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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 6 - Sede Bergamo
elettivamente domiciliato presso uadm.lombardia6@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e nel verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di diniego tacito di rimborso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo avverso l'istanza di rimborso, presentata in data primo marzo 2025 e relativa all'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
Il ricorso veniva iscritto con n. 378/2025 R.G.R.
La ricorrente segnalava di essere “cliente grossista” di energia elettrica e che la stessa, secondo quanto previsto dalla normativa all'epoca dei fatti, aveva imputato alla cliente Società_1 s.r.l. le somme dovute per addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, provvedendo poi a pagare quanto ricevuto per tale addizionale, versandolo alla Provincia di Bergamo, atteso che si trattava di forniture elettriche con potenza disponibile non superiore a 200 kw.
La ricorrente osservava come, a seguito del mutato quadro normativo sulla citata addizionale, la stessa era stata condannata dal Tribunale di Tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1510/2024, passata in giudicato, a restituire alla Società_1 s.r.l. quanto versato per l'addizionale provinciale sulle accise con riferimento a tutte le forniture sul territorio nazionale.
A seguito di tale sentenza, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, d.l.vo 504/1995, aveva quindi richiesto il rimborso di quanto precedentemente pagato per l'addizionale, osservando come la norma istitutiva dell'addizionale in oggetto, ovverosia l'art. 6 d.l. 511/1988 dovesse essere disapplicata per evidente contrasto con la direttiva CE 2008/118, da ritenersi self executing e quindi immediatamente vigente negli ordinamenti interni con conseguente illegittimità di ogni norma di legge in contrasto della stessa, da disapplicare
Riteneva in tale ricorso che il rimborso dovesse essere a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, rilevando in primo luogo la inammissibilità del ricorso in quanto esso era stato presentato prima del decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza all'amministrazione finanziaria, così violando l'art. 21, secondo comma, d.l.vo 546/1992.
Nel merit.o eccepiva che competente al rimborso fosse la provincia di Bergamo, cui era stato effettuato il pagamento delle addizionali sulle accise trattandosi di forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 250 kw, secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 6, quarto comma, d.l. 511/98.
Con successiva memoria la parte resistente presentava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando di avere deciso il rimborso della somma richiesta dalla ricorrente, rimborso che veniva disposto con provvedimento prot. 2904 del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.l.vo
546/1992.
La parte resistente ha infatti emesso provvedimento (prot. 2904 del 22 gennaio 2026) con cui ha disposto l'annullamento del silenzio rifiuto impugnato ed il rimborso di quanto richiesto.
Pare congruo ed equo compensare le spese di lite, considerato il pronto rimborso effettuato da parte del resistente prima della odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 29.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 6 - Sede Bergamo
elettivamente domiciliato presso uadm.lombardia6@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e nel verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di diniego tacito di rimborso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo avverso l'istanza di rimborso, presentata in data primo marzo 2025 e relativa all'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
Il ricorso veniva iscritto con n. 378/2025 R.G.R.
La ricorrente segnalava di essere “cliente grossista” di energia elettrica e che la stessa, secondo quanto previsto dalla normativa all'epoca dei fatti, aveva imputato alla cliente Società_1 s.r.l. le somme dovute per addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, provvedendo poi a pagare quanto ricevuto per tale addizionale, versandolo alla Provincia di Bergamo, atteso che si trattava di forniture elettriche con potenza disponibile non superiore a 200 kw.
La ricorrente osservava come, a seguito del mutato quadro normativo sulla citata addizionale, la stessa era stata condannata dal Tribunale di Tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1510/2024, passata in giudicato, a restituire alla Società_1 s.r.l. quanto versato per l'addizionale provinciale sulle accise con riferimento a tutte le forniture sul territorio nazionale.
A seguito di tale sentenza, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, d.l.vo 504/1995, aveva quindi richiesto il rimborso di quanto precedentemente pagato per l'addizionale, osservando come la norma istitutiva dell'addizionale in oggetto, ovverosia l'art. 6 d.l. 511/1988 dovesse essere disapplicata per evidente contrasto con la direttiva CE 2008/118, da ritenersi self executing e quindi immediatamente vigente negli ordinamenti interni con conseguente illegittimità di ogni norma di legge in contrasto della stessa, da disapplicare
Riteneva in tale ricorso che il rimborso dovesse essere a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, rilevando in primo luogo la inammissibilità del ricorso in quanto esso era stato presentato prima del decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza all'amministrazione finanziaria, così violando l'art. 21, secondo comma, d.l.vo 546/1992.
Nel merit.o eccepiva che competente al rimborso fosse la provincia di Bergamo, cui era stato effettuato il pagamento delle addizionali sulle accise trattandosi di forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 250 kw, secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 6, quarto comma, d.l. 511/98.
Con successiva memoria la parte resistente presentava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando di avere deciso il rimborso della somma richiesta dalla ricorrente, rimborso che veniva disposto con provvedimento prot. 2904 del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.l.vo
546/1992.
La parte resistente ha infatti emesso provvedimento (prot. 2904 del 22 gennaio 2026) con cui ha disposto l'annullamento del silenzio rifiuto impugnato ed il rimborso di quanto richiesto.
Pare congruo ed equo compensare le spese di lite, considerato il pronto rimborso effettuato da parte del resistente prima della odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 29.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone