degli interessi sugli interessi scaduti ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
4. In subordine alle domande svolte sub 2 e 3 delle presenti conclusioni, ove non venisse accolto il relativo appello incidentale di sub 2 e 3 che precedono, condannare quale società CP_1 Pt_1 di gestione del fondo “UV – Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso” a pagare a € 289.033,33, o la diversa somma che verrà accertata e risulterà CP_1 dovuta anche in esito a compensazione, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché a partire dalla domanda degli interessi sugli interessi scaduti ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Emettere, ove occorresse (fermo quanto esposto sub par. III della comparsa in appello), qualsiasi pronuncia nei confronti di quale società di gestione Controparte_2 del fondo “UV – Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso”, anche se del caso correggendo in tal senso la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio».
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 aprile 2024 Controparte_2
(di seguito solo ha proposto appello avverso la sentenza n. 8386/2023 del
[...] Parte_2
Tribunale di Milano, con cui è stata condannata al pagamento di € 175.008,14, oltre interessi, in favore di (di seguito solo . Controparte_3 Controparte_1
ritualmente costituitasi, ha confutato tutte le censure avversarie, ha insistito per il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato e ha altresì svolto appello incidentale.
All'udienza del 27 novembre 2024, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza in pari data, la Corte ha rigettato l'istanza e fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c, l'udienza dell'11.2.2026, udienza poi anticipata al 9.7.2025, previa assegnazione di nuovo termine per note conclusive.
B. Il giudizio di primo grado
pagina 3 di 10 con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 dicembre 2021 si è opposta al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 18115/2021 emesso dal Tribunale di Milano, come modificato con successivo decreto n.
28212/20211, con il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di Controparte_1
€ 392.171,81, oltre interessi e spese della procedura. Il credito azionato traeva origine dal mancato pagamento delle commissioni fisse relative alla gestione del fondo comune di investimento immobiliare denominato «Serenissima UV».
A sostegno dell'opposizione, ha esposto quanto segue: Parte_2
- con il contratto di finanziamento del 5 aprile 2007 stipulato tra e alcune banche CP_1
finanziatrici2, era stato concesso al Fondo «Serenissima UV» un finanziamento a medio- lungo termine per un importo massimo complessivo originariamente pari a euro
120.000.000,00;
- con un primo accordo modificativo del 28 dicembre 2018, e le banche finanziatrici, CP_1 pur mantenendo immutati sia l'oggetto del Contratto di Finanziamento sia il titolo dei rapporti originari, avevano modificato alcuni termini e condizioni relativi al Finanziamento, ivi inclusa la proroga della data di scadenza;
- con accordo di sostituzione del 30 dicembre 2019, aveva sostituito Parte_2 Controparte_1
nella gestione del Fondo, subentrando nella titolarità formale del relativo patrimonio immobiliare;
- in data 29 gennaio 2020, era intervenuto un secondo accordo modificativo;
- in tema di commissioni spettanti a quale gestore del Fondo, l'art.
9.1.25 del Controparte_1
primo accordo modificativo aveva previsto che, fino alla data del definitivo rimborso del
Finanziamento ed estinzione di tutte le ragioni di credito vantate dalle Finanziatrici, il Fondo avrebbe potuto corrispondere solo «una quota percentuale complessiva pari al 53% della
Commissione Fissa», restando «espressamente inteso e convenuto che la quota percentuale residua del 47% della Commissione Fissa» sarebbe stata corrisposta dal Fondo «unicamente all'esito del, e subordinatamente al, pieno e integrale rimborso del Finanziamento».
Tale circostanza era stata confermata nell'accordo di sostituzione, che all'art.
4.13 aveva previsto che gli importi dovuti a a titolo di commissione fisse non prelevate in CP_1 conformità al contratto di finanziamento sarebbero stati corrisposti «entro i termini e nei limiti previsti e consentiti dal Contratto di Finanziamento del Fondo»;
- stante il tenore di tali norme, le somme richieste da sgr in sede monitoria non CP_1
avrebbero potuto essere corrisposte dal Fondo sino a quando il Finanziamento non fosse stato integralmente estinto. ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al Pt_1 Controparte_1 pagamento di € 153.174,11.
ritualmente costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha insistito per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opposta ha sostenuto che il pagamento delle commissioni fisse era disciplinato dall'art.
4.13 dell'accordo di sostituzione e che l'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo non era a lei opponibile. Ha, inoltre, affermato che, anche a voler ritenere applicabile tale articolo, solo la percentuale del 47% delle commissioni fisse spettanti per la gestione del Fondo sarebbero state subordinate al rimborso del finanziamento entro il 31/12/2020, essendo invece esigibile il 53% della somma di € 545.345,92, prevista all'art.
4.13 dell'accordo di sostituzione.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo n. 18115/2021 (come modificato dal successivo decreto n. 28212/2021) e ha condannato al pagamento, in favore di Controparte_7 Controparte_1 del minor importo di € 175.008,14, oltre interessi e spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure:
- ha rilevato che l'accordo di sostituzione del 30.12.2019, finalizzato a regolare i rapporti fra le parti e il subentro di nella gestione del Fondo, prevedeva all'art.
4.13 che gli Controparte_7
importi a credito di fossero pari ad euro 261.135,56 per il primo semestre Controparte_1
2019 e ad euro 284.210,36 per il secondo semestre (per un totale di € 545.345,92), da corrispondere “nel minore tempo possibile e in ogni caso entro i termini e nei limiti previsti e consentiti dal contratto di finanziamento del Fondo”;
- ha affermato che l'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo del 28.12.18 prevedeva che non potesse essere corrisposta alcuna commissione di gestione o altro genere di remunerazione diversa da una quota percentuale pari al 53% della “commissione fissa”, con l'intesa che la percentuale residua del 47% e ogni eventuale commissione variabile potevano essere corrisposte solo subordinatamente all'integrale rimborso del finanziamento nei confronti delle
Banche;
- ha dunque riconosciuto il diritto di a ricevere la somma di € 289.033,33, pari al CP_1
53% della commissione fissa sulla somma di € 545.345,92;
pagina 5 di 10 - quindi, operata la compensazione con il controcredito vantato da parte opponente, ritenuto pari
€ 114.025,19, ha condannato al pagamento in favore di di € 175.008,14 (€ Pt_1 CP_1
289.033,33 - € 114.025,19), oltre interessi dal 31.12.2020 quantificati in base al d. lgs. n.
231/2002, nonché ex art. 1283 c.c. sugli interessi dovuti da almeno sei mesi rispetto alla data della domanda.
D. I motivi di appello
L'appellante, affidandosi a quattro motivi di appello, ha insistito per l'accoglimento delle medesime domande avanzate in primo grado.
1. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a il diritto al pagamento di € 289.033,33, pari al 53% delle Commissioni Controparte_1
fisse non prelevate.
Secondo l'appellante, nonostante le Commissioni Fisse maturate (pari al 100%) fossero state già pattiziamente scomposte in Commissioni Fisse Prelevate (pari al 53%, esigibili e incassate) e
Commissioni Fisse non Prelevate (pari al 47%, non esigibili), il Tribunale avrebbe erroneamente diviso tale ultima frazione percentuale (corrispondente al credito di € 545.345,92 monitoriamente azionato e complessivamente inesigibile), in due porzioni, rispettivamente pari al 53% ed al 47%, dichiarando la prima esigibile. In realtà, l'intera somma di € 545.345,92 era postergata e, dunque, non esigibile sino al finanziamento.
2. Con il secondo motivo di appello parte appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe di conseguenza erroneamente compensato il credito vantato da con l'importo di € 289.033,33. Parte_2
3. Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la decisione lamentando che il primo giudice avrebbe quantificato il credito rivendicato da nell'errato ammontare di € 114.025,19 Pt_1 anziché, come sarebbe stato corretto, di € 153.174,11, come risultante dagli atti prodotti.
4. Con il quarto motivo d'appello, parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di nullità e/o l'illegittimità del decreto per essere stato emesso non già nei confronti di in “qualità di società di gestione del Fondo”, bensì nei confronti di Pt_1 Pt_1
E. L'appello incidentale ha proposto appello incidentale, con cui ha censurato la decisione nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale ha riconosciuto il minore importo di € 289.033,33, invece che la somma di € 392.171,81, richiesta in sede monitoria.
pagina 6 di 10 Secondo la prospettazione della parte, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido ed opponibile a l'art.
9.1.25 del Primo Accordo del 28/12/2018, in quanto all'art.
4.13 del Contratto di CP_1
Sostituzione, l'unico contratto richiamato era il “Contratto di finanziamento del fondo”, che non subordinava il pagamento delle “Commissioni Fisse non Prelevate” all'integrale rimborso, da parte del
Fondo, di tale finanziamento.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere a l'intero importo delle CP_1
“Commissioni Fisse non prelevate” per come indicate e disciplinate dall'art.
4.1.3 del Contratto di sostituzione, credito da quantificarsi in € 392.171,81, somma determinata già operando la compensazione con i crediti del Fondo UV.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello deve essere parzialmente accolto per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo d'appello - con cui ha censurato la decisione nella parte in Parte_2 cui ha riconosciuto un credito di € 289.033,33 in capo a e nella parte in cui ha disposto Controparte_1
la compensazione del proprio credito con la suddetta somma - sono infondati per le ragioni che seguono.
Con l'accordo di sostituzione, stipulato il 30 dicembre 2019 tra e (doc. n. 3, Controparte_1 Parte_2 fasc. primo grado ), le parti avevano pattuito all'art.
4.13 che «la Sostituenda avrà il diritto CP_1 di ricevere dal Fondo il pagamento (…):
ii) della Commissione di Gestione maturata con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2019 e sino al
30 giugno 2019, per la parte non prelevata, in conformità a quanto previsto dal Contratto di
Finanziamento e al netto del conguaglio del II semestre 2018 e del I semestre 2019, per importo complessivo di euro 261.135,56 (“Commissione Fissa”);
La Commissione Fissa II Semestre 2019, limitatamente all'importo di Euro 62.387,64, non oggetto di postergazione ai sensi del Contratto di Finanziamento, è stata già prelevata da in data 27 CP_1
dicembre 2019. Gli importi a credito di (i) per Euro 261.135,56 per Commissione Fissa CP_1
non prelevate relativa al periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e (ii) per Euro 284.210,36
(salvo il conguaglio in dare o avere su base NAV al 31 dicembre 2019) corrispondente alla quota di
Commissione Fissa II Semestre 2019 non prelevata in conformità al Contratto di Finanziamento
(congiuntamente le “Commissioni Fisse non Prelevate”) verranno corrisposti da quale nuova Pt_1
società di gestione del Fondo ed a valere sul patrimonio del Fondo a nel minor tempo CP_1
pagina 7 di 10 tecnicamente possibile ed in ogni caso entro i termini e nei limiti previsti e consentiti dal Contratto di finanziamento del Fondo (…)».
La norma è chiara nel prevedere un credito a favore di pari ad € 545.345,92, di cui, più Controparte_1 precisamente, € 261.135,56 per «Commissione Fissa non prelevata relativa al periodo dal 1° gennaio
2019 al 30 giugno 2019», ed € 284.210,36 «corrispondente alla quota di Commissione Fissa II
Semestre 2019 non prelevata in conformità al Contratto di Finanziamento».
L'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo del contratto di finanziamento (doc. n. 2, fasc. primo grado , rubricato «Commissioni», prevedeva che: «fino alla data di definitivo rimborso del Parte_2
Finanziamento ed estinzione di tutte le ragioni di credito vantate dalle Parti Finanziarie nei confronti del Prenditore ai sensi della Documentazione Finanziaria, il Prenditore non potrà corrispondere alcuna commissione di gestione o altro genere di remunerazione prevista ai sensi del Regolamento del
Fondo, diversa da una quota percentuale complessiva pari al 53% della Commissione Fissa da corrispondersi nei termini di cui all'Allegato 4, restando espressamente inteso e convenuto che la quota percentuale residua del 47% della Commissione Fissa e ogni eventuale Commissione Variabile
Cont potrà essere corrisposta alla da parte del Fondo unicamente all'esito del, e subordinatamente al, pieno e integrale rimborso del Finanziamento».
Dal tenore della disposizione si evince, dunque, la volontà delle parti di subordinare il pagamento della remunerazione spettante a nella misura del 47% della Commissione Fissa, «al pieno e Controparte_1
integrale rimborso del Finanziamento», prevendo che la sola quota pari al 53% della Commissione
Fissa potesse essere corrisposta anticipatamente.
Tanto premesso, la Corte ritiene che in termini condivisibili il giudice di primo grado ha riconosciuto un credito di € 289.033,34 in capo a rappresentando tale somma il 53% del credito di Controparte_1
€ 545.345,92 e ha correttamente posto tale importo in compensazione con il controcredito vantato da
Parte_2
2. Alla stregua di tali considerazioni, neppure l'appello incidentale proposto da può Controparte_1 trovare accoglimento. Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, l'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo del 28.12.2018 non sarebbe alla stessa opponibile. Tuttavia, l'art.
4.13 dell'accordo di sostituzione concluso tra e il 30.12.2019 prevedeva che gli importi CP_1 Pt_1
dovuti a sarebbero stati corrisposti «nel minor tempo tecnicamente possibile ed entro i CP_1
termini e nei limiti previsti e consentiti dal Contratto di Finanziamento del Fondo». Vi è dunque un espresso richiamo al Contratto di Finanziamento del Fondo, come modificato dal Primo Accordo
Modificativo, intervenuto nel 2018 e, dunque, ben prima dell'accordo di sostituzione del 2019.
pagina 8 di 10 3. Il terzo motivo d'appello, con cui ha lamentato l'errore materiale del giudice per aver Parte_2 riconosciuto un credito in capo all'appellante pari a € 114.025,19, è invece fondato.
nelle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, aveva chiesto al Tribunale «in Parte_2 accoglimento della domanda riconvenzionale all'uopo spiegata, condannare al Controparte_1 pagamento in favore del Fondo dell'importo di € 153.174,11 oltre interessi come per legge». Il
Tribunale di Milano ha accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo tuttavia a favore di il Pt_1 minor importo di €114.025,19, senza indicare il motivo di tale decurtazione.
Pertanto, non essendo emersi elementi da quali desumere la correttezza della riduzione da parte del
Tribunale dell'importo domandato in via riconvenzionale e in assenza di contestazione da parte di deve essere accertato il diritto al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_2 Controparte_1 della somma di € 153.174,11 oltre interessi.
Conseguentemente tale maggiore importo deve essere posto in compensazione con il credito di pari ad € 289.033,33 (corrispondente al 53% della commissione fissa sulla somma di € Controparte_1
545.345,92). Pertanto, deve essere condannata al pagamento a favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 135. 859,22 (289.033,33 – 153.174,11= 135.859,22) oltre interessi dal 31.12.2020 quantificati in base al d. lgs. n. 231/2002, nonché ex art. 1283 c.c. sugli interessi dovuti da almeno sei mesi rispetto alla data della domanda.
4. Infine, è infondato il quarto e ultimo motivo d'appello, con cui ha lamentato la nullità Parte_2 del decreto per essere stato emesso nei confronti di e non di in “qualità di società di Pt_1 Pt_1 gestione del Fondo”.
Infatti, occorre osservare che da un lato, con il ricorso monitorio, aveva chiesto al Controparte_1
Tribunale di Milano di emettere il decreto ingiuntivo «nei confronti di Controparte_2
, dall'altro, non sussistono patrimoni distinti, rimane un soggetto unico, a
[...] Parte_2 prescindere dunque dall'indicazione di « ». Controparte_2
5. In ragione di tutto quanto sopra, l'appello principale deve essere accolto in relazione al terzo motivo, mentre l'appello incidentale è risultato infondato.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Ritiene la Corte di dover considerare l'esito globale del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 10245/2019; Cass. civ. n. 20289/20153), infatti per un verso Controparte_1 ha visto riconosciute le proprie ragioni in relazione al credito di € 289.033,34 – dunque per un importo inferiore a quello azionato -, per altro verso, è stato accertato il controcredito fatto valere da Parte_2 per € 153.174,11e posto in compensazione. Conseguentemente, tenuto conto della rispettiva pagina 9 di 10 soccombenza, la Corte reputa congruo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_2 [...]
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_3
8386/2023, così provvede:
1) accerta il credito pari ad € 153.174,11 oltre interessi di Controparte_2
IN PROPRIO E QUALE GESTORE DEL FONDO “VITRUVIO -
[...]
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE RISERVATO DI TIPO
CHIUSO'' nei confronti di Controparte_1
;
[...]
2) previa compensazione tra i rispettivi crediti, condanna Controparte_2
IN PROPRIO E QUALE GESTORE DEL FONDO “VITRUVIO -
[...]
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE RISERVATO Pt_3
al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
della somma di euro 135.859,22 oltre interessi dal 31.12.2020
[...]
quantificati in base al d. lgs. n. 231/2002 nonché ex art. 1283 c.c. sugli interessi dovuti da almeno sei mesi rispetto alla data della domanda;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 9 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TA TO IU EI
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale di Milano, con il decreto ingiuntivo n. 18115/2021, ha ingiunto a al pagamento in favore di Pt_1
di € 438.010,49, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Tale decreto è stato successivamente CP_1 modificato dal Tribunale di Milano che, con decreto n. 28212/2021 del 10 novembre 2021, ha ingiunto a il Pt_1 pagamento del minor importo di € 392.171,81, all'esito della compensazione con crediti del Fondo UV nei confronti di
. CP_1
In particolare, Intesa Sanpaolo s.p.a., Banco BPM s.p.a., UBI Banca s.p.a., Crédit Agricole Friulandria s.p.a., CP_4
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto e
[...] CP_5 Controparte_6 pagina 4 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei magistrati: dott. IU EI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa TA TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1292/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), in proprio e Parte_1 P.IVA_1 quale società di gestione del fondo “UV – Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ciccariello e Maurizio Onza, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dei difensori , Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Luccarelli e Massimo Serra, come da procura P.IVA_2
acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori;
Email_3 Email_4
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di borsa
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CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza, in integrale accoglimento del gravame in atti, riformare l'impugnata sentenza n. 8386/2023 pubblicata il 19 gennaio 2024 e mai notificata, emessa dal Tribunale di Milano
- Sesta Sezione Civile in persona del G.U. Claudio ON RA, a definizione del giudizio n.
51483/2021 e accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado da qui di Pt_1
seguito riportate:
− accertare e dichiarare nullo e/o, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n.
18115/2021 (n. 35116/2021 R.G.) del 2 ottobre 2021, modificato giusto decreto n. 28212/2021 del 10 novembre 2021 e notificato insieme a quest'ultimo l'11 novembre successivo, emesso dal Tribunale di
Milano (G.U. dott.ssa Beatrice Secchi) su ricorso di;
CP_1
− in ogni caso accertare e dichiarare come non dovute da le somme ingiunte;
Pt_1
− in accoglimento della domanda riconvenzionale all'uopo spiegata, condannare al CP_1 pagamento in favore del Fondo dell'importo di € 153.174,11 oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge».
Per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta:
1. Respingere l'appello proposto da Pt_1
2. In riforma della sentenza impugnata n. 8386/2023, pubblicata il 26/10/ 2023 (Rep. n. 8934/2023) del
Tribunale di Milano - Sesta Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Claudio ON RA
(giudizio RG n. 51483/2021), rigettate tutte le eccezioni svolte da confermare il Decreto Pt_1
Ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo ai sensi degli artt. 653-654 c.p.c., e/o comunque condannare la stessa quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato Pt_1 ad investitori qualificati denominato “UV”, al pagamento di € 392.171,81, somma determinata già operando la compensazione con i crediti del Fondo UV (cfr. decreto di modifica n. cronol.
28212/2021 del 10/11/2021 RG n. 35116/2021, relativa istanza di del 12/10/2021, facente CP_1 parte del fascicolo monitorio), oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 maturati
e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché a partire dalla domanda degli interessi sugli interessi scaduti ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
3. In ogni caso, sempre in riforma della sentenza impugnata n. 8386/2023, pubblicata il 26/10/ 2023
(Rep. n. 8934/2023) del Tribunale di Milano - Sesta Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Claudio
ON RA (giudizio RG n. 51483/2021), rigettate tutte le eccezioni svolte da Pt_1
condannare medesima, in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento Pt_1
pagina 2 di 10 immobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “UV”, a pagare a CP_1
l'importo di € 392.171,81, somma determinata già operando la compensazione con i crediti del Fondo
UV (cfr. decreto di modifica n. cronol. 28212/2021 del 10/11/2021 RG n. 35116/2021, relativa istanza di del 12/10/2021, facente parte del fascicolo monitorio), o la diversa somma che CP_1 verrà accertata e risulterà dovuta, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché a partire dalla domanda degli interessi sugli interessi scaduti ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
4. In subordine alle domande svolte sub 2 e 3 delle presenti conclusioni, ove non venisse accolto il relativo appello incidentale di sub 2 e 3 che precedono, condannare quale società CP_1 Pt_1 di gestione del fondo “UV – Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso” a pagare a € 289.033,33, o la diversa somma che verrà accertata e risulterà CP_1 dovuta anche in esito a compensazione, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché a partire dalla domanda degli interessi sugli interessi scaduti ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Emettere, ove occorresse (fermo quanto esposto sub par. III della comparsa in appello), qualsiasi pronuncia nei confronti di quale società di gestione Controparte_2 del fondo “UV – Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso”, anche se del caso correggendo in tal senso la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi di giudizio».
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 aprile 2024 Controparte_2
(di seguito solo ha proposto appello avverso la sentenza n. 8386/2023 del
[...] Parte_2
Tribunale di Milano, con cui è stata condannata al pagamento di € 175.008,14, oltre interessi, in favore di (di seguito solo . Controparte_3 Controparte_1
ritualmente costituitasi, ha confutato tutte le censure avversarie, ha insistito per il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato e ha altresì svolto appello incidentale.
All'udienza del 27 novembre 2024, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza in pari data, la Corte ha rigettato l'istanza e fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c, l'udienza dell'11.2.2026, udienza poi anticipata al 9.7.2025, previa assegnazione di nuovo termine per note conclusive.
B. Il giudizio di primo grado
pagina 3 di 10 con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 dicembre 2021 si è opposta al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 18115/2021 emesso dal Tribunale di Milano, come modificato con successivo decreto n.
28212/20211, con il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di Controparte_1
€ 392.171,81, oltre interessi e spese della procedura. Il credito azionato traeva origine dal mancato pagamento delle commissioni fisse relative alla gestione del fondo comune di investimento immobiliare denominato «Serenissima UV».
A sostegno dell'opposizione, ha esposto quanto segue: Parte_2
- con il contratto di finanziamento del 5 aprile 2007 stipulato tra e alcune banche CP_1
finanziatrici2, era stato concesso al Fondo «Serenissima UV» un finanziamento a medio- lungo termine per un importo massimo complessivo originariamente pari a euro
120.000.000,00;
- con un primo accordo modificativo del 28 dicembre 2018, e le banche finanziatrici, CP_1 pur mantenendo immutati sia l'oggetto del Contratto di Finanziamento sia il titolo dei rapporti originari, avevano modificato alcuni termini e condizioni relativi al Finanziamento, ivi inclusa la proroga della data di scadenza;
- con accordo di sostituzione del 30 dicembre 2019, aveva sostituito Parte_2 Controparte_1
nella gestione del Fondo, subentrando nella titolarità formale del relativo patrimonio immobiliare;
- in data 29 gennaio 2020, era intervenuto un secondo accordo modificativo;
- in tema di commissioni spettanti a quale gestore del Fondo, l'art.
9.1.25 del Controparte_1
primo accordo modificativo aveva previsto che, fino alla data del definitivo rimborso del
Finanziamento ed estinzione di tutte le ragioni di credito vantate dalle Finanziatrici, il Fondo avrebbe potuto corrispondere solo «una quota percentuale complessiva pari al 53% della
Commissione Fissa», restando «espressamente inteso e convenuto che la quota percentuale residua del 47% della Commissione Fissa» sarebbe stata corrisposta dal Fondo «unicamente all'esito del, e subordinatamente al, pieno e integrale rimborso del Finanziamento».
Tale circostanza era stata confermata nell'accordo di sostituzione, che all'art.
4.13 aveva previsto che gli importi dovuti a a titolo di commissione fisse non prelevate in CP_1 conformità al contratto di finanziamento sarebbero stati corrisposti «entro i termini e nei limiti previsti e consentiti dal Contratto di Finanziamento del Fondo»;
- stante il tenore di tali norme, le somme richieste da sgr in sede monitoria non CP_1
avrebbero potuto essere corrisposte dal Fondo sino a quando il Finanziamento non fosse stato integralmente estinto. ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al Pt_1 Controparte_1 pagamento di € 153.174,11.
ritualmente costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha insistito per la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opposta ha sostenuto che il pagamento delle commissioni fisse era disciplinato dall'art.
4.13 dell'accordo di sostituzione e che l'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo non era a lei opponibile. Ha, inoltre, affermato che, anche a voler ritenere applicabile tale articolo, solo la percentuale del 47% delle commissioni fisse spettanti per la gestione del Fondo sarebbero state subordinate al rimborso del finanziamento entro il 31/12/2020, essendo invece esigibile il 53% della somma di € 545.345,92, prevista all'art.
4.13 dell'accordo di sostituzione.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo n. 18115/2021 (come modificato dal successivo decreto n. 28212/2021) e ha condannato al pagamento, in favore di Controparte_7 Controparte_1 del minor importo di € 175.008,14, oltre interessi e spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure:
- ha rilevato che l'accordo di sostituzione del 30.12.2019, finalizzato a regolare i rapporti fra le parti e il subentro di nella gestione del Fondo, prevedeva all'art.
4.13 che gli Controparte_7
importi a credito di fossero pari ad euro 261.135,56 per il primo semestre Controparte_1
2019 e ad euro 284.210,36 per il secondo semestre (per un totale di € 545.345,92), da corrispondere “nel minore tempo possibile e in ogni caso entro i termini e nei limiti previsti e consentiti dal contratto di finanziamento del Fondo”;
- ha affermato che l'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo del 28.12.18 prevedeva che non potesse essere corrisposta alcuna commissione di gestione o altro genere di remunerazione diversa da una quota percentuale pari al 53% della “commissione fissa”, con l'intesa che la percentuale residua del 47% e ogni eventuale commissione variabile potevano essere corrisposte solo subordinatamente all'integrale rimborso del finanziamento nei confronti delle
Banche;
- ha dunque riconosciuto il diritto di a ricevere la somma di € 289.033,33, pari al CP_1
53% della commissione fissa sulla somma di € 545.345,92;
pagina 5 di 10 - quindi, operata la compensazione con il controcredito vantato da parte opponente, ritenuto pari
€ 114.025,19, ha condannato al pagamento in favore di di € 175.008,14 (€ Pt_1 CP_1
289.033,33 - € 114.025,19), oltre interessi dal 31.12.2020 quantificati in base al d. lgs. n.
231/2002, nonché ex art. 1283 c.c. sugli interessi dovuti da almeno sei mesi rispetto alla data della domanda.
D. I motivi di appello
L'appellante, affidandosi a quattro motivi di appello, ha insistito per l'accoglimento delle medesime domande avanzate in primo grado.
1. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a il diritto al pagamento di € 289.033,33, pari al 53% delle Commissioni Controparte_1
fisse non prelevate.
Secondo l'appellante, nonostante le Commissioni Fisse maturate (pari al 100%) fossero state già pattiziamente scomposte in Commissioni Fisse Prelevate (pari al 53%, esigibili e incassate) e
Commissioni Fisse non Prelevate (pari al 47%, non esigibili), il Tribunale avrebbe erroneamente diviso tale ultima frazione percentuale (corrispondente al credito di € 545.345,92 monitoriamente azionato e complessivamente inesigibile), in due porzioni, rispettivamente pari al 53% ed al 47%, dichiarando la prima esigibile. In realtà, l'intera somma di € 545.345,92 era postergata e, dunque, non esigibile sino al finanziamento.
2. Con il secondo motivo di appello parte appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe di conseguenza erroneamente compensato il credito vantato da con l'importo di € 289.033,33. Parte_2
3. Con il terzo motivo di gravame parte appellante ha censurato la decisione lamentando che il primo giudice avrebbe quantificato il credito rivendicato da nell'errato ammontare di € 114.025,19 Pt_1 anziché, come sarebbe stato corretto, di € 153.174,11, come risultante dagli atti prodotti.
4. Con il quarto motivo d'appello, parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in relazione all'eccezione di nullità e/o l'illegittimità del decreto per essere stato emesso non già nei confronti di in “qualità di società di gestione del Fondo”, bensì nei confronti di Pt_1 Pt_1
E. L'appello incidentale ha proposto appello incidentale, con cui ha censurato la decisione nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale ha riconosciuto il minore importo di € 289.033,33, invece che la somma di € 392.171,81, richiesta in sede monitoria.
pagina 6 di 10 Secondo la prospettazione della parte, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido ed opponibile a l'art.
9.1.25 del Primo Accordo del 28/12/2018, in quanto all'art.
4.13 del Contratto di CP_1
Sostituzione, l'unico contratto richiamato era il “Contratto di finanziamento del fondo”, che non subordinava il pagamento delle “Commissioni Fisse non Prelevate” all'integrale rimborso, da parte del
Fondo, di tale finanziamento.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere a l'intero importo delle CP_1
“Commissioni Fisse non prelevate” per come indicate e disciplinate dall'art.
4.1.3 del Contratto di sostituzione, credito da quantificarsi in € 392.171,81, somma determinata già operando la compensazione con i crediti del Fondo UV.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello deve essere parzialmente accolto per le seguenti ragioni.
1. Il primo e il secondo motivo d'appello - con cui ha censurato la decisione nella parte in Parte_2 cui ha riconosciuto un credito di € 289.033,33 in capo a e nella parte in cui ha disposto Controparte_1
la compensazione del proprio credito con la suddetta somma - sono infondati per le ragioni che seguono.
Con l'accordo di sostituzione, stipulato il 30 dicembre 2019 tra e (doc. n. 3, Controparte_1 Parte_2 fasc. primo grado ), le parti avevano pattuito all'art.
4.13 che «la Sostituenda avrà il diritto CP_1 di ricevere dal Fondo il pagamento (…):
ii) della Commissione di Gestione maturata con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2019 e sino al
30 giugno 2019, per la parte non prelevata, in conformità a quanto previsto dal Contratto di
Finanziamento e al netto del conguaglio del II semestre 2018 e del I semestre 2019, per importo complessivo di euro 261.135,56 (“Commissione Fissa”);
La Commissione Fissa II Semestre 2019, limitatamente all'importo di Euro 62.387,64, non oggetto di postergazione ai sensi del Contratto di Finanziamento, è stata già prelevata da in data 27 CP_1
dicembre 2019. Gli importi a credito di (i) per Euro 261.135,56 per Commissione Fissa CP_1
non prelevate relativa al periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e (ii) per Euro 284.210,36
(salvo il conguaglio in dare o avere su base NAV al 31 dicembre 2019) corrispondente alla quota di
Commissione Fissa II Semestre 2019 non prelevata in conformità al Contratto di Finanziamento
(congiuntamente le “Commissioni Fisse non Prelevate”) verranno corrisposti da quale nuova Pt_1
società di gestione del Fondo ed a valere sul patrimonio del Fondo a nel minor tempo CP_1
pagina 7 di 10 tecnicamente possibile ed in ogni caso entro i termini e nei limiti previsti e consentiti dal Contratto di finanziamento del Fondo (…)».
La norma è chiara nel prevedere un credito a favore di pari ad € 545.345,92, di cui, più Controparte_1 precisamente, € 261.135,56 per «Commissione Fissa non prelevata relativa al periodo dal 1° gennaio
2019 al 30 giugno 2019», ed € 284.210,36 «corrispondente alla quota di Commissione Fissa II
Semestre 2019 non prelevata in conformità al Contratto di Finanziamento».
L'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo del contratto di finanziamento (doc. n. 2, fasc. primo grado , rubricato «Commissioni», prevedeva che: «fino alla data di definitivo rimborso del Parte_2
Finanziamento ed estinzione di tutte le ragioni di credito vantate dalle Parti Finanziarie nei confronti del Prenditore ai sensi della Documentazione Finanziaria, il Prenditore non potrà corrispondere alcuna commissione di gestione o altro genere di remunerazione prevista ai sensi del Regolamento del
Fondo, diversa da una quota percentuale complessiva pari al 53% della Commissione Fissa da corrispondersi nei termini di cui all'Allegato 4, restando espressamente inteso e convenuto che la quota percentuale residua del 47% della Commissione Fissa e ogni eventuale Commissione Variabile
Cont potrà essere corrisposta alla da parte del Fondo unicamente all'esito del, e subordinatamente al, pieno e integrale rimborso del Finanziamento».
Dal tenore della disposizione si evince, dunque, la volontà delle parti di subordinare il pagamento della remunerazione spettante a nella misura del 47% della Commissione Fissa, «al pieno e Controparte_1
integrale rimborso del Finanziamento», prevendo che la sola quota pari al 53% della Commissione
Fissa potesse essere corrisposta anticipatamente.
Tanto premesso, la Corte ritiene che in termini condivisibili il giudice di primo grado ha riconosciuto un credito di € 289.033,34 in capo a rappresentando tale somma il 53% del credito di Controparte_1
€ 545.345,92 e ha correttamente posto tale importo in compensazione con il controcredito vantato da
Parte_2
2. Alla stregua di tali considerazioni, neppure l'appello incidentale proposto da può Controparte_1 trovare accoglimento. Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, l'art.
9.1.25 del primo accordo modificativo del 28.12.2018 non sarebbe alla stessa opponibile. Tuttavia, l'art.
4.13 dell'accordo di sostituzione concluso tra e il 30.12.2019 prevedeva che gli importi CP_1 Pt_1
dovuti a sarebbero stati corrisposti «nel minor tempo tecnicamente possibile ed entro i CP_1
termini e nei limiti previsti e consentiti dal Contratto di Finanziamento del Fondo». Vi è dunque un espresso richiamo al Contratto di Finanziamento del Fondo, come modificato dal Primo Accordo
Modificativo, intervenuto nel 2018 e, dunque, ben prima dell'accordo di sostituzione del 2019.
pagina 8 di 10 3. Il terzo motivo d'appello, con cui ha lamentato l'errore materiale del giudice per aver Parte_2 riconosciuto un credito in capo all'appellante pari a € 114.025,19, è invece fondato.
nelle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, aveva chiesto al Tribunale «in Parte_2 accoglimento della domanda riconvenzionale all'uopo spiegata, condannare al Controparte_1 pagamento in favore del Fondo dell'importo di € 153.174,11 oltre interessi come per legge». Il
Tribunale di Milano ha accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo tuttavia a favore di il Pt_1 minor importo di €114.025,19, senza indicare il motivo di tale decurtazione.
Pertanto, non essendo emersi elementi da quali desumere la correttezza della riduzione da parte del
Tribunale dell'importo domandato in via riconvenzionale e in assenza di contestazione da parte di deve essere accertato il diritto al pagamento da parte di Controparte_1 Parte_2 Controparte_1 della somma di € 153.174,11 oltre interessi.
Conseguentemente tale maggiore importo deve essere posto in compensazione con il credito di pari ad € 289.033,33 (corrispondente al 53% della commissione fissa sulla somma di € Controparte_1
545.345,92). Pertanto, deve essere condannata al pagamento a favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 135. 859,22 (289.033,33 – 153.174,11= 135.859,22) oltre interessi dal 31.12.2020 quantificati in base al d. lgs. n. 231/2002, nonché ex art. 1283 c.c. sugli interessi dovuti da almeno sei mesi rispetto alla data della domanda.
4. Infine, è infondato il quarto e ultimo motivo d'appello, con cui ha lamentato la nullità Parte_2 del decreto per essere stato emesso nei confronti di e non di in “qualità di società di Pt_1 Pt_1 gestione del Fondo”.
Infatti, occorre osservare che da un lato, con il ricorso monitorio, aveva chiesto al Controparte_1
Tribunale di Milano di emettere il decreto ingiuntivo «nei confronti di Controparte_2
, dall'altro, non sussistono patrimoni distinti, rimane un soggetto unico, a
[...] Parte_2 prescindere dunque dall'indicazione di « ». Controparte_2
5. In ragione di tutto quanto sopra, l'appello principale deve essere accolto in relazione al terzo motivo, mentre l'appello incidentale è risultato infondato.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Ritiene la Corte di dover considerare l'esito globale del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 10245/2019; Cass. civ. n. 20289/20153), infatti per un verso Controparte_1 ha visto riconosciute le proprie ragioni in relazione al credito di € 289.033,34 – dunque per un importo inferiore a quello azionato -, per altro verso, è stato accertato il controcredito fatto valere da Parte_2 per € 153.174,11e posto in compensazione. Conseguentemente, tenuto conto della rispettiva pagina 9 di 10 soccombenza, la Corte reputa congruo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_2 [...]
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_3
8386/2023, così provvede:
1) accerta il credito pari ad € 153.174,11 oltre interessi di Controparte_2
IN PROPRIO E QUALE GESTORE DEL FONDO “VITRUVIO -
[...]
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE RISERVATO DI TIPO
CHIUSO'' nei confronti di Controparte_1
;
[...]
2) previa compensazione tra i rispettivi crediti, condanna Controparte_2
IN PROPRIO E QUALE GESTORE DEL FONDO “VITRUVIO -
[...]
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE RISERVATO Pt_3
al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
della somma di euro 135.859,22 oltre interessi dal 31.12.2020
[...]
quantificati in base al d. lgs. n. 231/2002 nonché ex art. 1283 c.c. sugli interessi dovuti da almeno sei mesi rispetto alla data della domanda;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 9 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TA TO IU EI
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale di Milano, con il decreto ingiuntivo n. 18115/2021, ha ingiunto a al pagamento in favore di Pt_1
di € 438.010,49, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Tale decreto è stato successivamente CP_1 modificato dal Tribunale di Milano che, con decreto n. 28212/2021 del 10 novembre 2021, ha ingiunto a il Pt_1 pagamento del minor importo di € 392.171,81, all'esito della compensazione con crediti del Fondo UV nei confronti di
. CP_1
In particolare, Intesa Sanpaolo s.p.a., Banco BPM s.p.a., UBI Banca s.p.a., Crédit Agricole Friulandria s.p.a., CP_4
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto e
[...] CP_5 Controparte_6 pagina 4 di 10