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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia
Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa da:
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio degli avv. Peter Cesare Ugolini e Rossella Di Tullio, rappresentanti e difensori come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE Contro
cf. CP C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Serra n. 104, presso lo studio dell'avv. Marcella lombardo, rappresentante e difensore come da procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. - proprietario dell'immobile sito in via Parte_1
Placido Martini n 15 concesso in comodato ad uso commerciale alla moglie sig.
con atto registrato del 21.6.19- ha chiesto dichiararsi la risoluzione del CP contratto dal recesso del 6/9/23 con ordine alla resistente della restituzione del bene ovvero dichiarare il suo diritto di subentrare nel contratto di locazione, ordinando alla stessa di corrispondergli un importo pari ai canoni di locazione percepiti dalla decorrenza della risoluzione del contratto fino alla restituzione del bene.
Ha dedotto a sostegno della domanda in particolare che: aveva concesso la moglie dell'immobile con contratto a tempo indeterminato e decorrenza dal 1/6/2019; la sig. aveva concesso in locazione detto immobile alla Associazione CP
Culturale Virgilio per un canone mensile di euro 1600; in data 6/9/23 aveva comunicato alla moglie recesso, stante la sopravvenuta necessità di disporre del bene per esigenze economiche a seguito della cessazione della convivenza matrimoniale e del rifiuto della moglie di dare seguito agli accordi presi in sede di separazione.
1 2
Ha chiesto dunque la risoluzione ex art 1810 cc, ritenendo il comodato concluso a tempo indeterminato con possibilità di recesso in qualsiasi momento, posto che la locazione era stata stipulata per 6 anni e poteva essere rinnovata sine die, con rinuncia ex art. 2 da parte della locatrice a negare il rinnovo pertanto con potenziale durata sino al 2032. Ha inoltre richiamato anche l'urgente e impreveduto bisogno ex art 1809 cc, atteso che dopo la separazione aveva lasciato la casa coniugale di via degli
Scipioni n. 135 di proprietà della consorte ed era andato in affitto in un altro appartamento pagando euro 1500 al mese, senza che la controparte gli avesse ceduto il 100% delle quote della società di cui era titolare socio unico e proprietaria di due immobili alle Azzorre del valore di euro 450.000,00 nonché senza avere ricevuto la piena proprietà di via Bezzecca del valore di euro 650.000 e dell'immobile di piazza Carlo Mazzaresi produttivo di €1.200,00 come da accordi.
Si è costituita la sig. resistendo, deducendo l'inapplicabilità della CP disciplina di cui all'art 1810 cc atteso che nel contratto di comodato era prevista la possibilità del comodatario di concedere a terzi il godimento dell'immobile e della clausola di durata della locazione;
inoltre il ricorrente era proprietario di altri beni nonché percepiva la rendita da locazione dell'immobile di via Bezzecca, e le determinazioni di cui sopra era volte a regolare i loro con rapporti patrimoniali;
anche fini dell'applicazione dell'articolo 1809 non sussisteva il bisogno urgente ed impreveduto del comandante, avendo questi la disponibilità di altri beni ed essendo pendente separazione dinanzi al tribunale di Roma competente anche alla valutazione della ripartizione degli stessi, ove peraltro riconosciuta l'indipendenza economica di ciascun coniuge.
Ha chiesto dunque respingerti la domanda.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine decisa all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Nel merito la domanda è fondata ni termini che seguono.
Secondo la definizione legislativa contenuta nell'art. 1803 c.c., il comodato è un contratto essenzialmente gratuito: esso realizza l'attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui. Anche la disciplina dell'obbligazione di restituzione del comodatario risente del carattere gratuito del contratto. A norma dell'art. 1809 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa: tale prestazione diviene esigibile alla scadenza del termine espressamente convenuto o, in mancanza, quando egli se ne sia servito in conformità del contratto. Se, però, nel periodo che precede la scadenza o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno della stessa per il comodante, questi può esigerne l'immediata restituzione recedendo dal contratto. La previsione di una giusta causa alla quale viene subordinata la legittimità del recesso vale a riaffermare la centralità del termine e la stessa natura di contratto di durata del comodato. Il carattere fiduciario che connota il negozio - fondato sull' “intuitu personae” - inoltre fa sì
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che, in caso di morte del comodatario, i suoi eredi siano tenuti a restituire immediatamente la cosa al comodante (art. 1811 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. invece, quando il termine di restituzione non è stato convenuto dalle parti e non può desumersi dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario - prescindendo dai sopracitati giusti motivi - è tenuto a restituirla non appena il comodante gliene faccia richiesta. È questa, la figura del cd. comodato precario, caratterizzata da una libera facoltà di recesso unilaterale del rapporto riconosciuta in capo al comodante.
Orbene ciò premesso, è documentalmente provato che le parti abbiano concluso in data 4.6.19 un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile di Via Placido Martini 15, di proprietà del sig. e concesso alla moglie sig. , Parte_2 CP
a titolo gratuito ad uso commerciale.
Invero dal tenore del negozio emerge come esso sia stato stipulato a tempo indeterminato (art 2) e che comunque dovesse essere restituito in caso di sopravvenuta ed urgente necessità del comodante.
Ora seppur vero che questa seconda condizione integrerebbe i requisiti di cui all'art 1809 cc, non di meno la qualifica della indeterminatezza temporale del contratto ne caratterizza l'assoluta precarietà e legittima la richiesta di rilascio ad nutum ex art 1810 cc. D'altronde la previsione pattizia (art 4) di concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile trattenendo per se le eventuali somme oggetto di concessione, non è idonea ex sé a mutare la durata del comodato nè la locazione sottostante stipulata dal comodatario in attuazione di tale facoltà ed il relativo termine ivi normativamente previsto può incidere de relato modificando la previsione sine die del comodato facendolo coincidere con la durata della contratto di locazione (peraltro senza limiti vd infra).
In sostanza nel caso di specie il comodato assume dei caratteri di liberalità nei confronti della ex coniuge, con diritto di quest'ultima di servizi del bene per una propria attività o locarlo a terzi- come avvenuto- ma comunque senza fissazione di un limite temporale ab origine derivandone perciò la facoltà del comodante di richiederne la restituzione in ogni momento. (all. 1 ric.).
Né può dirsi che dalle caratteristiche della res possa derivarsi un termine implicito sicuro derivante dall'uso della stessa, come ad esempio nei depositi per la raccolta di una produzione agricola, giacchè “l'apposizione di un limite temporale non può ravvisarsi nella circostanza che nell'immobile si svolga una determinata attività commerciale o di altro tipo per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile” (Cass.n.22309/20). Sul punto il contratto di locazione sottostante -concluso dalla convenuta comodataria- richiama espressamente gli art. 27/28 L 392/78, con cui il legislatore ha fissato un termine minimo di durata della locazione senza stabilire tuttavia alcun limite massimo alla sua rinnovazione e/o prosecuzione. (all.3 ric.). Oltre a ciò il locatore ha rinunziato alla all'esercizio di negare il rinnovo della locazione dei primi 6 anni, mentre il conduttore ha facoltà di recesso anticipato. Ne consegue che “il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo”.
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In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (Cass. civ., Sez. 3, n. 15877/2013, nonché, in precedenza, Cass. civ., Sez. Un. n. 3168/2011).
Diversamente opinando la destinazione di uso deriverebbe dalla volontà del comodatario, il quale esproprierebbe il proprietario snaturando la causa del contratto di comodato, poiché condurrebbe alla ragionevole conclusione che qualunque comodato di immobili destinati ad attività che si svolgono sine die sarebbe pure esso sine die.
Deve dunque ritenersi legittima la risoluzione del comodato comunicata con il recesso del 6.9.23.
Per l'effetto - non potendo disporsi la restituzione del bene richiesta in via principale giacchè occupato e la relativa liberazione inopponibile al terzo/conduttore in quanto facoltà prevista pattiziamente- deve dichiararsi il diritto del sig. a subentrare nel contratto di locazione registrato in data 3.3.20 Parte_1 per cui è causa come locatore in luogo della sig. come da domanda CP subordinata.
Con riferimento alla richiesta di corresponsione dei canoni dal recesso, la convenuta deve essere condannata al pagamento di €1.800,00 al mese decorrere dalla mensilità di settembre 2019 -quando comunicato legittimamente il recesso- come da canoni stabiliti nella locazione sino al subentro nel contratto come sopra.
Spese secondo soccombenza.
.
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
-in accoglimento della domanda dichiara la risoluzione del contratto di comodato sottoscritto tra le parti ed il diritto di a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione del 3.3.20 come locatore;
-per l'effetto condanna al versamento di €1.800,00 in favore CP di dal mese di settembre 2019 sino al subentro Parte_1 dell'attore nel contratto di locazione, come da motivazione;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, che si liquidano in €2.500,00 per compensi ed €240,00 Parte_1 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma 13.2.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione V Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lavinia
Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa da:
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio degli avv. Peter Cesare Ugolini e Rossella Di Tullio, rappresentanti e difensori come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE Contro
cf. CP C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Serra n. 104, presso lo studio dell'avv. Marcella lombardo, rappresentante e difensore come da procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. - proprietario dell'immobile sito in via Parte_1
Placido Martini n 15 concesso in comodato ad uso commerciale alla moglie sig.
con atto registrato del 21.6.19- ha chiesto dichiararsi la risoluzione del CP contratto dal recesso del 6/9/23 con ordine alla resistente della restituzione del bene ovvero dichiarare il suo diritto di subentrare nel contratto di locazione, ordinando alla stessa di corrispondergli un importo pari ai canoni di locazione percepiti dalla decorrenza della risoluzione del contratto fino alla restituzione del bene.
Ha dedotto a sostegno della domanda in particolare che: aveva concesso la moglie dell'immobile con contratto a tempo indeterminato e decorrenza dal 1/6/2019; la sig. aveva concesso in locazione detto immobile alla Associazione CP
Culturale Virgilio per un canone mensile di euro 1600; in data 6/9/23 aveva comunicato alla moglie recesso, stante la sopravvenuta necessità di disporre del bene per esigenze economiche a seguito della cessazione della convivenza matrimoniale e del rifiuto della moglie di dare seguito agli accordi presi in sede di separazione.
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Ha chiesto dunque la risoluzione ex art 1810 cc, ritenendo il comodato concluso a tempo indeterminato con possibilità di recesso in qualsiasi momento, posto che la locazione era stata stipulata per 6 anni e poteva essere rinnovata sine die, con rinuncia ex art. 2 da parte della locatrice a negare il rinnovo pertanto con potenziale durata sino al 2032. Ha inoltre richiamato anche l'urgente e impreveduto bisogno ex art 1809 cc, atteso che dopo la separazione aveva lasciato la casa coniugale di via degli
Scipioni n. 135 di proprietà della consorte ed era andato in affitto in un altro appartamento pagando euro 1500 al mese, senza che la controparte gli avesse ceduto il 100% delle quote della società di cui era titolare socio unico e proprietaria di due immobili alle Azzorre del valore di euro 450.000,00 nonché senza avere ricevuto la piena proprietà di via Bezzecca del valore di euro 650.000 e dell'immobile di piazza Carlo Mazzaresi produttivo di €1.200,00 come da accordi.
Si è costituita la sig. resistendo, deducendo l'inapplicabilità della CP disciplina di cui all'art 1810 cc atteso che nel contratto di comodato era prevista la possibilità del comodatario di concedere a terzi il godimento dell'immobile e della clausola di durata della locazione;
inoltre il ricorrente era proprietario di altri beni nonché percepiva la rendita da locazione dell'immobile di via Bezzecca, e le determinazioni di cui sopra era volte a regolare i loro con rapporti patrimoniali;
anche fini dell'applicazione dell'articolo 1809 non sussisteva il bisogno urgente ed impreveduto del comandante, avendo questi la disponibilità di altri beni ed essendo pendente separazione dinanzi al tribunale di Roma competente anche alla valutazione della ripartizione degli stessi, ove peraltro riconosciuta l'indipendenza economica di ciascun coniuge.
Ha chiesto dunque respingerti la domanda.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine decisa all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Nel merito la domanda è fondata ni termini che seguono.
Secondo la definizione legislativa contenuta nell'art. 1803 c.c., il comodato è un contratto essenzialmente gratuito: esso realizza l'attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui. Anche la disciplina dell'obbligazione di restituzione del comodatario risente del carattere gratuito del contratto. A norma dell'art. 1809 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa: tale prestazione diviene esigibile alla scadenza del termine espressamente convenuto o, in mancanza, quando egli se ne sia servito in conformità del contratto. Se, però, nel periodo che precede la scadenza o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno della stessa per il comodante, questi può esigerne l'immediata restituzione recedendo dal contratto. La previsione di una giusta causa alla quale viene subordinata la legittimità del recesso vale a riaffermare la centralità del termine e la stessa natura di contratto di durata del comodato. Il carattere fiduciario che connota il negozio - fondato sull' “intuitu personae” - inoltre fa sì
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che, in caso di morte del comodatario, i suoi eredi siano tenuti a restituire immediatamente la cosa al comodante (art. 1811 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. invece, quando il termine di restituzione non è stato convenuto dalle parti e non può desumersi dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario - prescindendo dai sopracitati giusti motivi - è tenuto a restituirla non appena il comodante gliene faccia richiesta. È questa, la figura del cd. comodato precario, caratterizzata da una libera facoltà di recesso unilaterale del rapporto riconosciuta in capo al comodante.
