Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 21/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 6/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati RD TU Presidente CO GN Primo referendario relatore AN AU ON Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63256 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di BE RI, c.f. [...], nato a [...] il [...] e residente a [...]R, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria (c.f. [...]) e Stefano Iaria (c.f. [...]), ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi PEC: domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it e stefano.iaria@firenze.pecavvocati.it
ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;
UDITI nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario IE ET: il relatore Primo Referendario CO GN, il Sostituto Procuratore Generale Fabio Alpini, l’Avv. Domenico Iaria per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 19 giugno 2025, ritualmente notificato, la Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di 98.800,00 euro, in favore Comune di Poppi (AR), oltre a rivalutazione e interessi.
1.1. Al convenuto si contesta di aver determinato, per negligenza nell’adempimento dei propri doveri, la decadenza del Comune dal diritto a beneficiare di un contributo ministeriale, in quanto non avrebbe rispettato il termine perentorio previsto per il caricamento della documentazione attestante l’affidamento dei lavori. In tale prospettiva, il presunto danno erariale si identificherebbe con l’ammontare complessivo del contributo definitivamente non percepito da Comune.
1.1.1. La Procura erariale riferisce di essere venuta a conoscenza del presunto pregiudizio erariale a seguito di una nota trasmessa, nel dicembre 2022, dal Sindaco del Comune di Poppi. Dalla segnalazione e dalla successiva attività istruttoria sono emersi i seguenti elementi.
1.1.2. Con avviso pubblico emanato nell’agosto 2021, il Ministero dell’Istruzione aveva previsto l’assegnazione di contributi in favore degli enti locali per lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici. Il Comune di Poppi ha partecipato alla procedura, risultando assegnatario di un finanziamento pari a 150.000,00 euro. Con nota del 7 ottobre 2021 il Ministero ha precisato che gli enti beneficiari erano tenuti a caricare, entro il termine perentorio del 29 ottobre 2021, i dati e la documentazione attestanti l’avvenuto affidamento dei lavori, tramite apposita piattaforma telematica, disponibile sino alle ore 20:00 dello stesso giorno, a pena di decadenza dal contributo.
1.1.3. Con deliberazione di Giunta n. 139 del 13 ottobre 2021 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori ammessi al finanziamento, dell’importo di 98.800,00 euro, ed il convenuto è stato contestualmente nominato come RUP. L’affidamento dei lavori è avvenuto con determinazioni nn. 894 e 895 dell’11 novembre 2021, e n. 908 del 15 novembre 2021.
1.1.4. I lavori sono stati poi regolarmente eseguiti entro il termine di ultimazione del 31 dicembre 2021, come prorogato dal Ministero con avviso n. 50640 del 28 dicembre 2021. Tale proroga, tuttavia, era espressamente limitata agli enti che avessero rispettato il termine essenziale del 29 ottobre 2021 per l’aggiudicazione e la relativa comunicazione.
1.1.5. All’inizio del 2022, il convenuto ha avviato la procedura di rendicontazione sul portale ministeriale, riscontrando l’impossibilità tecnica di procedere, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio del 29 ottobre 2021. Con istanza del 7 febbraio 2022, ha chiesto al Ministero di poter comunque mantenere il contributo, evidenziando che il ritardo era dipeso dalla necessità di rimodulare la spesa e che, in ogni caso, i lavori erano stati tempestivamente ultimati. Con nota n. 5554 del 14 febbraio 2022, il Ministero ha respinto l’istanza, dichiarando la decadenza del Comune dal finanziamento.
1.1.6. Con comunicazione del 3 luglio 2022, il convenuto ha informato il Sindaco dell’accaduto, riconducendo il mancato rispetto del termine perentorio a “mero errore” e riferendo di avere attivato la copertura assicurativa dell’ente e la propria.
1.1.7. In riscontro alla richiesta istruttoria della Procura, il Comune ha precisato che la compagnia assicurativa non aveva ancora provveduto al risarcimento, subordinandolo all’accertamento giurisdizionale della responsabilità del dipendente. L’ente ha, altresì, comunicato di avere iscritto a bilancio un accantonamento nel Fondo rischi per un importo pari al contributo definitivamente perduto, quantificato in 98.800,00 euro.
1.2. Sulla base delle circostanze sopra ricostruite, la Procura ritiene sussistenti i presupposti per l’accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto.
1.2.1. Il rapporto di servizio è pacificamente sussistente: egli è dipendente del Comune di Poppi, inquadrato come Responsabile dell’Area Tecnico-Urbanistica e, per i lavori oggetto del contributo ministeriale, nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con tutti i poteri e doveri previsti dall’art. 31, d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016. In tale veste, il convenuto era tenuto a curare la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla progettazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione dei lavori, comprese l’approvazione della perizia tecnica e il tempestivo inserimento dei dati sul portale ministeriale entro il termine perentorio del 29 ottobre 2021, a pena di decadenza del finanziamento.
1.2.2. Tale obbligo non è stato rispettato: la perizia di variata distribuzione della spesa è stata approvata solo il 30 ottobre 2021, mentre le determinazioni di affidamento dei lavori sono state adottate l’11 e 15 novembre 2021, oltre il termine previsto dal bando. L’inserimento dei dati sul portale ministeriale è stato tentato solo all’inizio del 2022, quando ormai la piattaforma impediva l’operazione, determinando la decadenza del contributo.
1.2.3. L’omissione costituirebbe dunque, secondo parte attrice, condotta antigiuridica e integrante colpa grave, che emergerebbe dall’inescusabile violazione dei doveri di servizio con elevato grado di negligenza, imperizia e imprudenza. Il fatto che l’episodio sia isolato nella carriera del convenuto e che l’ufficio registrasse una limitata scopertura organica non esclude, ad avviso della Procura, la responsabilità, essendo gli adempimenti richiesti di semplice attuazione e compatibili con le risorse disponibili.
1.2.4. Il danno erariale sarebbe certo, attuale, direttamente conseguente alla condotta omissiva del convenuto e corrispondente all’importo del finanziamento perduto, pari a 98.800,00 euro.
1.2.5. Le difese del convenuto, rese in esito all’invito a fornire deduzioni e miranti a escludere la colpa grave o a compensare il danno con risparmi derivanti dalla mancata sostituzione del personale pensionato, ad avviso della Procura non appaiono fondate: la compensatio lucri cum damno richiede presupposti rigorosi, ritenuti inesistenti nel caso di specie, e le eventuali criticità organizzative dell’ente non escluderebbero la responsabilità individuale per l’adempimento semplice e tempestivo dei compiti di sua esclusiva competenza.
1.2.6. In conclusione, la Procura rileva la piena sussistenza dei presupposti di legge per ritenere integrata la responsabilità amministrativa del convenuto, sia sotto il profilo dell’antigiuridicità della condotta, sia sotto quello della colpa grave e del nesso causale diretto tra omissione e danno erariale.
2. Il convenuto si è regolarmente costituito e, a mezzo della propria difesa, ha formulato le seguenti domande:
· in via principale, l’integrale rigetto della domanda attorea per insussistenza dell’elemento soggettivo;
· in via subordinata, la declaratoria di inesistenza del danno erariale, in quanto l’asserito pregiudizio risulterebbe integralmente compensato ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis, della legge n. 20/1994;
· ulteriormente in via subordinata, la riduzione dell’eventuale addebito, tenuto conto delle disfunzioni organizzative dell’Amministrazione e del concorso causale della stessa.
Le linee difensive principali del convenuto possono come di seguito sintetizzarsi.
2.1. La difesa sollecita, innanzitutto, l’applicazione dell’art. 21, co. 2, del D.L. n. 76/2020, secondo cui, per i fatti verificatisi sino al 31 dicembre 2025, la responsabilità amministrativa sarebbe limitata ai soli casi di dolo, escludendo quindi la colpa grave. Sostiene, altresì, che la propria condotta non sia stata omissiva o negligente, ma caratterizzata da operosità significativa, avendo egli assicurato il completamento dell’opera nei termini previsti.
2.2. La difesa, comunque, contesta radicalmente anche la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, evidenziando le seguenti circostanze:
· la carenza di organico derivante dalla perdita, a partire da novembre 2019, di un funzionario apicale dell’Ufficio Tecnico, mai sostituito, nonostante ripetute e documentate segnalazioni; a causa di tale carenza, il convenuto si sarebbe trovato così a fronteggiare un volume di lavoro insostenibile e mansioni eterogenee;
· l’esacerbazione della già critica situazione organizzativa a causa dell’emergenza pandemica (2020-2021), che ha ulteriormente incrementato il carico lavorativo;
· l’incongruità del termine di diciotto giorni, dall’11 al 29 ottobre 2021, fissato dal Ministero per completare la progettazione, approvare le variazioni e affidare i lavori;
· il riconoscimento, da parte del Sindaco del Comune di Poppi, con comunicazione del 30 agosto 2022, della natura involontaria dell’episodio, nonché della mancanza di personale e dei ritmi lavorativi estremamente gravosi.
