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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7841 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 15434/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio n. 15434/2022 R.G. Avente ad oggetto: contratto di somministrazione e comodato. TRA (P.IVA ), in persona degli amministratori e Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti legali, i Sigg.ri (c.f. Parte_2 C.F._1
), (c.f. ) e
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(c.f. ), con sede legale in Molfetta (BA) alla Via E. CodiceFiscale_3
Berlinguer 12/14, elettivamente domiciliata al Viale A. Gramsci n. 17/B, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Antonio Actis (c.f. C.F._4
[...]
Opponente E
, in persona del liquidatore p.t. Dott. Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Napoli al Corso Novara n. 40, c.f. e P.IVA
[...]
, (oggi ) - rappresentata e difesa, P.IVA_2 Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ritassunta Catalano (c.f.
[...]
) e dall'Avv. Diego Sabatino (c.f. C.F._5 C.F._6
), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via
[...]
Monteoliveto, 79 Opposta pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI Con le note scritte depositate per l'udienza del 19-5-2025 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24.06.2022 la società Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità) proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3769/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 20/23.05.2022 e notificato in data 23.05.2022, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma complessiva di € 17.627,00, di cui € 9.819,00 a titolo di penale ex art. 4 per mancata ordinazione di quantitativo di caffè come pattuito in contratto, ed € 7.808,00 per il costo dei macchinari ex art. 6, oggetto di comodato, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e spese di lite. La deduceva la mancanza dei presupposti necessari per la Parte_1 concessione del decreto ingiuntivo, in quanto il credito rivendicato dalla controparte non era assistito da adeguata prova ed era, altresì, carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. La opponente assumeva, infatti, che il provvedimento monitorio fosse stato concesso unicamente sulla base dell'esibito contratto di comodato assunto dalla ricorrente come inadempiuto, ma senza allegazione alcuna del dedotto inadempimento. Ebbene, riferiva che il credito, azionato sull'arbitraria applicazione della penale, veniva calcolato dalla ricorrente sulla scorta di un “resoconto acquisti”, che non aveva, né poteva avere alcuna valenza probatoria nemmeno in sede monitoria. Altresì, la ingiunta eccepiva la insussistenza della pretesa creditoria azionata, che appariva inammissibile e destituita di ogni fondamento giuridico. Sulla base di tali premesse la formulava le seguenti Parte_1 conclusioni:
“in via preliminare:
pagina 2 di 12 1) accertare l'illegittimità dell'emesso decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'emessa ingiunzione di pagamento;
nel merito:
2) rigettata ogni istanza di concessione di provvisoria esecutività dell'opposto decreto, accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria della società opposta per tutti i motivi in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in ragione del contratto azionato in monitorio;
3) in ogni caso accertare e dichiarare la risoluzione del contratto formalizzata dalla e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto in ragione dello stesso alla CP_1
4) condannare parte opposta al pagamento di spese (anche quelle generali) e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.” Si costituiva in giudizio, in data 23.11.2022, la Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità), impugnando i motivi di opposizione. CP_1
In particolare, la stessa deduceva quanto segue:
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del contratto regolarmente concordato e sottoscritto da entrambe le parti. Pertanto, l'eccezione di controparte appariva pretestuosa e non poteva riferirsi al presente giudizio, in quanto alla base del procedimento monitorio sussisteva il contratto sottoscritto tra le parti con la relativa previsione della clausola penale, concordata tra le parti e successivamente accettata mediante la sottoscrizione del contratto, nonché della stessa in forma espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- altresì la contestava che non era intervenuta Controparte_1 alcuna cessione del contratto e pertanto, non era necessario il consenso dell'altra parte ex art. 1406 c.c. né incombeva sull'opposta un onere di notifica secondo quanto previsto dall'art. 1407 c.c.; invece, la Parte_1 senza alcun valido motivo e senza un tentativo di soluzione bonaria, decideva di non dare esecuzione al contratto e di non rifornirsi più di caffè dalla
CP_1
pagina 3 di 12 - la opposta lamentava, inoltre, la violazione, da parte dell'ingiunta, dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché la violazione del patto di esclusiva di cui all'art. 5 del contratto in atti, in quanto la opponente aveva preferito rifornirsi di caffè dalla Kremoso S.r.l., società concorrente dell'opposta. L'art.5 del contratto in atti prevedeva, infatti, l'obbligo, per la somministrata, per il periodo di durata del contratto, di rifornirsi di caffè esclusivamente dalla e di non ricevere da CP_1 terzi prestazione della stessa natura;
in mancanza la somministrata sarà tenuta al pagamento della penale e all'acquisto dei beni, oltre il risarcimento del danno;
- ancora, la opponente non aveva mai contestato l'avvenuto inadempimento contrattuale, relativo al mancato acquisto dei 4200 kg di miscela di caffè di cui all'art. 2 del contratto;
né l'ingiunta aveva fornito riscontri documentali attestanti l'acquisto delle quantità pattuite;
la debitrice neppure aveva contestato di aver pattuito la clausola penale e di aver ricevuto i macchinari in comodato, né di aver sottoscritto il contratto;
- conclusivamente, la opposta sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse fondato su prova scritta e che fosse comprovato l'inadempimento di controparte, che sollevava eccezioni generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio, per cui domandava la risoluzione contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno in via equitativa. Chiedeva così accogliersi le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3769/22, R.G. n. 10692/22, emesso il 20/23.05.22 dal Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia Stravino, in quanto fondato sul contratto sottoscritto tra le parti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo pericolo di pregiudizio nel ritardo Nel merito,
- rigettare in toto la proposta opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che pretestuosa e dilatoria, e, per l'effetto confermare il pagina 4 di 12 D.I. n. 3769/22, R.G. n. 10692/22, emesso il 20.05.22 dal Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia Stravino;
- rigettare tutte le ulteriori richieste della società opponente in quanto infondate;
- Dichiarare la risoluzione del contratto e per l'effetto condannare l'opponente al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa;
- dichiarare le responsabilità processuale aggravata della Parte_1 condannandola al risarcimento dei danni ed alle spese di lite ex art. 96, I e III comma, c.p.c.;
- in ogni caso, condannare la suindicata opponente alla refusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché della fase monitoria, oltre rivalutazione ed interessi, oltre al rimborso delle spese generali e spese successive, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.” All'udienza del 15.12.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 3769/2022 e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc;
all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza in data 19.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Relativamente alla illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in mancanza dei presupposti fissati dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e sulla scorta di documentazione insufficiente a provare un credito che fosse certo, liquido ed esigibile, eccepita dalla opponente si Parte_1 osserva che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, dunque, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al pagina 5 di 12 momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Pertanto, “il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) dovrà essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo” (Cass. 206 13/11). Ciò detto, giova precisare che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27.01.2010, n. 1741). Per cui trova applicazione il criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, ebbene, “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Trib. Modena 10.04.2018, n. 628; Trib. Modena 31.05.2018, n. 994; Trib. Modena 03.05.2018, n. 776; Trib. Modena, 07.06.2018, n. 1048; Trib. Modena 21.03.2019, n. 410). Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (Trib. Modena 23.08.2017, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Ebbene, nel caso di specie, la in liquidazione opposta ha CP_1 fornito prova della fondatezza del proprio diritto di credito, producendo in giudizio il contratto di comodato sottoscritto dalla Parte_1 opponente/debitrice. Inoltre, si precisa che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20597 del 27 giugno 2022 ha ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un pagina 6 di 12 ordinario giudizio di cognizione, dove l'opposto assume il ruolo di attore e l'opponente quello di convenuto ed in cui l'opponente ha l'onere di contestare specificamente la pretesa creditoria dell'opposto, portando elementi per dimostrare l'invalidità o l'infondatezza del credito. Pertanto, se l'opponente non contesta specificamente i fatti allegati dall'opposto, questi ultimi si considerano pacifici e possono essere posti a fondamento della decisione (Sentenza Corte di Cassazione del 16 maggio 2019, n. 13240). Ebbene, nel caso che ci occupa la opponente ha contestato la Parte_1 legittimità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ritenendo insussistente la pretesa creditoria, rivendicata dalla tuttavia, non ha negato la sussistenza di un rapporto contrattuale CP_1 intercorso con la opposta, né ha contestato l'avvenuto inadempimento contrattuale, relativo al mancato acquisto dei 4200 kg di miscela di caffè di cui all'art. 2 del contratto. L'ingiunta non ha specificamente contestato i fatti addotti dalla controparte. La stessa si è limitata a dedurre che la documentazione depositata dalla ricorrente (costituita dal resoconto acquisti) sarebbe inidonea a provare l'assunto inadempimento della somministrata, senza, però, contrapporre ai fatti addotti dalla somministrante ulteriori fatti diversi e con essi incompatibili, fornendone prova (ossia, senza provare l'acquisto dei quantitativi di caffè fissati contrattualmente). Parte opponente con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc ha allegato 11 fatture attestanti la fornitura ad opera della nuova società (Kenon Group spa) di ulteriore quantitativi di caffè che, a suo dire, non sarebbero stati considerati ai fini del calcolo della penale. Parte opposta ha replicato, in sede di memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc, che le 11 fatture del 2021 fornite dalla Kenon Group spa sarebbero state calcolate nel quantitativo complessivo di kg 927, come si evince dal resoconto acquisti di caffè (doc.4 fasc. monitorio). Ebbene, osserva il Tribunale che il rilievo di parte ingiunta è infondato, posto che dall'esame del documento 4 della fase monitoria (resoconto pagina 7 di 12 acquisti caffè) si ricava che anche le fatture allegate dall'opponente unitamente alla memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc venivano computate ai fini del calcolo della penale di cui all'art.4 del contratto in atti (anche le dette fatture risultano indicate nel documento 4 del fascicolo monitorio). Si rammenta che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cassazione Sezioni Unite n.13533/2001). Ebbene, nella fattispecie in esame, può dirsi che la abbia assolto CP_1 all'onere probatorio su di essa gravante depositando il contratto (fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) e provando il contenuto dello stesso, con particolare riferimento, per quel che qui interessa, alle clausole di cui agli artt.2 e 4, potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento della controparte. Mentre era onere della debitrice provare il proprio adempimento, Parte_1 ossia di avere acquistato i quantitativi di caffè pattuiti nel contratto;
ciò che non è avvenuto nel caso di specie, non avendo l' fornito Parte_1 prova al riguardo. Deve, dunque, ritenersi acclarato l'inadempimento dell' Parte_1 all'obbligo, assunto contrattualmente, di acquisto di 4.200,00 kg di pagina 8 di 12 caffè, con la conseguenza che il contratto stipulato tra le parti in data 7.6.2021 va dichiarato risolto. Ed invero, risulta per tabulas che in data 15-3-2022 la tramite i CP_1 suoi legali, trasmetteva alla diffida ad adempiere, con la quale, Parte_1 dopo avere affermato che risultavano acquistati solamente 927 kg di caffè, invitava a diffidava l' ad adempiere agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida, avvertendola che in mancanza “ il contratto de quo si intenderà sciolto di diritto…” (v.pec del 15-3-2022 allegata dalla stessa opponente). Essendo persistito l'inadempimento dell'opponente malgrado la diffida ad adempiere, il contratto va dichiarato risolto di diritto ex art.1454 cc. Conseguentemente, stante l'intervenuta risoluzione del contratto prima dell'esaurimento dell'intera somministrazione, trova applicazione la clausola penale di cui all'art.4 del contratto in atti, alla cui stregua la somministrata è tenuta all'acquisto dei beni ad essa concessi in comodato e al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 3,00 per ciascun chilogrammo mancante al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal contratto. Va, dunque, riconosciuto alla somministrante il diritto al pagamento dell'importo complessivo di euro 17.627,00, oggetto del provvedimento monitorio de quo (euro 9819,00 , a titolo di penale ex art. 4 proveniente dalla moltiplicazione del quantitativo di caffè non acquistato pari a Kg 3273 moltiplicato € 3,00, ed euro 7.808,00 (euro 6400,00 + € 1.408,00 per IVA ), per il costo dei macchinari ex art.6). Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, avanzata dalla opposta, stante l'assoluta genericità della stessa. La si è, infatti, limitata ad affermare un suo preteso diritto CP_1 al risarcimento del danno, per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto, senza in alcun modo dedurre quali sarebbero stati i pregiudizi da essa asseritamente subiti in conseguenza del comportamento della controparte, né, tanto meno, fornire prova degli stessi. L'eccessiva genericità della domanda appare ostativa al suo esame.
pagina 9 di 12 Va, parimenti, respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, formulata dalla opposta, non ravvisandosi, sulla base degli atti, né mala fede, né colpa grave nella condotta della né apparendo Parte_1 pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla stessa con l'atto di opposizione. Va, invece, rigettata la domanda di risoluzione avanzata dall'opponente ex art.1564 cc.. Quest'ultima ha ritenuto il contratto risolto, ai sensi dell'art. 1564 c.c., in ragione della pretesa grave lesione del rapporto “fiduciario” tra le parti, la quale sarebbe stata occasionata dalla omessa comunicazione alla società debitrice dello stato di liquidazione in cui versava la e CP_1 della provenienza delle forniture da una diversa società, denominata Kenon Group Spa. Ebbene, non sussistono nella fattispecie i presupposti di cui all'art.1564 cc. Tale norma , infatti, postula che in un contratto di somministrazione vi sia stato inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni e che tale inadempimento abbia una notevole importanza e sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Poichè il contratto ha causa unica, anche un singolo inadempimento può giustificare la risoluzione. Tuttavia, in applicazione del principio di buona fede (1175 c.c.), è necessario che esso abbia un certo rilievo (v. 1455 c.c.). Ciò vuol dire che, in materia di somministrazione, l'inadempienza, per essere veramente risolutiva sulla struttura organica del rapporto, deve essere tale da scuotere alla base quello che dovrebbe esserne il naturale fondamento: la fiducia, cioè nella regolarità e continuità delle prestazioni, per cui le parti possano attendere con tranquillità e sicurezza l'ulteriore fedele svolgimento del rapporto conforme alle proprie aspettative e bisogni. Pertanto, avuto riguardo alla funzione e finalità della contrattazione e ai principali obblighi del somministrante e del somministrato, oltre alla quantità e qualità delle cose a somministrarsi, assume importanza essenziale la puntualità delle consegne, nell'interesse di entrambe le parti;
e per converso, quanto al somministrato le inadempienze riguarderanno l'esatto e puntuale pagamento del prezzo. pagina 10 di 12 Ebbene, nella fattispecie in esame parte opponente non ha lamentato l'inadempimento della opposta alle sue prestazioni (ossia alle prestazioni di fornitura del caffè nei modi e termini pattuiti nel contratto), bensì ha censurato comportamenti della (omessa comunicazione alla CP_1 dello stato di liquidazione in cui versava la e della Parte_1 CP_1 provenienza delle forniture da una diversa società, denominata Kenon Group Spa), che non si sostanziano in un inadempimento relativo agli obblighi contrattualmente assunti. In altri termini, la non ha mai lamentato di non avere ricevuto Parte_1 dalla le forniture di caffè nei modi e termini pattuiti nel CP_1 contratto, ragion per cui, difettando il presupposto dell'inadempimento relativo a singole prestazioni derivanti dal contratto, non può trovare applicazione la norma di cui all'art.1564 cc. Alla luce, dunque, di quanto esposto l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo. Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3769/2022, così decide:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3769/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda di risoluzione, proposta da parte opponente;
2. accoglie la domanda di risoluzione avanzata dalla opposta e per l'effetto dichiara risolto il contratto, oggetto di causa, concluso tra e ex art.1454 cc;
respinge la domanda di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni, formulata dall'opposta; pagina 11 di 12 3. respinge la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art.96, comma 1 e 3 cpc, avanzata da parte opposta;
4. condanna parte opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 4237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 9-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio n. 15434/2022 R.G. Avente ad oggetto: contratto di somministrazione e comodato. TRA (P.IVA ), in persona degli amministratori e Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti legali, i Sigg.ri (c.f. Parte_2 C.F._1
), (c.f. ) e
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
(c.f. ), con sede legale in Molfetta (BA) alla Via E. CodiceFiscale_3
Berlinguer 12/14, elettivamente domiciliata al Viale A. Gramsci n. 17/B, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Antonio Actis (c.f. C.F._4
[...]
Opponente E
, in persona del liquidatore p.t. Dott. Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Napoli al Corso Novara n. 40, c.f. e P.IVA
[...]
, (oggi ) - rappresentata e difesa, P.IVA_2 Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ritassunta Catalano (c.f.
[...]
) e dall'Avv. Diego Sabatino (c.f. C.F._5 C.F._6
), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via
[...]
Monteoliveto, 79 Opposta pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI Con le note scritte depositate per l'udienza del 19-5-2025 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24.06.2022 la società Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità) proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3769/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 20/23.05.2022 e notificato in data 23.05.2022, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma complessiva di € 17.627,00, di cui € 9.819,00 a titolo di penale ex art. 4 per mancata ordinazione di quantitativo di caffè come pattuito in contratto, ed € 7.808,00 per il costo dei macchinari ex art. 6, oggetto di comodato, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e spese di lite. La deduceva la mancanza dei presupposti necessari per la Parte_1 concessione del decreto ingiuntivo, in quanto il credito rivendicato dalla controparte non era assistito da adeguata prova ed era, altresì, carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. La opponente assumeva, infatti, che il provvedimento monitorio fosse stato concesso unicamente sulla base dell'esibito contratto di comodato assunto dalla ricorrente come inadempiuto, ma senza allegazione alcuna del dedotto inadempimento. Ebbene, riferiva che il credito, azionato sull'arbitraria applicazione della penale, veniva calcolato dalla ricorrente sulla scorta di un “resoconto acquisti”, che non aveva, né poteva avere alcuna valenza probatoria nemmeno in sede monitoria. Altresì, la ingiunta eccepiva la insussistenza della pretesa creditoria azionata, che appariva inammissibile e destituita di ogni fondamento giuridico. Sulla base di tali premesse la formulava le seguenti Parte_1 conclusioni:
“in via preliminare:
pagina 2 di 12 1) accertare l'illegittimità dell'emesso decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'emessa ingiunzione di pagamento;
nel merito:
2) rigettata ogni istanza di concessione di provvisoria esecutività dell'opposto decreto, accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria della società opposta per tutti i motivi in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in ragione del contratto azionato in monitorio;
3) in ogni caso accertare e dichiarare la risoluzione del contratto formalizzata dalla e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto in ragione dello stesso alla CP_1
4) condannare parte opposta al pagamento di spese (anche quelle generali) e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.” Si costituiva in giudizio, in data 23.11.2022, la Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità), impugnando i motivi di opposizione. CP_1
In particolare, la stessa deduceva quanto segue:
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del contratto regolarmente concordato e sottoscritto da entrambe le parti. Pertanto, l'eccezione di controparte appariva pretestuosa e non poteva riferirsi al presente giudizio, in quanto alla base del procedimento monitorio sussisteva il contratto sottoscritto tra le parti con la relativa previsione della clausola penale, concordata tra le parti e successivamente accettata mediante la sottoscrizione del contratto, nonché della stessa in forma espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- altresì la contestava che non era intervenuta Controparte_1 alcuna cessione del contratto e pertanto, non era necessario il consenso dell'altra parte ex art. 1406 c.c. né incombeva sull'opposta un onere di notifica secondo quanto previsto dall'art. 1407 c.c.; invece, la Parte_1 senza alcun valido motivo e senza un tentativo di soluzione bonaria, decideva di non dare esecuzione al contratto e di non rifornirsi più di caffè dalla
CP_1
pagina 3 di 12 - la opposta lamentava, inoltre, la violazione, da parte dell'ingiunta, dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché la violazione del patto di esclusiva di cui all'art. 5 del contratto in atti, in quanto la opponente aveva preferito rifornirsi di caffè dalla Kremoso S.r.l., società concorrente dell'opposta. L'art.5 del contratto in atti prevedeva, infatti, l'obbligo, per la somministrata, per il periodo di durata del contratto, di rifornirsi di caffè esclusivamente dalla e di non ricevere da CP_1 terzi prestazione della stessa natura;
in mancanza la somministrata sarà tenuta al pagamento della penale e all'acquisto dei beni, oltre il risarcimento del danno;
- ancora, la opponente non aveva mai contestato l'avvenuto inadempimento contrattuale, relativo al mancato acquisto dei 4200 kg di miscela di caffè di cui all'art. 2 del contratto;
né l'ingiunta aveva fornito riscontri documentali attestanti l'acquisto delle quantità pattuite;
la debitrice neppure aveva contestato di aver pattuito la clausola penale e di aver ricevuto i macchinari in comodato, né di aver sottoscritto il contratto;
- conclusivamente, la opposta sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse fondato su prova scritta e che fosse comprovato l'inadempimento di controparte, che sollevava eccezioni generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio, per cui domandava la risoluzione contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno in via equitativa. Chiedeva così accogliersi le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3769/22, R.G. n. 10692/22, emesso il 20/23.05.22 dal Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia Stravino, in quanto fondato sul contratto sottoscritto tra le parti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo pericolo di pregiudizio nel ritardo Nel merito,
- rigettare in toto la proposta opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che pretestuosa e dilatoria, e, per l'effetto confermare il pagina 4 di 12 D.I. n. 3769/22, R.G. n. 10692/22, emesso il 20.05.22 dal Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia Stravino;
- rigettare tutte le ulteriori richieste della società opponente in quanto infondate;
- Dichiarare la risoluzione del contratto e per l'effetto condannare l'opponente al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa;
- dichiarare le responsabilità processuale aggravata della Parte_1 condannandola al risarcimento dei danni ed alle spese di lite ex art. 96, I e III comma, c.p.c.;
- in ogni caso, condannare la suindicata opponente alla refusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché della fase monitoria, oltre rivalutazione ed interessi, oltre al rimborso delle spese generali e spese successive, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.” All'udienza del 15.12.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 3769/2022 e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc;
all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza in data 19.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Relativamente alla illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in mancanza dei presupposti fissati dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e sulla scorta di documentazione insufficiente a provare un credito che fosse certo, liquido ed esigibile, eccepita dalla opponente si Parte_1 osserva che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, dunque, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al pagina 5 di 12 momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Pertanto, “il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) dovrà essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo” (Cass. 206 13/11). Ciò detto, giova precisare che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27.01.2010, n. 1741). Per cui trova applicazione il criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, ebbene, “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Trib. Modena 10.04.2018, n. 628; Trib. Modena 31.05.2018, n. 994; Trib. Modena 03.05.2018, n. 776; Trib. Modena, 07.06.2018, n. 1048; Trib. Modena 21.03.2019, n. 410). Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (Trib. Modena 23.08.2017, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Ebbene, nel caso di specie, la in liquidazione opposta ha CP_1 fornito prova della fondatezza del proprio diritto di credito, producendo in giudizio il contratto di comodato sottoscritto dalla Parte_1 opponente/debitrice. Inoltre, si precisa che la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20597 del 27 giugno 2022 ha ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un pagina 6 di 12 ordinario giudizio di cognizione, dove l'opposto assume il ruolo di attore e l'opponente quello di convenuto ed in cui l'opponente ha l'onere di contestare specificamente la pretesa creditoria dell'opposto, portando elementi per dimostrare l'invalidità o l'infondatezza del credito. Pertanto, se l'opponente non contesta specificamente i fatti allegati dall'opposto, questi ultimi si considerano pacifici e possono essere posti a fondamento della decisione (Sentenza Corte di Cassazione del 16 maggio 2019, n. 13240). Ebbene, nel caso che ci occupa la opponente ha contestato la Parte_1 legittimità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ritenendo insussistente la pretesa creditoria, rivendicata dalla tuttavia, non ha negato la sussistenza di un rapporto contrattuale CP_1 intercorso con la opposta, né ha contestato l'avvenuto inadempimento contrattuale, relativo al mancato acquisto dei 4200 kg di miscela di caffè di cui all'art. 2 del contratto. L'ingiunta non ha specificamente contestato i fatti addotti dalla controparte. La stessa si è limitata a dedurre che la documentazione depositata dalla ricorrente (costituita dal resoconto acquisti) sarebbe inidonea a provare l'assunto inadempimento della somministrata, senza, però, contrapporre ai fatti addotti dalla somministrante ulteriori fatti diversi e con essi incompatibili, fornendone prova (ossia, senza provare l'acquisto dei quantitativi di caffè fissati contrattualmente). Parte opponente con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc ha allegato 11 fatture attestanti la fornitura ad opera della nuova società (Kenon Group spa) di ulteriore quantitativi di caffè che, a suo dire, non sarebbero stati considerati ai fini del calcolo della penale. Parte opposta ha replicato, in sede di memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc, che le 11 fatture del 2021 fornite dalla Kenon Group spa sarebbero state calcolate nel quantitativo complessivo di kg 927, come si evince dal resoconto acquisti di caffè (doc.4 fasc. monitorio). Ebbene, osserva il Tribunale che il rilievo di parte ingiunta è infondato, posto che dall'esame del documento 4 della fase monitoria (resoconto pagina 7 di 12 acquisti caffè) si ricava che anche le fatture allegate dall'opponente unitamente alla memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc venivano computate ai fini del calcolo della penale di cui all'art.4 del contratto in atti (anche le dette fatture risultano indicate nel documento 4 del fascicolo monitorio). Si rammenta che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cassazione Sezioni Unite n.13533/2001). Ebbene, nella fattispecie in esame, può dirsi che la abbia assolto CP_1 all'onere probatorio su di essa gravante depositando il contratto (fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) e provando il contenuto dello stesso, con particolare riferimento, per quel che qui interessa, alle clausole di cui agli artt.2 e 4, potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento della controparte. Mentre era onere della debitrice provare il proprio adempimento, Parte_1 ossia di avere acquistato i quantitativi di caffè pattuiti nel contratto;
ciò che non è avvenuto nel caso di specie, non avendo l' fornito Parte_1 prova al riguardo. Deve, dunque, ritenersi acclarato l'inadempimento dell' Parte_1 all'obbligo, assunto contrattualmente, di acquisto di 4.200,00 kg di pagina 8 di 12 caffè, con la conseguenza che il contratto stipulato tra le parti in data 7.6.2021 va dichiarato risolto. Ed invero, risulta per tabulas che in data 15-3-2022 la tramite i CP_1 suoi legali, trasmetteva alla diffida ad adempiere, con la quale, Parte_1 dopo avere affermato che risultavano acquistati solamente 927 kg di caffè, invitava a diffidava l' ad adempiere agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida, avvertendola che in mancanza “ il contratto de quo si intenderà sciolto di diritto…” (v.pec del 15-3-2022 allegata dalla stessa opponente). Essendo persistito l'inadempimento dell'opponente malgrado la diffida ad adempiere, il contratto va dichiarato risolto di diritto ex art.1454 cc. Conseguentemente, stante l'intervenuta risoluzione del contratto prima dell'esaurimento dell'intera somministrazione, trova applicazione la clausola penale di cui all'art.4 del contratto in atti, alla cui stregua la somministrata è tenuta all'acquisto dei beni ad essa concessi in comodato e al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 3,00 per ciascun chilogrammo mancante al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal contratto. Va, dunque, riconosciuto alla somministrante il diritto al pagamento dell'importo complessivo di euro 17.627,00, oggetto del provvedimento monitorio de quo (euro 9819,00 , a titolo di penale ex art. 4 proveniente dalla moltiplicazione del quantitativo di caffè non acquistato pari a Kg 3273 moltiplicato € 3,00, ed euro 7.808,00 (euro 6400,00 + € 1.408,00 per IVA ), per il costo dei macchinari ex art.6). Va, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, avanzata dalla opposta, stante l'assoluta genericità della stessa. La si è, infatti, limitata ad affermare un suo preteso diritto CP_1 al risarcimento del danno, per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto, senza in alcun modo dedurre quali sarebbero stati i pregiudizi da essa asseritamente subiti in conseguenza del comportamento della controparte, né, tanto meno, fornire prova degli stessi. L'eccessiva genericità della domanda appare ostativa al suo esame.
pagina 9 di 12 Va, parimenti, respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, formulata dalla opposta, non ravvisandosi, sulla base degli atti, né mala fede, né colpa grave nella condotta della né apparendo Parte_1 pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla stessa con l'atto di opposizione. Va, invece, rigettata la domanda di risoluzione avanzata dall'opponente ex art.1564 cc.. Quest'ultima ha ritenuto il contratto risolto, ai sensi dell'art. 1564 c.c., in ragione della pretesa grave lesione del rapporto “fiduciario” tra le parti, la quale sarebbe stata occasionata dalla omessa comunicazione alla società debitrice dello stato di liquidazione in cui versava la e CP_1 della provenienza delle forniture da una diversa società, denominata Kenon Group Spa. Ebbene, non sussistono nella fattispecie i presupposti di cui all'art.1564 cc. Tale norma , infatti, postula che in un contratto di somministrazione vi sia stato inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni e che tale inadempimento abbia una notevole importanza e sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Poichè il contratto ha causa unica, anche un singolo inadempimento può giustificare la risoluzione. Tuttavia, in applicazione del principio di buona fede (1175 c.c.), è necessario che esso abbia un certo rilievo (v. 1455 c.c.). Ciò vuol dire che, in materia di somministrazione, l'inadempienza, per essere veramente risolutiva sulla struttura organica del rapporto, deve essere tale da scuotere alla base quello che dovrebbe esserne il naturale fondamento: la fiducia, cioè nella regolarità e continuità delle prestazioni, per cui le parti possano attendere con tranquillità e sicurezza l'ulteriore fedele svolgimento del rapporto conforme alle proprie aspettative e bisogni. Pertanto, avuto riguardo alla funzione e finalità della contrattazione e ai principali obblighi del somministrante e del somministrato, oltre alla quantità e qualità delle cose a somministrarsi, assume importanza essenziale la puntualità delle consegne, nell'interesse di entrambe le parti;
e per converso, quanto al somministrato le inadempienze riguarderanno l'esatto e puntuale pagamento del prezzo. pagina 10 di 12 Ebbene, nella fattispecie in esame parte opponente non ha lamentato l'inadempimento della opposta alle sue prestazioni (ossia alle prestazioni di fornitura del caffè nei modi e termini pattuiti nel contratto), bensì ha censurato comportamenti della (omessa comunicazione alla CP_1 dello stato di liquidazione in cui versava la e della Parte_1 CP_1 provenienza delle forniture da una diversa società, denominata Kenon Group Spa), che non si sostanziano in un inadempimento relativo agli obblighi contrattualmente assunti. In altri termini, la non ha mai lamentato di non avere ricevuto Parte_1 dalla le forniture di caffè nei modi e termini pattuiti nel CP_1 contratto, ragion per cui, difettando il presupposto dell'inadempimento relativo a singole prestazioni derivanti dal contratto, non può trovare applicazione la norma di cui all'art.1564 cc. Alla luce, dunque, di quanto esposto l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo. Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3769/2022, così decide:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3769/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda di risoluzione, proposta da parte opponente;
2. accoglie la domanda di risoluzione avanzata dalla opposta e per l'effetto dichiara risolto il contratto, oggetto di causa, concluso tra e ex art.1454 cc;
respinge la domanda di CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni, formulata dall'opposta; pagina 11 di 12 3. respinge la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art.96, comma 1 e 3 cpc, avanzata da parte opposta;
4. condanna parte opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 4237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 9-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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