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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9217/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259008589753000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190041624479000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190198470090000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210008456504000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230118251050000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10692/2025 depositato il 30/10/2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720259008589753000, notificatale in data 24.02.2025, dell'importo complessivo di
€ 3.474,90, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento di competenza tributaria e, precisamente:
a) la cartella di pagamento nr. 09720190041624479000, asseritamente notificata in data 28.08.2019, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2016 (€ 433,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 665,94;
b) la cartella di pagamento nr. 09720190198470090000, asseritamente notificata in data 12.02.2020, limitatamente al ruolo per omesso versamento di bollo auto 2017 (€ 570,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 877,79;
c) la cartella di pagamento r. 09720210008456504000, asseritamente notificata in data 30.06.2022, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2018 (€ 570,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 871,88;
d) la cartella di pagamento nr. 09720230118251050000, asseritamente notificata in data 27.06.2023, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2021 (€ 147,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 208,00, per un importo totale complessivo di € 1.720,00.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) che le cartelle suddette erano da ritenersi nulle per l'omessa, illegittima ovvero inesistente loro notificazione, con la conseguenza che l'omissione della notifica dell'atto presupposto costituiva vizio procedurale tale da determinare l'invalidità dell'atto consequenziale notificato;
2) che, quand'anche fosse stata dimostrata la notifica regolare degli atti presupposti, era configurabile la prescrizione triennale (trattandosi di annualità 2016/2017/2018) ovvero la decadenza ex art. 25 DPR 602/73; in particolare, la prescrizione triennale era maturata anche in data successiva dell'asserita (ed indimostrata) notifica delle cartelle de quibus e ciò valeva, in particolare, per i seguenti atti:
2 a) la cartella di pagamento n. 09720190041624479000, asseritamente notificata in data 28/08/2019, la quale risultava, in ogni caso, prescritta, al più tardi, in data 21.02.2023 anche considerando la sospensione COVID;
b) la cartella di pagamento n. 09720190198470090000, asseritamente notificata in data 12.02.2020, la quale risultava, in ogni caso, prescritta, al più tardi, in data 21.08.2023 anche considerando la sospensione COVID;
3) che l'atto impugnato era nullo anche per l'omessa-incerta indicazione della base di calcolo degli interessi, in violazione del principio della necessaria intellegibilità dell'atto di riscossione in forza del quale il contribuente dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere l'iter procedimentale seguito per la quantificazione della somma che gli viene richiesta in pagamento, con conseguente nullità/annullabilità della stessa.
Con le controdeduzioni depositate in data 22.12.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, contestando l'avverso ricorso e deducendo:
1) che, quanto alla cartella di pagamento nr. 09720190041624479000, la contribuente Ricorrente_1
aveva già proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Roma, con giudizio rubricato al n.
14643/2019 di R.G., definito con sentenza nr. 2539, depositata l'8.03.2021 e passata in giudicato (all.
4), con cui era stato dichiarato legittimo l'atto impugnato e, per l'effetto, rigettata l'opposizione;
2) che tutte le cartelle opposte risultano ritualmente notificate mediante consegna direttamente nelle mani della destinataria ovvero tramite soggetti autorizzati, nel pieno rispetto dell'iter notificatorio previsto dalla legge di settore, così come dimostrato, in modo chiaro ed inequivocabile, dalla disamina delle relate prodotte in atti (all. da nr. 5 a nr. 8);
3) che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non era configurabile alcuna prescrizione del credito azionato e, ciò, non solo perché la maggior parte degli atti in questione erano stati ritualmente notificati di recente, ma anche in virtù della sospensione della riscossione disposta dal
Legislatore per far fronte all'emergenza Covid 19, con il Decreto-legge n. 18/2020 e succ. mod ed int.;
4) che, quanto al calcolo degli interessi, ove controparte avesse inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi fossero calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si leggeva testualmente: "Decorso 3 inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Ove, invece, parte ricorrente avesse inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009, aveva affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. In ogni caso, la ricorrente non aveva precisato se fossero oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, con conseguente genericità e non accoglibilità della domanda.
La contribuente Ricorrente_1 ha depositato, in data 01.10.2025, una memoria illustrativa, con cui, nel riportarsi alle precedenti difese, ha eccepito la non utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte, perché disconosciuta ex art. 2719 cod. civ. e priva dell'attestazione di conformità all'originale.
Alla pubblica udienza del 23.10.2025, sono compari i difensori delle Parti ed, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle
Parti.
* * *
Venendo ad esaminare il ricorso proposto, si deve evidenziare, che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente Ricorrente_1 , l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta regolare notifica delle nr. 4 sottese cartelle di pagamento
(cfr. allegati da nr. 5 a nr. 8), da cui risulta:
4 a) che la cartella di pagamento nr. 09720190041624479000, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2016 (€ 433,00), è stata regolarmente notificata in data 28.08.2019, con consegna a mani della stessa destinataria;
b) che la cartella di pagamento nr. 09720190198470090000, relativa al bollo auto 2017 (€ 570,00), è stata regolarmente notificata in data 12.02.2020, con consegna a mani della stessa destinataria;
c) che la cartella di pagamento nr. 09720210008456504000, relativa al bollo auto 2018 (€ 570,00), è stata regolarmente notificata in data 30.06.2022, con consegna a mani della destinataria;
d) che la cartella di pagamento nr. 09720230118251050000, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2021 (€ 147,00), è stata regolarmente notificata in data 27.07.2023, con ritiro del pacco postale da delegato al ritiro.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente nella memoria illustrativa, le notifiche in questione devono ritenersi regolarmente avvenute, in quanto il disconoscimento dalla stessa operato
è del tutto generico e meramente di stile, non indicando alcun elemento al riguardo;
ed, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, nr. 13196/2025), il disconoscimento deve essere specifico e non generico, non basta affermare di non riconoscere la firma o la conformità della copia all'originale, in quanto, secondo l'art. 2719 c.c., la parte che contesta deve indicare in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali tra la copia prodotta e l'originale, o fornire elementi, anche indiziari, che ne mettano in dubbio la genuinità. Una contestazione vaga è inefficace.
A fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento, risulta oramai preclusa ogni contestazione afferente il credito (da ritenersi irretrattabile), ivi compreso il computo degli interessi e l'eventuale prescrizione maturata fino alla data di notifica;
ed, infatti, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, sono oramai precluse le contestazioni in ordine alla debenza o meno del credito azionato ovvero alla prescrizione/decadenza del credito;
ed, infatti,: ”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (Cass nr. 1901/2020).
5 Quanto alla prescrizione triennale, asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle e prima della notifica dell'odierno atto d'intimazione (avvenuta in data 24.02.2025), si deve rilevare innanzitutto come tale questione possa riguardare astrattamente solo le cartelle sub lett. A e b), in quanto le altre cartelle risultano notificate – rispettivamente – in data 30.06.2022 ed in data
27.07.2023, ragione per cui, alla data di notifica dell'opposta intimazione (24.02.2'025), non era ancora decorso il termine triennale.
Quanto alla cartella lett. a), la questione risulta irrilevante, in quanto si tratta di una cartella già impugnata con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Roma, con giudizio rubricato al n. 14643/2019 di R.G., definito con sentenza nr. 2539, depositata l'8.03.2021, ragione per cui, stante la conversione del termine breve di prescrizione, occorre, in ogni caso, applicare la prescrizione decennale, a prescindere dalla prova del passaggio in giudicato.
Quanto alla cartella lett. b), notificata in data 12.02.2020, occorre computare anche il periodo di sospensione e di proroga dei termini previsto dalla disciplina emergenziale di cui al combinato disposto dell'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. 159/2015
(richiamato espressamente dalla prima normativa).
A fronte della problematicità rappresentata dalla stratificazione della normativa e delle difficoltà di coordinamento delle varie disposizioni (conseguente anche alla tecnica legislativa utilizzata di mero richiamo alla previgente disciplina), appare opportuno riportare integralmente il testo della normativa in questione.
Invero, con il D.L. nr. 18/2020 (e succ. mod. ed integrazioni), a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia sanitaria per il COVID 19, sono state dettate delle specifiche disposizioni (anche in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza) sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68).
Per quel che rileva nel presente giudizio (afferente la notifica dell'intimazione di pagamento e, quindi, l'attività dell'Agente della Riscossione), si deve rilevare che l'art.68 del Decreto legge “Cura
Italia” n.18 del 17 marzo 2020, (e successive modifiche), intitolato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevede espressamente, al comma 1,: 6 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159.
Dunque, il capoverso del comma 1, dell'art. 68 D.L. 18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, rimanda alle disposizioni dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 (norma già dettata in tema di riscossione nel caso di soggetti interessati da eventi eccezionali), dichiarandole espressamente ed integralmente applicabili, anche al caso dell'emergenza sanitaria conseguente al
COVID 19, senza distinzione alcuna fra i vari commi della norma richiamata.
A sua volta, l'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, stabilisce espressamente:
Comma 1:
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Comma 2:
“I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro 7 il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Comma 3:
“L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Infine, occorre considerare anche il comma 4-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020 che stabilisce una disciplina specifica riguardante i carichi (relativi alle entrate tributarie e non tributarie), affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, prevedendo espressamente:
“sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Orbene, nel caso in esame, in relazione alla cartella esattoriale in questione, deve innanzitutto escludersi l'applicabilità della suddetta norma di cui all'art. 68, comma 4 bis, del D.L. 18/2020 che si applica, infatti, solo ai carichi affidati nel corso della sospensione, stabilendo, in tale caso, un'apposita proroga di nr. 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione.
Al contrario, nel caso di specie, a fronte del chiaro dettato dell'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020, deve ritenersi pienamente applicabile la disciplina di cui all'art. 12 D.lgs. 159/2015, richiamata integralmente, senza distinzione alcuna.
Nello specifico, risulta evidente che il legislatore, nel richiamare l'art. 12 citato nell'ambito dell'art. 68 cit., abbia inteso estenderne la portata, da norma prevista per situazioni eccezionali (ad es. calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, ecc.), “nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente (quello dell'emergenza covid, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi,
8 contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie (ivi comprese, quindi, le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada).
L'applicabilità generalizzata di tale norma è stata ribadita, recentemente, dalla Corte di
Cassazione, (nr. 960/2025) che ha chiarito come “l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, l'art. 12, al comma 1, stabilisce innanzitutto che il periodo di sospensione previsto per i versamenti (nel caso del COVID, intercorrente dall'08.03.2020 al 31.12.2021), comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In altri termini, il comma 1 dell'art. 12 D.lgs. 159/2015, dichiarato espressamente applicabile dall'art. 68 comma 1, capoverso, del D.L. 18/2020, comporta innanzitutto, a fronte del blocco delle notifiche delle cartelle e dei versamenti da parte dei contribuenti, un periodo di sospensione generalizzato di tutti i termini (ivi compresi quelli di prescrizione e decadenza) per le attività dell'Agente della riscossione. 9 In definitiva, nel periodo di sospensione COVID prevista dall'art. 68 comma 1 (dall'08.03.2020 al 31.12.2021), i versamenti dei contribuenti e dei cittadini erano sospesi e, così pure, tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione e, di conseguenza, in tale periodo non si poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti della riscossione (cfr. art. 12, comma 3, cit.).
Oltre al periodo di sospensione in questione, occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha previsto, altresì, anche una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il
31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In altri termini, i naturali termini di prescrizione e di decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al COVID, aventi scadenza entro il 31.12.2021), a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza proprio nel corso di detto evento, sono stati prorogati dal legislatore fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al
31.12.2023.
Dunque, il legislatore, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti esecutivi della riscossione e, conseguentemente, - una volta terminato il lungo (ed eccezionale) periodo di sospensione, con conseguente complessivo accumulo di tutti i relativi adempimenti esattoriali (rimasti bloccati per tale periodo) - ha ritenuto congruo concedere all'Agente della riscossione, in relazione a tutte le scadenze che sarebbero maturate entro il 31 dicembre dell'anno di sospensione (nel caso del COVID, il 31.12.2021), una proroga di nr. 24 mesi per poter smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi (con milioni di cartelle da notificare), differendo così tutti i termini di prescrizione e decadenza.
10 Dunque, nel caso dii specie, occorre computare – per tutte le attività di riscossione - la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (di nr. 542 giorni), e quindi l'ulteriore proroga fino al 31.12.2023.
In definitiva, nel caso di specie, computando il suddetto periodo di sospensione e di proroga fino al 31.12.2023, una volta ripreso l'ordinario decorso dei termini, la notificazione dell'intimazione opposta sarebbe dovuta avvenire entro i successivi nr. 3 anni (entro il 31.12.2026), detratto solo il periodo già maturato e, cioè, quello intercorrente dal 12.02.2020 (data della notifica della cartella) all'08.03.2020 (inizio sospensione COVID), ragione per cui la notifica avvenuta in data 24.02.2025 risulta tempestiva ed idonea ad interrompere il termine triennale di prescrizione.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso proposto dalla contribuente
Ricorrente_1 non merita certamente accoglimento e, quindi, deve essere rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), trattandosi di causa di natura seriale e stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con esclusione della fase cautelare perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Parte ricorrente alla rifusione, in favore di Parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.065,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma 30.10.2025
Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9217/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259008589753000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190041624479000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190198470090000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210008456504000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230118251050000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10692/2025 depositato il 30/10/2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720259008589753000, notificatale in data 24.02.2025, dell'importo complessivo di
€ 3.474,90, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento di competenza tributaria e, precisamente:
a) la cartella di pagamento nr. 09720190041624479000, asseritamente notificata in data 28.08.2019, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2016 (€ 433,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 665,94;
b) la cartella di pagamento nr. 09720190198470090000, asseritamente notificata in data 12.02.2020, limitatamente al ruolo per omesso versamento di bollo auto 2017 (€ 570,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 877,79;
c) la cartella di pagamento r. 09720210008456504000, asseritamente notificata in data 30.06.2022, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2018 (€ 570,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 871,88;
d) la cartella di pagamento nr. 09720230118251050000, asseritamente notificata in data 27.06.2023, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2021 (€ 147,00), oltre interessi, sanzioni e spese notifica per complessivi € 208,00, per un importo totale complessivo di € 1.720,00.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) che le cartelle suddette erano da ritenersi nulle per l'omessa, illegittima ovvero inesistente loro notificazione, con la conseguenza che l'omissione della notifica dell'atto presupposto costituiva vizio procedurale tale da determinare l'invalidità dell'atto consequenziale notificato;
2) che, quand'anche fosse stata dimostrata la notifica regolare degli atti presupposti, era configurabile la prescrizione triennale (trattandosi di annualità 2016/2017/2018) ovvero la decadenza ex art. 25 DPR 602/73; in particolare, la prescrizione triennale era maturata anche in data successiva dell'asserita (ed indimostrata) notifica delle cartelle de quibus e ciò valeva, in particolare, per i seguenti atti:
2 a) la cartella di pagamento n. 09720190041624479000, asseritamente notificata in data 28/08/2019, la quale risultava, in ogni caso, prescritta, al più tardi, in data 21.02.2023 anche considerando la sospensione COVID;
b) la cartella di pagamento n. 09720190198470090000, asseritamente notificata in data 12.02.2020, la quale risultava, in ogni caso, prescritta, al più tardi, in data 21.08.2023 anche considerando la sospensione COVID;
3) che l'atto impugnato era nullo anche per l'omessa-incerta indicazione della base di calcolo degli interessi, in violazione del principio della necessaria intellegibilità dell'atto di riscossione in forza del quale il contribuente dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere l'iter procedimentale seguito per la quantificazione della somma che gli viene richiesta in pagamento, con conseguente nullità/annullabilità della stessa.
