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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6739/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6739/2023 R.G. promossa da
(p. i.v.a. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Boschi (C.F.
; p.e.c. ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Vittorio Veneto n. 33/18
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Roberto Alboni (c.f. ; pec: C.F._3 Email_2 unitamente e disgiuntamente all'avv. Elena Balsimelli (c.f. ; C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, Email_3
Piazza G. Monaco n. 11
CONVENUTA – OPPOSTA 2 / 5
CONCLUSIONI
ATTORE / OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- Accertare e dichiarare che il d.i. n. 1337/2023 è stato emesso dopo l'avvenuto integrale pagamento di somme in favore dell'ingiungente e quindi che lo stesso è stato illegittimamente notificato unitamente all'atto di precetto, con la conseguenza che quanto alla sorte capitale dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere e quanto alle spese liquidate in decreto che le stesse non sono dovute alla parte ingiungete, e per l'effetto revocare il d.i. n 1337/2023;
- Conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione della somma di euro 1.424,44 CP_1 pagata dall'opponente con riserva di ripetizione a seguito di notifica dell'atto di precetto;
- condannare la Sig.ra alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre IVA e CP_1
CPA come per legge;
- condannare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite CP_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.”
CONVENUTA/OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza rigettata,
- in via principale, rigettare l'opposizione con conseguente conferma del D.I. opposto;
- in subordine ed in via riconvenzionale, condannare parte attrice opponente al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, delle spese sostenute a causa della morosità di quest'ultima, pari a complessivi
€ 1.099,12, per i motivi esposti in narrativa.
Con dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine al capitale di cui all'ingiunzione di pagamento in quanto non oggetto di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche per questa fase del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1337/2023 emesso dal tribunale di Firenze il 29/03/2023, alla Contr società (d'ora in poi è stato ingiunto il pagamento in Parte_1 favore di di € 14.819,52, oltre spese ed interessi, a titolo di compenso del CP_1 3 / 5
mese di luglio 2022 e di t.f.m. per l'intero mandato per la carica svolta all'interno del consiglio di gestione della società ingiunta.
Prima della notifica del suddetto decreto, la società ha provveduto al pagamento della sorte capitale;
l'opposta ha tuttavia notificato il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto avente ad oggetto solo le spese legali ivi liquidate. Contr La a quindi notificato tempestivo atto di citazione in opposizione al fine di ottenere la dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine alla sorte capitale, la revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione di € 1.424,44 pagata a titolo di spese, la refusione delle spese di lite e la condanna di controparte ex art. 96, comma 1, c.p.c..
Si è costituita in giudizio l'opposta che, dopo aver rilevato che a seguito del pagamento delle spese legali non è intervenuto alcun tentativo di contatto al fine di risolvere bonariamente la controversia, ha confermato la debenza delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo chiedendone il pagamento anche in via riconvenzionale, associandosi poi alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere in ordine al pagamento della sorte capitale.
La convenuta ha altresì rilevato di aver proposto, a mero scopo transattivo, la restituzione della metà delle somme dovute a titolo di spese legali e la compensazione di quelle inerenti al presente giudizio.
Tale proposta è stata riformulata dal giudice istruttore in sede di prima udienza ma, a seguito della mancata accettazione da parte attrice, la causa è stata rinviata per la spedizione della decisione al collegio e le parti non hanno depositato alcuna memoria conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È documentalmente comprovato e comunque pacifico il seguente iter fattuale:
- 17.03.2023: deposito ricorso monitorio;
Contr
- 23.03.2023: pagamento della fattura azionata da parte di
- 29.03.2023: emissione del decreto ingiuntivo;
- 21.04.2023: notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto. 4 / 5
Occorre sottolineare che l'ingiungente ha azionato il decreto ingiuntivo solo al fine di ottenere il pagamento delle spese e dei compensi riconosciuti nel titolo giudiziale, dando espressa contezza, nell'atto di precetto, dell'intervenuto pagamento della sorte capitale.
L'oggetto del presente giudizio non è quindi l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del compenso, rispetto al quale non si deve quindi neanche dichiarare cessata la materia del contendere, ma la debenza delle spese sostenute dall'ingiungente per la procedura monitoria.
L'opponente, a sostegno della infondatezza dell'avversa pretesa creditoria ha addotto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale poiché “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali … ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 16/11/2017, n. 27234). Tale pronuncia, tuttavia, si riferisce all'ipotesi in cui, a seguito del pagamento della somma ingiunta, il creditore abbia notificato il decreto ingiuntivo azionando l'intero titolo (sorte capitale, oltre a spese e compensi). Nel caso che ci occupa, invece, la ha CP_1 notificato il decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento delle sole spese e compensi liquidati per la fase monitoria.
Ora, al fine di valutare la debenza delle spese di tale fase è necessario verificare se il ricorso per decreto ingiuntivo è stato legittimamente presentato.
Dalla documentazione in atti è pacifico che al momento in cui è stato depositato il decreto ingiuntivo il credito era certo, liquido ed esigibile e che la creditrice aveva quindi il diritto di pretendere il suo adempimento mediante la procedura monitoria, tanto che né
l'an né il quantum sono mai stati oggetto di contestazione.
Ciò comporta che la creditrice ha diritto di essere ristorata delle spese sostenute per chiedere il pagamento di quanto a lei spettane a seguito dell'inottemperanza di controparte. È legittima quindi l'attivazione del decreto ingiuntivo in parte qua, giacché il 5 / 5
pagamento delle spese e dei compensi ivi liquidati trova il proprio titolo nello stesso provvedimento monitorio.
Conclusivamente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo ma deve essere accolta la domanda dell'opposta di pagamento delle spese relative alla fase monitoria.
Deve quindi essere rigettata la domanda dell'opponente di condannare l'opposta ex art. 96, comma 1, c.p.c., stante l'accoglimento della domanda della CP_1
Infine, devono essere liquidate le spese di lite del presente giudizio in base al principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in
[...] dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022. In particolare, si ritiene di liquidare le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria, nei valori minimi dello scaglione fino a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1337/2023 emesso dal tribunale delle imprese di
Firenze il 29/03/2023;
- condanna a pagare a € 1.099,12; Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 di lite del presente giudizio, che liquida in 850,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6739/2023 R.G. promossa da
(p. i.v.a. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Boschi (C.F.
; p.e.c. ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Vittorio Veneto n. 33/18
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Roberto Alboni (c.f. ; pec: C.F._3 Email_2 unitamente e disgiuntamente all'avv. Elena Balsimelli (c.f. ; C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, Email_3
Piazza G. Monaco n. 11
CONVENUTA – OPPOSTA 2 / 5
CONCLUSIONI
ATTORE / OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- Accertare e dichiarare che il d.i. n. 1337/2023 è stato emesso dopo l'avvenuto integrale pagamento di somme in favore dell'ingiungente e quindi che lo stesso è stato illegittimamente notificato unitamente all'atto di precetto, con la conseguenza che quanto alla sorte capitale dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere e quanto alle spese liquidate in decreto che le stesse non sono dovute alla parte ingiungete, e per l'effetto revocare il d.i. n 1337/2023;
- Conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione della somma di euro 1.424,44 CP_1 pagata dall'opponente con riserva di ripetizione a seguito di notifica dell'atto di precetto;
- condannare la Sig.ra alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre IVA e CP_1
CPA come per legge;
- condannare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite CP_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.”
CONVENUTA/OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza rigettata,
- in via principale, rigettare l'opposizione con conseguente conferma del D.I. opposto;
- in subordine ed in via riconvenzionale, condannare parte attrice opponente al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, delle spese sostenute a causa della morosità di quest'ultima, pari a complessivi
€ 1.099,12, per i motivi esposti in narrativa.
Con dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine al capitale di cui all'ingiunzione di pagamento in quanto non oggetto di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche per questa fase del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1337/2023 emesso dal tribunale di Firenze il 29/03/2023, alla Contr società (d'ora in poi è stato ingiunto il pagamento in Parte_1 favore di di € 14.819,52, oltre spese ed interessi, a titolo di compenso del CP_1 3 / 5
mese di luglio 2022 e di t.f.m. per l'intero mandato per la carica svolta all'interno del consiglio di gestione della società ingiunta.
Prima della notifica del suddetto decreto, la società ha provveduto al pagamento della sorte capitale;
l'opposta ha tuttavia notificato il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto avente ad oggetto solo le spese legali ivi liquidate. Contr La a quindi notificato tempestivo atto di citazione in opposizione al fine di ottenere la dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine alla sorte capitale, la revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione di € 1.424,44 pagata a titolo di spese, la refusione delle spese di lite e la condanna di controparte ex art. 96, comma 1, c.p.c..
Si è costituita in giudizio l'opposta che, dopo aver rilevato che a seguito del pagamento delle spese legali non è intervenuto alcun tentativo di contatto al fine di risolvere bonariamente la controversia, ha confermato la debenza delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo chiedendone il pagamento anche in via riconvenzionale, associandosi poi alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere in ordine al pagamento della sorte capitale.
La convenuta ha altresì rilevato di aver proposto, a mero scopo transattivo, la restituzione della metà delle somme dovute a titolo di spese legali e la compensazione di quelle inerenti al presente giudizio.
Tale proposta è stata riformulata dal giudice istruttore in sede di prima udienza ma, a seguito della mancata accettazione da parte attrice, la causa è stata rinviata per la spedizione della decisione al collegio e le parti non hanno depositato alcuna memoria conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È documentalmente comprovato e comunque pacifico il seguente iter fattuale:
- 17.03.2023: deposito ricorso monitorio;
Contr
- 23.03.2023: pagamento della fattura azionata da parte di
- 29.03.2023: emissione del decreto ingiuntivo;
- 21.04.2023: notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto. 4 / 5
Occorre sottolineare che l'ingiungente ha azionato il decreto ingiuntivo solo al fine di ottenere il pagamento delle spese e dei compensi riconosciuti nel titolo giudiziale, dando espressa contezza, nell'atto di precetto, dell'intervenuto pagamento della sorte capitale.
L'oggetto del presente giudizio non è quindi l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del compenso, rispetto al quale non si deve quindi neanche dichiarare cessata la materia del contendere, ma la debenza delle spese sostenute dall'ingiungente per la procedura monitoria.
L'opponente, a sostegno della infondatezza dell'avversa pretesa creditoria ha addotto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale poiché “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali … ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 16/11/2017, n. 27234). Tale pronuncia, tuttavia, si riferisce all'ipotesi in cui, a seguito del pagamento della somma ingiunta, il creditore abbia notificato il decreto ingiuntivo azionando l'intero titolo (sorte capitale, oltre a spese e compensi). Nel caso che ci occupa, invece, la ha CP_1 notificato il decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento delle sole spese e compensi liquidati per la fase monitoria.
Ora, al fine di valutare la debenza delle spese di tale fase è necessario verificare se il ricorso per decreto ingiuntivo è stato legittimamente presentato.
Dalla documentazione in atti è pacifico che al momento in cui è stato depositato il decreto ingiuntivo il credito era certo, liquido ed esigibile e che la creditrice aveva quindi il diritto di pretendere il suo adempimento mediante la procedura monitoria, tanto che né
l'an né il quantum sono mai stati oggetto di contestazione.
Ciò comporta che la creditrice ha diritto di essere ristorata delle spese sostenute per chiedere il pagamento di quanto a lei spettane a seguito dell'inottemperanza di controparte. È legittima quindi l'attivazione del decreto ingiuntivo in parte qua, giacché il 5 / 5
pagamento delle spese e dei compensi ivi liquidati trova il proprio titolo nello stesso provvedimento monitorio.
Conclusivamente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo ma deve essere accolta la domanda dell'opposta di pagamento delle spese relative alla fase monitoria.
Deve quindi essere rigettata la domanda dell'opponente di condannare l'opposta ex art. 96, comma 1, c.p.c., stante l'accoglimento della domanda della CP_1
Infine, devono essere liquidate le spese di lite del presente giudizio in base al principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in
[...] dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022. In particolare, si ritiene di liquidare le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria, nei valori minimi dello scaglione fino a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1337/2023 emesso dal tribunale delle imprese di
Firenze il 29/03/2023;
- condanna a pagare a € 1.099,12; Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 di lite del presente giudizio, che liquida in 850,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani