Sentenza 23 febbraio 2022
Sentenza 27 aprile 2022
Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 26 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02015/2025REG.PROV.COLL.
N. 06507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6507 del 2022, proposto da RA MI, OD GR e RA NE in proprio e in qualità di eredi di RA LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas Gruppo FS Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la DE (Sezione seconda) n. 282 del 27 aprile 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Gruppo FS Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori OD GR, RA NE e RA MI, eredi del sig. RA LO, hanno riassunto dinanzi al T.a.r. per la DE il giudizio inizialmente instaurato davanti al Tribunale civile di AG (conclusosi con sentenza n. 2356 del 15 luglio 2015 di declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo) per la condanna dell’NA al risarcimento di tutti i danni subiti dal loro de cuius a causa dell’illegittima occupazione dei suoi terreni - allora coltivati ad albicoccheto, peraltro “in situazione di massima produzione” – avvenuta a seguito di altri espropri, in forza del provvedimento n. 694 del Ministero dei lavori pubblici del 14 maggio 1991 e del successivo decreto del Prefetto di Nuoro dell’11 luglio 1991 che autorizzavano l’occupazione d’urgenza di alcuni fondi in agro di Tortolì, per la realizzazione di un’opera stradale denominata “Orientale Sarda” nell’ambito di una procedura mai conclusasi con decreto di esproprio.
2. Con la sentenza n. 282 del 27 aprile 2022 il T.a.r. per la DE ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. Gli originari ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia sotto numerosi profili.
4. Si è costituita in giudizio l’NA, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
5. Con ordinanza n. 468/2024 è stata disposta una verificazione al fine di ricostruire “la successione temporale e la precisa consistenza degli espropri che hanno riguardato i fondi originariamente appartenenti al sig. RA LO (detto Paolino), siti in agro di Tortolì, con particolare riguardo a quello posto dai ricorrenti alla base del ricorso di primo grado, eseguito in forza del provvedimento n. 694 del Ministero dei lavori pubblici del 14 maggio 1991 e del successivo decreto del Prefetto di Nuoro dell’11 luglio 1991” e “la cronistoria dei frazionamenti e la successione dei pagamenti effettuati dall’Amministrazione nel corso di tali procedimenti”.
6. In data 31 luglio 2024 il verificatore ha depositato la sua relazione.
7. Con memoria del 4 ottobre 2024 gli appellanti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.
8. All’udienza pubblica del 7 novembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Nella sentenza appellata il T.a.r. per la DE, sulla base della documentazione amministrativa e contabile depositata in giudizio, relativa all’avvenuta acquisizione da parte dell’Amministrazione dei terreni del sig. LO RA e al pagamento dei corrispettivi, anche in esecuzione di alcune sentenze del giudice ordinario (Tribunale di AG n. 1098 del 20 marzo 2003 e Corte di appello di AG n. 140 del 16 marzo 2010) ha ritenuto che, avendo il dante causa dei ricorrenti già chiesto ed ottenuto l’integrale risarcimento del danno patito a causa dell’espropriazione subita, con formazione del giudicato sul punto, questi ultimi non potessero avanzare in giudizio ulteriori pretese risarcitorie, che risultavano loro definitivamente “precluse”, in quanto proposte in violazione del principio ne bis in idem .
10. Avverso la decisione di rigetto del ricorso di primo grado gli odierni appellanti hanno sostenuto, in via preliminare, che le espropriazioni avviate sui terreni del sig. LO RA siti in agro di Tortolì fossero non una, ma “tre, la prima relativa al foglio 14 mappali 33 e 39, di cui al decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro in data 8 febbraio1980, la seconda disposta con decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro in data 11 luglio 1991, … quella in esame, per cui (era)…stato avviato il presente giudizio (e) la terza, mai conclusa/abbandonata, disposta con decreto prefettizio 15335 del 30.04.2004” e che i pagamenti ricevuti dal de cuius (così come le sentenze del Tribunale civile di AG e della Corte d’appello di AG) fossero riferiti tutti “solo ed esclusivamente” alla prima di tali vicende espropriative (risalente, come detto, al 1980) relativa agli attuali mappali 33/b e 39/b, ormai definita, cosicché su di essa “non pende(sse) e non (fosse)…più (dopo il 2010) stata presentata ulteriore domanda o avviata azione”.
11. La seconda espropriazione, “avviata con decreto del Prefetto di Nuoro in data 11 luglio 1991, (costituiva, invece) l’oggetto della richiesta risarcitoria di cui al giudizio (iniziato) davanti al Tribunale di AG RG 6180/2008, definito con la sentenza 2356/2015 che (aveva)…declinato la giurisdizione”, proseguito, successivamente, davanti al T.a.r. DE e conclusosi in primo grado con la sentenza appellata. Al riguardo gli appellanti hanno sostenuto che “con riferimento a questa espropriazione, NA non (fosse)…mai stata condannata a liquidare alcunché” e “non (fosse)… mai stata avanzata alcuna richiesta o ulteriore azione legale” ad eccezione di quella al centro del presente giudizio, ipotizzando che all’origine della “ involontaria confusione del giudice di primo grado” – che aveva condotto il T.a.r. a rigettare la loro domanda per l’esistenza del giudicato e in applicazione del principio del ne bis in idem - ci fosse “il fatto che entrambe le espropriazioni (attenessero)…a due grandi mappali che erano di proprietà del sig. RA, i mappali 33 e 39 di cui al foglio 14, ma relativamente a parti differenti degli stessi”.
12. Alla luce di tale circostanza, gli originari ricorrenti, producendo una relazione di parte contenente la cronistoria dei frazionamenti avvenuti per gli espropri sul fondo agricolo di proprietà del sig. RA LO (detto Paolino) e richiamando anche una nota dell’NA (prot. CDG 0118822-P del 10.09.2008) in cui l’ente avrebbe confermato l’esecuzione di varie successive procedure espropriative riguardanti porzioni distinte dei loro terreni, hanno dedotto che le richieste risarcitorie fatte valere nel presente giudizio, fossero relative, appunto, alla seconda procedura espropriativa e agli attuali mappali 263, 264 e 265 del foglio 14, per la cui occupazione non era stato in realtà effettuato alcun versamento.
13. Per la esatta ricostruzione delle complesse vicende espropriative che hanno interessato i luoghi di causa è stata, come detto, disposta nel presente giudizio di appello una verificazione che, all’esito di un esame approfondito ed attento di tutti gli elementi di causa emergenti dalla documentazione a disposizione (talvolta di difficile lettura e alquanto lacunosa), è giunta ad accertare che i terreni di parte appellante sono stati effettivamente interessati da tre distinte procedure espropriative secondo la seguente successione temporale (come illustrato dal verificatore alle pagine 12 e 48 della relazione):
“a) la prima procedura espropriativa è stata attivata nell’ambito dei lavori di costruzione della variante di Tortolì approvati con D.M. n. 14925/C 167 del 08.02.1979; la procedura è stata portata a compimento con il Decreto di esproprio n. 1645/1^ del 27.04.1990 del Prefetto di Nuoro” e ha riguardato “una superficie complessiva pari a 8930 mq siti nel Comune di Tortolì – ditta RA LO foglio 14, mappale 33 sub b) superficie 3830 mq; foglio 14 mappale 39 sub b) superficie 5100 mq”;
“b) la seconda procedura espropriativa è stata attivata nell’ambito dei lavori di completamento della variante di Tortolì, il cui progetto di variante è stato approvato con provvedimento n. 694 del 14.05.1991 del Ministero dei lavori pubblici; la procedura è stata portata a compimento con il Decreto di esproprio n. 15335 del 30.04.2004 del Capo Compartimento NA”, implicando l’espropriazione di una superficie pari a 8501 mq così individuati nel Catasto del Comune di Tortolì: foglio 14 mappale 263, superficie 3094 mq; foglio 14, mappale 264 superficie 788 mq; foglio 14, mappale 265, superficie 4619 mq;
“c) la terza procedura espropriativa è stata attivata nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova SS 125 – tronco Tertenia-Tortolì 4° Lotto 2° Stralcio, il cui progetto è stato approvato con Provvedimento NA n. 1244 del 28.05.2002, citato nel Decreto di occupazione d’urgenza, n. 1300/Sett 1° del 04.12.2002, del Prefetto della Provincia di Nuoro; la procedura di esproprio non è stata portata a compimento. L’NA ha prodotto i verbali di restituzione (datati settembre 2011) delle particelle nn. 496, 254 e 420 del Foglio 14 del Comune di Tortolì, già oggetto dei verbali di occupazione e immissione in possesso (datati febbraio 2003) (Allegato n. 4)”.