2.3. La difesa censura altresì la sussistenza di un danno attuale, concreto ed effettivo. Ciò in quanto, innanzitutto, l’opera è stata completata integralmente e nei tempi stabiliti (entro il 31 dicembre 2021), senza alcun aggravio economico per il Comune; il presunto danno consisterebbe, quindi, in una mera “mancata esternalizzazione di un costo”, essendo il Comune stato esposto a spese che avrebbe comunque dovuto sostenere, senza alcun depauperamento effettivo del proprio patrimonio. Inoltre, la difesa evidenzia che, così come il Ministero ha risparmiato l’importo del contributo non erogato, il Comune ha risparmiato, per tre anni, lo stipendio del dipendente non sostituito, per un ammontare di 124.124,73 euro, superiore al contributo perduto: in tesi difensiva, tale risparmio sarebbe direttamente riconducibile alle carenze organizzative che hanno determinato l’errore.
2.4. In via subordinata, la difesa chiede una significativa riduzione dell’eventuale addebito, proponendo l’irrogazione di una condanna simbolica, non superiore a 5.000 euro, sottolineando che una condanna del dipendente, se commisurata all’intero importo, risulterebbe inefficace, in considerazione delle sue modeste capacità patrimoniali; al contrario, una condanna anche parziale o simbolica determinerebbe l’attivazione della polizza assicurativa del Comune, garantendo all’ente il ristoro integrale del presunto danno.
3. All’udienza di discussione, il relatore ha illustrato i fatti di causa, chiedendo chiarimenti sulla rilevanza della polizza assicurativa, richiamata dagli atti entrambe le parti.
Il Pubblico ministero ha sostenuto che le condotte contestate integrano colpa grave, evidenziando che il responsabile del procedimento aveva l’obbligo di rispettare termini perentori fissati dal bando ministeriale per evitare la decadenza dal finanziamento. Secondo la Procura, la carenza di organico dell’ufficio non era tale da giustificare l’inadempimento, trattandosi di una scopertura limitata, e il mancato rispetto dei termini ha comportato la perdita del contributo, con conseguente danno erariale. Esclude inoltre l’applicabilità della compensatio lucri cum damno e del principio di finanza pubblica allargata, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. Quanto alla polizza assicurativa, il PM ha affermato che si tratta di una polizza di responsabilità civile verso terzi, non attivabile per il caso in esame. La Procura ha quindi concluso per la condanna, con richiesta di spese e senza riconoscere i presupposti per il potere riduttivo.
La difesa ha chiesto l’applicazione dello scudo erariale, sostenendo l’assenza di colpa grave. È stato evidenziato che il responsabile del procedimento si era attivato tempestivamente, portando a termine i lavori in tempi rapidi, e che l’errore si è verificato esclusivamente nella fase di rendicontazione, in un contesto di gravi disfunzioni organizzative dovute alla mancata sostituzione di personale cessato. Secondo la difesa, l’episodio è isolato, involontario e riconducibile a carenze dell’apparato amministrativo, non a inerzia o omissione. È stato inoltre sostenuto che non vi sarebbe un reale danno erariale, poiché le opere sono state regolarmente eseguite e le somme non erogate sono rimaste nella disponibilità della finanza pubblica, chiedendo quindi l’applicazione della compensatio lucri cum damno o, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo. In merito alla polizza assicurativa, la difesa ha ribadito che l’eventuale indennizzo sarebbe subordinato a una pronuncia di condanna.
Il PM ha replicato ribadendo l’irrilevanza della polizza, mentre la difesa ha insistito sulla possibile applicabilità anche ai dipendenti dell’ente.
Considerato in
DIRITTO
1. L’azione promossa dalla Procura regionale è diretta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del preteso danno erariale asseritamente patito dal Comune di Poppi, in conseguenza della mancata percezione di un contributo ministeriale, la cui perdita viene ricondotta alla tardiva esecuzione, da parte del convenuto, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, degli adempimenti informativi previsti dal Ministero finanziatore.
2. La domanda non può trovare accoglimento, non risultando, all’esito della complessiva valutazione delle circostanze di causa, integrati i presupposti costitutivi della responsabilità amministrativa.
2.1. Giova preliminarmente soffermarsi sull’elemento oggettivo della fattispecie, al fine di verificare l’effettiva configurabilità di un danno erariale, tanto sotto il profilo dell’an, quanto sotto quello del quantum e della sua stessa consistenza ontologica.
2.1.1. Nel caso di specie, il pregiudizio prospettato dalla Procura si sostanzierebbe nella perdita del contributo ministeriale pari a 98.800,00 euro, non erogato al Comune di Poppi per effetto della decadenza dal beneficio. Tuttavia, tale ricostruzione non tiene conto della concreta dinamica finanziaria dell’operazione né degli effetti complessivi prodotti sul patrimonio pubblico considerato nella sua unitarietà. È infatti circostanza pacifica e non contestata che l’intervento oggetto di finanziamento sia stato integralmente realizzato nei termini stabiliti e che la collettività abbia comunque fruito dell’opera pubblica cui il contributo era finalizzato. Ne discende che l’importo non erogato dal Ministero non si è tradotto in una perdita secca di risorse pubbliche, ma, piuttosto, in un diverso riparto dell’onere finanziario tra Amministrazioni pubbliche: ciò che il Comune non ha incassato, il Ministero ha correlativamente risparmiato.
2.1.2. Orbene, poiché la Corte dei conti è giudice dell’erario inteso in senso unitario e complessivo, e non del singolo bilancio isolatamente considerato, non può prescindersi dal rilievo che, nel caso di specie, il flusso finanziario pubblico si è semplicemente arrestato prima del trasferimento, senza che si sia determinata una dispersione di ricchezza pubblica in senso proprio.
2.1.3. Tale conclusione trova ulteriore conferma nell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, il quale impone al giudice contabile di tenere conto, nel giudizio di responsabilità, dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione di appartenenza, da altra Amministrazione o dalla collettività amministrata in relazione al comportamento del dipendente (cfr. Sez. Lombardia, 19 dicembre 2022, n. 276, Sez. T.A.A. Bolzano 14 luglio 2022, n. 7).
Nel caso di specie, il vantaggio è evidente e concreto: l’opera pubblica è stata realizzata e la finalità di interesse generale perseguita dal finanziamento è stata pienamente soddisfatta.
2.1.4. Ciò nondimeno, non può negarsi che la condotta del convenuto abbia inciso sull’assetto finanziario del Comune di Poppi, ente esponenziale della collettività locale, determinando la necessità di far fronte con risorse proprie ad una spesa che avrebbe potuto essere sostenuta mediante contributo statale.
In tale prospettiva, il pregiudizio dedotto non è riconducibile ad una perdita patrimoniale in senso proprio, bensì può, al più, essere qualificato come danno da inefficienza ovvero da mancata ottimizzazione delle risorse pubbliche, giacché esso attiene non già alla dispersione di ricchezza pubblica, ma al mancato conseguimento di un esito finanziariamente più vantaggioso per l’Amministrazione comunale di appartenenza. Trattasi, dunque, di un pregiudizio che incide esclusivamente sul piano dell’economicità dell’azione amministrativa e che assume rilievo in relazione alla specifica posizione funzionale del convenuto, il quale, in quanto dipendente del Comune e Responsabile Unico del Procedimento, era tenuto ad un obbligo di diligenza qualificata prioritariamente orientato alla tutela degli interessi finanziari dell’ente datore di lavoro e, per suo tramite, della collettività locale da esso rappresentata.
2.1.5. Tuttavia, anche volendo astrattamente configurare tale tipologia di danno, esso non può automaticamente coincidere con l’intero importo del contributo non percepito, dovendo essere oggetto di una valutazione equitativa e proporzionata, strettamente correlata al grado di rimproverabilità della condotta e al contesto nel quale essa si è inserita. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la colpa e la gravità dell’evento non costituiscono elementi tra loro autonomi e separabili, ma confluiscono in un’unica valutazione complessiva, nella quale l’evento dannoso assume rilevanza in relazione alla concreta esigibilità della condotta doverosa. L’evento, infatti, non è mai neutro: la sua rilevanza giuridica dipende da ciò che il soggetto, in quella specifica situazione, poteva e doveva evitare, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione, del carico di lavoro gravante sull’ufficio, della complessità procedimentale e delle interferenze organizzative esterne.
2.2. Sul piano della condotta, complessivamente valutata e inserita nel concreto contesto fattuale e organizzativo in cui essa si è esplicata, la rimproverabilità del comportamento del convenuto non raggiunge il livello di intensità richiesto per l’integrazione della colpa grave, difettando quell’elevato grado di negligenza, imprudenza o imperizia che l’ordinamento esige ai fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa.
2.2.1. Preliminarmente, occorre specificare che può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la fattispecie sarebbe interamente “scudata” in quanto riconducibile ad attività commissiva: ciò che viene in rilievo è, in effetti, un’omissione. Tuttavia, si tratta di un’omissione inserita in un quadro di generale operosità e non di inerzia colpevole o di disinteresse per le sorti del procedimento.
2.2.2. Nel caso in esame, la condotta del convenuto, pur connotata da una specifica omissione – consistita nel mancato tempestivo caricamento dei dati sulla piattaforma ministeriale entro il termine perentorio – non può essere isolata dal più ampio contesto fattuale. È emerso, infatti, che egli:
· ha individuato l’opportunità di finanziamento e promosso la partecipazione dell’ente al bando;
· ha curato l’iter progettuale e procedimentale;
· ha assicurato l’affidamento e la completa esecuzione dei lavori nei termini sostanziali previsti;
· ha operato in una situazione di carenza di organico, aggravata dall’emergenza pandemica;
· si è trovato a fronteggiare termini procedimentali particolarmente ristretti, fissati unilateralmente dall’Amministrazione statale.
La valutazione della diligenza esigibile non può, pertanto, prescindere da tali elementi, né può risolversi in una lettura atomistica dell’adempimento omesso. La condotta complessivamente tenuta non si discosta in modo apprezzabile dallo standard di diligenza richiesto ad un funzionario operante in condizioni organizzative obiettivamente critiche.
2.2.3. Rileva, infine, il comportamento dell’Amministrazione statale erogante, che ha fissato termini estremamente ristretti per l’adozione di atti complessi e per il caricamento della relativa documentazione, senza prevedere adeguati meccanismi di flessibilità o di salvaguardia in presenza di varianti progettuali.
La decisione ministeriale di concentrare in un arco temporale particolarmente limitato adempimenti di natura sostanziale e formale costituisce un fattore causale che non può essere ignorato nella valutazione del nesso eziologico e della colpa. In tale contesto, pretendere di addossare integralmente sul singolo funzionario le conseguenze di una procedura rigidamente scandita e scarsamente adattabile alle concrete esigenze operative degli enti locali finirebbe per introdurre una forma surrettizia di responsabilità oggettiva, estranea al sistema della responsabilità amministrativa.
2.3. In via del tutto incidentale, il Collegio osserva come le questioni afferenti a eventuali coperture assicurative stipulate dall’Amministrazione non assumano rilievo nel presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il cui oggetto resta circoscritto all’accertamento del danno erariale asseritamente arrecato all’ente dal proprio dipendente ed ai relativi presupposti soggettivi e oggettivi. Peraltro, la tipologia di copertura evocata in atti — per come delineata nella sua funzione ordinaria — risulta strutturalmente preordinata alla manleva dell’ente rispetto a pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi per danni ad essi arrecati dall’azione dei dipendenti, e non già a neutralizzare pregiudizi patrimoniali che si assumono direttamente prodotti in danno dell’Amministrazione di appartenenza.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza di un danno erariale attuale, concreto ed economicamente apprezzabile imputabile al convenuto, nonché, in ogni caso, la configurabilità di una colpa grave idonea a fondare la responsabilità amministrativa.
3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
3.1. È ben vero che il rigetto della domanda attorea comporterebbe, secondo il criterio ordinario della soccombenza, la rifusione delle spese in favore del convenuto; tuttavia, il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile non si esaurisce in una mera logica oppositiva tra parti contrapposte, ma assolve anche a una funzione di verifica della corretta osservanza dei doveri di diligenza gravanti sui soggetti investiti di funzioni pubbliche.
3.2. Nel caso di specie, pur non potendosi ravvisare un livello di colpa tale da integrare gli estremi della responsabilità amministrativa, non può nondimeno disconoscersi che la condotta tenuta dal convenuto abbia concorso a determinare un pregiudizio per l’Amministrazione di appartenenza, sebbene non giuridicamente imputabile ai fini risarcitori. Tale circostanza giustifica una regolazione delle spese che tenga conto dell’oggettiva incidenza dell’errore commesso sull’interesse pubblico coinvolto.
3.3. A ciò si aggiunga che l’eventuale rifusione delle spese in favore del convenuto graverebbe, in ultima analisi, sul medesimo ente che ha subito il pregiudizio dedotto in giudizio, con un effetto che risulterebbe poco coerente con la funzione equitativa e di equilibrio propria del giudizio contabile.
3.4. Pertanto, in considerazione della complessità della vicenda, della natura delle questioni trattate e del complessivo assetto degli interessi pubblici coinvolti, il Collegio ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, respinge la domanda e dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, in esito alla pubblica udienza del 11 dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
CO GN RD TU
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 21/01/2026 Il Funzionario
IE ET
f.to digitalmente