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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3410/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1938/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003994650000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003994650000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7872/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti ribadiscono le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120249003994650, notificata in data 23.1.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IVA, anno d'imposta 2018, e dell'IRPEF, anno d'imposta 2016, per il complessivo importo di € 20.710,14, eccependo:
la prescrizione quinquennale del credito;
la decadenza dall'azione di riscossione, negando di avere ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali n. 071 2020 00147101 50 e n. 071 2020 00406844 44;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'inesistenza della sua notifica, in quanto proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi;
la nullità dell'avviso per violazione del D.Lgs. 471/1997;
la nullità per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi e delle sanzioni richiesti;
la non debenza dei compensi di riscossione;
la nullità per difetto di sottoscrizione del ruolo.
Nel giudizio di primo grado intervennero:
l'AD che depositò la prova della notifica delle cartelle e chiese il rigetto del ricorso;
l'agenzia delle entrate che chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 1938 pronunciata all'udienza del 3.2.2025 e depositata il 5.2.2025 rigettò il ricorso e condannò la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi € 1.450,00 di cui € 800,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti. La sentenza è stata impugnata dalla società che ha esposto in 33 pagine i motivi per i quali la decisione doveva essere riformata.
Sono intervenute:
l'ader replicando in 54 pagine alla richiesta di riforma;
l'agenzia delle entrate chiedendo la conferma della sentenza.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate le eccezioni preliminari.
L'AD ha eccepito la inammissibilità dell'appello per:
violazione dell'articolo 342 cpc in quanto l'appello non indicherebbe le parti della sentenza oggetto di impugnazione;
violazione dell'articolo 346 cpc perché l'appellante non avrebbe reiterato le eccezioni di carenza di motivazione, non applicabilità dell'articolo 156 cpc;
violazione dell'articolo 345 cpc perché sarebbe stata sollevata per la prima volta l'eccezione di costituzione dell'AD con avvocato esterno.
Le eccezioni sono infondate e, comunque non tutte potrebbero determinare la pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Non risulta violato il disposto dell'articolo 342 cpc in quanto l'atto di impugnazione è formulato in maniera chiara con riferimento ai motivi di doglianza.
Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 346 la eventuale mancata reiterazione di alcune eccezioni non incide sulla ammissibilità dell'impugnazione intera, ma dei singoli motivi.
Per quanto riguarda la possibilità dell'AD di farsi difendere da un avvocato del libero Foro, l'eccezione non
è inammissibile. Ed invero essa scaturisce dalla costituzione in giudizio dell'AD, sicché è evidente che non potesse essere sollevata con il ricorso introduttivo.
Anche il contribuente ha sollevato eccezioni preliminari.
Con la prima ha dedotto la nullità della notifica della sentenza perché effettuata da un avvocato del libero
Foro e perché non è stata depositata nel fascicolo di primo grado la copia della sentenza notificata e la relata di notifica.
Questa eccezione va trattata unitamente a quella sub 2 con la quale l'appellante ha eccepito la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 546/92 per essersi l'AD costituita con un avvocato del libero Foro, richiamando una pluralità di decisioni.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l'Agenzia delle Entrate e OS .) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Orbene, l'articolo 4-novies del decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di
Stato su base convenzionale.
La possibilità della costituzione in giudizio con avvocati del libero Foro è stata affermata da ultimo dalla Corte di cassazione con sentenza resa a sezioni unite ( n. 30008 depositata il 19.11.2019 ).
Infondata è conseguentemente anche l'eccezione con riferimento all'effettuazione della notifica dall'avvocato del libero Foro.
Infondata è l'eccezione relativa al deposito di sentenza e notifica della stessa nel fascicolo di primo grado in quanto tali atti sono inseriti nel fascicolo telematico che comprende primo e secondo grado di giudizio.
Con altro motivo – sub 3 – l'appellante ritiene che le spese di giudizio dovessero essere compensate in quanto la decisione di rigetto trova fondamento nei documenti prodotti solo in giudizio.
L'eccezione è infondata in quanto i documenti sulla base dei quali il ricorso è stato rigettato preesistevano al giudizio e la loro produzione solo nella fase dle giudizio è scaturita dalla impugnazione della intimazione di pagamento.
Con il motivo sub 4 l'appellante deduce la nullità dell'intimazione per mancata indicazione delle norme di legge relative ad interessi e sanzioni.
L'eccezione non è fondata in quanto il saggio di interessi e le sanzioni sono previste da norme di lege conoscibili dal contribuente. Peraltro l'importo di interessi, di poche centinaia di euro, e delle sanzioni non
è eccessivo, il che consentiva al contribuente di controllare la correttezza del calcolo.
Con il motivo sub 5 l'appellante eccepisce la nullità della notifica della intimazione perché proveniva da un indirizzo pec – notifica.acc.campania@pec.agenzia riscossione.it – non inserito nei registri pubblici. Sulla questione adombra anche un profilo di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto ai privati è fatto obbligo di utilizzare un indirizzo pec registrato.
Il collegio, concordando con la decisione dei primi giudici, ritiene che la notifica non sia viziata.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, pregiudizi che l'appellante non ha dedotto ( cfr. tra le numerose, Cass. ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024).
Manifestamente infondata è la ipotizzata incostituzionalità della norma che consente l'utilizzo un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri atteso che tale possibilità è stata ricavata dalla interpretazione delle disposizioni, non essendovene una specifica.
Con il motivo sub 6 l'appellante sostiene di non essere tenuto al pagamento dei compensi di riscossione in quanto aboliti a decorrere dall'1 gennaio 2022 per effetto del c. 15 della legge 234/2021.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999, che tratta gli "Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione", disciplina il finanziamento di questo servizio e il recupero dei costi. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore sono stati eliminati e sostituiti da un nuovo sistema in cui l'agente della riscossione riceve le risorse per il servizio dal bilancio dello Stato, e poi le riversa a quest'ultimo. Le modalità di riscossione e l'attribuzione degli oneri ai debitori per i carichi affidati prima del 2022, quale è quello in esame, sono regolate dal sistema previgente.
Ne deriva che gli oneri sono dovuti in relazione all'epoca di affidamento del carico.
Con il motivo sub 7 l'appellante eccepisce la nullità della intimazione per prescrizione, che ritiene quinquennale anche per i tributi, anche con riferimento alle sanzioni, e decadenza.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, il collegio, dando seguito alla costante giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sezioni unite n. 11676 del 30.4.2024 ) ritiene che il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713)”.
Partendo dal richiamo di queste pronunce di diritto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la citata sentenza ha, dunque, confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali).
In materia di interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
Il motivo che attiene al merito della pretesa involge la valutazione della regolarità di notifica delle due cartelle presupposte.
La cartella 071 2020 00147101 50 fu notificata in data 28.2.2020 a mezzo pec;
La cartella n. 071 2020 00406844 44 fu notificata in data 30.9.2021 a mezzo pec;
Entrambe le cartelle non furono impugnate, ragione per la quale la pretesa si è consolidata in quella data e dal momento della notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata, 23 gennaio 2024, il termine suddetto non è decorso. Con il motivo sub 8) l'appellante ripropone l'eccezione di nullità della intimazione per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione non è fondata in quanto l'intimazione reca la firma dell'agente della riscossione per la provincia di Napoli.
In relazione agli altri motivi, proposti in primo grado e richiamati nell'appello, va rilevata la loro infondatezza:
alla intimazione non dovevano essere allegate le cartelle essendo conosciute o conoscibili dal contribuente;
eventuali vizi di motivazione delle cartelle dovevano essere sollevati impugnando le stesse, cosa non avvenuta;
non si ravvisa alcun vizio di motivazione della intimazione in quanto il suo contenuto consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della richiesta, cosa confermata dalla formulazione di motivi del ricorso che attenevano anche al merito della pretesa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in euro
800,00, a favore di ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3410/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1938/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003994650000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003994650000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7872/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti ribadiscono le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120249003994650, notificata in data 23.1.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IVA, anno d'imposta 2018, e dell'IRPEF, anno d'imposta 2016, per il complessivo importo di € 20.710,14, eccependo:
la prescrizione quinquennale del credito;
la decadenza dall'azione di riscossione, negando di avere ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali n. 071 2020 00147101 50 e n. 071 2020 00406844 44;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
l'inesistenza della sua notifica, in quanto proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi;
la nullità dell'avviso per violazione del D.Lgs. 471/1997;
la nullità per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi e delle sanzioni richiesti;
la non debenza dei compensi di riscossione;
la nullità per difetto di sottoscrizione del ruolo.
Nel giudizio di primo grado intervennero:
l'AD che depositò la prova della notifica delle cartelle e chiese il rigetto del ricorso;
l'agenzia delle entrate che chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 1938 pronunciata all'udienza del 3.2.2025 e depositata il 5.2.2025 rigettò il ricorso e condannò la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi € 1.450,00 di cui € 800,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti. La sentenza è stata impugnata dalla società che ha esposto in 33 pagine i motivi per i quali la decisione doveva essere riformata.
Sono intervenute:
l'ader replicando in 54 pagine alla richiesta di riforma;
l'agenzia delle entrate chiedendo la conferma della sentenza.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate le eccezioni preliminari.
L'AD ha eccepito la inammissibilità dell'appello per:
violazione dell'articolo 342 cpc in quanto l'appello non indicherebbe le parti della sentenza oggetto di impugnazione;
violazione dell'articolo 346 cpc perché l'appellante non avrebbe reiterato le eccezioni di carenza di motivazione, non applicabilità dell'articolo 156 cpc;
violazione dell'articolo 345 cpc perché sarebbe stata sollevata per la prima volta l'eccezione di costituzione dell'AD con avvocato esterno.
Le eccezioni sono infondate e, comunque non tutte potrebbero determinare la pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Non risulta violato il disposto dell'articolo 342 cpc in quanto l'atto di impugnazione è formulato in maniera chiara con riferimento ai motivi di doglianza.
Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 346 la eventuale mancata reiterazione di alcune eccezioni non incide sulla ammissibilità dell'impugnazione intera, ma dei singoli motivi.
Per quanto riguarda la possibilità dell'AD di farsi difendere da un avvocato del libero Foro, l'eccezione non
è inammissibile. Ed invero essa scaturisce dalla costituzione in giudizio dell'AD, sicché è evidente che non potesse essere sollevata con il ricorso introduttivo.
Anche il contribuente ha sollevato eccezioni preliminari.
Con la prima ha dedotto la nullità della notifica della sentenza perché effettuata da un avvocato del libero
Foro e perché non è stata depositata nel fascicolo di primo grado la copia della sentenza notificata e la relata di notifica.
Questa eccezione va trattata unitamente a quella sub 2 con la quale l'appellante ha eccepito la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 546/92 per essersi l'AD costituita con un avvocato del libero Foro, richiamando una pluralità di decisioni.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l'Agenzia delle Entrate e OS .) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Orbene, l'articolo 4-novies del decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di
Stato su base convenzionale.
La possibilità della costituzione in giudizio con avvocati del libero Foro è stata affermata da ultimo dalla Corte di cassazione con sentenza resa a sezioni unite ( n. 30008 depositata il 19.11.2019 ).
Infondata è conseguentemente anche l'eccezione con riferimento all'effettuazione della notifica dall'avvocato del libero Foro.
Infondata è l'eccezione relativa al deposito di sentenza e notifica della stessa nel fascicolo di primo grado in quanto tali atti sono inseriti nel fascicolo telematico che comprende primo e secondo grado di giudizio.
Con altro motivo – sub 3 – l'appellante ritiene che le spese di giudizio dovessero essere compensate in quanto la decisione di rigetto trova fondamento nei documenti prodotti solo in giudizio.
L'eccezione è infondata in quanto i documenti sulla base dei quali il ricorso è stato rigettato preesistevano al giudizio e la loro produzione solo nella fase dle giudizio è scaturita dalla impugnazione della intimazione di pagamento.
Con il motivo sub 4 l'appellante deduce la nullità dell'intimazione per mancata indicazione delle norme di legge relative ad interessi e sanzioni.
L'eccezione non è fondata in quanto il saggio di interessi e le sanzioni sono previste da norme di lege conoscibili dal contribuente. Peraltro l'importo di interessi, di poche centinaia di euro, e delle sanzioni non
è eccessivo, il che consentiva al contribuente di controllare la correttezza del calcolo.
Con il motivo sub 5 l'appellante eccepisce la nullità della notifica della intimazione perché proveniva da un indirizzo pec – notifica.acc.campania@pec.agenzia riscossione.it – non inserito nei registri pubblici. Sulla questione adombra anche un profilo di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto ai privati è fatto obbligo di utilizzare un indirizzo pec registrato.
Il collegio, concordando con la decisione dei primi giudici, ritiene che la notifica non sia viziata.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, pregiudizi che l'appellante non ha dedotto ( cfr. tra le numerose, Cass. ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024).
Manifestamente infondata è la ipotizzata incostituzionalità della norma che consente l'utilizzo un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri atteso che tale possibilità è stata ricavata dalla interpretazione delle disposizioni, non essendovene una specifica.
Con il motivo sub 6 l'appellante sostiene di non essere tenuto al pagamento dei compensi di riscossione in quanto aboliti a decorrere dall'1 gennaio 2022 per effetto del c. 15 della legge 234/2021.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999, che tratta gli "Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione", disciplina il finanziamento di questo servizio e il recupero dei costi. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore sono stati eliminati e sostituiti da un nuovo sistema in cui l'agente della riscossione riceve le risorse per il servizio dal bilancio dello Stato, e poi le riversa a quest'ultimo. Le modalità di riscossione e l'attribuzione degli oneri ai debitori per i carichi affidati prima del 2022, quale è quello in esame, sono regolate dal sistema previgente.
Ne deriva che gli oneri sono dovuti in relazione all'epoca di affidamento del carico.
Con il motivo sub 7 l'appellante eccepisce la nullità della intimazione per prescrizione, che ritiene quinquennale anche per i tributi, anche con riferimento alle sanzioni, e decadenza.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, il collegio, dando seguito alla costante giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sezioni unite n. 11676 del 30.4.2024 ) ritiene che il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713)”.
Partendo dal richiamo di queste pronunce di diritto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la citata sentenza ha, dunque, confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali).
In materia di interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
Il motivo che attiene al merito della pretesa involge la valutazione della regolarità di notifica delle due cartelle presupposte.
La cartella 071 2020 00147101 50 fu notificata in data 28.2.2020 a mezzo pec;
La cartella n. 071 2020 00406844 44 fu notificata in data 30.9.2021 a mezzo pec;
Entrambe le cartelle non furono impugnate, ragione per la quale la pretesa si è consolidata in quella data e dal momento della notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata, 23 gennaio 2024, il termine suddetto non è decorso. Con il motivo sub 8) l'appellante ripropone l'eccezione di nullità della intimazione per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione non è fondata in quanto l'intimazione reca la firma dell'agente della riscossione per la provincia di Napoli.
In relazione agli altri motivi, proposti in primo grado e richiamati nell'appello, va rilevata la loro infondatezza:
alla intimazione non dovevano essere allegate le cartelle essendo conosciute o conoscibili dal contribuente;
eventuali vizi di motivazione delle cartelle dovevano essere sollevati impugnando le stesse, cosa non avvenuta;
non si ravvisa alcun vizio di motivazione della intimazione in quanto il suo contenuto consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della richiesta, cosa confermata dalla formulazione di motivi del ricorso che attenevano anche al merito della pretesa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in euro
800,00, a favore di ciascuna delle parti costituite.