Art. 2. 1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, e' autorizzata la concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.