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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 580/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Bruna Bruni domicilio eletto: Alessandria C.so Cavallotti 68
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
1 Contumace
E
AVV. ELISABETTA GAIBISSO
Curatore speciale c.f. Controparte_2
C.F._3
Difensore: avv. Elisabetta Gaibisso
Domicilio: Genova via XX Settembre 16/7
Con l'intervento dell'ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI:
le parti costituite: come all'udienza del 21.11.2024
Il P.M. come da parere
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il Parte_1 ricorrente ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di essersi sposato con in Genova il 4.6.2021; Controparte_1
- Che in data 19.4.2023 la moglie partoriva in Inghilterra una bambina che, avendo assunto lo status di figlia legittima del ricorrente, assumeva le generalità di Controparte_2
- Che l'atto di nascita della minore, in possesso della cittadinanza italiana e residente a [...], è stato registrato anche presso l'anagrafe del comune di Genova
2 - Che la minore sarebbe stata concepita dalla madre durante una vacanza a Tenerife a seguito di un rapporto sessuale intrattenuto con terza persona
- Che il ricorrente, avendo la riconosciuto il rapporto con il CP_1 terzo, aveva fatto privatamente eseguire test del DNA sulla minore che ne aveva escluso la paternità.
Su tali premesse il ricorrente chiedeva accertarsi la propria mancata paternità con ordine all'ufficiale di stato civile di annotazione della sentenza sull'atto di nascita e sostituzione del cognome paterno con quello materno
Con vittoria delle spese
La madre non si costituiva, malgrado regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e veniva dichiarata contumace.
Si costituiva invece l'avv. Elisabetta Gaibisso, che il Tribunale aveva nominato curatore speciale della minore ai sensi del comma secondo dell'art. 247 c.c., che, nell'interesse della minore, chiedeva si procedesse a ctu all'esito riservandosi le conclusioni. All'udienza di comparizione delle parti, poi, il curatore speciale informava che, nelle more, il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva affidato la minore ai servizi sociali e ne aveva disposto il collocamento in comunità.
Veniva conferito incarico di ctu al Prof. che, Persona_1 all'esito degli accertamenti biologici eseguiti, evidenziava una situazione di incompatibilità tra il profilo genetico del ricorrente e quello della minore ed escludeva pertanto il rapporto di paternità.
All'udienza del 21.11.2024 le parti accettavano le risultanze della consulenza e, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc, chiedevano di precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Nella circostanza il difensore del ricorrente, nell'insistere nell'azione di disconoscimento, chiedeva però che la minore potesse mantenere il proprio cognome atteso che secondo la legge del luogo dove la minore è nata ( Inghilterra ) il disconoscimento non comporterebbe la perdita
3 del cognome originario, con la conseguenza che la minore in Inghilterra conserverebbe generalità diverse da quelle italiane. Chiedeva inoltre che la condanna alle spese fosse estesa alla minore.
Il curatore della minore si associava alla richiesta di disconoscimento e si rimetteva sulla questione relativa al mutamento del cognome.
Ciò premesso
O S S E R V A
L'azione è fondata e deve essere accolta: proposta dal marito nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge ( nessuna eccezione di decadenza era stata peraltro proposta ) ha consentito di dimostrare che il ricorrente, marito della madre all'epoca del concepimento, non è il padre biologico della minore. E' stato infatti accertato, attraverso consulenza tecnica di ufficio conferita al Prof.
, che tra il patrimonio genetico del ricorrente e Persona_1 quello della minore risultano ben nove profili di incompatibilità quando, secondo la letteratura scientifica, sono sufficienti tre profili di incompatibilità ai fini della esclusione della paternità. Non vi sono elementi, né sono stati individuati dalle parti che anzi ne hanno accettato le conclusioni, per non aderire alle conclusioni della ctu che, peraltro, si fondano sui risultati di esami di laboratorio e, dunque, su dati oggettivamente riscontrati. E' appena il caso di aggiungere che il risultato della ctu conferma il risultato delle analisi private fatte eseguire dal ricorrente e prodotte unitamente al deposito del ricorso.
Va però aggiunto che sulla base dei più recenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali ( cfr. Cass. Civ. n. 27140/2021; Cass. Civ. 26767/2016 ) l'accertamento della mancata paternità biologica non è elemento sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di disconoscimento atteso che il giudice, prima di accogliere la domanda, è comunque tenuto a bilanciare l'interesse alla verità con l'interesse alla stabilità di stato e alla conservazione dei legami familiari e sociali che ne caratterizzano la identità. Nel caso di specie, peraltro, il curatore speciale non ha evidenziato alcun concreto interesse della
4 minore alla conservazione dello stato, e ciò, si ritiene, in modo del tutto condivisibile, in considerazione del fatto che la minore, per la sua età, non solo non ha ancora acquisito consapevolezza del proprio stato, ma, di fatto e già da tempo, non coabita più col ricorrente, che ha iniziato le pratiche per ottenere la separazione, col quale dunque manca ogni apprezzabile rapporto affettivo. Ciò che trova conferma anche nel decreto 15.4.2024 con cui il Tribunale per i Minorenni di Genova, convalidando precedente decreto ex art. 403 c.c., ha confermato l'affidamento della minore ai servizi sociali e sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale non solo la madre ma anche l'attuale ricorrente.
L'accoglimento della domanda di disconoscimento comporta, di regola, la perdita del cognome del marito ( presunto padre ) e l'assunzione del cognome della madre anche se è comunque possibile che il figlio che ne faccia domanda conservi il cognome originario quando, essendo ormai divenuto elemento identificativo della propria identità e segno di riconoscimento sociale, abbia un concreto interesse alla conservazione ( cfr. Cass. Civ. n.28518/2019 )
Nello specifico però non solo non è stata presentata domanda di conservazione del cognome ( non può certo ritenersi a tal fine legittimato il soggetto disconoscente privo in quanto tale di rappresentanza del minore ) ma si ritiene che la conservazione risulterebbe sostanzialmente pregiudizievole per la minore che, ad oggi, avendo poco più di un anno di età, non è ancora consapevole delle proprie generalità, né è conosciuta con esse in alcun ambiente sociale significativo ( scuola, amicizie ecc. ); per converso la conservazione del cognome, in assenza di alcun effettivo rapporto col ricorrente, la esporrebbe, con la crescita, a dubbi e interrogativi, personali e di terzi, sui motivi del possesso di quel cognome.
Quanto alle spese, in mancanza di soccombenza, niente deve essere disposto.
Le spese di consulenza devono essere poste a carico delle parti con esclusione della minore.
5
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA che la minore , nata a [...] Controparte_2
( UK ) il 19.4.2023, non è figlia di e per l'effetto Parte_1
DISPONE che il cognome sia sostituito dal cognome mater- Parte_1 no CP_1
SPESE irripetibili
PONE le spese di consulenza a carico solidale di Parte_1
e di Controparte_3 alla cancelleria per la trasmissione all'ufficio di stato civile del
[...]
Comune di Genova ai fini delle annotazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.11.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 580/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Bruna Bruni domicilio eletto: Alessandria C.so Cavallotti 68
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
1 Contumace
E
AVV. ELISABETTA GAIBISSO
Curatore speciale c.f. Controparte_2
C.F._3
Difensore: avv. Elisabetta Gaibisso
Domicilio: Genova via XX Settembre 16/7
Con l'intervento dell'ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI:
le parti costituite: come all'udienza del 21.11.2024
Il P.M. come da parere
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il Parte_1 ricorrente ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di essersi sposato con in Genova il 4.6.2021; Controparte_1
- Che in data 19.4.2023 la moglie partoriva in Inghilterra una bambina che, avendo assunto lo status di figlia legittima del ricorrente, assumeva le generalità di Controparte_2
- Che l'atto di nascita della minore, in possesso della cittadinanza italiana e residente a [...], è stato registrato anche presso l'anagrafe del comune di Genova
2 - Che la minore sarebbe stata concepita dalla madre durante una vacanza a Tenerife a seguito di un rapporto sessuale intrattenuto con terza persona
- Che il ricorrente, avendo la riconosciuto il rapporto con il CP_1 terzo, aveva fatto privatamente eseguire test del DNA sulla minore che ne aveva escluso la paternità.
Su tali premesse il ricorrente chiedeva accertarsi la propria mancata paternità con ordine all'ufficiale di stato civile di annotazione della sentenza sull'atto di nascita e sostituzione del cognome paterno con quello materno
Con vittoria delle spese
La madre non si costituiva, malgrado regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, e veniva dichiarata contumace.
Si costituiva invece l'avv. Elisabetta Gaibisso, che il Tribunale aveva nominato curatore speciale della minore ai sensi del comma secondo dell'art. 247 c.c., che, nell'interesse della minore, chiedeva si procedesse a ctu all'esito riservandosi le conclusioni. All'udienza di comparizione delle parti, poi, il curatore speciale informava che, nelle more, il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva affidato la minore ai servizi sociali e ne aveva disposto il collocamento in comunità.
Veniva conferito incarico di ctu al Prof. che, Persona_1 all'esito degli accertamenti biologici eseguiti, evidenziava una situazione di incompatibilità tra il profilo genetico del ricorrente e quello della minore ed escludeva pertanto il rapporto di paternità.
