TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/12/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado n. R.G. 11071/2019 vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Maura e Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla
Via Paolo De Granita, n. 42
– attrice –
CONTRO
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro Sada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Dei Principati, n. 57
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 novembre 2025 e da scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., , premesso: a) di avere locato, Parte_1
in data 5 aprile 2011, un appartamento, sito al piano terra, in Salerno alla , di CP_1
proprietà del , b) che l'appartamento presentava fenomeni CP_1 Controparte_1
di infiltrazioni di acqua, che, da un lato, rendevano insalubre lo stesso, e, dall'altro, non consentivano una corretta fruizione del bene locato, di talchè si era proposto, innanzi al
Tribunale di Salerno, ricorso per accertamento tecnico preventivo, rubricato al N.RG
10325/2018; c) che, dalla relazione elaborata dal Ctu nominato in sede di ATP. emergeva che l'immobile locato aveva problematiche infiltrative, dovute ad umidità da risalita per capillarità. I danni causati dall'umidità nell'appartamento erano quantificati in euro 2.550,
con costi di ripristino per € 1900; d) che avendo l'immobile una superficie di soli 38 mq, per essere composto da un vano soggiorno/letto, una cucina ed un bagno, ed un piccolo ingresso/disimpegno ed essendo i fenomeni infiltrativi localizzati nella quasi totalità
dell'appartamento, risultava compromessa la normale fruibilità del bene stesso, nonché il grave danno alla salute.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
al fine di: 1) accertare che l'immobile locato presentava infiltrazioni di natura
[...]
tali da pregiudicare e ridurre in maniera consistente la normale fruibilità da parte della
2 conduttrice, per cause ad essa estranee;
2) riconoscere che le infiltrazioni de quibus, aventi carattere di straordinarietà, dovevano essere immediatamente eliminate con costi a carico del convenuto;
3) riconoscere, in favore della conduttrice, una riduzione del CP_1
canone di locazione almeno del 70%, a far data dalla comunicazione delle infiltrazioni da parte della conduttrice (6.6.2018) al locatore e fino alla risoluzione delle problematiche di umidità, con eventuale rimborso di somme già versate dalla stessa per canoni di locazione;
4) riconoscere, in favore della conduttrice, la somma di € 5.000 a titolo di risarcimento danni,
per danno alla salute conseguenziale alla esposizione ai fenomeni infiltrativi, salva diversa valutazione, maggiore o minore a seguito di ctu, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice designato;
5) riconoscere, in favore della conduttrice, la somma di € 5.000 per danni ai beni mobili di proprietà della conduttrice, irrimediabilmente compromessi dalle infiltrazioni in essere nell'immobile locato;
6) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite, accessori e 15% come per legge anche per la fase dell'ATP.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il
[...]
– in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del rito ex art. 702bis cod. proc. civ., atteso il carattere locatizio della controversia, e del procedimento ex art. 696bis cod. proc. civ.,
nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente sia in relazione all'an (essendo la conduttrice consapevole dello stato dell'immobile in ragione del quale aveva usufruito di un canone di locazione ridotto ed avendo la stessa aggravato i fenomeni di umidità mediante l'utilizzazione di vernice non traspirante e l'apposizione sul pavimento originario di un nuovo pavimento in laminato non correttamente posizionato e sconnesso in più parti) che al quantum (attesa l'eccessività dei danni lamentati).
3 Instava conclusivamente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702bis cod.
proc. civ. e di quello ex art. 696bis cod. proc. civ.. Nel merito, chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda attrice con conseguente rigetto della stessa ovvero, in subordine, dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227, primo comma, cod.
civ., secondo la quota da stabilirsi in corso di causa, con vittoria delle spese di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, disposto il mutamento del rito sommario in rito speciale locatizio, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. con termine alle parti di termine per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, assegnato termine per la proposizione della domanda di mediazione, disposta ed espletata ctu tecnica, all'udienza di discussione del 25 novembre
2025 la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori costituiti, del dispositivo della sentenza con riserva di successivo deposito della motivazione.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ottemperato all'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 19 aprile 2021 nel procedimento di mediazione n. 177/2021 depositato telematicamente da parte ricorrente in data 11 giugno 2021).
Deve poi dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna del convenuto all'eliminazione delle CP_1
infiltrazioni ed alla riduzione di canoni di locazione, atteso il rilascio, nelle more del presente giudizio, dell'immobile a seguito di ordinanza di convalida di sfratto per morosità resa in altro giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno.
