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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/09/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2541/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento della condizione di inabile totale al lavoro alla data del decesso della madre e, conseguentemente, per la condanna dell' convenuto alla corresponsione del CP_1 beneficio della pensione di reversibilità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare che il ricorrente Sig. , fosse a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, Parte_1 deve essere riconosciuto inabile in modo assolto e permanente al lavoro alla data, ovvero prima della morte dei dante causa, Sig.ra ; B) Condannare l Parte_2 Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante, alla
[...]
1 corresponsione in favore del ricorrente, Sig. della pensione di reversibilità della Parte_1 madre, Sig.ra a far data dalla morte del dante causa, Sig.ra , Parte_2 Parte_2 avvenuta in data 27.11.2022, con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- ai nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che « il signor Parte_1 risulta essere affetto da: Cardiopatia I classe NYHA. Diabete mellito OBESITA' CRISI CONVULSIVE RICORRENTI DEMENZA DEPRESSIONE MAGGIORE. Visto il riscontro patologico del periziando possiamo affermare che i distretti interessati sono l'apparato psichico e il sistema nervoso centrale. Per quanto riguarda l'apparato psichico il periziando mostrava agitazione nervosismo riferiva disturbi del sonno inoltre manifestava pensieri di suicidio tale patologia va applicato il COD2210(80%) in più il periziando era disorientato nel tempo e nello spazio poco collaborante agitato il tutto avvalorato dalla certificazione psichiatrica
2 datata 29/07/2025: grave demenza con MMSE 15 a tale patologia va applicato il COD1003(100%) inoltre il periziando è soggetto a crisi convulsi generalizzata da sindrome soggettiva dei cranio traumatizzati menomazione già accertata dall nel 2015 e confermata dalla certificazione CP_2 psichiatrica datata 29/07/2025 a tale patologia va applicato il COD2003(100%). Per quanto sopra detto ritengo che al signor è persona inabile al lavoro e si trova nell'assoluta e Parte_1 permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa percentuale 100% dalla morte della madre avvenuta il 27/11/2022.»
7. Stante la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i benefici previsti dalla legge, necessari a ottenere il beneficio richiesto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1 la pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal 1°.1.2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 20.12.2022;
- condanna in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati con la predetta decorrenza di legge, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre CP_1 accessori di legge, in favore del procuratore avv. Giuseppe Stuppia, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 10.09.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Dante Alighieri presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento della condizione di inabile totale al lavoro alla data del decesso della madre e, conseguentemente, per la condanna dell' convenuto alla corresponsione del CP_1 beneficio della pensione di reversibilità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare che il ricorrente Sig. , fosse a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, Parte_1 deve essere riconosciuto inabile in modo assolto e permanente al lavoro alla data, ovvero prima della morte dei dante causa, Sig.ra ; B) Condannare l Parte_2 Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante, alla
[...]
1 corresponsione in favore del ricorrente, Sig. della pensione di reversibilità della Parte_1 madre, Sig.ra a far data dalla morte del dante causa, Sig.ra , Parte_2 Parte_2 avvenuta in data 27.11.2022, con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- ai nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che « il signor Parte_1 risulta essere affetto da: Cardiopatia I classe NYHA. Diabete mellito OBESITA' CRISI CONVULSIVE RICORRENTI DEMENZA DEPRESSIONE MAGGIORE. Visto il riscontro patologico del periziando possiamo affermare che i distretti interessati sono l'apparato psichico e il sistema nervoso centrale. Per quanto riguarda l'apparato psichico il periziando mostrava agitazione nervosismo riferiva disturbi del sonno inoltre manifestava pensieri di suicidio tale patologia va applicato il COD2210(80%) in più il periziando era disorientato nel tempo e nello spazio poco collaborante agitato il tutto avvalorato dalla certificazione psichiatrica
2 datata 29/07/2025: grave demenza con MMSE 15 a tale patologia va applicato il COD1003(100%) inoltre il periziando è soggetto a crisi convulsi generalizzata da sindrome soggettiva dei cranio traumatizzati menomazione già accertata dall nel 2015 e confermata dalla certificazione CP_2 psichiatrica datata 29/07/2025 a tale patologia va applicato il COD2003(100%). Per quanto sopra detto ritengo che al signor è persona inabile al lavoro e si trova nell'assoluta e Parte_1 permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa percentuale 100% dalla morte della madre avvenuta il 27/11/2022.»
7. Stante la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i benefici previsti dalla legge, necessari a ottenere il beneficio richiesto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1 la pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal 1°.1.2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 20.12.2022;
- condanna in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati con la predetta decorrenza di legge, oltre interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre CP_1 accessori di legge, in favore del procuratore avv. Giuseppe Stuppia, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 10.09.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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