All'udienza del 21.11.2024 le parti accettavano le risultanze della consulenza e, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc, chiedevano di precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Nella circostanza il difensore del ricorrente, nell'insistere nell'azione di disconoscimento, chiedeva però che la minore potesse mantenere il proprio cognome atteso che secondo la legge del luogo dove la minore è nata ( Inghilterra ) il disconoscimento non comporterebbe la perdita
3 del cognome originario, con la conseguenza che la minore in Inghilterra conserverebbe generalità diverse da quelle italiane. Chiedeva inoltre che la condanna alle spese fosse estesa alla minore.
Il curatore della minore si associava alla richiesta di disconoscimento e si rimetteva sulla questione relativa al mutamento del cognome.
Ciò premesso
O S S E R V A
L'azione è fondata e deve essere accolta: proposta dal marito nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge ( nessuna eccezione di decadenza era stata peraltro proposta ) ha consentito di dimostrare che il ricorrente, marito della madre all'epoca del concepimento, non è il padre biologico della minore. E' stato infatti accertato, attraverso consulenza tecnica di ufficio conferita al Prof.
, che tra il patrimonio genetico del ricorrente e Persona_1 quello della minore risultano ben nove profili di incompatibilità quando, secondo la letteratura scientifica, sono sufficienti tre profili di incompatibilità ai fini della esclusione della paternità. Non vi sono elementi, né sono stati individuati dalle parti che anzi ne hanno accettato le conclusioni, per non aderire alle conclusioni della ctu che, peraltro, si fondano sui risultati di esami di laboratorio e, dunque, su dati oggettivamente riscontrati. E' appena il caso di aggiungere che il risultato della ctu conferma il risultato delle analisi private fatte eseguire dal ricorrente e prodotte unitamente al deposito del ricorso.
Va però aggiunto che sulla base dei più recenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali ( cfr. Cass. Civ. n. 27140/2021; Cass. Civ. 26767/2016 ) l'accertamento della mancata paternità biologica non è elemento sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di disconoscimento atteso che il giudice, prima di accogliere la domanda, è comunque tenuto a bilanciare l'interesse alla verità con l'interesse alla stabilità di stato e alla conservazione dei legami familiari e sociali che ne caratterizzano la identità. Nel caso di specie, peraltro, il curatore speciale non ha evidenziato alcun concreto interesse della
4 minore alla conservazione dello stato, e ciò, si ritiene, in modo del tutto condivisibile, in considerazione del fatto che la minore, per la sua età, non solo non ha ancora acquisito consapevolezza del proprio stato, ma, di fatto e già da tempo, non coabita più col ricorrente, che ha iniziato le pratiche per ottenere la separazione, col quale dunque manca ogni apprezzabile rapporto affettivo. Ciò che trova conferma anche nel decreto 15.4.2024 con cui il Tribunale per i Minorenni di Genova, convalidando precedente decreto ex art. 403 c.c., ha confermato l'affidamento della minore ai servizi sociali e sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale non solo la madre ma anche l'attuale ricorrente.
L'accoglimento della domanda di disconoscimento comporta, di regola, la perdita del cognome del marito ( presunto padre ) e l'assunzione del cognome della madre anche se è comunque possibile che il figlio che ne faccia domanda conservi il cognome originario quando, essendo ormai divenuto elemento identificativo della propria identità e segno di riconoscimento sociale, abbia un concreto interesse alla conservazione ( cfr. Cass. Civ. n.28518/2019 )
Nello specifico però non solo non è stata presentata domanda di conservazione del cognome ( non può certo ritenersi a tal fine legittimato il soggetto disconoscente privo in quanto tale di rappresentanza del minore ) ma si ritiene che la conservazione risulterebbe sostanzialmente pregiudizievole per la minore che, ad oggi, avendo poco più di un anno di età, non è ancora consapevole delle proprie generalità, né è conosciuta con esse in alcun ambiente sociale significativo ( scuola, amicizie ecc. ); per converso la conservazione del cognome, in assenza di alcun effettivo rapporto col ricorrente, la esporrebbe, con la crescita, a dubbi e interrogativi, personali e di terzi, sui motivi del possesso di quel cognome.
Quanto alle spese, in mancanza di soccombenza, niente deve essere disposto.
Le spese di consulenza devono essere poste a carico delle parti con esclusione della minore.
5
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA che la minore , nata a [...] Controparte_2
( UK ) il 19.4.2023, non è figlia di e per l'effetto Parte_1
DISPONE che il cognome sia sostituito dal cognome mater- Parte_1 no CP_1
SPESE irripetibili
PONE le spese di consulenza a carico solidale di Parte_1
e di Controparte_3 alla cancelleria per la trasmissione all'ufficio di stato civile del
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Comune di Genova ai fini delle annotazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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