Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6725 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13122 del 2025, proposto da
SO HE OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4F34F115E, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EZ SP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio AR Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione di aggiudicazione emessa dal Ministero della Salute - Dipartimento dell'amministrazione Generale, delle Risorse Umane e del Bilancio - Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio Ufficio 6 - Acquisizione e Gestione Beni Mobili e Servizi Connessi, in favore della EZ S.p.A., della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E, comunicata alla ricorrente in data 5.8.2025;
-della comunicazione di non aggiudicazione alla ricorrente della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E, recante prot. n. 32738 del 05/08/2025 e comunicata alla ricorrente a mezzo pec in pari data;
di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso, anziché escludere, l'O.E. EZ S.p.A. dalla procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E con particolare riferimento al verbale n. 7 del 10.7.2025 con il quale il RUP ha ritenuto adeguati i mezzi di prova prodotti dalla EZ SpA circa il rispetto dei criteri ambientali minimi;
-della nota prot. 0040940-15/10/2025-DGRUEB-MDS-P 5.8.2025 avente ad oggetto “Riscontro a “Istanza di annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione del 4 agosto 2025 relativo all'appalto n. 4963403, recante CIG B4F34F115E”, emessa dal Ministero della Salute - Dipartimento dell'amministrazione Generale, delle Risorse Umane e del Bilancio - Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio Ufficio 6 - Acquisizione e Gestione Beni Mobili e Servizi Connessi e recante la conferma della determina di aggiudica della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati.
E PER LA CONDANNA all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nell'aggiudicazione della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario.
E PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. con conseguente risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente mediante subentro nello stesso o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EZ SP e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa SI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di arredi per ufficio, complementi ed accessori del Ministero della salute.
All’esito della procedura di gara l’appalto è stato aggiudicato alla EZ spa, avendo quest’ultima conseguito un punteggio totale di 73,01, mentre alla ricorrente SO HE OL RL (di seguito anche HS) è stato attribuito un punteggio totale di 57,59.
La HS ha pertanto impugnato l’aggiudicazione e gli atti meglio indicati in epigrafe, adducendo un unico articolato motivo con il quale ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per non aver proposto arredi conformi a quanto testualmente previsto dall’art. 3.1 del Capitolato Tecnico rubricato “Requisiti e Specifiche Tecniche Generali”, in base al quale “[…] gli arredi proposti dovranno rispettare le specifiche tecniche minime di cui ai punti 4.1 e 4.2 del D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022 – in vigore dal 4 dicembre 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”, il D.M. 10 ottobre 2008, pubblicato in G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 recante “Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno” nonché della normativa vigente per gli ambienti di lavoro d.lgs. 81/2008 e successive modifiche. Ai fini della comprova degli arredi offerti, dovrà essere prodotta in sede di offerta l’attestazione/dichiarazione di cui ai predetti D.M. Inoltre, le caratteristiche dei prodotti dovranno rispettare, per quanto applicabili le seguenti disposizioni:
• Regolamento (EU) 995/2010, EU Timber Regulation (EUTR);
• D.M. 8 maggio 2003, n. 203 (GU Serie Generale n.180 del 05-08-2003) per i prodotti ottenuti da materiale riciclato;
• Norme relative alla marcatura CE;
• D.M. del 26/6/1984 - D.M. del 3/9/2001 e s.m. – sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in considerazione le ultime in vigore. ”
Parte ricorrente si sofferma in particolare su taluni beni offerti dall’aggiudicataria per i quali la stessa non avrebbe prodotto la certificazione aggiornata, vale a dire:
“ 1.per le SEDUTE.. non avendo EZ comprovato il rispetto dei beni offerti alla UNI EN 1335 del 2022, bensì all’obsoleta versione del 2009.
2. per gli IMBALLAGGI… ha fornito la mera licenza “FSC recycled” la quale è obsoleta e del tutto inidonea allo scopo e ciò in ragione del fatto che il quadro normativo attualmente vigente è rappresentato, invece, dalla normativa UNI EN 13430 “Imballaggi-requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali”
3. per gli ARREDI… la società ha prodotto, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di cui al par. 4 dei CAM punto 4.1.9, le certificazioni eseguite in base alla norma UNI EN 527-2:2008 e non quella aggiornata al 2019.
4. per i MOBILI CONTENITORI, I TAVOLI E LE SCRIVANIE offerte atteso che, come rappresentato in sede di richiesta di autotutela, l’aggiudicatario ha presentato le seguenti certificazioni: - UNI EN 14073-2:2005 (Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza); - UNI EN 14073-3:2005 (Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura); - UNI EN 14074:2005 (Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili); ovvero certificazioni e rapporti del tutto inidonei in quanto superati dall’attuale normativa di riferimento rappresentata dalla UNI EN 16121:2024 (Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità).”
2. Si sono costituiti il Ministero della salute, che ha sostenuto la legittimità dell’operato della Commissione, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso, e la controinteressata EZ, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di venire contra factum proprium, poiché l’offerta della stessa ricorrente non rispetterebbe i CAM e le disposizioni stabilite nel D.M del 23.6.2022.
3. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisone.
4. Il ricorso è inammissibile poiché come eccepito dalla controinteressata i prodotti offerti dalla stessa ricorrente non soddisfano le specifiche tecniche minime di cui ai punti 4.1 e 4.2 del D.M. 23 giugno 2022 n. 254, laddove intese, come sostiene parte ricorrente, da riferirsi alle certificazioni aggiornate secondo le ultime integrazioni normative del 2024 e del 2019.
Secondo la tesi prospettata da parte ricorrente la previsione contenuta nel Capitolato Tecnico al punto 3.1 rubricato “Requisiti e Specifiche Tecniche Generali” che rinviava in caso di aggiornamento delle norme in materia di criteri ambientali minimi (CAM) alle “ norme ultime in vigore ”, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria per aver offerto beni dotati di certificazione ambientale, ma tuttavia non aggiornata all’ultima revisione normativa UNI EN ISO 2024 e 2019 per taluni beni.
Pertanto, secondo la tesi della ricorrente, non sarebbe sufficiente per soddisfare il requisito richiesto “a pena di esclusione” dal capitolato speciale l’aver prodotto la certificazione ai sensi della normativa UNI EN 15372:2008 (Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici), UNI EN ISO 12460-3:2015 (Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo di analisi del gas), UNI EN ISO 9227:2023 (Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina) e UNI EN ISO 16000-9:2006 (Aria in ambienti confinati - Parte 9: Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di finitura - Metodo in camera di prova di emissione), senza riferimento ai successivi aggiornamenti.
Tuttavia il requisito che la ricorrente sostiene mancante in capo all’aggiudicataria risulta carente anche con riferimento alla propria offerta. Ne consegue pertanto l’inammissibilità del motivo di ricorso poiché dal suo accoglimento parte ricorrente non potrebbe trarre l’utilità cui aspira, ossia il subentro nel contratto di fornitura.
Difatti, dall’invocato annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata conseguirebbe per le medesime ragioni la sua stessa esclusione.
Inoltre, com’è stato condivisibilmente statuito dalla giurisprudenza, “ alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; sez. V, 27 aprile 2015, n. 2064). In ipotesi siffatte, l’iniziativa processuale della ricorrente si concreta in un esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, in quanto le tesi giudiziali della ricorrente espresse nelle censure formulate collidono con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede ” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691 e Cons. Stato, Sez. III, 8 aprile 2025, n. 8798).
5. Ad ogni modo il ricorso è infondato anche nel merito.
5.1 Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come invece correttamente eccepito dalla controinteressata, al punto 3.1 del Capitolato speciale il requisito in questione non è indicato “a pena di esclusione”.
La disposizione si limita difatti a indicare i requisiti e le specifiche tecniche generali, operando un mero rinvio ai decreti di adozione dei CAM.
A latere ogni considerazione su un siffatto generico rinvio (si veda da ultimo Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877), v’è da rilevare che “ le norme di legge e del bando di gara che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, consacrato dall'art. 83, comma 8, d.lg. n. 50 del 2016, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., oltre che dal Trattato dell'Unione Europea ” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635) e pertanto, fermo restando l’obbligo di rispettare i CAM, in assenza di una previsione univoca e chiara del bando, che imponesse, a pena di esclusione, la relativa produzione di specifiche dichiarazioni o certificazioni in sede di offerta, tale dimostrazione ben può essere effettuata successivamente.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha evidenziato che “ in ordine ai criteri ambientali minimi (Cam), laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto ” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2025, n. 1990).
5.2 Inoltre vi è da rilevare che la conformità ai CAM è tesa ad assicurare la sostenibilità ambientale dell’affidamento, pertanto in materia di appalti pubblici il rispetto di tali requisiti minimi non integra un requisito meramente formale, ma costituisce un principio sostanziale da garantire attraverso una valutazione sistematica della documentazione di gara.
Nel caso di specie, l’aggiudicataria ha fornito prodotti che risultano dotati della certificazione sui requisiti minimi di sostenibilità ambientale come attestato peraltro dalle certificazioni UNI EN ISO.
La considerazione che si tratti di certificazioni non aggiornate all’ultima integrazione avvenuta nel 2024 o nel 2019 non intacca la sostanziale conformità dei beni offerti alle specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione che si limita a rinviare ai decreti indicativi dei CAM e con una laconica formula rinvia alle norme da ultimo aggiornate.
Sul piano sostanziale la valutazione di quanto incidano in termini di sostenibilità ambientale con riferimento agli specifici beni oggetto di gara gli aggiornamenti intervenuti nel 2024 e nel 2019 è valutazione che va rimessa all’Amministrazione e rispetto alla quale le considerazioni di parte ricorrente appaiono inammissibili, oltre che comunque generiche laddove si afferma che la nuova normativa avrebbe aggiunto nuovi metodi e riferimenti per la valutazione dei requisiti di sicurezza (intrappolamento e schiacciamento delle dita durante l’utilizzo dei mobili) ovvero per calcolare la massa totale (dato da utilizzare per la verifica dell’applicabilità delle prove di sicurezza).
6. In conclusione il ricorso deve essere respinto per le ragioni sopraesposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero della salute che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge. Compensa nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IN IG, Presidente
SI PI, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI PI | AR IN IG |
IL SEGRETARIO