Articolo 2 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 dicembre 1995
Art. 2. 1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, e' autorizzata la concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995