14. Alla luce delle predette risultanze la domanda degli originari ricorrenti - che hanno richiesto il risarcimento dell’occupazione illegittima e di tutti gli altri danni subiti specificamente per effetto della “ seconda” procedura - non può essere accolta, anche se per motivazioni in parte diverse da quelle poste dal T.a.r. alla base della pronuncia impugnata. La richiesta risarcitoria avanzata risulta, in verità, infondata non in forza degli effetti dei precedenti giudicati e, dunque, in applicazione del principio del ne bis in idem , quanto piuttosto perché relativa a posizioni giuridiche ormai consolidate in virtù di provvedimenti amministrativi che hanno definitivamente concluso la procedura in esame e che sono divenuti ormai inoppugnabili, non essendo mai stati contestati.
15. Se effettivamente il primo esproprio ha interessato i mappali 33 sub b) e 39 sub b) del foglio 14 (ora costituiti dai mappali 415 e 416 del medesimo foglio 14), a tale procedimento, conclusosi con decreto del 27 aprile 1990, si riferiscono: a) la quietanza della Tesoreria dello Stato n. 201 del 4 aprile 1990 per lire 13.395.000 per i “ lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di Tortolì”, b) il mandato di pagamento n. 812 del 6 giugno 2000 da NA in favore di RA LO per lire 235.740.225; c) il mandato di pagamento n. 1223 del 25 agosto 2003 da NA a favore di RA LO per € 138743,23. Tale primo procedimento espropriativo - a differenza di quanto sostenuto dagli odierni appellanti- non è, però, il solo ad essersi concluso con regolare decreto di esproprio. Dagli accertamenti esperiti dal verificatore, la suddetta seconda procedura, che ha pacificamente riguardato gli attuali mappali n. 263, 264 e 265 (cfr. pag. 52 della relazione del verificatore), risulta, infatti, essere regolarmente terminata con l’emissione del decreto di esproprio del 30 aprile 2004, in alcun modo impugnato dagli originari ricorrenti. A questo procedimento si riferisce anche uno dei pagamenti effettuati dall’Amministrazione a titolo di indennità per i terreni espropriati - indicato dal verificatore al n. 3 di pag. 43 della sua relazione come “quietanza della Tesoreria provinciale dello Stato di AG n. 40 del 17.04.2003” e relativo all’importo di € 11.840,52 per un’area di superficie totale di 00.85.01, conseguente, evidentemente, ad una stima dell’indennità che risulta anch’essa non aver costituito oggetto di opposizione delle parti interessate nelle sedi competenti.
16. Da qui l’impossibilità per gli odierni appellanti di contestare nel presente giudizio, a così rilevante distanza di tempo, gli esiti di un’espropriazione legittimamente conclusa con un decreto di esproprio, in relazione alla quale non appaiono ipotizzabili alcuna occupazione illegittima né altre poste indennitarie suscettibili di risarcimento al di fuori e al di là dei provvedimenti definitivi adottati dall’Amministrazione, come detto, non tempestivamente impugnati.
17. Quanto al terzo intervento - non oggetto, in realtà di alcuna richiesta da parte degli originari ricorrenti - può aggiungersi, per completezza, che il verificatore nella sua relazione ha ricostruito anche tale procedura attraverso “l’atto di avviso di immissione in possesso notificato dall’Ente nazionale per le strade alla ditta RA LO con riferimento ai lavori di costruzione della strada statale n. 125 Nuova Orientale Sarda – Tronco Tertenia- Tortolì” , in cui si fa espresso riferimento al decreto del Prefetto di Nuoro n. 1300/sett. 1° del 4 dicembre 2002 con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza di ulteriori particelle, diverse da quelle interessate dai precedenti procedimenti, corrispondenti ai mappali 420, 254 e 496. Tale procedura, però, come anticipato non è stata mai portata a compimento dall’Amministrazione con l’adozione di un formale decreto di esproprio ed anzi, secondo quanto illustrato dal CTP dell’NA nel corso della verificazione, risulta essersi conclusa con la restituzione dei relativi mappali ai proprietari.
18. In conclusione, per le argomentazioni che precedono e per l’infondatezza - in base all’inoppugnabilità del decreto di esproprio e della stima dell’indennità recata dalla quietanza n. 40/2003 - del ricorso di primo grado, l’appello deve essere rigettato, con conferma della pronuncia del T.a.r., anche se in base ad una motivazione in parte diversa.
19. Per la particolarità e la complessità della controversia le spese di lite del presente grado di appello possono essere, in ogni caso, compensate, mentre le spese di verificazione, liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico degli appellanti secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di appello.
Pone in via definitiva le spese di verificazione, liquidate in separato provvedimento, a carico degli appellanti OD GR, RA NE e RA MI, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO