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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2351/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in persona del Giudice Barbara Previati, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2351/2024 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Claudio Di Pietro ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F.
), nei cui uffici domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74 P.IVA_3
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
1. ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto n. 119 Parte_1
DIV. PAS/ Cat.A12/Imm./2024/2^ Sez. dell'11.12.2024, notificatogli in data 20.12.2024, con cui la Questura di Campobasso aveva disposto il rigetto della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, evidenziando che:
- la Questura aveva omesso l'invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90, nonostante si trattasse di procedimento ad istanza di parte e tale omissione gli aveva precluso la possibilità di fornire documentazione utile, come quella relativa alla pagina 1 di 5 richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata da sua moglie,
[...]
; Parte_3
- il diniego della Questura si fondava su una presunta natura vincolata del provvedimento, laddove invece la giurisprudenza (Cons. Stato, sent. 8372/2023) riconosceva la natura discrezionale di tali procedimenti, imponendo quindi il rispetto delle garanzie procedimentali, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi;
- la violazione dell'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata e familiare dell'individuo, dato che egli era sposato e convivente con cittadina italiana e che l'eventuale allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato un grave vulnus alla sua vita familiare;
- sebbene il c.d. "decreto Cutro" avesse abrogato l'art. 19, co. 1.1, T.U.I., la tutela della vita privata e familiare permaneva nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, sancito dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost., dall'art. 8 CEDU e dallo stesso art. 5, co. 6,
T.U.I., in quanto fondato su obblighi costituzionali e internazionali.
Il ricorrente, sulla scorta delle indicate argomentazioni, ha chiesto: in via cautelare, di sospendere il provvedimento;
in via principale, di dichiarare nullo/annullare il decreto impugnato e ogni altro provvedimento collegato o connesso, accertando e dichiarando il suo diritto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si sono costituiti il e la Questura di Campobasso che, nel chiedere il Controparte_1
rigetto del ricorso, hanno sostenuto la legittimità del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari, data la omessa allegazione di documentazione, in particolare l'assenza di prova del rapporto di coniugio con una cittadina italiana, Parte_3
, che peraltro al momento della domanda ancora non risultava cittadina italiana.
[...]
I resistenti hanno quindi esposto che, in realtà, la Questura di Campobasso aveva regolarmente svolto l'attività istruttoria, inviando in data 15.10.2024 al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990, consentendogli di interloquire con l'Amministrazione; tuttavia, da quel momento fino all'adozione del provvedimento, il ricorrente non aveva presentato alcuna documentazione utile a sanare le carenze riscontrate.
Hanno evidenziato che il ricorso era infondato anche sotto il profilo cautelare, mancando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo l'asserito danno solo teorico e non circostanziato, e che il ricorrente, in presenza dei requisiti, avrebbe potuto accedere ad altri titoli di soggiorno.
pagina 2 di 5 Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità dell'istanza di audizione personale, ritenuta irrilevante e superflua ai fini della decisione, in quanto non idonea ad apportare elementi ulteriori rispetto alla documentazione già acquisita.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
2. Il ricorso è fondato e merita quindi di essere accolto.
3. Preliminarmente, occorre osservare che le doglianze sollevate dal ricorrente in ordine all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto da parte della Questura di Campobasso non sono fondate. Dagli atti di causa, infatti, emerge che l'Amministrazione ha correttamente adempiuto agli obblighi procedimentali imposti dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990; in particolare, risulta che in data 15.10.2024 parte ricorrente ha ricevuto presso l'Ufficio
Immigrazione della Questura di Campobasso notifica del preavviso di rigetto della propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tale adempimento ha consentito al ricorrente, in linea teorica, di interloquire con l'Amministrazione e di integrare la documentazione carente o di presentare osservazioni difensive nel termine di legge.
4. Va che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare,
l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento ammnistrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019) e la valutazione dei presupposti fondanti la richiesta di permesso di soggiorno deve essere svolta all'attualità (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006, Rv. 589177 – 01, che ha affermato che “In tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”).
pagina 3 di 5 Venendo al caso in questione, si ricorda che il rigetto adottato dalla di Campobasso Pt_2 si è fondato, essenzialmente, sull'omessa produzione da parte del richiedente di eventuali scritti e/o documentazione utili al rilascio del titolo di soggiorno richiesto;
valutazione, questa, che deve ritenersi superata alla luce di quanto è stato invece provato in atti in questa sede.
