Articolo 26 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 25Articolo 27
Versione
18 marzo 1953
Art. 26. (Composizione della Giunta regionale)

La Giunta regionale e' composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti e' di quattro.
Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 34.
In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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