Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 850
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa, illegittima o inesistente notificazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, disconoscendo la contestazione generica della contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale o decadenza ex art. 25 DPR 602/73

    La Corte ha escluso la prescrizione per le cartelle notificate nel 2022 e 2023. Per la cartella del 2016, ha ritenuto irrilevante la questione essendo già stata impugnata con sentenza passata in giudicato. Per la cartella del 2017, ha considerato la sospensione COVID-19 e la proroga dei termini, ritenendo la notifica dell'intimazione tempestiva.

  • Rigettato
    Nullità per omessa/incerta indicazione della base di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la contestazione fosse generica e non accoglibile, facendo riferimento alla giurisprudenza della Cassazione in materia di motivazione degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 850
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 850
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo