TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2055/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Piacente Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Niccoli e Silvia Cumino
-RESISTENTE - oggetto: assegno ad personam; spettanze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.11.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe conveniva davanti al Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo di Controparte_1 lavorare alle dipendenze della convenuta amministrazione dal 01.10.2008, assegnata alla sede di San Lucido, inquadrata nella categoria DS del CCNL di riferimento, con la qualifica di “Collaboratore Tecnico Professionale Senior”; esponeva che, facente parte della fino alla data del 01.10.2008 era inserita Parte_2 nell'organico regionale (pur di fatto occupata presso l' e che in forza dei CP_1 decreti nn. 2223, 4678, 7108 e 7595 della Giunta Regionale della Calabria era stata Cont trasferita anche formalmente alle dipendenze dell'
1 A seguito del trasferimento dai ruoli regionali, con deliberazione n. 270 del 03.02.2009 Cont l' aveva proceduto all'inquadramento economico del personale trasferito nei profili del SSN, con l'attribuzione di un “assegno ad personam” di importo pari ad € 55,88 mensili, volto a garantire il mantenimento del trattamento economico già goduto presso Cont la Regione Calabria, in quanto superiore a quello spettante ai dipendenti dell'
Aggiungeva che, con decorrenza dal 01.10.2009, l'“assegno ad personam” era stato immotivatamente decurtato e che, con deliberazione n. 566 del 13.03.2015 il Direttore Cont Generale dell' riconoscendo l'errore, lo aveva sanato limitatamente ad alcuni dipendenti in condizioni del tutto analoghe alla propria, provvedendo al ripristino in favore di alcuni dipendenti di tale assegno ad personam ed alla erogazione degli arretrati maturati.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della riduzione dell'assegno, perché operato in violazione del divieto di “reformatio in peius”, sull'erroneo presupposto che al loro trasferimento, disposto con i citati decreti regionali, dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 30, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; tanto senza tener conto del fatto che l'art. 30 citato si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria (“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”; comma I).
Chiedevano, pertanto, al giudice del lavoro del Tribunale di Paola di “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno ad personam nella misura di € 55,88 e la conseguente illegittimità della decurtazione operata in busta paga dall' con decorrenza dal 01.10.2009, per i motivi esposti in punto di Controparte_1 diritto, e per l'effetto condannare la predetta azienda al ripristino in busta paga del predetto trattamento e al pagamento in favore della stessa degli arretrati maturati da novembre 2016 ed ammontanti ad oggi a € 4.358,64, nonché di quelli maturandi fino alla data dell'effettivo ripristino in busta paga, ovvero alla maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle 2 singole date di maturazione del credito al soddisfo […]”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi tardivamente, l'Azienda convenuta deduceva l'infondatezza della domanda, in particolare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, e comunque la sua infondatezza nel merito, considerato che la presunta riduzione era conseguenza dell'adeguamento contrattuale che era avvenuto per legge nel tempo, a causa del susseguirsi dei rinnovi contrattuali. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente, stante la costituzione tardiva dell' ne deve CP_1 essere revocata la contumacia dichiarata all'udienza del 13.07.2023.
3. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il giudicante ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è già pervenuta la Corte
d'Appello di Catanzaro, in un caso analogo a quello sottoposto al vaglio dello scrivente, le cui motivazioni sono richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Occorre richiamare i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti in ipotesi di passaggio di ruolo da un'amministrazione ad altra: <<in tema di transito del personale militare appartenente alla guardia < i>
Finanza nei ruoli civili, l'assegno “ad personam”, attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del
d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici>> (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14811 del
26/05/2023); <<in tema di transito del personale militare appartenente alla guardia < idiv>
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2055/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Piacente Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Niccoli e Silvia Cumino
-RESISTENTE - oggetto: assegno ad personam; spettanze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.11.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe conveniva davanti al Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo di Controparte_1 lavorare alle dipendenze della convenuta amministrazione dal 01.10.2008, assegnata alla sede di San Lucido, inquadrata nella categoria DS del CCNL di riferimento, con la qualifica di “Collaboratore Tecnico Professionale Senior”; esponeva che, facente parte della fino alla data del 01.10.2008 era inserita Parte_2 nell'organico regionale (pur di fatto occupata presso l' e che in forza dei CP_1 decreti nn. 2223, 4678, 7108 e 7595 della Giunta Regionale della Calabria era stata Cont trasferita anche formalmente alle dipendenze dell'
1 A seguito del trasferimento dai ruoli regionali, con deliberazione n. 270 del 03.02.2009 Cont l' aveva proceduto all'inquadramento economico del personale trasferito nei profili del SSN, con l'attribuzione di un “assegno ad personam” di importo pari ad € 55,88 mensili, volto a garantire il mantenimento del trattamento economico già goduto presso Cont la Regione Calabria, in quanto superiore a quello spettante ai dipendenti dell'
Aggiungeva che, con decorrenza dal 01.10.2009, l'“assegno ad personam” era stato immotivatamente decurtato e che, con deliberazione n. 566 del 13.03.2015 il Direttore Cont Generale dell' riconoscendo l'errore, lo aveva sanato limitatamente ad alcuni dipendenti in condizioni del tutto analoghe alla propria, provvedendo al ripristino in favore di alcuni dipendenti di tale assegno ad personam ed alla erogazione degli arretrati maturati.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della riduzione dell'assegno, perché operato in violazione del divieto di “reformatio in peius”, sull'erroneo presupposto che al loro trasferimento, disposto con i citati decreti regionali, dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 30, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; tanto senza tener conto del fatto che l'art. 30 citato si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria (“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”; comma I).
Chiedevano, pertanto, al giudice del lavoro del Tribunale di Paola di “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno ad personam nella misura di € 55,88 e la conseguente illegittimità della decurtazione operata in busta paga dall' con decorrenza dal 01.10.2009, per i motivi esposti in punto di Controparte_1 diritto, e per l'effetto condannare la predetta azienda al ripristino in busta paga del predetto trattamento e al pagamento in favore della stessa degli arretrati maturati da novembre 2016 ed ammontanti ad oggi a € 4.358,64, nonché di quelli maturandi fino alla data dell'effettivo ripristino in busta paga, ovvero alla maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle 2 singole date di maturazione del credito al soddisfo […]”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi tardivamente, l'Azienda convenuta deduceva l'infondatezza della domanda, in particolare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, e comunque la sua infondatezza nel merito, considerato che la presunta riduzione era conseguenza dell'adeguamento contrattuale che era avvenuto per legge nel tempo, a causa del susseguirsi dei rinnovi contrattuali. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente, stante la costituzione tardiva dell' ne deve CP_1 essere revocata la contumacia dichiarata all'udienza del 13.07.2023.
3. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il giudicante ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è già pervenuta la Corte
d'Appello di Catanzaro, in un caso analogo a quello sottoposto al vaglio dello scrivente, le cui motivazioni sono richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Occorre richiamare i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti in ipotesi di passaggio di ruolo da un'amministrazione ad altra: <
Finanza nei ruoli civili, l'assegno “ad personam”, attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del
d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici>> (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14811 del
26/05/2023); <
Sentenza n. 5959 del 16/04/2012); <
P.A., ovvero nell'ipotesi assimilabile di transito a settori diversi della stessa amministrazione, la regola generale del riassorbimento opera in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione di arrivo, e non con riferimento a singole voci che compongono tale trattamento economico, in quanto solo il primo regime è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 36 Cost., secondo cui il principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti ma alla globalità di essa. Ne consegue che alle singole voci componenti la retribuzione non può essere attribuito autonomo rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva cui, peraltro, compete solo la definizione delle modalità applicative del principio, mentre le è preclusa la possibilità di escluderne l'operatività>> (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 4545 del
08/03/2016).
Orbene, se ne evince che l'assegno ad personam, in caso di passaggio del pubblico dipendente da un'amministrazione ad altra, ha lo scopo di evitare un peggioramento del trattamento economico del lavoratore per effetto della cessione;
tale principio, tuttavia, va contemperato con quello di parità di trattamento tra i lavoratori di uno stesso comparto, sicché – in assenza di disposizioni normative che qualifichino espressamente come non riassorbibile l'assegno – vige la regola della riassorbibilità per effetto dei successivi incrementi stipendiali, che impone di valutare, in concreto, il trattamento economico complessivo risultante dai suddetti incrementi.” (CdA Catanzaro, sentenza n.
643/2024).
Alla luce di tali premesse, evidentemente, non sussiste il rivendicato diritto della ricorrente al mantenimento dell'assegno ad personam erogato dall' al CP_1 momento del passaggio delle lavoratrici alle sue dipendenze, posto che tale assegno ad personam deve ritenersi assoggettato al meccanismo del riassorbimento che riguarda le componenti generali e fisse del trattamento stipendiale nel suo complesso, come in tutti i casi di passaggio di ruolo da un'amministrazione ad altra, e, nel caso de quo, è pacifico, non essendo stato oggetto di specifica contestazione da parte attorea, che per effetto Cont dell'incremento contrattuale l' convenuta non ha eliminato il godimento dell'assegno
4 ad personam, ma, siccome l'importo dell'incremento era inferiore all'assegno ad personam in godimento, l'ha decurtato per effetto dell'intervenuto adeguamento in melius del trattamento economico della categoria cui appartiene la ricorrente e tale modus procedendi è conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, in quanto attua il progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam.
In definitiva, e per concludere, che vi siano stati degli incrementi contrattuali in favore dei lavoratori transitati dai ruoli regionali, con deliberazione n. 270 del 03.02.2009, nei ranghi dell' (tra i quali, dunque, l'odierna ricorrente), con conseguente CP_1 giusta elisione del quantum di assegno ad personam riconosciuto agli stessi, si desume chiaramente dalla stessa deliberazione del direttore generale n. 566 del 15 marzo 2015, richiamata da parte attorea, laddove a pag. 2, evidentemente in contrasto con i principi giurisprudenziali innanzi citati, si afferma che “l'assegno ad personam è stato erroneamente assorbito dagli incrementi tabellari previsti dal contratto, trattandosi di quota già consolidata dal precedente trattamento economico di provenienza” (cfr. all. 7 ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4. La presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito,
l'andamento processuale e le difese delle parti inducono il giudicante a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 13.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
5