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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 832/2025, promossa da:
(Esine, 28.5.2000), Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NEGRI GIANMARCO PARTE ATTRICE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA INTERVENUTA
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/11 )
1. Con atto citazione del 28.1.25, parte attrice – non coniugata e senza figli – ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nei registri dello stato civile.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che non si è costituita in giudizio.
2. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:
i) relazione psicologica dell'istituto Auxologico di Milano (doc. 5), del 10.6.2024, in cui si legge:
«In base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici e delle valutazioni testali effettuate:
- è possibile formulare pienamente una diagnosi di “incongruenza di genere”
- è possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano: rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto;
inficiare la capacità della perizianda di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso;
[…]
- la perizianda comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transazione di genere, incluso il carattere radicale e irreversibile;
[…] Non si segnalano elementi ostativi sul piano piscologico all'intervento di vaginoplastica nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che la sig.ra si attribuisce e del suo diritto Parte_1
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all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta – ogni giorno della sua vita – per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali» (pp. 3-4); ii) certificato relativo alla terapia ormonale, rilasciato dal dipartimento di medicina endocrino- Per metabolica dell'istituto Auxologico di Milano (doc. 6), in cui si attesta che « è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo. […] Il trattamento ormonale viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con l'età del soggetto. I valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione grazie all'attuale trattamento in corso» (p. 4).
All'udienza del 1.7.25, parte attrice ha inoltre dichiarato: «Sono contentissima di essere arrivata qui e di chiudere Per questo percorso. Ho iniziato la terapia dal 2023. Non sono sposata e non ho figli. Vorrei essere chiamata .
La causa è stata rimessa al Collegio senza ulteriori termini per atti conclusivi.
3. Giova premettere che la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che: «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, i documenti in atti consentono di affermare che i caratteri della parte attrice siano di tipo femminile, sicché sussiste la condizione richiesta dalla legge per ordinare l'immediata rettificazione delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è ormai definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte istante è connotato da serietà e univocità.
3.1. Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4,
D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione prevede un regime autorizzativo che si appalesa «irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo” funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4 del D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, «le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso» (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile, con decorrenza immediata e a prescindere dall'intervento.
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4. Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta altresì la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985). Nessuna norma impone peraltro l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna infatti l'assunzione di una nuova identità, che fisiologicamente si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente. Per_ Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto l'assegnazione del nome , con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali (cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328). La richiesta pertanto può essere senz'altro accolta.
5. Stante l'oggetto del giudizio e l'assenza di soccombenza in senso proprio, nulla va disposto circa le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda:
1. attribuisce a il sesso femminile;
Parte_1
2. attribuisce a il nuovo nome Parte_1 Parte_2
3. dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 5, D.Lgs. 150/2011, la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], ordinando che “ sia sostituito con Parte_1 Parte_1
“ e, ove ricorra, “sesso maschile” con “sesso femminile”; Parte_2
4. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza costituzionale n. 143/2024;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Prestine-Bienno-BS, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 1, parte I, serie A, anno 2000);
6. nulla sulle spese di lite.
Brescia, 10/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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