Quanto alla domanda di risarcimento danni causati dall'umidità nell'appartamento, pure formulata dalla ricorrente, ritiene il Tribunale di aderire alla quantificazione degli stessi in €
2.500,00, “importo corrispondente al costo dell'intervento necessario per ovviare ai
4 deterioramenti riscontrati a prescindere dai rimedi necessari per impedire il ripetersi delle condizioni di degrado”, operata in sede di ATP (cfr. pag. 18), rigettandosi le ulteriori richieste di risarcimento siccome non suffragate da idoneo riscontro probatorio ed atteso il concorso della danneggiata nella causazione dell'evento determinata dall'utilizzazione di materiali inadeguati alle condizioni dell'immobile, come rilevato sia in sede di ATP che di ctu. Detto concorso determina anche il rigetto della domanda di riduzione dei canoni antecedentemente alla risoluzione contrattuale e di conseguente restituzione delle somme versate in eccedenza, pure formulata dalla ricorrente.
Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il parziale rigetto della domanda di parte ricorrente) con condanna del convenuto al rimborso degli CP_1
onorari di difesa in favore della ricorrente della rimanente parte del 50% nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del
13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da € 5.200,01 ad € 26.000,00 – parametri medi –
Fase di Studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase Istruttoria/Trattazione: €
1.680,00; Fase Decisionale: € 1.701,00 – Totali: € 5.077,00: 2= € 2.538,50).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 11071/2019 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
5 1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna del convenuto all'eliminazione delle infiltrazioni CP_1
ed alla riduzione di canoni di locazione;
2) CONDANNA il convenuto al risarcimento dei danni nei limiti di cui in CP_1
motivazione quantificati in € 2.550,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) RIGETTA le ulteriori richieste di risarcimento danni formulate dall'attrice;
4) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle CP_1
spese di giudizio, liquidate in detta misura complessivamente in € 2.698,50, di cui € 160,00
per esborsi ed € 2.538,50 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e Cassa come per legge;
5) PONE le spese di ctu a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà
ciascuno.
Riserva giorni 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado n. R.G. 11071/2019 vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Maura e Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla
Via Paolo De Granita, n. 42
– attrice –
CONTRO
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro Sada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Dei Principati, n. 57
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 novembre 2025 e da scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., , premesso: a) di avere locato, Parte_1
in data 5 aprile 2011, un appartamento, sito al piano terra, in Salerno alla , di CP_1
proprietà del , b) che l'appartamento presentava fenomeni CP_1 Controparte_1
di infiltrazioni di acqua, che, da un lato, rendevano insalubre lo stesso, e, dall'altro, non consentivano una corretta fruizione del bene locato, di talchè si era proposto, innanzi al
Tribunale di Salerno, ricorso per accertamento tecnico preventivo, rubricato al N.RG
10325/2018; c) che, dalla relazione elaborata dal Ctu nominato in sede di ATP. emergeva che l'immobile locato aveva problematiche infiltrative, dovute ad umidità da risalita per capillarità. I danni causati dall'umidità nell'appartamento erano quantificati in euro 2.550,
con costi di ripristino per € 1900; d) che avendo l'immobile una superficie di soli 38 mq, per essere composto da un vano soggiorno/letto, una cucina ed un bagno, ed un piccolo ingresso/disimpegno ed essendo i fenomeni infiltrativi localizzati nella quasi totalità
dell'appartamento, risultava compromessa la normale fruibilità del bene stesso, nonché il grave danno alla salute.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
al fine di: 1) accertare che l'immobile locato presentava infiltrazioni di natura
[...]
tali da pregiudicare e ridurre in maniera consistente la normale fruibilità da parte della
2 conduttrice, per cause ad essa estranee;
2) riconoscere che le infiltrazioni de quibus, aventi carattere di straordinarietà, dovevano essere immediatamente eliminate con costi a carico del convenuto;
3) riconoscere, in favore della conduttrice, una riduzione del CP_1
canone di locazione almeno del 70%, a far data dalla comunicazione delle infiltrazioni da parte della conduttrice (6.6.2018) al locatore e fino alla risoluzione delle problematiche di umidità, con eventuale rimborso di somme già versate dalla stessa per canoni di locazione;
4) riconoscere, in favore della conduttrice, la somma di € 5.000 a titolo di risarcimento danni,
per danno alla salute conseguenziale alla esposizione ai fenomeni infiltrativi, salva diversa valutazione, maggiore o minore a seguito di ctu, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice designato;
5) riconoscere, in favore della conduttrice, la somma di € 5.000 per danni ai beni mobili di proprietà della conduttrice, irrimediabilmente compromessi dalle infiltrazioni in essere nell'immobile locato;
6) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite, accessori e 15% come per legge anche per la fase dell'ATP.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il
[...]
– in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del rito ex art. 702bis cod. proc. civ., atteso il carattere locatizio della controversia, e del procedimento ex art. 696bis cod. proc. civ.,
nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente sia in relazione all'an (essendo la conduttrice consapevole dello stato dell'immobile in ragione del quale aveva usufruito di un canone di locazione ridotto ed avendo la stessa aggravato i fenomeni di umidità mediante l'utilizzazione di vernice non traspirante e l'apposizione sul pavimento originario di un nuovo pavimento in laminato non correttamente posizionato e sconnesso in più parti) che al quantum (attesa l'eccessività dei danni lamentati).
3 Instava conclusivamente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702bis cod.
proc. civ. e di quello ex art. 696bis cod. proc. civ.. Nel merito, chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda attrice con conseguente rigetto della stessa ovvero, in subordine, dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227, primo comma, cod.
civ., secondo la quota da stabilirsi in corso di causa, con vittoria delle spese di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, disposto il mutamento del rito sommario in rito speciale locatizio, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. con termine alle parti di termine per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, assegnato termine per la proposizione della domanda di mediazione, disposta ed espletata ctu tecnica, all'udienza di discussione del 25 novembre
2025 la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori costituiti, del dispositivo della sentenza con riserva di successivo deposito della motivazione.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ottemperato all'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo del 19 aprile 2021 nel procedimento di mediazione n. 177/2021 depositato telematicamente da parte ricorrente in data 11 giugno 2021).
Deve poi dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna del convenuto all'eliminazione delle CP_1
infiltrazioni ed alla riduzione di canoni di locazione, atteso il rilascio, nelle more del presente giudizio, dell'immobile a seguito di ordinanza di convalida di sfratto per morosità resa in altro giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno.
Quanto alla domanda di risarcimento danni causati dall'umidità nell'appartamento, pure formulata dalla ricorrente, ritiene il Tribunale di aderire alla quantificazione degli stessi in €
2.500,00, “importo corrispondente al costo dell'intervento necessario per ovviare ai
4 deterioramenti riscontrati a prescindere dai rimedi necessari per impedire il ripetersi delle condizioni di degrado”, operata in sede di ATP (cfr. pag. 18), rigettandosi le ulteriori richieste di risarcimento siccome non suffragate da idoneo riscontro probatorio ed atteso il concorso della danneggiata nella causazione dell'evento determinata dall'utilizzazione di materiali inadeguati alle condizioni dell'immobile, come rilevato sia in sede di ATP che di ctu. Detto concorso determina anche il rigetto della domanda di riduzione dei canoni antecedentemente alla risoluzione contrattuale e di conseguente restituzione delle somme versate in eccedenza, pure formulata dalla ricorrente.
Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il parziale rigetto della domanda di parte ricorrente) con condanna del convenuto al rimborso degli CP_1
onorari di difesa in favore della ricorrente della rimanente parte del 50% nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del
13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da € 5.200,01 ad € 26.000,00 – parametri medi –
Fase di Studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase Istruttoria/Trattazione: €
1.680,00; Fase Decisionale: € 1.701,00 – Totali: € 5.077,00: 2= € 2.538,50).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 11071/2019 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
5 1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna del convenuto all'eliminazione delle infiltrazioni CP_1
ed alla riduzione di canoni di locazione;
2) CONDANNA il convenuto al risarcimento dei danni nei limiti di cui in CP_1
motivazione quantificati in € 2.550,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) RIGETTA le ulteriori richieste di risarcimento danni formulate dall'attrice;
4) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle CP_1
spese di giudizio, liquidate in detta misura complessivamente in € 2.698,50, di cui € 160,00
per esborsi ed € 2.538,50 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e Cassa come per legge;
5) PONE le spese di ctu a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà
ciascuno.
Riserva giorni 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6