Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- nella qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bartolini e Giovanni Miriano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare 71;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Depretis e Mario Rampini, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma Piazza Capo di Ferro 1;
Giulia Barcaccia, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Assisi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Federico Dinelli, in sostituzione dell'avv. Mario Rampini;
Ritenuto che la misura cautelare impugnata sia meritevole di conferma in quanto la demolizione dell’immobile è la condizione per rendere legittima la realizzazione di altro annesso agricolo sulla particella originariamente di proprietà dell’appellante e poi ceduta al controinteressato;
Ritenuto, altresì, che non sussista alcun periculum in mora in quanto l’immobile da demolire è una struttura in legno in evidente stato di abbandono;
Ritenuto che in considerazione delle condizioni di salute ed economiche della proprietaria dell’immobile sia opportuna la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, respinge l'appello (Ricorso numero: 922/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.