Orbene ciò premesso, è documentalmente provato che le parti abbiano concluso in data 4.6.19 un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile di Via Placido Martini 15, di proprietà del sig. e concesso alla moglie sig. , Parte_2 CP
a titolo gratuito ad uso commerciale.
Invero dal tenore del negozio emerge come esso sia stato stipulato a tempo indeterminato (art 2) e che comunque dovesse essere restituito in caso di sopravvenuta ed urgente necessità del comodante.
Ora seppur vero che questa seconda condizione integrerebbe i requisiti di cui all'art 1809 cc, non di meno la qualifica della indeterminatezza temporale del contratto ne caratterizza l'assoluta precarietà e legittima la richiesta di rilascio ad nutum ex art 1810 cc. D'altronde la previsione pattizia (art 4) di concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile trattenendo per se le eventuali somme oggetto di concessione, non è idonea ex sé a mutare la durata del comodato nè la locazione sottostante stipulata dal comodatario in attuazione di tale facoltà ed il relativo termine ivi normativamente previsto può incidere de relato modificando la previsione sine die del comodato facendolo coincidere con la durata della contratto di locazione (peraltro senza limiti vd infra).
In sostanza nel caso di specie il comodato assume dei caratteri di liberalità nei confronti della ex coniuge, con diritto di quest'ultima di servizi del bene per una propria attività o locarlo a terzi- come avvenuto- ma comunque senza fissazione di un limite temporale ab origine derivandone perciò la facoltà del comodante di richiederne la restituzione in ogni momento. (all. 1 ric.).
Né può dirsi che dalle caratteristiche della res possa derivarsi un termine implicito sicuro derivante dall'uso della stessa, come ad esempio nei depositi per la raccolta di una produzione agricola, giacchè “l'apposizione di un limite temporale non può ravvisarsi nella circostanza che nell'immobile si svolga una determinata attività commerciale o di altro tipo per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile” (Cass.n.22309/20). Sul punto il contratto di locazione sottostante -concluso dalla convenuta comodataria- richiama espressamente gli art. 27/28 L 392/78, con cui il legislatore ha fissato un termine minimo di durata della locazione senza stabilire tuttavia alcun limite massimo alla sua rinnovazione e/o prosecuzione. (all.3 ric.). Oltre a ciò il locatore ha rinunziato alla all'esercizio di negare il rinnovo della locazione dei primi 6 anni, mentre il conduttore ha facoltà di recesso anticipato. Ne consegue che “il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo”.
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In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (Cass. civ., Sez. 3, n. 15877/2013, nonché, in precedenza, Cass. civ., Sez. Un. n. 3168/2011).
Diversamente opinando la destinazione di uso deriverebbe dalla volontà del comodatario, il quale esproprierebbe il proprietario snaturando la causa del contratto di comodato, poiché condurrebbe alla ragionevole conclusione che qualunque comodato di immobili destinati ad attività che si svolgono sine die sarebbe pure esso sine die.
Deve dunque ritenersi legittima la risoluzione del comodato comunicata con il recesso del 6.9.23.
Per l'effetto - non potendo disporsi la restituzione del bene richiesta in via principale giacchè occupato e la relativa liberazione inopponibile al terzo/conduttore in quanto facoltà prevista pattiziamente- deve dichiararsi il diritto del sig. a subentrare nel contratto di locazione registrato in data 3.3.20 Parte_1 per cui è causa come locatore in luogo della sig. come da domanda CP subordinata.
Con riferimento alla richiesta di corresponsione dei canoni dal recesso, la convenuta deve essere condannata al pagamento di €1.800,00 al mese decorrere dalla mensilità di settembre 2019 -quando comunicato legittimamente il recesso- come da canoni stabiliti nella locazione sino al subentro nel contratto come sopra.
Spese secondo soccombenza.
.
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
-in accoglimento della domanda dichiara la risoluzione del contratto di comodato sottoscritto tra le parti ed il diritto di a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione del 3.3.20 come locatore;
-per l'effetto condanna al versamento di €1.800,00 in favore CP di dal mese di settembre 2019 sino al subentro Parte_1 dell'attore nel contratto di locazione, come da motivazione;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP
, che si liquidano in €2.500,00 per compensi ed €240,00 Parte_1 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma 13.2.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli
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