Appare documentalmente dimostrato che:
- con provvedimento del Comune di Campodipietra del 4.02.2025 è stata riconosciuta la cittadinanza italiana di moglie del ricorrente (cfr. Persona_1
provvedimento riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis);
- è residente, unitamente alla e presso lo Parte_1 Parte_3
stesso domicilio, nel Comune di Campodipietra (cfr. certificato di stato di famiglia rilasciato il 3.10.2024).
È quindi pacifica sia l'esistenza del vincolo coniugale (cfr. certificato di stato di famiglia) di parte ricorrente con una cittadina italiana, sia la sua coabitazione stabile e continuativa con la medesima.
In particolare, deve rilevarsi che il dato formale della convivenza - accertata e registrata nell'anagrafe della popolazione residente - costituisce, alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate, elemento fortemente indiziante dell'autenticità del legame matrimoniale.
Peraltro, non risultano allegate o provate circostanze che possano far presumere l'intento fraudolento di questo, né comportamenti riconducibili alle ipotesi delineate dalla Commissione
Europea nella Comunicazione COM (2009) 313 in tema di matrimoni fittizi (es. mancata conoscenza reciproca, assenza di lingua comune, dichiarazioni contraddittorie, etc.).
Ne consegue, in definitiva, che a quale coniuge di cittadina Parte_1
italiana e con ella regolarmente convivente, debba riconoscersi il diritto di soggiorno in Italia per motivi familiari ai sensi del D. L.vo 30/2007, in conformità con la Direttiva 2004/38/CE.
5. La natura della controversia e i margini di discrezionalità interpretativa sottesi alla normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 1.In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di all'ottenimento Parte_1
da parte della Questura di Campobasso del permesso di soggiorno per motivi familiari, con conseguente disapplicazione del decreto n. 119 DIV. PAS/ Cat.A12/Imm./2024/2^ Sez. emesso in data 11.12.2024 dalla Questura di Campobasso;
2.Compensa le spese di lite tra le parti private.
Campobasso, 6 maggio 2025.
Il Giudice
Barbara PREVIATI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in persona del Giudice Barbara Previati, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2351/2024 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Claudio Di Pietro ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F.
), nei cui uffici domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74 P.IVA_3
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
1. ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto n. 119 Parte_1
DIV. PAS/ Cat.A12/Imm./2024/2^ Sez. dell'11.12.2024, notificatogli in data 20.12.2024, con cui la Questura di Campobasso aveva disposto il rigetto della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, evidenziando che:
- la Questura aveva omesso l'invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90, nonostante si trattasse di procedimento ad istanza di parte e tale omissione gli aveva precluso la possibilità di fornire documentazione utile, come quella relativa alla pagina 1 di 5 richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata da sua moglie,
[...]
; Parte_3
- il diniego della Questura si fondava su una presunta natura vincolata del provvedimento, laddove invece la giurisprudenza (Cons. Stato, sent. 8372/2023) riconosceva la natura discrezionale di tali procedimenti, imponendo quindi il rispetto delle garanzie procedimentali, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi;
- la violazione dell'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata e familiare dell'individuo, dato che egli era sposato e convivente con cittadina italiana e che l'eventuale allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato un grave vulnus alla sua vita familiare;
- sebbene il c.d. "decreto Cutro" avesse abrogato l'art. 19, co. 1.1, T.U.I., la tutela della vita privata e familiare permaneva nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, sancito dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost., dall'art. 8 CEDU e dallo stesso art. 5, co. 6,
T.U.I., in quanto fondato su obblighi costituzionali e internazionali.
Il ricorrente, sulla scorta delle indicate argomentazioni, ha chiesto: in via cautelare, di sospendere il provvedimento;
in via principale, di dichiarare nullo/annullare il decreto impugnato e ogni altro provvedimento collegato o connesso, accertando e dichiarando il suo diritto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si sono costituiti il e la Questura di Campobasso che, nel chiedere il Controparte_1
rigetto del ricorso, hanno sostenuto la legittimità del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari, data la omessa allegazione di documentazione, in particolare l'assenza di prova del rapporto di coniugio con una cittadina italiana, Parte_3
, che peraltro al momento della domanda ancora non risultava cittadina italiana.
[...]
I resistenti hanno quindi esposto che, in realtà, la Questura di Campobasso aveva regolarmente svolto l'attività istruttoria, inviando in data 15.10.2024 al ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990, consentendogli di interloquire con l'Amministrazione; tuttavia, da quel momento fino all'adozione del provvedimento, il ricorrente non aveva presentato alcuna documentazione utile a sanare le carenze riscontrate.
Hanno evidenziato che il ricorso era infondato anche sotto il profilo cautelare, mancando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo l'asserito danno solo teorico e non circostanziato, e che il ricorrente, in presenza dei requisiti, avrebbe potuto accedere ad altri titoli di soggiorno.
pagina 2 di 5 Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità dell'istanza di audizione personale, ritenuta irrilevante e superflua ai fini della decisione, in quanto non idonea ad apportare elementi ulteriori rispetto alla documentazione già acquisita.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
2. Il ricorso è fondato e merita quindi di essere accolto.
3. Preliminarmente, occorre osservare che le doglianze sollevate dal ricorrente in ordine all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto da parte della Questura di Campobasso non sono fondate. Dagli atti di causa, infatti, emerge che l'Amministrazione ha correttamente adempiuto agli obblighi procedimentali imposti dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990; in particolare, risulta che in data 15.10.2024 parte ricorrente ha ricevuto presso l'Ufficio
Immigrazione della Questura di Campobasso notifica del preavviso di rigetto della propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tale adempimento ha consentito al ricorrente, in linea teorica, di interloquire con l'Amministrazione e di integrare la documentazione carente o di presentare osservazioni difensive nel termine di legge.
4. Va che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema d'impugnazione del provvedimento avente ad oggetto il rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare,
l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento ammnistrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. Civ. 27.2.2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18.4.2019) e la valutazione dei presupposti fondanti la richiesta di permesso di soggiorno deve essere svolta all'attualità (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006, Rv. 589177 – 01, che ha affermato che “In tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”).
pagina 3 di 5 Venendo al caso in questione, si ricorda che il rigetto adottato dalla di Campobasso Pt_2 si è fondato, essenzialmente, sull'omessa produzione da parte del richiedente di eventuali scritti e/o documentazione utili al rilascio del titolo di soggiorno richiesto;
valutazione, questa, che deve ritenersi superata alla luce di quanto è stato invece provato in atti in questa sede.
Appare documentalmente dimostrato che:
- con provvedimento del Comune di Campodipietra del 4.02.2025 è stata riconosciuta la cittadinanza italiana di moglie del ricorrente (cfr. Persona_1
provvedimento riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis);
- è residente, unitamente alla e presso lo Parte_1 Parte_3
stesso domicilio, nel Comune di Campodipietra (cfr. certificato di stato di famiglia rilasciato il 3.10.2024).
È quindi pacifica sia l'esistenza del vincolo coniugale (cfr. certificato di stato di famiglia) di parte ricorrente con una cittadina italiana, sia la sua coabitazione stabile e continuativa con la medesima.
In particolare, deve rilevarsi che il dato formale della convivenza - accertata e registrata nell'anagrafe della popolazione residente - costituisce, alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate, elemento fortemente indiziante dell'autenticità del legame matrimoniale.
Peraltro, non risultano allegate o provate circostanze che possano far presumere l'intento fraudolento di questo, né comportamenti riconducibili alle ipotesi delineate dalla Commissione
Europea nella Comunicazione COM (2009) 313 in tema di matrimoni fittizi (es. mancata conoscenza reciproca, assenza di lingua comune, dichiarazioni contraddittorie, etc.).
Ne consegue, in definitiva, che a quale coniuge di cittadina Parte_1
italiana e con ella regolarmente convivente, debba riconoscersi il diritto di soggiorno in Italia per motivi familiari ai sensi del D. L.vo 30/2007, in conformità con la Direttiva 2004/38/CE.
5. La natura della controversia e i margini di discrezionalità interpretativa sottesi alla normativa di riferimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 1.In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di all'ottenimento Parte_1
da parte della Questura di Campobasso del permesso di soggiorno per motivi familiari, con conseguente disapplicazione del decreto n. 119 DIV. PAS/ Cat.A12/Imm./2024/2^ Sez. emesso in data 11.12.2024 dalla Questura di Campobasso;
2.Compensa le spese di lite tra le parti private.
Campobasso, 6 maggio 2025.
Il Giudice
Barbara PREVIATI
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