Con le controdeduzioni depositate in data 22.12.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, contestando l'avverso ricorso e deducendo:
1) che, quanto alla cartella di pagamento nr. 09720190041624479000, la contribuente Ricorrente_1
aveva già proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Roma, con giudizio rubricato al n.
14643/2019 di R.G., definito con sentenza nr. 2539, depositata l'8.03.2021 e passata in giudicato (all.
4), con cui era stato dichiarato legittimo l'atto impugnato e, per l'effetto, rigettata l'opposizione;
2) che tutte le cartelle opposte risultano ritualmente notificate mediante consegna direttamente nelle mani della destinataria ovvero tramite soggetti autorizzati, nel pieno rispetto dell'iter notificatorio previsto dalla legge di settore, così come dimostrato, in modo chiaro ed inequivocabile, dalla disamina delle relate prodotte in atti (all. da nr. 5 a nr. 8);
3) che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non era configurabile alcuna prescrizione del credito azionato e, ciò, non solo perché la maggior parte degli atti in questione erano stati ritualmente notificati di recente, ma anche in virtù della sospensione della riscossione disposta dal
Legislatore per far fronte all'emergenza Covid 19, con il Decreto-legge n. 18/2020 e succ. mod ed int.;
4) che, quanto al calcolo degli interessi, ove controparte avesse inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi fossero calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si leggeva testualmente: "Decorso 3 inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Ove, invece, parte ricorrente avesse inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009, aveva affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. In ogni caso, la ricorrente non aveva precisato se fossero oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, con conseguente genericità e non accoglibilità della domanda.
La contribuente Ricorrente_1 ha depositato, in data 01.10.2025, una memoria illustrativa, con cui, nel riportarsi alle precedenti difese, ha eccepito la non utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte, perché disconosciuta ex art. 2719 cod. civ. e priva dell'attestazione di conformità all'originale.
Alla pubblica udienza del 23.10.2025, sono compari i difensori delle Parti ed, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle
Parti.
* * *
Venendo ad esaminare il ricorso proposto, si deve evidenziare, che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente Ricorrente_1 , l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta regolare notifica delle nr. 4 sottese cartelle di pagamento
(cfr. allegati da nr. 5 a nr. 8), da cui risulta:
4 a) che la cartella di pagamento nr. 09720190041624479000, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2016 (€ 433,00), è stata regolarmente notificata in data 28.08.2019, con consegna a mani della stessa destinataria;
b) che la cartella di pagamento nr. 09720190198470090000, relativa al bollo auto 2017 (€ 570,00), è stata regolarmente notificata in data 12.02.2020, con consegna a mani della stessa destinataria;
c) che la cartella di pagamento nr. 09720210008456504000, relativa al bollo auto 2018 (€ 570,00), è stata regolarmente notificata in data 30.06.2022, con consegna a mani della destinataria;
d) che la cartella di pagamento nr. 09720230118251050000, relativa all'omesso versamento di bollo auto 2021 (€ 147,00), è stata regolarmente notificata in data 27.07.2023, con ritiro del pacco postale da delegato al ritiro.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente nella memoria illustrativa, le notifiche in questione devono ritenersi regolarmente avvenute, in quanto il disconoscimento dalla stessa operato
è del tutto generico e meramente di stile, non indicando alcun elemento al riguardo;
ed, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, nr. 13196/2025), il disconoscimento deve essere specifico e non generico, non basta affermare di non riconoscere la firma o la conformità della copia all'originale, in quanto, secondo l'art. 2719 c.c., la parte che contesta deve indicare in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali tra la copia prodotta e l'originale, o fornire elementi, anche indiziari, che ne mettano in dubbio la genuinità. Una contestazione vaga è inefficace.
A fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento, risulta oramai preclusa ogni contestazione afferente il credito (da ritenersi irretrattabile), ivi compreso il computo degli interessi e l'eventuale prescrizione maturata fino alla data di notifica;
ed, infatti, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, sono oramai precluse le contestazioni in ordine alla debenza o meno del credito azionato ovvero alla prescrizione/decadenza del credito;
ed, infatti,: ”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (Cass nr. 1901/2020).
5 Quanto alla prescrizione triennale, asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle e prima della notifica dell'odierno atto d'intimazione (avvenuta in data 24.02.2025), si deve rilevare innanzitutto come tale questione possa riguardare astrattamente solo le cartelle sub lett. A e b), in quanto le altre cartelle risultano notificate – rispettivamente – in data 30.06.2022 ed in data
27.07.2023, ragione per cui, alla data di notifica dell'opposta intimazione (24.02.2'025), non era ancora decorso il termine triennale.
Quanto alla cartella lett. a), la questione risulta irrilevante, in quanto si tratta di una cartella già impugnata con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di Roma, con giudizio rubricato al n. 14643/2019 di R.G., definito con sentenza nr. 2539, depositata l'8.03.2021, ragione per cui, stante la conversione del termine breve di prescrizione, occorre, in ogni caso, applicare la prescrizione decennale, a prescindere dalla prova del passaggio in giudicato.
Quanto alla cartella lett. b), notificata in data 12.02.2020, occorre computare anche il periodo di sospensione e di proroga dei termini previsto dalla disciplina emergenziale di cui al combinato disposto dell'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. 159/2015
(richiamato espressamente dalla prima normativa).
A fronte della problematicità rappresentata dalla stratificazione della normativa e delle difficoltà di coordinamento delle varie disposizioni (conseguente anche alla tecnica legislativa utilizzata di mero richiamo alla previgente disciplina), appare opportuno riportare integralmente il testo della normativa in questione.
Invero, con il D.L. nr. 18/2020 (e succ. mod. ed integrazioni), a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia sanitaria per il COVID 19, sono state dettate delle specifiche disposizioni (anche in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza) sia con riguardo all'attività degli uffici degli Enti Impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'Agente della Riscossione (art. 68).
Per quel che rileva nel presente giudizio (afferente la notifica dell'intimazione di pagamento e, quindi, l'attività dell'Agente della Riscossione), si deve rilevare che l'art.68 del Decreto legge “Cura
Italia” n.18 del 17 marzo 2020, (e successive modifiche), intitolato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevede espressamente, al comma 1,: 6 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159.
Dunque, il capoverso del comma 1, dell'art. 68 D.L. 18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, rimanda alle disposizioni dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 (norma già dettata in tema di riscossione nel caso di soggetti interessati da eventi eccezionali), dichiarandole espressamente ed integralmente applicabili, anche al caso dell'emergenza sanitaria conseguente al
COVID 19, senza distinzione alcuna fra i vari commi della norma richiamata.
A sua volta, l'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, stabilisce espressamente:
Comma 1:
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Comma 2:
“I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro 7 il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Comma 3:
“L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Infine, occorre considerare anche il comma 4-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020 che stabilisce una disciplina specifica riguardante i carichi (relativi alle entrate tributarie e non tributarie), affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, prevedendo espressamente:
“sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Orbene, nel caso in esame, in relazione alla cartella esattoriale in questione, deve innanzitutto escludersi l'applicabilità della suddetta norma di cui all'art. 68, comma 4 bis, del D.L. 18/2020 che si applica, infatti, solo ai carichi affidati nel corso della sospensione, stabilendo, in tale caso, un'apposita proroga di nr. 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione.
Al contrario, nel caso di specie, a fronte del chiaro dettato dell'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020, deve ritenersi pienamente applicabile la disciplina di cui all'art. 12 D.lgs. 159/2015, richiamata integralmente, senza distinzione alcuna.
Nello specifico, risulta evidente che il legislatore, nel richiamare l'art. 12 citato nell'ambito dell'art. 68 cit., abbia inteso estenderne la portata, da norma prevista per situazioni eccezionali (ad es. calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, ecc.), “nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente (quello dell'emergenza covid, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi,
8 contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie (ivi comprese, quindi, le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada).
L'applicabilità generalizzata di tale norma è stata ribadita, recentemente, dalla Corte di
Cassazione, (nr. 960/2025) che ha chiarito come “l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, l'art. 12, al comma 1, stabilisce innanzitutto che il periodo di sospensione previsto per i versamenti (nel caso del COVID, intercorrente dall'08.03.2020 al 31.12.2021), comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
In altri termini, il comma 1 dell'art. 12 D.lgs. 159/2015, dichiarato espressamente applicabile dall'art. 68 comma 1, capoverso, del D.L. 18/2020, comporta innanzitutto, a fronte del blocco delle notifiche delle cartelle e dei versamenti da parte dei contribuenti, un periodo di sospensione generalizzato di tutti i termini (ivi compresi quelli di prescrizione e decadenza) per le attività dell'Agente della riscossione. 9 In definitiva, nel periodo di sospensione COVID prevista dall'art. 68 comma 1 (dall'08.03.2020 al 31.12.2021), i versamenti dei contribuenti e dei cittadini erano sospesi e, così pure, tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione e, di conseguenza, in tale periodo non si poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti della riscossione (cfr. art. 12, comma 3, cit.).
Oltre al periodo di sospensione in questione, occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha previsto, altresì, anche una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il
31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In altri termini, i naturali termini di prescrizione e di decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al COVID, aventi scadenza entro il 31.12.2021), a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza proprio nel corso di detto evento, sono stati prorogati dal legislatore fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al
31.12.2023.
Dunque, il legislatore, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti esecutivi della riscossione e, conseguentemente, - una volta terminato il lungo (ed eccezionale) periodo di sospensione, con conseguente complessivo accumulo di tutti i relativi adempimenti esattoriali (rimasti bloccati per tale periodo) - ha ritenuto congruo concedere all'Agente della riscossione, in relazione a tutte le scadenze che sarebbero maturate entro il 31 dicembre dell'anno di sospensione (nel caso del COVID, il 31.12.2021), una proroga di nr. 24 mesi per poter smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi (con milioni di cartelle da notificare), differendo così tutti i termini di prescrizione e decadenza.
10 Dunque, nel caso dii specie, occorre computare – per tutte le attività di riscossione - la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (di nr. 542 giorni), e quindi l'ulteriore proroga fino al 31.12.2023.
In definitiva, nel caso di specie, computando il suddetto periodo di sospensione e di proroga fino al 31.12.2023, una volta ripreso l'ordinario decorso dei termini, la notificazione dell'intimazione opposta sarebbe dovuta avvenire entro i successivi nr. 3 anni (entro il 31.12.2026), detratto solo il periodo già maturato e, cioè, quello intercorrente dal 12.02.2020 (data della notifica della cartella) all'08.03.2020 (inizio sospensione COVID), ragione per cui la notifica avvenuta in data 24.02.2025 risulta tempestiva ed idonea ad interrompere il termine triennale di prescrizione.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso proposto dalla contribuente
Ricorrente_1 non merita certamente accoglimento e, quindi, deve essere rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), trattandosi di causa di natura seriale e stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con esclusione della fase cautelare perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Parte ricorrente alla rifusione, in favore di Parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.065,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma 30.10.2025
Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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